28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/61


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 2011

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo e di fondi europei di sviluppo precedenti per la cooperazione allo sviluppo nel Sudan meridionale

(2011/315/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

vista la proposta della Commissione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 4, e l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

È previsto che il 9 luglio 2011 il Sudan meridionale dichiari formalmente la propria indipendenza dalla parte settentrionale a seguito di un referendum di autodeterminazione tenutosi in applicazione dell’accordo globale di pace del 2005.

(2)

Nella fase immediatamente successiva all’indipendenza, il neonato Stato del Sudan del Sud («Sudan del Sud») dovrà far fronte a numerose sfide umanitarie e socioeconomiche in un contesto caratterizzato da una ridotta capacità di governance e da fragilità politica. In tali circostanze è probabile che gli aiuti esterni diventino più che mai importanti per assistere il Sudan del Sud nella lotta all’estrema povertà, nel rafforzamento del ruolo delle comunità locali e nella distribuzione alla popolazione dei primi benefici della pace.

(3)

Si prevede che subito dopo la sua indipendenza il Sudan del Sud chiederà l’adesione all’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (2), modificato da ultimo a Ouagadougou il 23 giugno 2010 (3). Tuttavia, dopo l’adesione, occorrerà un certo tempo prima che i finanziamenti a titolo del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) diventino effettivamente disponibili, con il rischio che in tale periodo si produca un vuoto di finanziamenti.

(4)

Nella decisione 2010/406/UE del 12 luglio 2010, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) e di FES precedenti per rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan (4), il Consiglio ha deciso un primo stanziamento pari a 150 milioni di EUR con lo scopo di rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan. Di tale importo, 85 milioni di EUR sono già destinati al Sudan meridionale. Tuttavia, tale importo è considerato insufficiente per far fronte agli immensi bisogni legati alla costruzione dello Stato e delle capacità nonché alle esigenze di sviluppo della maggior parte della popolazione.

(5)

Per ovviare al rimanente vuoto di finanziamenti, è opportuno stanziare a favore della popolazione e delle pubbliche istituzioni del Sudan meridionale più fondi disimpegnati dal nono FES e da quelli precedenti.

(6)

Tali fondi disimpegnati dovrebbero essere utilizzati per sostenere l’attuazione del Piano di sviluppo triennale per il Sudan meridionale (2011-2013) sulla base di decisioni di finanziamento che verranno adottate dalla Commissione. È opportuno che la decisione preveda anche il finanziamento di misure di sostegno.

(7)

A fini di semplificazione, questi fondi dovrebbero essere gestiti in conformità alle modalità di attuazione previste per il decimo FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Viene stanziato un importo pari a 200 milioni di EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del nono Fondo europeo di sviluppo («FES») e di quelli precedenti, a favore della cooperazione allo sviluppo nel Sudan meridionale e il 3 % di tale importo è destinato a finanziare le spese della Commissione per misure di sostegno.

2.   I fondi di cui al paragrafo 1 sono gestiti in conformità alle modalità di attuazione previste per il decimo FES.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(4)  GU L 189 del 22.7.2010, pag. 14.