2.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2011
concernente un contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Spagna nel 2009
[notificata con il numero C(2011) 2062]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2011/208/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La malattia di Newcastle è una malattia virale contagiosa che causa un elevato tasso di mortalità nel pollame. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle esiste il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi mediante il commercio di pollame vivo o di prodotti avicoli. |
(3) |
Un focolaio della malattia può perciò raggiungere rapidamente proporzioni epidemiche che possono ridurre drasticamente la redditività degli allevamenti agricoli. |
(4) |
La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (2), fissa misure che gli Stati membri devono attuare immediatamente e con urgenza in caso di focolaio per impedire l’ulteriore diffusione del virus. |
(5) |
La decisione 2009/470/CE descrive le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della suddetta decisione, gli Stati membri beneficiano di un contributo finanziario a copertura dei costi di alcune misure di eradicazione della malattia di Newcastle. |
(6) |
L’articolo 3, paragrafo 6, della decisione 2009/470/CE regola la percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità. |
(7) |
Il versamento del contributo finanziario dell’Unione a favore di interventi urgenti per eradicare la malattia di Newcastle è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). |
(8) |
In data 26 novembre 2009, è stato confermato in Spagna un focolaio della malattia di Newcastle. Per combattere tali focolai, la Spagna ha adottato misure ai sensi della direttiva 92/66/CEE e all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE. |
(9) |
La Spagna ha adempiuto tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(10) |
In data 23 dicembre 2009, 26 gennaio 2010 e 25 febbraio 2010, la Spagna ha presentato una stima dei costi sostenuti per adottare misure volte a eradicare la malattia di Newcastle. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dell’Unione alla Spagna
1. La Spagna può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per coprire le spese da essa sostenute per misure tese a combattere la malattia di Newcastle nel 2009 e conformi all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità, di cui all’articolo 1, sarà fissato con una decisione successiva da adottare ai sensi della procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della decisione 2009/470/CE.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.
(2) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.