22.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1243/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese prodotte dalla società Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «il paese interessato») e dell'Ucraina («la prima inchiesta»), sono state istituite misure antidumping col regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007 (2). Detto regolamento è entrato in vigore il 27 aprile 2007.

(2)

Si ricorda che l'aliquota del dazio antidumping definitivo istituito sulle assi da stiro fabbricate dal produttore esportatore cinese Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. («Since Hardware») era dello 0 %, mentre variava dal 18,1 % al 38,1 % per gli altri produttori esportatori cinesi. A seguito di un successivo riesame intermedio, le aliquote del dazio sono state aumentate fino al 42,3 % a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 270/2010 del Consiglio, del 29 marzo 2010, recaante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 (3).

2.   Apertura del procedimento in corso

(3)

Il 2 ottobre 2009 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l'apertura di un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di assi da stiro originarie della RPC, limitata alla società Since Hardware. Nell'avviso di apertura la Commissione ha anche annunciato l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1515/2001 («riesame ai sensi del regolamento (CE) n. 1515/2001») al fine di permettere le modifiche necessarie del regolamento (CE) n. 452/2007 alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC intitolata Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice (AB-2005-6) (5) («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC»).

(4)

L'inchiesta antidumping è stata avviata in seguito a una denuncia presentata il 20 agosto 2009 da tre produttori dell'Unione, Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. e Vale Mill (Rochdale) Ltd. («i denunzianti»), che rappresentano una quota rilevante della produzione totale di assi da stiro dell'Unione.

(5)

Si ricorda che è stata aperta nei confronti di Since Hardware una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base e non un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC. Tale relazione stabilisce ai paragrafi 305 e 306 che un produttore esportatore a carico del quale non sono state accertate nell'inchiesta iniziale pratiche di dumping non può essere fatto oggetto della misura definitiva istituita a seguito di tale inchiesta né di riesami amministrativi o per cambiamento di circostanze.

(6)

Since Hardware ha sostenuto che la Commissione non poteva aprire una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base contro una sola società, perché questo violerebbe il principio generale sancito dall'articolo VI del GATT e dall'accordo antidumping dell'OMC (AAD OMC), oltre che dal regolamento di base, secondo il quale i procedimenti antidumping sono diretti contro le importazioni da paesi e non da singole società individuali. In particolare, la società Since Hardware ha sostenuto che la Commissione ha violato l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base aprendo un'inchiesta antidumping sulla base dell'articolo 5 anziché dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Since Hardware ha inoltre sostenuto che, non avendo le norme dell'OMC effetto diretto nell'ordinamento giuridico dell'Unione, la Commissione non poteva decidere di ignorare le citate disposizioni del regolamento di base per attenersi automaticamente a una decisione dell'OMC, senza una preliminare modifica da parte del Consiglio del regolamento stesso.

(7)

A questo riguardo, si riconosce che i procedimenti antidumping sono di norma aperti contro le importazioni da un paese e non da singole società. Tuttavia, il presente caso costituisce un'eccezione a questa regola in ragione delle seguenti circostanze particolari. La relazione dell'organo d'appello dell'OMC precisa ai paragrafi da 216 a 218 che l'articolo 5.8 dell'AAC OMC prescrive che l'autorità investigativa chiuda l'inchiesta nei riguardi di un esportatore per il quale in un'inchiesta iniziale non ha accertato un margine superiore a quello minimo, e, al paragrafo 305, che tale esportatore non deve quindi essere oggetto di misure antidumping definitive né di riesami amministrativi o di riesami per cambiamento di circostanze. È vero che, non avendo le norme OMC effetto diretto, la legittimità delle misure adottate dalle istituzioni dell'Unione europea («le istituzioni») non può essere riesaminata, di norma, alla luce degli accordi OMC. Tuttavia, ciò non significa, nel caso in questione, che le istituzioni devono ignorare le norme dell'OMC, e in particolare la relazione dell'organo d'appello dell'OMC. Il regolamento (CE) n. 1515/2001 è stato adottato precisamente per permettere alle istituzioni di mettere una misura adottata in forza del regolamento di base in conformità con le decisioni contenute in una relazione adottata dall'organo di conciliazione (DSB) di cui al considerando (4) del regolamento (CE) n. 1515/2001, senza modificare preliminarmente il regolamento di base. Il regolamento (CE) n. 1515/2001, in particolare, permette alle istituzioni di escludere formalmente gli esportatori per i quali è stato accertato, in una precedente inchiesta iniziale, che non operano in dumping dal campo di applicazione del regolamento adottato al termine di quell'inchiesta. A questo scopo, è stato aperto il riesame del regolamento (CE) n. 452/2007 a norma del regolamento (CE) n. 1515/2001.

(8)

Inoltre, nessuna disposizione del regolamento di base esclude l'apertura di una nuova inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 nei confronti di una sola società. La legislazione europea deve, per quanto possibile, essere interpretata in modo coerente con il diritto internazionale, in particolare quando si tratta di disposizioni che sono destinate a dare effetto a un accordo internazionale concluso dall'Unione. Dato che l'AAC OMC da una parte permette ai membri dell'OMC di imporre dazi per contrastare il dumping pregiudizievole ma dall'altra, secondo l'interpretazione che ne è stata data dall'organo d'appello nella relazione dell'organo di appello dell'OMC, non permette di sottoporre a riesame le società per le quali l'inchiesta iniziale ha accertato che non hanno operato in dumping, il regolamento di base deve essere interpretato nel senso che autorizza l'Unione, in un caso come questo, ad aprire un'inchiesta basata sull'articolo 5 del regolamento di base.

(9)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 (6) Since Hardware è stata esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 457/2007.

(10)

Di conseguenza, tenuto conto delle circostanze particolari di questo caso, l'apertura di un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base nei confronti della Since Hardware è legittima.

3.   Parti interessate

(11)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento Since Hardware, gli importatori e i produttori dell'Unione notoriamente interessati, i rappresentanti del paese interessato e i produttori dei possibili paesi di riferimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(12)

Per consentire a Since Hardware di chiedere, se lo desidera, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale (TI), la Commissione ha inviato al produttore esportatore l'apposito modulo. La Commissione ha inoltre inviato a Since Hardware un questionario. Il produttore esportatore ha presentato il modulo di domanda di TEM/IT e ha risposto al questionario.

(13)

Dato il numero elevato di produttori dell'Unione, nell’avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per determinare il contributo al pregiudizio, come previsto dall’articolo 17 del regolamento di base. Cinque produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento nei termini indicati nell’avviso di apertura.

