30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2011

che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie

[notificata con il numero C(2011) 2806]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/263/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

(2)

Il regolamento (CE) n. 66/2010 stabilisce che l’assegnazione del marchio Ecolabel UE sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.

(3)

La decisione 1999/427/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per lavastoviglie. In seguito alla revisione dei criteri stabiliti in detta decisione, la decisione 2003/31/CE della Commissione (3) ha stabilito criteri riesaminati validi fino al 30 aprile 2011.

(4)

Tali criteri sono stati nuovamente riesaminati alla luce degli sviluppi tecnologici. Dal riesame risulta necessario modificare la definizione del gruppo di prodotti al fine di includervi un nuovo sottogruppo e stabilire nuovi criteri. I nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

(5)

A fini di chiarezza è quindi opportuno sostituire la decisione 2003/31/CE.

(6)

Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2003/31/CE, affinché essi dispongano di tempo sufficiente per adeguare tali prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati. Fino al termine di validità della decisione 2003/31/CE i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri istituiti dalla suddetta decisione o ai criteri stabiliti dalla presente decisione.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» comprende i detersivi per lavastoviglie e i prodotti brillantanti (in polvere, liquidi o sotto altra forma), destinati a essere commercializzati e utilizzati esclusivamente nelle lavastoviglie automatiche per uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche per uso professionale le cui dimensioni e modalità di impiego siano simili a quelle delle lavastoviglie per uso domestico.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

«sostanza», un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione.

Articolo 3

Per ottenere l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, i detersivi per lavastoviglie devono rientrare nel gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie», come definito all’articolo 1, e devono soddisfare i criteri indicati nell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie» è «015».

Articolo 6

La decisione 2003/31/CE è abrogata.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 6, le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate entro la data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite dalla decisione 2003/31/CE.

2.   Le domande per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE per prodotti appartenenti al gruppo «detersivi per lavastoviglie» presentate a partire dalla data di adozione della presente decisione, ma entro il 30 aprile 2011 al più tardi, possono basarsi sui criteri di cui alla decisione 2003/31/CE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione.

Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.

3.   Se il marchio di qualità ecologica è assegnato in base a una domanda valutata secondo i criteri istituiti dalla decisione 2003/31/CE, tale marchio può essere utilizzato per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 38.

(3)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.


ALLEGATO

QUADRO DI RIFERIMENTO

Obiettivi dei criteri

I criteri sono intesi a promuovere, in particolare, i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose e dei quali sia stato testato il rendimento.

CRITERI

I criteri riguardano i seguenti aspetti:

1)

totale sostanze chimiche;

2)

sostanze o miscele escluse o il cui uso è limitato;

3)

tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione;

4)

biodegradabilità delle sostanze organiche;

5)

rendimento di lavaggio;

6)

requisiti per l’imballaggio;

7)

informazioni per i consumatori;

8)

informazioni presenti sul marchio Ecolabel UE.

1.   Valutazione e verifica

a)   Requisiti

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, eccetera.

Ove possibile, le prove devono essere effettuate da laboratori che soddisfino i requisiti generali stabiliti dalla norma EN ISO 17025 o da norme equivalenti.

Ove opportuno, possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio se l’organismo competente che esamina la domanda ritiene che siano equivalenti.

L’appendice I fa riferimento al database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID), nel quale sono elencati i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi. L’elenco va utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per la valutazione della biodegradabilità degli ingredienti. Per le sostanze che non figurano nell’elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti. La versione aggiornata dell’elenco DID è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE o tramite i siti dei singoli organismi competenti.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

b)   Soglie di misurazione

Le sostanze costitutive in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso del preparato devono rispettare i criteri ecologici.

Per gli agenti conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze è richiesta la conformità ai criteri indipendentemente dalla concentrazione, eccetto per il criterio 2 b) relativo al contenuto di sostanze e miscele pericolose.

Per sostanze usate si intendono tutte le sostanze che compongono il prodotto, compresi gli additivi (ad esempio agenti conservanti o stabilizzanti) presenti negli ingredienti. Devono rispettare i criteri anche le impurità derivanti dalla produzione delle materie prime presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

Se il prodotto è dotato di una pellicola solubile in acqua, della quale non sia prevista la rimozione prima del lavaggio, tale pellicola deve essere considerata parte integrante della formulazione del prodotto per tutti i requisiti.

