29.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

relativa al riconoscimento della Tunisia per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione

[notificata con il numero C(2011) 2754]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/259/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

vista la lettera delle autorità francesi del 9 marzo 2006 che chiede il riconoscimento della Tunisia ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da tale paese,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati di abilitazione della gente di mare rilasciati dai paesi terzi, purché il paese terzo in questione sia riconosciuto dalla Commissione come un paese che garantisce la conformità agli obblighi della convenzione internazionale del 1978 riveduta sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (convenzione STCW) (2).

(2)

In seguito alla domanda delle autorità francesi, la Commissione ha valutato i sistemi di istruzione, formazione e abilitazione marittima della Tunisia per verificare se tale paese soddisfa gli obblighi della convenzione STCW e se sono state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un’indagine di accertamento eseguita dagli esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di aprile 2007.

(3)

La Commissione ha comunicato agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione di conformità.

(4)

Successivamente la Commissione ha chiesto alle autorità tunisine, con lettera del 28 gennaio 2009, di fornire prove atte a dimostrare che si sia rimediato opportunamente alle carenze rilevate nel corso della valutazione.

(5)

Con lettera del 25 novembre 2009 le autorità tunisine hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l’attuazione di misure correttive adeguate e sufficienti per rimediare a tutte le lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

(6)

Il risultato della valutazione di conformità e l’esame delle informazioni trasmesse dalle autorità tunisine dimostrano che la Tunisia soddisfa i pertinenti obblighi della convenzione STCW e che contemporaneamente ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati e dovrebbe pertanto essere riconosciuta dall’Unione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Tunisia è riconosciuta per quanto riguarda l’istruzione, la formazione e l’abilitazione della gente di mare ai fini del riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati da questo paese.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

(2)  Adottata dall’Organizzazione marittima internazionale.