(14)

Dei cinque produttori dell'Unione, solo i tre denunzianti facevano parte dell'industria dell'Unione nella prima inchiesta. Date le specificità di questo caso come risulta dai considerando (57)-(60), è stato deciso di inviare i questionari solo a questi tre produttori, mentre gli altri due sono stati invitati a comunicare ogni osservazione complementare che potesse aiutare la Commissione a determinare se le importazioni dei prodotti fabbricati dalla società Since Hardware hanno arrecato un danno all'industria dell'Unione. I tre produttori dell'Unione autori della denuncia hanno risposto al questionario. Gli altri due produttori dell'Unione non hanno presentato altre osservazioni.

(15)

La Commissione ha anche inviato questionari a tutti i produttori noti di possibili paesi di riferimento e a tutti gli importatori noti come interessati e non collegati alla società Since Hardware. Per quanto riguarda gli importatori indipendenti dell'Unione, due società hanno cooperato inizialmente all'inchiesta, ma una di esse non è stata in grado di proseguire la sua cooperazione. L'altro importatore era uno dei produttori dell'Unione che non hanno presentato denuncia. Ha risposto al questionario inviato agli importatori. Anche un'associazione di categoria ha cooperato all'inchiesta e ha presentato le sue osservazioni.

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della valutazione del TEM e della determinazione del dumping, del contributo al pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi di Since Hardware a Guangzhou (RPC) e di Vale Mill (Rochdale) Ltd. nel Regno Unito.

(17)

La Commissione ha informato le parti interessate che, data la complessità delle implicazioni giuridiche dell'inchiesta (illustrate ai considerando (3) e seguenti), riteneva più opportuno non adottare in questo caso misure provvisorie, ma proseguire l'inchiesta. Nessuna delle parti ha sollevato obiezioni.

(18)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate per tenerne conto.

4.   Periodo dell'inchiesta

(19)

L'inchiesta relativa al dumping e all'undercutting dei prezzi ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame dei volumi delle importazioni di prodotti Since Hardware pertinenti per la valutazione del concorso al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo considerato»). Tuttavia, date le specificità di questo caso, ossia che un'altra inchiesta iniziale riguardante lo stesso prodotto e lo stesso paese terzo ha avuto luogo soltanto alcuni anni fa, e dato che i dazi stabiliti sulla base di quell'inchiesta sono sempre in vigore, nell'analisi del pregiudizio sarà altresì fatto riferimento al periodo di questa precedente inchiesta («PI della prima inchiesta»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(20)

I prodotti in esame sono assi da stiro – con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro – originarie della RPC e prodotte da Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. («il prodotto in esame»), attualmente classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00.

(21)

Dall'inchiesta è risultato che esistono diversi tipi di assi da stiro, i cui componenti essenziali dipendono principalmente dal tipo di fabbricazione, dalle dimensioni, dai materiali e dagli accessori. Tutti i diversi tipi presentano però le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni.

(22)

Il produttore esportatore ha sostenuto che i componenti essenziali delle assi da stiro non dovevano presi in considerazione dall'inchiesta perché le assi da stiro e i loro componenti essenziali (gambe, piano e portaferro) non costituiscono un unico prodotto e quindi non possono far parte dello stesso prodotto in esame in una sola inchiesta. Questo argomento non è stato confermato dall'inchiesta, che ha permesso di stabilire che i componenti essenziali delle assi da stiro devono essere inclusi nell'inchiesta, perché gambe, piano e portaferro determinano le caratteristiche del prodotto finito e non possono avere un uso diverso da quello di essere incorporati nel prodotto finale (ossia l'asse da stiro) e, pertanto, non costituiscono un prodotto distinto. In numerose altre inchieste i prodotti finiti e i componenti essenziali sono stati considerati un unico prodotto. Di conseguenza, come nella prima inchiesta, tutti i tipi di assi da stiro esistenti e i loro componenti essenziali sono considerati ai fini della presente inchiesta come un unico prodotto.

2.   Prodotto simile

(23)

Non sono state constatate differenze tra il prodotto in esame, le assi da stiro e i loro componenti essenziali fabbricati dai denunzianti e dagli altri produttori dell'Unione che hanno cooperato e venduti sul mercato dell'Unione, che è stata considerata come paese di riferimento. Tutti presentano le stesse caratteristiche fisiche, sono destinati agli stessi usi e sono intercambiabili.

(24)

Di conseguenza, le assi da stiro e i loro componenti essenziali fabbricati e venduti nell'Unione i prodotti interessati sono considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(25)

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base prevede che, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale sia determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 2 nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui al paragrafo 7, lettera c) dello stesso articolo 2, vale a dire qualora sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. A titolo puramente indicativo, questi criteri vengono riportati sinteticamente qui di seguito:

le decisioni delle società in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali e i costi dei principali mezzi di produzione riflettono nel complesso i valori di mercato;

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità (IAS - International Accounting Standards) e che sono applicati in ogni caso;

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto;

le conversioni monetarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(26)

Since Hardware ha chiesto il TEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta.

(27)

L'inchiesta ha stabilito che Since Hardware non rispondeva al criterio per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base (criterio 1) per quanto riguarda i costi dei principali mezzi di produzione. L'inchiesta ha stabilito inoltre che Since Hardware non rispondeva al criterio per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base (criterio 2). Le principali risultanze relative al TEM sono esposte qui di seguito.

(28)

Per quanto riguarda il criterio 1, vale a dire che le decisioni delle società sono prese in risposta alle tendenze del mercato e senza significative interferenze statali e i costi riflettono i valori di mercato, va notato che Since Hardware ha dichiarato di aver iniziato ad acquistare le sue principali materie prime (prodotti siderurgici) sul mercato interno cinese, mentre nel periodo della prima inchiesta importava queste materie prime. Di conseguenza, si è esaminato se i prezzi delle principali materie prime sul mercato interno cinese potessero considerarsi corrispondenti ai valori del mercato.

(29)

È stato accertato che dopo il periodo della prima inchiesta, ossia dopo il 2005, lo Stato ha imposto restrizioni all'esportazione di diversi prodotti in acciaio, tra cui le principali materie prime utilizzate per la produzione di assi da stiro (lamiere, tubi e fili di acciaio). Si sottolinea che il costo di tali materie prime rappresenta una quota significativa del costo totale delle materie prime del prodotto in esame. L'introduzione di imposte sulle esportazioni ha diminuito l'incentivo ad esportare e ha causato un aumento dei volumi disponibili sul mercato interno, e quindi un calo dei prezzi. Tuttavia, nel giugno 2009 (alla fine del PI), la politica cinese in relazione al settore siderurgico sembra essere di nuovo cambiata: l'imposta sulle esportazioni è stata soppressa ed è stata introdotta una nuova riduzione dell'IVA sui prodotti siderurgici, il che favorisce le esportazioni. La nuova politica di incentivazione delle esportazioni coincide con la caduta dei prezzi dell'acciaio negli altri mercati internazionali e con l'allineamento dei prezzi interni cinesi ai prezzi internazionali dell'acciaio, ossia una situazione senza pericolo di aumento dei prezzi sul mercato interno. Questi ripetuti cambiamenti dell'imposta sulle esportazioni e del regime dell'IVA nel settore siderurgico hanno probabilmente avuto lo scopo di regolare il mercato interno e i prezzi dell'acciaio. Lo Stato ha così continuato a esercitare un'influenza importante sul mercato interno dell'acciaio e, quindi, i prezzi dell'acciaio nella RPC per queste particolari materie prime non seguono liberamente le tendenze del mercato mondiale.

