2.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/62


DECISIONE 2011/72/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha ribadito la sua piena solidarietà e il suo pieno sostegno alla Tunisia e al popolo tunisino negli sforzi intesi a istituire una democrazia stabile, lo stato di diritto, il pluralismo democratico e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

(2)

Il Consiglio ha inoltre deciso di adottare misure restrittive nei confronti di persone che sono responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini e che in tal modo privano il popolo tunisino dei benefici dello sviluppo sostenibile della sua economia e della sua società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese.

(3)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini e da persone fisiche, da persone giuridiche o da entità ad essi associate, elencate nell’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle, persone fisiche, persone giuridiche o entità elencate nell’allegato.

3.   Alle condizioni che ritiene appropriate l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia comunicato all’autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un’autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni che concede in conformità del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, siano stati inseriti nell’allegato, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencato nell’allegato; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi rispettivamente conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l’elenco riportato nell’allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità interessata.

Articolo 3

1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento delle persone ed entità nell’elenco.

2.   Nell’allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o le entità interessate. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività.

Articolo 4

Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

 

Nome

Informazioni per l’identificazione

Motivi

1.

Sig. Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali

nato il 3 settembre 1936, passaporti n. D005686 in scadenza il 24 dicembre 2011, e n. D012100 in scadenza il 15 gennaio 2014

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine in relazione all’appropriazione indebita di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione, in diversi Paesi, di patrimoni derivanti da operazioni di riciclaggio del denaro.

2.

Sig.ra Leïla Bent Mohammed Trabelsi, (coniuge di) Ben Ali

nata il 24 ottobre 1956, passaporti n. D005687 in scadenza il 24 dicembre 2011, e n. D012101 in scadenza il 15 gennaio 2014

Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine in relazione all’appropriazione indebita di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione, in diversi Paesi, di patrimoni derivanti da operazioni di riciclaggio del denaro.