12.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (UE) N. 994/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2010

concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il gas naturale (in prosieguo: «gas») è una componente essenziale dell’approvvigionamento energetico dell’Unione europea: rappresenta infatti un quarto della fornitura di energia primaria e serve principalmente alla produzione di energia elettrica, al riscaldamento, come materia prima per l’industria e come carburante nei trasporti.

(2)

Negli ultimi dieci anni il consumo di gas ha subito un rapido aumento in Europa. A fronte di una produzione interna in calo, le importazioni sono aumentate ancora più rapidamente, creando così una maggiore dipendenza dalle importazioni e la necessità di affrontare i problemi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento del gas. Inoltre, alcuni Stati membri si ritrovano ad essere una «isola del gas» per effetto dell’assenza di connessioni infrastrutturali con il resto dell’Unione.

(3)

Stante l’importanza del gas nel mix energetico dell’Unione, il presente regolamento ha lo scopo di dimostrare all’utenza che sono adottate tutte le misure necessarie a garantirne l’approvvigionamento costante, specie in caso di condizioni climatiche difficili e in caso di interruzioni del servizio. Si riconosce che questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti con le misure più efficienti in termini di costi per non compromettere la competitività relativa di questo combustibile rispetto ad altri.

(4)

La direttiva 2004/67/CE del Consiglio (3) ha istituito per la prima volta un quadro giuridico a livello comunitario volto a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e a dare un contributo al corretto funzionamento del mercato interno del gas nell’eventualità di interruzioni delle forniture. La direttiva ha inoltre istituito il gruppo di coordinamento del gas, che è stato utile per lo scambio delle informazioni e la definizione di azioni comuni a livello di Stati membri, Commissione, settore del gas e consumatori. La rete di corrispondenti per la sicurezza energetica, sostenuta dal Consiglio europeo del dicembre 2006, ha migliorato le proprie capacità di raccolta delle informazioni e ha fornito un preallarme in caso di potenziali minacce alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico. La nuova normativa sul mercato interno dell’energia adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel luglio 2009 rappresenta un passo importante per il completamento del mercato interno dell’energia ed è finalizzata espressamente a potenziare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione.

(5)

Tuttavia, nell’ambito delle misure vigenti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento del gas adottate a livello dell’Unione, gli Stati membri dispongono ancora di un notevole margine di discrezionalità riguardo alla scelta delle misure. Se la sicurezza dell’approvvigionamento è in pericolo in uno Stato membro c’è il rischio evidente che gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro interessato possano ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas all’utenza. L’esperienza recente ha dimostrato come tale rischio sia reale. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di una carenza delle forniture, è necessario garantire solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi degli approvvigionamenti, sia in termini di prevenzione che di reazione alle interruzioni concrete delle forniture.

(6)

Il gas a basso potere calorifico è distribuito in alcune aree dell’Unione. Date le sue caratteristiche, il gas a basso potere calorifico non può essere utilizzato in apparecchi concepiti per il gas ad alto potere calorifico. Il gas ad alto potere calorifico può comunque essere utilizzato in apparecchi concepiti per gas a basso potere calorifico se convertito in gas a basso potere calorifico, ad esempio mediante l’aggiunta di azoto. Le specifiche del gas a basso potere calorifico dovrebbero essere esaminate a livello nazionale e regionale e dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio e nei piani d’azione preventivi e d’emergenza a livello nazionale e regionale.

(7)

La diversificazione delle fonti e delle rotte del gas per l’approvvigionamento dell’Unione è essenziale per migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell’Unione nel suo complesso e dei suoi singoli Stati membri. In futuro la sicurezza dell’approvvigionamento dipenderà dall’evoluzione del mix di combustibili, dallo sviluppo della produzione all’interno dell’Unione e nei paesi terzi che la riforniscono, dagli investimenti negli impianti di stoccaggio e dalla diversificazione delle rotte del gas e delle fonti di approvvigionamento, all’interno e all’esterno dell’Unione, compresi gli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL). In tale contesto si dovrebbe dedicare particolare attenzione alle iniziative infrastrutturali prioritarie identificate nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2008, intitolata «Secondo riesame strategico della politica energetica — Piano d’azione dell’UE per la sicurezza e la solidarietà nel settore energetico», ad esempio il corridoio meridionale del gas (Nabucco e gasdotto ITGI (Interconnector Turkey-Greece-Italy), una fornitura adeguata e diversificata di GNL per l’Europa, un’efficace interconnessione della regione del Baltico,l’ anello per l’energia nel Mediterraneo e adeguate interconnessioni nord-sud nell’Europa centrale e sud-orientale.