(30)

Molti studi e rapporti, come pure i conti resi pubblici di alcuni produttori siderurgici (7) confermano che lo Stato cinese sostiene attivamente lo sviluppo del settore siderurgico nella RPC.

(31)

Di conseguenza, i prezzi dell'acciaio sul mercato interno della RPC sono stati, durante la prima metà del periodo dell'inchiesta, nettamente inferiori a quelli degli altri grandi mercati mondiali, in particolare ai prezzi dell'acciaio nel Nord America e nel Nord Europa (8), e queste differenze di prezzo non possono essere spiegate da alcun vantaggio concorrenziale nella produzione dell'acciaio. Nella seconda metà del PI i prezzi mondiali dell'acciaio sono scesi notevolmente in Europa e nel Nord America, mentre i prezzi interni cinesi sono diminuiti in misura minore. La differenza tra i prezzi dell'acciaio cinesi e internazionali era pressoché scomparsa alla fine del periodo dell'inchiesta. Le misure adottate dal governo cinese per regolare il mercato dell'acciaio hanno però sostanzialmente condotto a una situazione in cui i prezzi delle materie prime continuano a essere determinati dall'intervento dello Stato, che esercita un'influenza diretta sulle decisioni delle imprese in fatto di acquisto delle materie prime.

(32)

Dato che nel corso di questo PI ha acquistato le sue materie prime sul mercato interno cinese, Since Hardware ha beneficiato, in tale periodo, di prezzi dell'acciaio artificialmente bassi e distorti.

(33)

Si è quindi concluso che i principali mezzi di produzione di Since Hardware non rispecchiano in modo sostanziale i valori del mercato. Di conseguenza, si è concluso che Since Hardware non ha dimostrato di soddisfare il criterio 1 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, e che,pertanto, non può essergli concesso il TEM.

(34)

Inoltre, la società non ha potuto dimostrare che disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, d'applicazione in ogni caso, in linea con le norme IAS, in quanto i conti e, in particolare, il rapporto di verifica del capitale non registravano un'importante transazione intervenuta nel corso del PI. Inoltre, i revisori non hanno formulato osservazioni su questa importante transazione. Un'operazione di rilevante importo è risultata contabilizzata in modo non conforme al principio della corretta rappresentazione dei conti secondo le norme IAS. Il revisore non ha formulato osservazioni neppure su questo punto. Si è quindi concluso che la società non aveva dimostrato di soddisfare il criterio 2, enunciato all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(35)

Since Hardware, le autorità del paese interessato e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sulle conclusioni di cui sopra. Sono pervenute osservazioni da Since Hardware e dall'industria dell'Unione.

(36)

Since Hardware ha avanzato tre principali argomenti circa le conclusioni relative al TEM. In primo luogo, ha osservato che la decisione era stata presa dopo che la Commissione aveva chiesto e ottenuto le vendite interne e i costi della società, che sarebbero risultati non conformi all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo trattino, del regolamento di base. In secondo luogo, senza contestare l'evoluzione dei prezzi dell'acciaio in quanto tale, Since Hardware ha sostenuto che i prezzi cinesi delle materie prime erano sempre in linea con quelli praticati negli altri paesi e che il prezzo pagato sul mercato cinese da Since Hardware era superiore a quelli di molti mercati dell'acciaio di paesi a economia di mercato. Al proposito, la società ha anche messo in dubbio la pertinenza dei prezzi sui mercati dell'acciaio del Nord Europa e del Nord America, su cui è stato basato il confronto. Since Hardware ha indicato che si sarebbe potuto fare riferimento ai prezzi praticati su altri mercati internazionali, come i prezzi delle esportazioni turche o ucraine, inferiori a quelli interni della RPC. In terzo luogo, Since Hardware ha sostenuto che il TEM non può essere rifiutato a una società operante in un settore (le assi da stiro) per fattori che riguardano esclusivamente un altro settore (l'acciaio) e che la Commissione non può compensare le sovvenzioni nel mercato a monte respingendo la domanda di TEM nel mercato a valle. Inoltre, Since Hardware ha sostenuto che esigere da una piccola impresa produttrice di assi da stiro che dimostri che l'industria siderurgica cinese non è sovvenzionata equivale a imporle un onere irragionevole.

(37)

Per quanto concerne il primo argomento di Since Hardware, va notato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, è necessario determinare se la società soddisfa i cinque criteri ivi stabiliti e che questo accertamento resta valido durante l'inchiesta. Essendo la presente inchiesta limitata a un solo produttore esportatore, la Commissione ha esaminato contemporaneamente la domanda di TEM e la risposta al questionario antidumping nel quadro dello stessa verifica in loco. La domanda di TEM è stata esaminata nel merito e senza considerare gli effetti possibili sul calcolo del margine di dumping. Non è stato infatti possibile calcolare dettagliatamente il dumping per Since Hardware prima di una decisione sul TEM, in mancanza di dati relativi a un paese a economia di mercato appropriato. Di conseguenza, non c'è stata violazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(38)

Per quanto riguarda il secondo argomento di Since Hardware, l'inchiesta ha rivelato che anche se la differenza di prezzo è diminuita nella seconda metà del PI ed è stata pressoché annullata alla fine del PI, resta vero che l'allineamento dei prezzi cinesi ai prezzi dei mercati internazionali è stato dovuto anche all'intervento dello Stato. Infatti, nel 2009, quando i prezzi sui mercati internazionali dell'acciaio sono crollati a seguito della crisi finanziaria ed economica, lo Stato ha abolito le imposte sulle importazioni precedentemente istituite, permettendo così un allineamento dei prezzi interni ai prezzi internazionali senza il rischio di un forte aumento dei prezzi di queste importanti materie prime sul mercato interno. Questo dimostra che il mercato delle materie prime necessarie alla fabbricazione del prodotto in esame ha continuato a essere soggetto all'intervento dello Stato anche nella seconda metà del PI.

(39)

Si osserva che le informazioni aggiuntive sui prezzi comunicate da Since Hardware hanno confermato la conclusione secondo cui i prezzi delle principali materie prime per la produzione di assi da stiro nella prima metà del PI erano in media notevolmente più bassi sul mercato interno cinese che su altri grandi mercati mondiali. È stato stabilito un confronto tra i prezzi interni dell'acciaio cinesi e i prezzi interni su altri mercati comparabili al mercato cinese in termini di volume (UE, Stati Uniti e Canada), perché presentano un elevato consumo di acciaio e numerosi produttori attivi. Gli altri mercati suggeriti da Since Hardware, come la Turchia e l'Ucraina (mercati interni e di esportazione) non sono stati considerati rappresentativi in termini di dimensione e/o di numero di produttori di queste particolari materie prime e non sono quindi comparabili al mercato interno cinese.

