28.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli in merito all’adeguamento dell’allegato 3 dell’accordo medesimo

(2011/53/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sugli scambi di prodotti agricoli (1) (in prosieguo «l’accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 6 dell’accordo istituisce un comitato misto per l’agricoltura incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione.

(3)

A norma dell’articolo 11 dell’accordo il comitato misto per l’agricoltura può decidere di modificare gli allegati dell’accordo.

(4)

Al fine di tenere in considerazione la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da disporsi in un nuovo allegato 12 dell’accordo, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi, occorre apportare i necessari adeguamenti all’allegato 3 dell’accordo.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (2), la posizione dell’Unione europea in seno al comitato misto per l’agricoltura è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(6)

L’Unione dovrebbe assumere di conseguenza, in seno al comitato misto per l’agricoltura, la posizione disposta nell’accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve assumere in seno al comitato misto per l’agricoltura istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in merito agli adeguamenti dell’accordo, in relazione agli scambi bilaterali di prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato, al fine di tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi nel settore, si basa sul progetto di decisione del comitato misto per l’agricoltura, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto per l’agricoltura è pubblicata senza indugio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.


Progetto

DECISIONE N. …/2010 DEL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA

istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

del …

concernente la modifica dell’allegato 3 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL COMITATO MISTO PER L’AGRICOLTURA,

visto l’accordo tra la Comunità europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli (1), in prosieguo «l’accordo», in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato 3 dell’accordo prevede concessioni relative ai formaggi, in particolare la graduale liberalizzazione degli scambi di formaggi al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

(3)

L’Unione europea e la Confederazione svizzera convengono di inserire nell’accordo un nuovo allegato 12 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, che richiede coerenza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi.

(4)

Occorre pertanto modificare l’allegato 3 per tenere conto della piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da stabilire in un nuovo allegato 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato 3, e le relative appendici, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del comitato misto.

Fatto a …,

Per il comitato misto per l’agricoltura

Il presidente e capo della delegazione svizzera

Il capo della delegazione UE

Il segretario del comitato


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

ALLEGATO

«ALLEGATO 3

1.

Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1o giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.

2.

L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione (1) per i formaggi esportati nell’Unione europea.

3.

Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.

4.

L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5.

Se in una della parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del comitato di cui all’articolo 6 dell’accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.


(1)  Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell’importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.»