(8)

Per ridurre gli effetti di possibili crisi provocate dall’interruzione delle forniture di gas, gli Stati membri dovrebbero agevolare la diversificazione delle fonti energetiche nonché delle rotte e delle fonti di approvvigionamento del gas.

(9)

Un’interruzione importante della fornitura di gas all’Unione può avere ripercussioni in tutti gli Stati membri, nell’intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell’energia (4), firmato ad Atene il 25 ottobre 2005, con conseguenti danni economici gravi per tutta l’economia dell’Unione. Analogamente, l’interruzione della fornitura di gas può avere un grave impatto sociale, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.

(10)

Determinati utenti, fra cui quelli domestici e quelli che forniscono servizi sociali essenziali come assistenza sanitaria e custodia di bambini, attività educative ed altri servizi sociali e di welfare, nonché servizi indispensabili per le funzioni di uno Stato membro, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione. Una definizione ampia di questa utenza protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà europea.

(11)

La relazione sull’attuazione della strategia europea in materia di sicurezza approvato dal Consiglio europeo del dicembre 2008, individua nella crescente dipendenza dalle importazioni di energia un notevole rischio supplementare per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione e sottolinea come la sicurezza energetica sia una delle nuove sfide da affrontare nell’ambito della politica sulla sicurezza. Il mercato interno del gas è cruciale per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione e per ridurre l’esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle interruzioni delle forniture.

(12)

Per il regolare funzionamento del mercato interno del gas è necessario che le misure adottate per salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento del gas non provochino indebite distorsioni della concorrenza o compromettano il funzionamento efficace del mercato interno del gas.

(13)

Il guasto della principale infrastruttura del gas, il cosiddetto principio N – 1, è una possibilità reale. L’utilizzo del guasto di tale infrastruttura come parametro di riferimento per valutare cosa dovrebbero fare gli Stati membri per compensare le carenze nelle forniture è un punto di partenza valido per un’analisi della sicurezza dell’approvvigionamento di gas in ogni Stato membro.

(14)

Al fine di far fronte alle interruzioni dell’approvvigionamento è fondamentale disporre all’interno dei singoli Stati membri e in tutta l’Unione di un’infrastruttura del gas adeguata e diversificata che comprenda in particolare nuove infrastrutture per il gas in grado di connettere gli attuali sistemi isolati che costituiscono le isole del gas con gli Stati membri confinanti. L’esistenza di criteri minimi comuni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento del gas dovrebbe garantire parità di condizioni per la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo comunque conto delle peculiarità nazionali o regionali, e creare importanti incentivi per costruire l’infrastruttura necessaria e migliorare il livello di preparazione nell’eventualità di una crisi. Le misure a livello della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento se possono essere applicate rapidamente e se riescono a ridurre sensibilmente la domanda per far fronte ad un’interruzione delle forniture. Occorre promuovere ulteriormente l’utilizzo efficiente dell’energia, soprattutto laddove siano necessarie misure dal lato della domanda, e tenere in debita considerazione l’impatto ambientale delle misure proposte dal lato della domanda e dell’offerta, privilegiando per quanto possibile le misure con il minor impatto sull’ambiente e tenendo conto degli aspetti di sicurezza dell’approvvigionamento.

(15)

Occorre incoraggiare notevolmente gli investimenti in nuove infrastrutture del gas, da realizzare solamente dopo un’adeguata valutazione dell’impatto ambientale, in conformità dei pertinenti atti giuridici dell’Unione. Tali nuove infrastrutture dovrebbero rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento del gas, garantendo allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Gli investimenti in questione dovrebbero in linea di principio essere effettuati dalle imprese ed essere sostenuti da incentivi economici. Occorre tenere debitamente conto della necessità di agevolare l’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture di rete del gas. Se l’investimento nell’infrastruttura è di natura transfrontaliera, è necessario coinvolgere, nelle aree delle rispettive competenze, l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (in prosieguo: «l’Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (in prosieguo: «la REGST del gas»), istituita dal regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (6), per tener conto delle implicazioni transfrontaliere. Si rammenta che in conformità del regolamento (CE) n. 713/2009, l’Agenzia può emettere pareri o raccomandazioni su questioni transfrontaliere che rientrino nell’ambito delle sue competenze e attività. L’Agenzia e il REGST del gas, insieme ad altri soggetti partecipanti al mercati, svolgono un ruolo importante ai fini dell’istituzione ed attuazione del piano decennale a livello dell’Unione di sviluppo della rete che comprenderà, tra l’altro, anche prospettive europee di idoneità della fornitura e, con riferimento alle interconnessioni transfrontaliere, dovrebbe basarsi sulle ragionevoli esigenze dei vari utenti di rete.

(16)

Le autorità competenti o gli Stati membri dovrebbero assicurare che il mercato del gas sia esaminato, essendo questo uno dei passi necessari lungo il processo che porta all’osservanza delle norme in materia di infrastrutture.