(40)

Si ricorda inoltre che il regolamento di base impone alla società che presenta una domanda di TEM l'onere di dimostrare che soddisfa i relativi criteri. Poiché la Commissione ha accertato sulla base di vari elementi che il costo dei principali fattori di produzione non riflette i valori del mercato, spetta alla società addurre elementi in grado di confutare queste conclusioni.

(41)

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base prevede esplicitamente la possibilità di esaminare se le decisioni delle imprese per quanto riguarda, tra l'altro, i fattori di produzione sono adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano l'offerta e la domanda e senza significative interferenze statali, e se i costi dei principali fattori di produzione riflettono nel complesso i valori del mercato. Di conseguenza, se una società non soddisfa queste condizioni, come si è già detto, il TEM può essere rifiutato. Va anche notato che Since Hardware nel periodo della prima inchiesta importava le sue materie prime ma è poi passata a fonti di approvvigionamento cinesi dati i prezzi inferiori praticati sul mercato cinese.

(42)

Per quanto riguarda i problemi rilevati in fatto di contabilità, Since Hardware ha affermato che non riguardano i propri conti e, in ogni caso, non significano che la società non abbia rispettato pienamente le norme contabili internazionali. La società ha anche sostenuto che l'errore contabile rilevato era di scarso rilievo.

(43)

Il fatto che le società cinesi non siano tenute, in forza di leggi nazionali, a rispettare certe norme contabili non significa che i loro conti non possano essere valutati alla luce di tali norme ai fini della determinazione di un TEM. La corretta presentazione dei rendiconti stati finanziari è una norma IAS di base e spetta alla società dimostrare che l'inosservanza di queste norme non costituisce una violazione del criterio 2 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Questo non è avvenuto né per la transazione in questione né per l'errore di registrazione contabile. In ogni caso, quest'ultimo non può essere considerato di scarso rilievo perché corrisponde a una quota ragguardevole del totale delle esportazioni verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta.

(44)

Nessuno degli argomenti avanzati da Since Hardware ha portato a una diversa valutazione delle conclusioni. Sulla base di quanto precede, sono state confermate le circostanze accertate e la conclusione di non concedere il TEM a Since Hardware, che è quindi da considerarsi definitiva.

2.   Trattamento individuale (TI)

(45)

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede la possibilità di stabilire un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi cui si applica tale articolo, tranne nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si riassumono qui di seguito, a titolo informativo, tali criteri:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati e le condizioni di vendita sono determinati liberamente;

la maggioranza delle azioni è detenuta da privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

le conversioni monetarie sono effettuate ai tassi di mercato;

l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

(46)

Since Hardware, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI nel caso in cui non potesse ottenere il primo.

(47)

L'inchiesta ha dimostrato che Since Hardware soddisfa tutti i criteri di cui sopra e si è pertanto deciso di concedere a questa società il trattamento individuale.

3.   Valore normale

(48)

L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato (paese di riferimento).

(49)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha indicato l’intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d’America («USA») come paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC, ma nessun produttore USA ha cooperato all'inchiesta. Successivamente sono state anche contattate società turche e ucraine, che però non hanno cooperato.

(50)

Poiché nessun paese terzo produttore ha cooperato, sono stati contattati produttori dell'Unione, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e uno di loro ha accettato di cooperare.

(51)

Since Hardware non ha fatto pervenire alcuna osservazione sull'utilizzazione dei dati ottenuti da un produttore dell'Unione per determinare il valore normale. Il valore normale è stato quindi stabilito, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, sulla base di informazioni verificate ricevute del produttore dell'Unione che ha cooperato all'inchiesta.

(52)

Le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore dell'Unione sul mercato interno sono risultate rappresentative in termini di volume in rapporto alle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione di Since Hardware.

(53)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per Since Hardware è stato determinato in base alle informazioni verificate ricevute dal solo produttore dell'Unione che ha collaborato, vale a dire in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato dell'Unione per tipi di prodotti simili, se risulta che le vendite sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, oppure in base a valori costruiti, se risulta che non sono state effettuate vendite sul mercato interno di tipi di prodotti comparabili nel corso di normali operazioni commerciali, vale a dire in base al costo di produzione delle assi da stiro fabbricate dal produttore dell'Unione, maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. Il margine di profitto utilizzato è conforme a quello della prima inchiesta.

4.   Prezzo all'esportazione

(54)

In tutti i casi il prodotto in esame è stato venduto per l'esportazione direttamente a clienti indipendenti dell'Unione e pertanto il prezzo all'esportazione è stato stabilito conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione verso l'Unione.

5.   Confronto

(55)

Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica. Onde garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati, ove possibile e giustificato, adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, credito e delle imposte indirette.

6.   Margine di dumping

(56)

Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l'esistenza del dumping.

(57)

Il margine di dumping constatato per Since Hardware, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, è del 51,7 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Aspetti generali

1.1.   Specificità di questa inchiesta

(58)

L'esame del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione tiene conto di norma di tutte le importazioni in dumping originarie di uno o più paesi esportatori, secondo quanto prevede l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(59)

Tuttavia, in questo caso un'analisi completa del pregiudizio subito in relazione a tutte le importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della RPC è già stata effettuata nel quadro della prima inchiesta, che ha permesso alla Commissione di stabilire che le importazioni in dumping di assi da stiro originarie, tra l'altro, della RPC hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Queste conclusioni, stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento di base, si basavano su una valutazione degli effetti di tutte le importazioni dalla RPC e dall'Ucraina, con l'unica esclusione delle importazioni di assi da stiro prodotte dalla società Since Hardware, di cui era stato accertato che erano vendute a prezzi non di dumping.

(60)

Di conseguenza, durante il PI erano in vigore dazi antidumping su tutte le importazioni da questi paesi (solo la società Since Hardware era esente dal dazio). Essendo l'industria dell'Unione già protetta contro gli effetti pregiudizievoli di queste importazioni durante il PI, era impossibile effettuare una normale analisi completa del pregiudizio. Si è quindi adottato, per tener conto delle specificità di questa inchiesta, un approccio specifico, nel quale le istituzioni si sono concentrate su particolari indicatori di pregiudizio. Dall'industria dell'Unione si è cercato principalmente di sapere se la società Since Hardware praticasse prezzi più bassi e quale fosse la redditività di questi prezzi. Inoltre, l'industria dell'Unione è stata invitata a fornire qualsiasi altra informazione ritenuta atta a dimostrare il pregiudizio arrecatole dalle esportazioni di Since Hardware.