2.   Unità funzionale

Per «unità funzionale» si intende la quantità di prodotto necessaria per lavare 12 coperti aventi un livello di sporcizia standard (definito sulla base di norme DIN o ISO).

3.   Dosaggio di riferimento

Come dosaggio di riferimento in situazioni standard si considera il dosaggio raccomandato dal fabbricante per 12 coperti e un livello normale di sporcizia, come stabilito dalla prova sul rendimento di lavaggio messa a punto da IKW di cui al criterio 5.

Requisiti relativi alla valutazione e verifica di «2. Unità funzionale» e «3. Dosaggio di riferimento»: all’organismo competente deve essere comunicata la formulazione completa, comprendente la denominazione commerciale, la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID (1), la quantità usata inclusa ed esclusa l’acqua e la funzione di tutti gli ingredienti usati nel prodotto (indipendentemente dalla concentrazione). Deve inoltre essere fornito un campione dell’immagine grafica dell’etichettatura, comprendente l’indicazione del dosaggio raccomandato.

Devono essere fornite all’organismo competente le schede con i dati di sicurezza di ciascun ingrediente, in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

L’elenco DID è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Criterio 1 —   Totale sostanze chimiche

Il totale delle sostanze chimiche (TC) equivale al dosaggio raccomandato espresso in g/lavaggio meno il contenuto di acqua.

La quantità totale delle sostanze chimiche non deve superare i seguenti valori:

a)

detersivi per lavastoviglie monofunzionali: TCmax = 20,0 g/lavaggio;

b)

detersivi per lavastoviglie multifunzionali: TCmax = 22,0 g/lavaggio.

Per il calcolo di VCD, aNBO e anNBO si deve utilizzare una dose di brillantante di 3 ml.

Valutazione e verifica: calcolo del TC del prodotto. Per i prodotti liquidi va indicata la densità (g/ml).

Criterio 2 —   Sostanze o miscele escluse o il cui uso è limitato

a)   Ingredienti specifici esclusi

Il prodotto non deve contenere, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, i seguenti ingredienti:

fosfati,

DTPA (acido dietilentriamminopentaacetico),

perborati,

composti clorurati reattivi,

EDTA (etilendiamminatetracetato),

muschi azotati e muschi policiclici.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire una dichiarazione di conformità completa e firmata.

b)   Sostanze e miscele pericolose

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio Ecolabel UE, il prodotto o qualsiasi sua componente non deve contenere sostanze o miscele rispondenti ai criteri per la classificazione nelle classi o categorie di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, specificate in appresso, né contenere sostanze di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Elenco delle indicazioni di pericolo:

Indicazioni di pericolo del sistema GHS (3)

Frasi di rischio UE (4)

H300 Letale se ingerito

R28

H301 Tossico se ingerito

R25

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

R65

H310 Letale a contatto con la pelle

R27

H311 Tossico a contatto con la pelle

R24

H330 Letale se inalato

R23/26

H331 Tossico se inalato

R23

H340 Può provocare alterazioni genetiche

R46

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche

R68

H350 Può provocare il cancro

R45

H350i Può provocare il cancro se inalato

R49

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

H360F Può nuocere alla fertilità

R60

H360D Può nuocere al feto

R61

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

R60/61/60-61

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R60/63

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

R61/62

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

R62

H361d Sospettato di nuocere al feto

R63

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

R62-63

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

R64

H370 Provoca danni agli organi

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Può provocare danni agli organi

R68/20/21/22

H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

R48/25/24/23

H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta

R48/20/21/22

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R50

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata

R53

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

R59

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

R29

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

R31

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

R32

EUH070 Tossico per contatto oculare

R39-41

Sostanze sensibilizzanti

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

Questo criterio si applica a tutti gli ingredienti presenti in concentrazioni uguali o superiori allo 0,010 %, compresi gli agenti conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze.

Le sostanze o miscele le cui proprietà subiscono una trasformazione durante la lavorazione (ad esempio perdono la biodisponibilità, subiscono alterazioni chimiche) tale da far venir meno il pericolo individuato sono esentate dal requisito di cui sopra.

