9.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/31


REGOLAMENTO (UE) N. 1004/2010 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2010

relativo all'applicazione di detrazioni da determinati contingenti di pesca per il 2010 in seguito al superamento dei contingenti nell'anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2009 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, recante fissazione, per il 2009, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (2);

regolamento (CE) n. 1139/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che fissa, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (3);

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio, del 28 novembre 2008, che stabilisce, per il 2009 e il 2010, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (4), e

regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2010 sono state fissate dai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 1359/2008 del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (5);

regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 10 novembre 2009, che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici (6);

regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (7).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2009. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2010.

(5)

Il regolamento (CE) n. 649/2009 (8) della Commissione ha adeguato alcuni contingenti di pesca per il 2009 sulla base del superamento dei contingenti del 2008. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano state superiori ai contingenti loro assegnati per il 2009 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente, al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2010.

(6)

Le detrazioni disposte dal presente regolamento devono essere applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2010, conformemente ai seguenti regolamenti:

regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (9), e

regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio (10).

(7)

L'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino applicando un fattore moltiplicatore indicato nella tabella di cui al medesimo paragrafo.

(8)

Tuttavia, poiché le detrazioni da applicare riguardano un superamento avvenuto nel 2009 e quindi in un momenti in cui non si applicava il regolamento (CE) n. 1224/2009, i motivi di certezza del diritto è opportuno procedere a detrazioni non più severe di quelle risultanti dall'applicazione delle disposizioni allora in vigore, ossia le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 che introduce condizioni complementari per la gestione su base annuale dei TAC e dei contingenti (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati dai regolamenti (CE) n. 1226/2009, (CE) n. 1287/2009, (CE) n. 1359/2008 e (UE) n. 53/2010 sono ridotti come indicato in allegato.

2.   Si applica il paragrafo 1 senza pregiudicare le detrazioni previste dai regolamenti (CE) n. 147/2007 e (CE) n. 635/2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 3.

(4)  GU L 352 del 31.12.2008, pag. 1.

(5)  GU L 330 del 16.12.2009, pag. 1.

(6)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 1.

(7)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(8)  GU L 192 del 24.7.2009, pag. 14.

(9)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.

(10)  GU L 176 del 4.7.2008, pag. 8.

(11)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 1.


ALLEGATO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona 2009

Nome della specie

Nome della zona 2009

Detrazioni ex art. 5, par. 2, reg. (CE) n. 847/96

Contingente finale 2009

Margine

Totale quantitativo modificato 2009

Catture CS 2009

Catture 2009

Totale delle catture CS 2009

%

Detrazioni

Quantitativo iniziale 2010

Detrazioni rimanenti dal 2009 (reg. n. 649/09)

Quantitativo riveduto 2010

Quantitativo residuo

BGR

TUR

F3742C

Rombo chiodato

Mar Nero

si

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Passera di mare

Sottodivisioni 22-32 (acque UE)

si

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Spinarolo/gattuccio

IIIa (acque UE)

si

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Molva azzurra

VI e VII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

si

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque UE)

si

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

si

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Scorfano

NAFO 3M

si

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Spratto

IIIa

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Molva azzurra

II, IV e V (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tonno rosso

Oceano Atlantico, a est della longitudine 45° W e Mediterraneo

no

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Aringa

I e II (acque UE e acque internazionali)

si

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Aringa

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

si

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Eglefino o asinello

VIIb-k, VIII, IX e X; Copace 34.1.1 (acque UE)

si

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Passera di mare

Skagerrak

si

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Altre specie

IV (acque norvegesi)

si

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

V, VI, VII e XII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Occhialone

VI, VII e VIII (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb (acque internazionali)

si

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

si

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Merluzzo bianco

I e II (acque norvegesi)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

V e XIV (acque della Groenlandia)

si

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

I e II (acque norvegesi)

si

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Ippoglosso nero

V e XIV (acque della Groenlandia)

si

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Eglefino o asinello

IV; IIa (acque UE)

si

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (acque UE e acque internazionali)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Sgombro

IIIa e IV; IIa, IIIb, IIIc e IIId (acque UE)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Musdea

VIII e IX (acque UE e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

no

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Scorfano

V (acque UE e acque internazionali); XII e XIV (acque internazionali)

si

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX e X; Copace 34.1.1 (acque UE)

si

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefino o asinello

I e II (acque norvegesi)

si

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

I e II (acque norvegesi)

si

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

I e II (acque norvegesi)

si

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10