(61)

A questo riguardo, la Commissione ha esaminato i) l'evoluzione delle importazioni in dumping di assi da stiro prodotte da Since Hardware; ii) se queste importazioni sono avvenute a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e quale è stata la redditività dei prezzi dell'industria dell'Unione; iii) ogni informazione fornita dall'industria dell'Unione indicante che le esportazioni di Since Hardware le avevano arrecato un pregiudizio, ad esempio per quanto riguarda perdite di clienti e ordini a vantaggio di Since Hardware e la redditività delle loro vendite nell'Unione durante il PI.

1.2.   Definizione dell'industria dell'Unione

(62)

La denuncia è stata presentata da tre produttori dell'Unione che rappresentano una quota considerevole della produzione totale nota dell'Unione di assi da stiro, in questo caso approssimativamente il 40 % della produzione stimata dell'Unione. Nessuno degli altri produttori dell'Unione si è opposto all'apertura del presente procedimento.

(63)

Come indicato al considerando (14), dei cinque produttori che hanno risposto al questionario per il campionamento, solo i tre denunzianti facevano parte dell'industria dell'Unione nella prima inchiesta. Come si è già detto, tenuto conto delle particolarità di questo caso, i questionari sono stati inviati soltanto ai tre produttori dell'Unione selezionati che facevano anche parte dell'industria dell'Unione nella prima inchiesta.

1.3.   Consumo dell'Unione

(64)

Secondo le informazioni fornite dall'industria dell'Unione, il consumo di assi da stiro nell'Unione è rimasto sostanzialmente stabile dopo la pubblicazione del regolamento (CE) n. 452/2007, con un leggero calo in rapporto all'aumento della popolazione dell'Unione a seguito dell'ultimo allargamento nel 2007. Il consumo stimato dell'Unione è stato di circa 8,5-9 milioni di unità durante il periodo considerato.

1.4.   Produzione dell'Unione

(65)

Esistono produttori di assi da stiro in diversi Stati membri, compresi Belgio, Repubblica ceca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Il volume totale della produzione annuale di assi da stiro nell'Unione può essere stimato in oltre 5 milioni di unità.

2.   Importazioni da Since Hardware

2.1.   Status delle importazioni

(66)

Come si è illustrato nei considerando da (25) a (57), l'inchiesta ha dimostrato che le importazioni nel mercato dell'Unione delle assi da stiro prodotte da Since Hardware sono avvenute in dumping.

2.2.   Volume delle importazioni in dumping

(67)

Nel corso del periodo considerato, le esportazioni di Since Hardware verso l'Unione sono fortemente aumentate, del 64 % (9). D'altra parte, le importazioni di altri produttori cinesi e ucraini sono costantemente diminuite dopo l'istituzione di dazi provvisori nel 2006 (dati riservati basati sulle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base):

Volume delle importazioni di assi da stiro prodotte da Since Hardware

Indici per ragioni di riservatezza

2006

2007

2008

PI

Since Hardware

100

119

176

164

RPC (escluso Since Hardware) e Ucraina

100

94

87

83

2.3.   Quota di mercato delle importazioni in dumping

(68)

Dato che il consumo dell'Unione è rimasto sostanzialmente stabile nel corso del periodo considerato, salvo il lieve aumento tra il 2006 e il 2007, come indicato al considerando (64), la quota di mercato di Since Hardware ha seguito l'andamento dei volumi delle importazioni. Va notato che nel 2006 la quota del mercato dell'Unione di Since Hardware corrispondeva a circa un quinto della quota di mercato complessiva degli altri produttori cinesi e ucraini, ma a quasi la metà nel PI. Il forte aumento del volume delle importazioni di Since Hardware e della sua quota di mercato può essere spiegato dal fatto che questa società è stata il solo produttore cinese esente da dazio antidumping e che quindi le sue opportunità di mercato sono state effettivamente migliorate dall'istituzione di dazi provvisori nel 2006. Questo può anche essere confermato dall'andamento nettamente positivo dei volumi delle sue importazioni, in controtendenza rispetto ai volumi delle importazioni degli altri produttori cinesi e ucraini. Per il periodo considerato si osserva infatti un'evoluzione opposta delle quote di mercato:

Quota di mercato delle importazioni di assi da stiro prodotte da Since Hardware

Indici per ragioni di riservatezza

2006

2007

2008

PI

Since Hardware

100

113

166

155

RPC (escluso Since Hardware) e Ucraina

100

89

82

79

(69)

Risulta chiaramente dalle tabelle che la società Since Hardware è riuscita ad aumentare notevolmente i volumi delle sue importazioni e la sua quota di mercato (10).

(70)

Inoltre, l'industria dell'Unione ha dichiarato di aver perso negli ultimi anni numerosi ordini di clienti a vantaggio di Since Hardware. Sono state in effetti raccolte chiare indicazioni del fatto che certi importanti clienti dell'industria dell'Unione hanno cambiato fornitore, preferendo rifornirsi presso Since Hardware anziché presso l'industria dell'Unione.

(71)

Ad esempio, i dati raccolti dalla Commissione nel corso della prima inchiesta indicano che un produttore dell'Unione ha venduto un numero consistente di pezzi a un cliente dell'Unione nel PI della prima inchiesta (2005), mentre nel corso dell'inchiesta attuale ha dichiarato di averne venduti molto meno (tra il 10 e il 30 % di quella quantità) allo stesso cliente. Since Hardware ha invece venduto a questo cliente dell'Unione pochi pezzi nel PI della prima inchiesta, ma molti di più (tra il 300 e il 500 % di quella quantità) nel corso del periodo dell'inchiesta attuale.

(72)

I dati raccolti dalla Commissione nel corso della prima inchiesta indicano inoltre che le vendite di un produttore dell'Unione a un altro cliente dell'Unione nel PI della prima inchiesta sono diminuite sensibilmente (tra il 30 e il 50 %) nel periodo dell'inchiesta attuale. All'opposto, anche in questo caso, mentre Since Hardware non aveva venduto niente a questo cliente nel PI della prima inchiesta, ha venduto nel PI attuale una notevole quantità, compresa tra il 60 e l'80 % della quantità corrispondente al calo delle vendite dei produttori dell'Unione a questo cliente tra il PI della prima inchiesta e l'attuale PI.

2.4.   Undercutting

(73)

Ai fini dell’analisi dell'undercutting dei prezzi, i prezzi all’importazione di Since Hardware sono stati confrontati con i prezzi dell’industria dell'Unione, utilizzando le medie ponderate per tipi di prodotto comparabili durante il PI. I prezzi dell’industria dell'Unione sono stati portati al livello franco fabbrica e confrontati ai prezzi all’importazione CIF frontiera dell'Unione, maggiorati degli eventuali dazi. Il confronto dei prezzi è stato effettuato per transazioni allo stesso stadio commerciale, dopo i dovuti adeguamenti, se necessario, e la detrazione di riduzioni e sconti.