Deroghe: le sostanze o le miscele seguenti sono specificamente esentate da tale requisito:

Tensioattivi

In concentrazioni < 25 % nel prodotto

H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici

R 50

Biocidi utilizzati per conservare il prodotto (5)

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R50-53

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R51-53

Fragranze

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

R52-53

Biocidi utilizzati per conservare il prodotto (5)

Enzimi (6)

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

R42

Enzimi (6)

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle

R43

NTA quale impurità in MGDA e GLDA (7)

H351 Sospettato di provocare il cancro

R40

Valutazione e verifica: il richiedente comunica all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Fornisce inoltre una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme con la relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze o miscele interessate.

c)   Sostanze identificate ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Non è accordata alcuna deroga all’esclusione di cui all’articolo 6, paragrafo 6, per quanto riguarda le sostanze identificate come estremamente problematiche e incluse nell’elenco di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che siano presenti in miscele in concentrazioni superiori allo 0,010 %.

Valutazione e verifica: l’elenco di sostanze identificate come estremamente problematiche e incluse nell’elenco di sostanze candidate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 si può consultare al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il riferimento all’elenco va fatto alla data di presentazione della domanda. Il richiedente deve comunicare all’organismo competente la formulazione esatta del prodotto. Deve inoltre fornire una dichiarazione di conformità a questo criterio, insieme con la relativa documentazione, quali le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e copie delle schede di dati di sicurezza per le sostanze e miscele interessate.

d)   Ingredienti specifici il cui uso è limitato — fragranze

Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati e utilizzati conformemente al codice di buona pratica dell’International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi). Il codice è disponibile sul sito Internet dell’IFRA: http://www.ifraorg.org

Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l’uso limitato e i criteri di purezza specificati per i materiali.

Le fragranze soggette all’obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti (allegato VII), che non sono già escluse in base al criterio 2 b), e le (altre) fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica della pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non devono essere presenti in quantità ≥ 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità firmata, nella quale sia indicata la quantità di fragranze presenti nel prodotto. Fornisce inoltre una dichiarazione del fabbricante della fragranza nella quale sia specificato il contenuto di ciascuna delle sostanze presenti nelle fragranze elencate nell’allegato III, parte I, della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, nonché il contenuto di (altre) sostanze alle quali sono state assegnate le frasi di rischio H317/R43 e/o H334/R42.

e)   Biocidi

i)

Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un’azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire copie delle schede di dati di sicurezza dei materiali concernenti gli agenti conservanti eventualmente aggiunti, insieme con informazioni sulla loro esatta concentrazione nel prodotto. Il produttore o fornitore degli agenti conservanti deve trasmettere informazioni sulla dose necessaria per la conservazione del prodotto (ad esempio i risultati del challenge test o prova equivalente).

ii)

È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull’imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un’azione antimicrobica.

Valutazione e verifica: il richiedente deve trasmettere all’organismo competente i testi nella forma in cui compaiono su ogni tipo di imballaggio e/o un campione di ciascun tipo di imballaggio.

Criterio 3 —   Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

Il volume critico di diluizione (VCDcronica) del prodotto non deve superare i seguenti valori limite di VCDcronica:

Tipo di prodotto

Valori limite VCDcronica

Detersivi per lavastoviglie monofunzionali

25 000 l/lavaggio

Detersivi per lavastoviglie multifunzionali

30 000 l/lavaggio

Brillantante

10 000 l/lavaggio

Per tutti gli ingredienti (i) presenti nel prodotto viene calcolata la tossicità del volume critico di diluizione (VCDcronica) mediante la seguente equazione:

Formula

dove:

peso (i)

=

peso dell’ingrediente nella dose raccomandata,

DF

=

fattore di degradazione,

TF

=

fattore di tossicità cronica della sostanza indicato nell’elenco DID.

Gli agenti conservanti, le sostanze coloranti e le fragranze presenti nel prodotto vanno inclusi nel calcolo del VCD anche se la concentrazione è inferiore allo 0,010 % (100 ppm).

Valutazione e verifica: calcolo del VCDcronica del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore VCD è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

I valori dei parametri DF e TF sono indicati nel database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID). Se la sostanza non figura nell’elenco DID, i parametri vanno calcolati secondo la procedura indicata nella parte B dell’elenco DID, allegando la relativa documentazione.