(17)

Nell’assolvimento dei compiti precisati nel presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente e nei modi opportuni con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, lasciando impregiudicate le rispettive competenze ai sensi della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (7).

(18)

Qualora siano necessarie nuove interconnessioni transfrontaliere o si debbano estendere quelle esistenti, gli Stati membri interessati, le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, ove non siano esse stesse le autorità competenti, dovrebbero instaurare sin dalle prime fasi una stretta cooperazione.

(19)

Sono disponibili varie fonti di finanziamento dell’Unione destinate agli Stati membri al fine di finanziare gli investimenti necessari a favorire la produzione, le infrastrutture e gli interventi in materia di efficienza energetica a livello regionale e locale, in particolare i prestiti e le garanzie della Banca europea degli investimenti o i finanziamenti nell’ambito dei fondi regionali, strutturali o di coesione. La Banca europea degli investimenti e gli strumenti esterni dell’Unione come lo strumento europeo di vicinato e di partenariato, lo strumento di assistenza di preadesione e lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, possono finanziare anche azioni nei paesi terzi finalizzate a migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

(20)

Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di affidarsi ai meccanismi di mercato per il maggior tempo possibile in caso di interruzione delle forniture. Il presente strumento dovrebbe inoltre fornire i meccanismi di emergenza da applicare quando i mercati da soli non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad un’interruzione della fornitura di gas. Anche nell’eventualità di un’emergenza occorre privilegiare gli strumenti di mercato per attenuare gli effetti dell’interruzione dell’approvvigionamento.

(21)

Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa sul mercato interno dell’energia, adottata nel luglio del 2009, nel settore del gas saranno in vigore nuove disposizioni intese a definire chiaramente i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolamentazione, dei gestori dei sistemi di trasporto e dell’Agenzia e a migliorare la trasparenza del mercato per ottimizzarne il funzionamento, la sicurezza dell’approvvigionamento e la protezione dei consumatori.

(22)

Il completamento del mercato interno del gas e una concorrenza effettiva all’interno di tale mercato offrono all’Unione il livello più elevato di sicurezza dell’approvvigionamento per tutti gli Stati membri, a condizione che tale mercato sia in grado di funzionare con la massima efficienza in caso di interruzione dell’approvvigionamento che interessi una parte dell’Unione, a prescindere da quale sia la causa dell’interruzione. A tal fine occorre adottare un approccio comune, organico ed efficace alla sicurezza dell’approvvigionamento, improntato in particolare alla trasparenza, alla solidarietà, nonché a politiche non discriminatorie che siano compatibili con il funzionamento del mercato interno, evitino distorsioni del mercato e non ostacolino le risposte del mercato alle interruzioni delle forniture.

(23)

La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è una responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell’ambito dei rispettivi settori di attività e competenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, ove non siano esse stesse le autorità competenti, dovrebbero pure contribuire laddove opportuno alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas nelle rispettive aree di attività e di competenza, in conformità della direttiva 2009/73/CE. Inoltre, anche gli utenti che utilizzano il gas per la produzione di energia elettrica o per scopi industriali possono avere un ruolo importante da assolvere nella sicurezza dell’approvvigionamento di gas attraverso la loro capacità di reagire a una crisi con misure dal lato della domanda, ad esempio, i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un’incidenza diretta sull’equilibrio domanda/offerta.

(24)

Al fine di mantenere un efficiente funzionamento del mercato del gas interno, in particolare quando avvengono interruzioni dell’approvvigionamento e in situazioni di crisi, è pertanto imprescindibile definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Tali ruoli e responsabilità dovrebbero essere definiti in modo tale da assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese interessate e il settore, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l’Unione. In caso di crisi di approvvigionamento, ai soggetti del mercato dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure basate sul mercato. Ove le risposte dei soggetti del mercato non siano sufficienti, gli Stati membri e le loro autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di approvvigionamento. Solo nel caso in cui tali provvedimenti siano insufficienti dovrebbero essere adottate misure a livello regionale o dell’Unione per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di approvvigionamento. Si dovrebbero ricercare, per quanto possibile, soluzioni a livello regionale.

(25)

In uno spirito di solidarietà, l’attuazione del presente regolamento richiederà un’ampia cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese del gas naturale, per ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure, per mitigare i rischi identificati e per implementare gli interventi economicamente più efficaci per le parti interessate.