(74)

Il margine di undercutting medio constatato per Since Hardware, espresso in percentuale del prezzo dell'industria dell'Unione, è del 16,1 %.

(75)

Si osserva che i prezzi dell'industria dell'Unione sono risultati complessivamente in perdita nel PI.

3.   Conclusioni relative al pregiudizio

(76)

I fatti suesposti indicano che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio, perché le quantità che sono vendute in dumping da Since Hardware sul mercato dell'Unione avrebbero potuto essere vendute, in assenza del dumping, dall'industria dell'Unione.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

(77)

Come si è detto, Since Hardware ha venduto i suoi prodotti, durante il PI, a prezzi di massiccio dumping, notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. È quindi riuscita a vendere nel PI quantità molto superiori a quelle vendute, ad esempio, nel 2005 o nel 2006, causando il pregiudizio constatato.

(78)

Un importatore ha affermato che è stato il tasso di cambio euro/dollaro USA la causa della forte presenza delle assi da stiro della società Since Hardware sul mercato dell'Unione e non le pratiche di dumping. Se questo fosse vero, però, tutte le importazioni fatturate in dollari sarebbero state avvantaggiate rispetto alle merci fatturate in euro. Invece, come indicato ai considerando (67) e (68), le importazioni di altri produttori cinesi e ucraini, che vendono anch'essi in dollari, sono notevolmente diminuite tra il 2006 e il PI, ossia nel periodo in cui vi sono state variazioni del tasso di cambio euro/dollaro, mentre nello stesso periodo le importazioni di Since Hardware sono fortemente aumentate. L'argomento è stato quindi respinto.

(79)

Non sono pervenute altre osservazioni. Si conclude quindi che non vi sono fattori che potrebbero infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping da Since Hardware e il pregiudizio constatato.

F.   INTERESSE DELL'UNIONE

(80)

Come risulta dal considerando (15), un'associazione di categoria ha cooperato all'inchiesta. Inoltre, ai produttori e agli importatori dell'Unione che hanno cooperato all'inchiesta è stato chiesto di indicare se, a loro giudizio, l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware modificherebbe la conclusione, per quanto riguarda l'interesse dell'Unione, formulata ai considerando da (51) a (62) del regolamento (CE) n. 452/2007.

(81)

Secondo i produttori dell'Unione, l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware non modificherebbe le conclusioni relative all'interesse dell'Unione stabilite dal regolamento (CE) n. 452/2007.

(82)

L'associazione di categoria che ha cooperato all'inchiesta ha affermato che istituire un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware avrebbe di norma un effetto negativo sulla redditività degli importatori e dei dettaglianti o distributori interessati. Tuttavia, secondo questa associazione, anche i suoi membri, compresi gli operatori della grande distribuzione, hanno confermato che per il prodotto in esame aumenti di prezzo come quelli risultanti da misure antidumping possono essere trasferiti senza che i consumatori ne risentano conseguenze. Non sono quindi stati addotti elementi concreti che potrebbero modificare le conclusioni sull'interesse dell'Unione stabilite dai due citati regolamenti.

(83)

In considerazione di quanto precede, si conclude che l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware non modificherebbe sostanzialmente le conclusioni sull'interesse dell'Unione formulate ai considerando da (51) a (62) del regolamento (CE) n. 452/2007. Non è stato addotto alcun motivo che possa giustificare la non applicazione di questa analisi, mutatis mutandis, all'istituzione di un dazio antidumping nei confronti di Since Hardware.

G.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(84)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, l'industria dell'Unione e la società Since Hardware hanno presentato osservazioni scritte e orali. L'industria dell'Unione condivide le conclusioni comunicate. Le osservazioni di Since Hardware sono state esaminate, ma nessuna di esse è risultata tale da modificare le conclusioni di cui sopra. I principali argomenti avanzati da Since Hardware sono esposti qui di seguito.

(85)

Since Hardware ha ripetuto quanto già sostenuto per quanto riguarda la presunta illegalità dell'apertura di un'inchiesta iniziale nei confronti di una sola società e l'infondatezza delle conclusioni relative al TEM. Questi argomenti sono stati presentati e confutati nei considerando (6)-(10) e (36)-(44). Su alcuni dei rilievi formulati sul primo punto da Since Hardware (alcuni dei quali nel corso di un'audizione), si osserva quanto segue.

(86)

i)

Since Hardware ha sostenuto che l'ultima frase dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base non costituisce una disposizione di attuazione dell'AAD OMC e che, di conseguenza, le conclusioni di un panel OMC non possono produrre alcun effetto su di essa. L'articolo 9, paragrafo 3, non obbliga però le istituzioni a procedere a un riesame per istruire le denunce di dumping nei confronti di società per le quali, nel corso di un'inchiesta iniziale, sia stato constatato un margine di dumping nullo o minimo. Esso prevede semplicemente che queste società «possono» essere oggetto di un'inchiesta in occasione di ogni riesame ulteriore effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di base. È chiaro, tuttavia, che dopo l'adozione della disposizione in questione, la reazione dell'organo di appello dell'OMC ha stabilito che procedere in questo modo sarebbe contrario all'AAC OMC. Le istituzioni hanno quindi la possibilità e l'obbligo (11) di far uso della flessibilità che la parola «possono» concede e di non procedere a un riesame per istruire tali denunce. La stessa conclusione è già stata raggiunta almeno in un'inchiesta precedente (12).

(87)

ii)

Since Hardware ha ripetuto che, a suo giudizio, un'inchiesta iniziale nei riguardi di una sola società non sarebbe possibile secondo il regolamento di base. Oltre a ciò che è stato già indicato a questo proposito nei considerando (7) e (8), si noti quanto segue. È vero che molte delle disposizioni citate dalla Since Hardware sono formulate in un modo che riflette una situazione normale, ossia un'inchiesta iniziale riguardante un paese nel suo insieme. Since Hardware non ha però potuto indicare disposizioni che vietino di condurre un'inchiesta iniziale nei riguardi di una sola società nelle circostanze specifiche di questo caso.

(88)

iii)

Since Hardware ha sostenuto che il regolamento (CE) n. 1515/2001 permette di mettere le misure antidumping in vigore in conformità con le decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC, ma niente di più. Questo significa, in primo luogo, che Since Hardware non formula obiezioni all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1515/2001, che esclude esplicitamente Since Hardware dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 452/2007 in un modo che indica chiaramente che non sarà applicato alcun dazio alle sue esportazioni in base a quel regolamento. Quanto all'affermazione di Since Hardware secondo cui il regolamento (CE) n. 1515/2001 non consente altro, va sottolineato che il presente regolamento si basa sul regolamento di base. In particolare, si basa sul fatto che, come si è già chiarito, nulla in quel regolamento vieta di condurre un'inchiesta iniziale nei confronti di una sola società nelle circostanze specifiche di questo caso. Come suggerito da Since Hardware, alcune formulazioni dei rilievi comunicati, che possono essere state fonte di confusione su questo punto, sono state eliminate.