Criterio 4 —   Biodegradabilità delle sostanze organiche

Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente) (aNBO) e/o anaerobicamente (anNBO) non devono superare i seguenti valori limite:

Tipo di prodotto

aNBO

anNBO

Detersivi per lavastoviglie

1,0 g/lavaggio

5,50 g/lavaggio

Brillantanti

0,15 g/lavaggio

0,50 g/lavaggio

Valutazione e verifica: calcolo di aNBO e anNBO per il prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

Fare riferimento all’elenco DID. Per quanto concerne gli ingredienti che non figurano nell’elenco DID, occorre fornire dati precisi tratti dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali ingredienti. Cfr. Appendice I.

NB: le TAED sono da considerarsi anaerobicamente biodegradabili.

Criterio 5 —   Rendimento di lavaggio (idoneità all’impiego)

Il prodotto deve avere un rendimento di lavaggio soddisfacente, con il dosaggio raccomandato conformemente al metodo di prova standard messo a punto da IKW o il metodo della norma EN 50242 (modificata come precisato qui di seguito).

Le prove devono essere effettuate a una temperatura di 55 °C o a temperature inferiori, se il prodotto indica di essere efficace a tali temperature.

Se la domanda riguarda brillantanti associati a detersivi per lavastoviglie, nella prova si deve utilizzare il brillantante in questione invece del brillantante di riferimento.

Per i prodotti multifunzionali il richiedente deve fornire documenti comprovanti l’effetto delle funzioni indicate.

Valutazione e verifica: il rapporto di prova deve essere trasmesso all’organismo competente. Qualora l’organismo competente che valuta la domanda ne riconosca l’equivalenza, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli messi a punto dall’IKW o dalla versione modificata della norma EN 50242.

Qualora venga utilizzato il metodo di prova previsto dalla norma EN 50242:2008, si devono applicare le seguenti modifiche:

le prove devono essere effettuate a una temperatura di 55 °C ± 2 °C (o inferiore se il detersivo indica di essere efficace a temperature inferiori a 55 °C) con prelavaggio a freddo senza detersivo,

la macchina utilizzata per la prova sarà collegata all’acqua fredda e deve contenere 12 coperti con un indice di efficienza di lavaggio tra 3,35 e 3,75,

si deve utilizzare il programma di asciugatura della macchina, ma sarà valutata solo la pulizia dei piatti,

si utilizzerà un agente di risciacquo debolmente acido conformemente alla norma (formula III),

il dosatore dell’agente di risciacquo deve essere regolato tra 2 e 3,

il dosaggio di detersivo per lavastoviglie deve essere quello raccomandato dal fabbricante,

si devono effettuare tre prove con acqua di una durezza conforme alla norma,

una prova consiste in cinque cicli di lavaggio; il risultato è constatato dopo il quinto lavaggio senza che i piatti siano asciugati tra i vari lavaggi,

il risultato deve essere migliore o identico a quello del detersivo di riferimento dopo il quinto ciclo di lavaggio,

le formule del detersivo di riferimento (detersivo B IEC 436) e dell’agente di risciacquo (formula III) figurano nell’appendice B della norma EN 50242:2008 (gli agenti tensioattivi devono essere immagazzinati in un luogo fresco, in contenitori a tenuta d’acqua di 1 kg al massimo e devono essere utilizzati entro tre mesi).

Se le funzioni del brillantante e del sale fanno parte di un prodotto multifunzionale, l’effetto deve essere documentato mediante prove.

Il richiedente deve essere in grado di documentare l’effetto di altre funzioni dei detersivi multifunzionali.

Criterio 6 —   Requisiti per l’imballaggio

a)   Imballaggio primario per unità funzionale

L’imballaggio primario non può superare 2,0 grammi per lavaggio.

b)   Imballaggio di cartone

Gli imballaggi primari di cartone devono essere costituiti come minimo all’80 % di materiale riciclato.

c)   Etichettatura dell’imballaggio di plastica

Per consentire l’identificazione delle varie parti dell’imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell’imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente. I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

d)   Imballaggio di plastica

Nell’imballaggio di plastica si possono utilizzare soltanto gli ftalati che al momento della domanda sono stati sottoposti a valutazione del rischio e non sono stati classificati secondo il criterio 2 b).

