22.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO,

del 10 marzo 2011,

che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria

(2011/167/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 329, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica d’Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dalla Repubblica di Ungheria, da Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata, e ne promuove il progresso scientifico e tecnologico. La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano alle aziende maggiori scelte e opportunità contribuisce alla realizzazione di questo obiettivo. Un brevetto unitario con effetti uniformi in tutta l’Unione dovrebbe essere tra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.

(2)

Ai sensi dell’articolo 118 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nell’ambito dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno, le misure stabilite dovrebbero includere la creazione di una tutela brevettuale uniforme in tutta l’Unione e l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell’Unione.

(3)

Il 5 luglio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario per l’istituzione di un brevetto unitario che conferisca una tutela uniforme in tutta l’Unione. Il 30 giugno 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea (in prosieguo: «la proposta di regolamento sul regime di traduzione») che stabilisce il regime di traduzione applicabile al brevetto dell’Unione europea.

(4)

Nella sessione del Consiglio del 10 novembre 2010 è stato preso atto della mancanza di unanimità per portare avanti la proposta di regolamento sul regime di traduzione. Il 10 dicembre 2010 è stata confermata l’esistenza di difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all’unanimità allora e in un prossimo futuro. Poiché il consenso unanime sulla proposta di regolamento sul regime di traduzione è necessario per un accordo definitivo sulla tutela brevettuale unitaria nell’Unione, è stabilito che l’obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria per l’Unione non può essere conseguito entro un termine ragionevole applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

(5)

In tali circostanze, dodici Stati membri, vale a dire Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, hanno trasmesso alla Commissione, con lettere del 7, 8 e 13 dicembre 2010, richieste con le quali manifestano l’intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, sulla base delle proposte esistenti sostenute da questi Stati membri durante i negoziati, e chiedono alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Le richieste sono state confermate nella sessione del Consiglio del 10 dicembre 2010. Nel frattempo, altri tredici Stati membri, vale a dire Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia, hanno scritto alla Commissione manifestando l’intenzione di partecipare anch’essi alla cooperazione rafforzata prevista. Sono dunque venticinque gli Stati membri che hanno chiesto una cooperazione rafforzata.

(6)

La cooperazione rafforzata dovrebbe fornire il necessario quadro giuridico per l’istituzione della tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti e garantire la possibilità per le imprese in tutta l’Unione di migliorare la propria competitività, potendo scegliere di acquisire una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri partecipanti, nonché contribuendo al progresso scientifico e tecnologico.

(7)

La cooperazione rafforzata dovrebbe mirare a istituire un brevetto unitario, che fornisca una tutela uniforme in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti, e che dovrebbe essere rilasciato per tutti i suddetti Stati membri dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB). Quale parte necessaria del brevetto unitario, il regime di traduzione applicabile dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi, e corrispondere a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, in combinazione con gli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio. Il regime di traduzione manterrebbe la possibilità di depositare le domande di brevetto presso l’UEB in tutte le lingue dell’Unione e garantirebbe una compensazione dei costi relativi alla traduzione delle domande presentate in lingue diverse da una lingua ufficiale dell’UEB. Il brevetto con effetto unitario dovrebbe essere rilasciato unicamente in una delle lingue ufficiali dell’UEB secondo quanto previsto dalla Convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo). Non sarebbero necessarie ulteriori traduzioni, fatto salvo un regime transitorio, che sarebbe proporzionato e richiederebbe traduzioni aggiuntive in via temporanea, prive di effetto giuridico e unicamente a scopo informativo. In ogni caso, il regime transitorio terminerebbe non appena disponibili traduzioni automatiche di alta qualità, previa valutazione obiettiva della loro qualità. In caso di controversia, gli obblighi di traduzione obbligatoria si dovrebbero applicare al titolare del brevetto.

(8)

Le condizioni di cui all’articolo 20 TUE e agli articoli 326 e 329 TFUE sono soddisfatte.

(9)

Il settore in cui si dovrebbe realizzare la cooperazione rafforzata, l’adozione di misure per l’istituzione di un brevetto unitario che fornisca tutela in tutta l’Unione e di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione, è individuato dall’articolo 118 TFUE come uno dei settori contemplati dai trattati.

(10)

Nella sessione del Consiglio del 10 novembre 2010 è stato stabilito, e successivamente confermato il 10 dicembre 2010, che l’obiettivo di istituire una tutela brevettuale unitaria all’interno dell’Unione non può essere conseguito entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, soddisfacendo così il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 2 TUE, secondo cui la cooperazione rafforzata deve essere adottata solo in ultima istanza.

(11)

La cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria mira a promuovere il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno. L’istituzione della tutela brevettuale unitaria per un gruppo di Stati membri migliorerebbe il livello di tutela dei brevetti, offrendo la possibilità di ottenere una tutela brevettuale uniforme in tutti i territori degli Stati membri partecipanti, ed eliminerebbe i costi e la complessità per questi territori. Essa promuove così la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, ne protegge gli interessi e ne rafforza il processo di integrazione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1 TUE.

(12)

L’istituzione della tutela brevettuale unitaria non è inclusa nell’elenco dei settori di competenza esclusiva dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 TFUE. La base giuridica per la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale è l’articolo 118 TFUE, che rientra nel capo III (ravvicinamento delle legislazioni) del Titolo VII (norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni) e fa specifico riferimento all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, che costituisce una delle competenze condivise dell’Unione ai sensi dell’articolo 4 TFUE. L’istituzione della tutela brevettuale unitaria, con il regime di traduzione applicabile, rientra quindi nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione.

(13)

La cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria rispetta i trattati e il diritto dell’Unione e non reca pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale o territoriale. Essa non costituisce un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né provoca distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

(14)

La cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. La possibilità di ottenere la tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri partecipanti non pregiudica la disponibilità o le condizioni di tutela dei brevetti nei territori degli Stati membri non partecipanti. Inoltre, le imprese degli Stati membri non partecipanti dovrebbero avere la possibilità di ottenere la tutela brevettuale unitaria nei territori degli Stati membri partecipanti alle stesse condizioni delle imprese degli Stati membri partecipanti. Le norme vigenti degli Stati membri non partecipanti che stabiliscono le condizioni per ottenere la tutela brevettuale nel loro territorio rimangono inalterate.

(15)

In particolare, la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria rispetta il diritto dell’Unione in materia di brevetti, in quanto rispetta l’acquis preesistente.

(16)

Fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla presente decisione, la cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri che intendano rispettare gli atti già adottati in tale ambito, conformemente all’articolo 328 TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.