(89)

iv)

Since Hardware ha sostenuto di essere oggetto di una discriminazione perché, a suo giudizio, le conclusioni della relazione dell'organo di appello dell'OMC si applicano anche alle società cui non è stato imposto un dazio in un'inchiesta di riesame. Il punto più importante da rilevare qui è che la relazione dell'organo di appello dell'OMC semplicemente non riguarda questa situazione. Quelle società si trovano quindi in una diversa situazione.

(90)

v)

Since Hardware ha sostenuto che la Commissione conduceva un riesame de facto del suo dazio nullo. Questa tesi non può essere accettata. In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene Since Hardware, l'analisi del pregiudizio condotta non si limita a confermare che nel corso della prima inchiesta è stato constatato un pregiudizio. Essa mette invece in luce gli effetti realmente pregiudizievoli per l'industria dell'Unione del comportamento tenuto da Since Hardware dopo quell'inchiesta, tenendo conto del fatto che un'analisi normale del pregiudizio non è possibile in questo caso. In secondo luogo, il fatto che il dazio scadrà prima della fine del normale periodo quinquennale non significa che l'inchiesta costituisca un riesame de facto. In numerose inchieste, per varie ragioni, sono state adottate durate inferiori a cinque anni. In questo caso, le istituzioni considerano che, se da una parte Since Hardware non dovrebbe trarre alcun beneficio dall'aver cominciato a operare in dumping dopo la prima inchiesta, non dovrebbe, d'altra parte, subire effetti negativi ingiustificati. Ad esempio, se non fosse richiesto un riesame in previsione della scadenza per il regolamento (CE) n. 452/2007, costituirebbe una discriminazione continuare ad applicare il dazio a Since Hardware dopo la scadenza di quel regolamento.

(91)

vi)

Since Hardware ha sostenuto che i suoi diritti sono violati dalla decisione di procedere a un'inchiesta iniziale perché, se fosse stata effettuata un'inchiesta nel quadro di un riesame, si applicherebbe l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base (vi è un obbligo, in un riesame, di utilizzare lo stesso metodo usato nell'inchiesta iniziale). Tuttavia, Since Hardware non ha indicato alcun punto su cui le istituzioni avrebbero utilizzato un metodo diverso da quello della prima inchiesta. In secondo luogo, se anche Since Hardware potesse dimostrare l'uso di un metodo diverso, questo sarebbe da attribuire al fatto che, in base alla relazione dell'organo di appello dell'OMC, le istituzioni sono tenute a non istruire le denunce presentate nei confronti di Since Hardware per mezzo di un riesame.

(92)

vii)

Infine, Since Hardware ha sostenuto che le istituzioni avrebbero dovuto istruire le denunce presentate nei suoi confronti per mezzo di un riesame e, nel caso in cui fosse stato imposto un dazio nei suoi confronti e successivamente la RPC lo avesse impugnato con successo dinanzi all'organo di conciliazione OMC, avrebbe dovuto abolire il dazio, ma solo per il futuro. Sarebbe evidentemente inappropriato violare deliberatamente le norme OMC, dal momento che, come nel caso presente, esiste un modo per istruire il caso in conformità al regolamento di base, interpretato alla luce delle norme OMC. Inoltre, è chiaro che questo modo di procedere potrebbe dar luogo da parte delle società interessate a richieste di indennizzi, fondate o meno, nei confronti delle istituzioni.

(93)

Per quanto riguarda le conclusioni relative al TEM, Since Hardware ha sostenuto che l'onere di dimostrare la sua conformità ai criteri per il TEM sarebbe eccessivo, in particolare per quanto riguarda l'interferenza dello Stato nei prezzi delle sue principali materie prime. Il TEM è però un'eccezione alla regola generale e ogni deroga o eccezione a una regola generale deve essere interpretata strettamente. Il TEM può essere concesso soltanto se è dimostrata l'esistenza di condizioni di economia di mercato per il produttore esportatore in questione. Come si è già detto al considerando (40), l'onere della prova spetta al produttore esportatore che intende avvalersi dello status di società operante in condizioni di economia di mercato. Le prove addotte devono essere sufficienti. La Commissione non ha l'obbligo di dimostrare che il produttore esportatore non soddisfa i criteri per il TEM; deve valutare se le prove fornite dal produttore esportatore sono sufficienti a dimostrare che i criteri per il TEM sono soddisfatti. Poiché la Commissione ha accertato vari elementi che indicano una significativa interferenza dello Stato per quanto riguarda il costo dei principali fattori di produzione, spetta alla società, di conseguenza, dimostrare che tale interferenza non esiste e/o che essa non ha influito sulle decisioni della società (criterio 1 di cui dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base). In ogni caso, come rilevato ai considerando (34) e (43), Since Hardware ha anche omesso di provare la sua rispondenza al criterio 2 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base relativo alla contabilità, adducendo l'onere eccessivo di una tale prova.

(94)

Since Hardware ha fatto inoltre due nuove affermazioni nelle sue osservazioni sul documento d'informazione finale. In primo luogo, Since Hardware ha sostenuto che il valore normale avrebbe dovuto essere corretto in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base perché le materie prime (prodotti siderurgici) nella RPC hanno prezzi più bassi che sul mercato del paese di riferimento. Questa affermazione non può essere accettata. Si ricorda che a Since Hardware è stato rifiutato il TEM. Di conseguenza, il valore normale è determinato, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, sulla base del prezzo o del valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. Questo implica necessariamente che i prezzi e i costi nella RPC sono considerati come inattendibili ai fini del calcolo del valore normale e non possono quindi essere utilizzati per determinare o adeguare quest'ultimo. Si osserva inoltre che un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, come richiesto da Since Hardware, non può essere effettuato se non è dimostrato che i clienti pagherebbero sistematicamente prezzi diversi per il prodotto simile sul mercato nazionale, in questo caso il mercato del paese di riferimento, a causa di una differenza nei prezzi delle materie prime. Since Hardware non ha dimostrato l'esistenza di tale differenza di prezzo.

(95)

In secondo luogo, Since Hardware ha sostenuto che in questa inchiesta la Commissione non aveva effettuato un'analisi del pregiudizio sufficientemente dettagliata. Ha anche sostenuto che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione avrebbe dovuto prendere in esame tutti gli indicatori di pregiudizio. Va però notato che la Commissione ha constatato (si veda in particolare la parte D) un forte aumento delle importazioni in dumping da Since Hardware nel periodo considerato, mentre i prezzi di vendita di questa società sono risultati largamente inferiore a quelli dell'industria dell'Unione. Questa conclusione si basa su un esame oggettivo di dati di fatto ed è quindi conforme all'articolo 3 del regolamento di base.