Valutazione e verifica: il richiedente deve comunicare all’organismo competente il calcolo della quantità di imballaggio primario e fornire una dichiarazione concernente la percentuale di materiale riciclato nell’imballaggio di cartone. Il richiedente deve presentare una dichiarazione completa e firmata di conformità al criterio 6 d).

Criterio 7 —   Informazioni per i consumatori

a)   Informazioni sulla confezione

Il testo seguente (o un testo equivalente) deve figurare sul o nel prodotto:

«Questo detersivo dotato del marchio di qualità ecologica è efficace a basse temperature (8). Selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse temperature, lavare a pieno carico e non superare il dosaggio raccomandato. Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e l’inquinamento idrico.

b)   Istruzioni sul dosaggio

Sulle confezioni dei prodotti devono figurare le istruzioni concernenti i dosaggi, che devono specificare il dosaggio raccomandato per la durezza dell’acqua del luogo in cui il prodotto è commercializzato. Nelle istruzioni devono essere specificate le migliori modalità d’uso del prodotto a seconda del grado di sporcizia.

Il richiedente adotterà misure adeguate per aiutare il consumatore a rispettare il dosaggio raccomandato, ad esempio mettendo a sua disposizione un dispositivo di dosaggio (per i prodotti liquidi o in polvere), e/o indicando le dosi raccomandate perlomeno in ml (per i prodotti liquidi o in polvere).

c)   Informazioni sugli ingredienti ed etichettatura

Sull’imballaggio deve essere indicato il tipo di enzimi.

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’etichettatura del prodotto e una dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna delle parti a), b) e c) di questo criterio.

Criterio 8 —   Informazioni presenti sul marchio Ecolabel UE

L’etichetta facoltativa con campo di testo deve contenere il testo seguente:

«—

Impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici

Uso limitato di sostanze pericolose

Prova funzionale».

Le istruzioni per l’uso dell’etichetta facoltativa con campo di testo sono fornite nel documento «Guidelines for use of the Ecolabel logo» (Orientamenti per l’uso del logo Ecolabel), disponibile sul sito Internet: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Valutazione e verifica: il richiedente deve fornire un campione dell’etichetta.


(1)  Il numero DID è il numero dell’ingrediente nell’elenco DID («Database sugli ingredienti dei detersivi») ed è usato per stabilire la conformità ai criteri 3 e 4. Cfr. appendice I.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, adattata al regolamento (CE) n. 1907/2006 in base alla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio quale modificata.

(5)  Indicati al criterio 2 e). L’esenzione si applica a condizione che il potenziale di bioaccumulo dei biocidi sia caratterizzato da un log Pow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 o il fattore di bioconcentrazione (FBC) dimostrato per via sperimentale sia ≤ 100.

(6)  Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze accessorie presenti nei preparati.

(7)  In concentrazioni inferiori all’1,0 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.

(8)  Il richiedente deve indicare qui la temperatura o la gamma di temperature raccomandata, che non deve superare 55 °C.»

Appendice I

Database sugli ingredienti dei detersivi (elenco DID)

L’elenco DID (parte A) è un elenco contenente informazioni sulla tossicità acquatica e sulla biodegradabilità degli ingredienti normalmente utilizzati nelle formulazioni dei detersivi. L’elenco comprende informazioni sulla tossicità e sulla biodegradabilità di un insieme di sostanze utilizzate nei prodotti per il bucato e per la pulizia. L’elenco non è esaustivo, ma nella parte B sono fornite indicazioni riguardanti la determinazione dei parametri di calcolo per le sostanze che non figurano nell’elenco DID (ad esempio il fattore di tossicità (TF) e il fattore di degradazione (DF), utilizzati per il calcolo del volume critico di diluizione). L’elenco DID costituisce una fonte generica di informazioni e l’impiego delle sostanze elencate non è automaticamente approvato per i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE. L’elenco DID (parti A e B) è disponibile sul sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

Per le sostanze prive di dati relativi alla tossicità acquatica e alla degradabilità, si può fare ricorso alle analogie strutturali con sostanze simili per valutare il TF e il DF. Tali analogie strutturali devono essere approvate dall’organismo competente che assegna la licenza per il marchio Ecolabel UE. In alternativa, si applica il metodo del caso peggiore, utilizzando i parametri riportati qui di seguito:

Metodo del caso peggiore:

 

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Degradazione

Componente

LC50/EC50

SF(acuta)

TF(acuta)

NOEC (1)

SF(cronica)  (1)

TF(cronica)

DF

Aerobica

Anaerobica

«Denominazione»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Documentazione della biodegradabilità rapida

Per la biodegradabilità rapida si usano i seguenti metodi di prova:

1)

fino al 1o dicembre 2010 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

 

i metodi di prova della biodegradabilità rapida previsti dalla direttiva 67/548/CEE, in particolare i metodi specificati nell’allegato V.C4 di detta direttiva, o gli equivalenti OCSE 301 A-F, o gli equivalenti ISO.

 

Per i tensioattivi non si applica il principio del periodo finestra di 10 giorni. Per i test di cui all’allegato V.C4-A e C4-B della direttiva 67/548/CEE (nonché per gli equivalenti OCSE 301 A ed E e per gli equivalenti ISO) la percentuale minima necessaria è del 70 %, mentre per i test C4-C, D, E e F (nonché per gli equivalenti OCSE 301 B, C, D e F e per gli equivalenti ISO) è del 60 %;

2)

dopo il 1o dicembre 2015 e durante il periodo transitorio dal 1o dicembre 2010 al 1o dicembre 2015:

i metodi di prova previsti dal regolamento (CE) n. 1272/2008.

Documentazione della biodegradabilità anaerobica

Il test di riferimento per la degradabilità anaerobica è il metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o un metodo equivalente; la degradabilità finale in condizioni anaerobiche deve essere almeno del 60 %. Per dimostrare il conseguimento di una degradabilità finale del 60 % in condizioni anaerobiche è possibile utilizzare metodi di prova che simulano le condizioni esistenti in un ambiente anaerobico.

Estrapolazione per le sostanze che non figurano nell’elenco DID

Qualora gli ingredienti non figurino nell’elenco DID, si può utilizzare il metodo seguente per fornire la necessaria documentazione della biodegradabilità anaerobica:

1)

ricorrere a estrapolazioni ragionevoli. Utilizzare i risultati di prova ottenuti con una determinata materia prima per estrapolare la degradabilità anaerobica finale di tensioattivi strutturalmente simili. Se la biodegradabilità anaerobica di un tensioattivo (o di un gruppo di omologhi) è stata confermata ai sensi dell’elenco DID, si presume che un tipo simile di tensioattivo sia anch’esso anaerobicamente biodegradabile (ad esempio C12-15 A 1-3 EO solfato [n. 8 elenco DID] è anaerobicamente biodegradabile e una biodegradabilità anaerobica simile può essere ipotizzata per C12-15 A 6 EO solfato). Qualora la biodegradabilità anaerobica sia stata confermata per un tensioattivo utilizzando un metodo di prova adeguato, si può presumere che un tensioattivo di tipo analogo sia anch’esso biodegradabile anaerobicamente (ad esempio i dati tratti dalla letteratura scientifica che confermano la biodegradabilità anaerobica dei tensioattivi appartenenti al gruppo dei sali di ammonio-esteri alchilici possono essere utilizzati a comprova dell’analoga biodegradabilità anaerobica di altri sali di ammonio quaternari contenenti legami esterei nella o nelle catene alchiliche);

2)

effettuare un test di accertamento (screening test) della degradabilità anaerobica. Qualora siano necessarie nuove prove, si effettua un test di accertamento ricorrendo al metodo EN ISO 11734, ECETOC n. 28 (giugno 1988), OCSE 311 o a metodi equivalenti;

3)

effettuare test di degradabilità a basso dosaggio. Qualora siano necessarie nuove prove, e in caso emergano problemi di sperimentazione nei test di accertamento (ad esempio inibizione dovuta alla tossicità delle sostanze testate), è opportuno ripetere il test utilizzando dosaggi ridotti di tensioattivi e controllando la degradazione mediante misure di 14C o analisi chimiche. I test a basso dosaggio possono essere effettuati utilizzando il metodo OCSE 308 (agosto 2000) o metodi equivalenti.


(1)  In mancanza di dati accettabili relativi alla tossicità cronica, le rispettive colonne rimangono vuote. In tal caso il TF(cronica) è definito pari al TF(acuta).