(96)

È vero che non tutti i fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base sono stati esaminati. Si ricorda tuttavia che, in una situazione in cui per Since Hardware non era ancora stato accertato il dumping, ossia durante la prima inchiesta, si era già constatato, esaminando questi fattori, che le importazioni in dumping dalla RPC causavano pregiudizio. Un nuovo esame di questi fattori non sarebbe stato di alcuna utilità perché, anche supponendo che tutti questi fattori fossero ora diventati positivi, questo sarebbe dovuto (almeno in parte) al fatto che l'industria dell'Unione è ora protetta contro tutte (13) le esportazioni in dumping dalla RPC e dall'Ucraina (ad eccezione di quelle in provenienza da Since Hardware). Inoltre, non è stato identificato alcun fattore che potrebbe infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti da Since Hardware e i loro effetti negativi sull'industria dell'Unione. Infine, non istituire misure nei confronti di Since Hardware costituirebbe una discriminazione nei confronti dei produttori importatori soggetti al dazio imposto a seguito della prima inchiesta iniziale.

H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(97)

Tenuto conto delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio risultante, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione, si ritiene necessario istituire misure definitive nei confronti delle importazioni dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Since Hardware.

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(98)

Il livello delle misure antidumping definitive dovrebbe essere sufficiente a eliminare il pregiudizio causato all’industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati. Come indicato al considerando (75), i prezzi dell'industria dell'Unione sono risultati complessivamente non remunerativi durante il PI. Non sarebbe perciò appropriato basare il dazio soltanto sul margine di undercutting.

(99)

Nel calcolare l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria dell'Unione di coprire i suoi costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni in dumping. Il margine di profitto, al lordo delle imposte, utilizzato per questo calcolo è pari al 7 % del fatturato. Come indicato al considerando (63) del regolamento (CE) n. 452/2007, è stato dimostrato nella prima inchiesta che questo era il livello di profitto ragionevolmente prevedibile in assenza di dumping pregiudizievole. Su questa base, è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole per il prodotto simile dell'industria dell'Unione. A questo scopo, sono state raccolte informazioni presso l'industria dell'Unione per calcolare la media ponderata del suo margine effettivo di profitto/perdita per l'attuale PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto deducendo il margine effettivo di profitto/perdita dell'industria dell'Unione così calcolato dai suoi prezzi di vendita e aggiungendo il margine di profitto suindicato del 7 %.

(100)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, come stabilita per il calcolo dell'undercutting, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all'importazione. È stato così stabilito un livello di eliminazione del pregiudizio del 35,8 %, inferiore al margine di dumping constatato per Since Hardware.

2.   Esclusione di Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio

(101)

Nel quadro del riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio e alla luce della relazione dell'organo d'appello dell'OMC, adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC, in particolare dei paragrafi 305 e 306, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2010 ha escluso Since Hardware dalla misura antidumping definitiva istituita dal regolamento (CE) n. 452/2007.

(102)

Una nuova misura può ora essere istituita nei confronti di Since Hardware.

3.   Forma e livello delle misure

(103)

Alla luce di quanto precede e conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che debba essere istituito un dazio antidumping definitivo, al livello necessario per eliminare il pregiudizio, sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato da Since Hardware.

(104)

Sulla base di quanto precede, l'aliquota del dazio antidumping definitivo per queste importazioni è del 35,8 %.

(105)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping si applicano per cinque anni, a meno che non esistano motivi o circostanze specifici che richiedano un periodo più breve. Nel presente caso si considera opportuno limitare la durata della misura alla scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l'altro, della RPC, istituite dal regolamento (CE) n. 452/2007. Sarà in questo modo possibile prendere in considerazione, nello stesso tempo, le domande di riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore per tutte le importazioni originarie, tra l'altro, della RPC. Naturalmente, gli operatori interessati e, in particolare, Since Hardware e/o l'industria dell'Unione, potranno, prima del 27 aprile 2012, chiedere altri riesami, in particolare un riesame intermedio del presente regolamento, purché tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte.

(106)

Le richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate sollecitamente alla Commissione (14) corredandole di tutte le informazioni utili, in particolare dell'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti nelle entità di produzione o di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051).

Articolo 2

1.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalla società sottoindicata è la seguente:

Produttore

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8 %

A784

2.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Salvo riesame ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1225/2009, esso resta in vigore fino al 27 aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.

(3)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 13.

(4)  GU C 237 del 2.10.2009, pag. 5.

(5)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

(6)  Cfr. la pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Per esempio «The State-Business Nexus in China’s Steel Industry — Chinese Market Distortions in Domestic and International PerspectivÈ, Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz of THINK!DESK China Research & Consulting», 25 febbraio 2009; lo studio della Camera di commercio UE in Cina a cura di Roland Berger, che esamina le sovraccapacità risultanti tra l'altro dall'intervento statale, del novembre 2009 (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); «Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry» di Wiley Rein LLP, luglio 2007, «China Government Subsidies Survey», di Anne Stevenson- Yang, febbraio 2007, «Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China’s Steel Industry from 2000-2007» di Usha C.V. Haley, «China's Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal», della Specialty Steel Industry of North America, «The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World’s Largest Steel Industry» di Wiley Rein & Fielding LLP, luglio 2006.

(8)  Fonte: Steel Business Briefing.

(9)  Anche se questa constatazione è già sufficiente, con le altre relative al periodo considerato, a stabilire il pregiudizio, si noti che essa è confermata dal fatto che, rispetto al periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento n. 452/2007, il volume delle importazioni delle assi da stiro prodotte da Since Hardware, già significativo durante tale PI, è raddoppiato nel corso del periodo dell'inchiesta attuale.

(10)  Anche se questa constatazione è già sufficiente, con le altre relative al periodo considerato, a stabilire il pregiudizio, si noti che essa è confermata dal fatto che, rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la quota di mercato di Since Hardware è aumentata dell'89 % nel corso del periodo dell'inchiesta attuale.

(11)  In forza dell'obbligo di interpretare il diritto dell'Unione per quanto possibile in modo compatibile con gli obblighi internazionali dell'Unione.

(12)  Concernente i tubi saldati di acciaio originari, tra l'altro, della Turchia e la società Noksel (GU L 343 del 19.12.2008, considerando 143).

(13)  È vero che, per un certo periodo, in seguito all'annullamento da parte della Corte di giustizia del regolamento (CE) n. 452/2007 per quanto riguarda Foshan Shunde, è stato de facto applicato a questa impresa un dazio nullo, ma questo non comporta alcuna differenza rilevante, in particolare perché si è verificato soltanto alcuni anni dopo l'entrata in vigore di detto regolamento.

(14)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio N-105 4/92, 1049 Bruxelles (Belgio).