(26)

Occorre introdurre norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento sufficientemente armonizzate che possano far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei consumatori di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/73/CE. Le norme relative alla sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbero essere permanenti, in modo da garantire la necessaria certezza giuridica, dovrebbero essere chiaramente definite e non dovrebbero imporre oneri eccessivi e sproporzionati né alle imprese di gas naturale, ivi inclusi i nuovi entranti e le piccole imprese, né agli utenti finali. Tali norme dovrebbero anche garantire alle imprese di gas naturale dell’Unione parità di accesso alle utenze nazionali. Le misure necessarie per assicurare il rispetto delle norme di approvvigionamento possono comprendere capacità e volumi aggiuntivi di stoccaggio, linepack, contratti di fornitura, contratti interrompibili e altre misure di analogo effetto, nonché le necessarie misure tecniche che assicurino la sicurezza nell’approvvigionamento di gas.

(27)

Ai fini del corretto funzionamento del mercato del gas è necessario che le imprese di gas naturale procedano per tempo agli investimenti necessari nella produzione locale e nelle infrastrutture, ad esempio le interconnessioni, soprattutto quelle che forniscono accesso alla rete del gas dell’Unione, apparecchiature che consentano flussi fisici bidirezionali di gas nei gasdotti, nonché impianti di stoccaggio e rigassificazione del GNL, tenendo conto della possibilità che si verifichino altre interruzioni dell’approvvigionamento come quella avvenuta nel gennaio 2009. In sede di previsione del fabbisogno finanziario per le infrastrutture del gas in relazione agli strumenti dell’Unione, la Commissione dovrebbe dare opportuna priorità ai progetti infrastrutturali a sostegno dell’integrazione del mercato interno del gas e della sicurezza dell’approvvigionamento.

(28)

Ai gestori dei sistemi di trasporto non dovrebbe essere preclusa la possibilità di considerare situazioni in cui investimenti che consentano la capacità fisica di trasportare gas in entrambe le direzioni (capacità bidirezionale) nelle interconnessioni transfrontaliere con i paesi terzi potrebbe contribuire a rafforzare la sicurezza delle forniture, specie quando si tratti di paesi terzi che assicurano i flussi di transito fra due Stati membri.

(29)

Nei casi in cui il mercato non è in grado di continuare a garantire l’approvvigionamento è importante mantenere la fornitura di gas, soprattutto per le utenze domestiche e per un numero limitato di altri utenti, soprattutto quelli che erogano servizi sociali essenziali, che possono essere definiti dagli Stati membri interessati. È essenziale che le misure da adottare durante una crisi siano definite in anticipo e rispettino i requisiti di sicurezza, anche nei casi in cui i clienti protetti siano connessi alle stesse reti di distribuzione del resto dell’utenza. Queste misure possono prevedere il ricorso a riduzioni proporzionali delle capacità inizialmente riservate, nei casi in cui le capacità di accesso all’infrastruttura siano ridotte per motivi tecnici.

(30)

Le autorità competenti dovrebbero di norma attenersi al rispettivo piano di emergenza. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono adottare interventi che si discostano dal piano.

(31)

È disponibile un ampio ventaglio di strumenti atti a garantire la conformità agli obblighi in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. Tali strumenti dovrebbero essere utilizzati in contesti nazionali, regionali e dell’Unione, a seconda dei casi, in modo da far sì che diano risultati coerenti ed economicamente efficaci.

(32)

Gli aspetti connessi alla sicurezza dell’approvvigionamento della pianificazione a lungo termine degli investimenti in sufficienti capacità e altre infrastrutture transfrontaliere, che garantiscano che il sistema sia in grado, nel lungo termine, di assicurare la sicurezza dell’approvvigionamento e di rispondere ad un fabbisogno ragionevole, sono tutti disciplinati dalla direttiva 2009/73/CE. Per garantire la conformità alle norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento può essere necessario un periodo di transizione che permetta di realizzare gli investimenti necessari. Il piano decennale a livello dell’Unione di sviluppo della rete stilato dal REGST del gas sotto la supervisione dell’Agenzia è uno strumento fondamentale per individuare gli investimenti necessari a livello dell’Unione, anche per realizzare le condizioni infrastrutturali previste nel presente regolamento.

(33)

Il REGST del gas e l’Agenzia, in quanto membri del gruppo di coordinamento del gas, dovrebbero essere coinvolti a pieno titolo, nelle rispettive aree di competenza, nel processo di cooperazione e nelle consultazioni a livello dell’Unione.

(34)

Il gruppo di coordinamento del gas è l’organo principale che la Commissione dovrebbe consultare nel quadro della definizione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza. Si rammenta che la REGST del gas e l’Agenzia sono membri del gruppo di coordinamento del gas e saranno consultati in quest’ambito.

(35)

Al fine di garantire il massimo livello di preparazione in caso di interruzione dell’approvvigionamento, le autorità competenti dovrebbero istituire dei piani di emergenza, previa consultazione delle imprese di gas naturale. Tali piani non dovrebbero essere fra loro incoerenti a livello nazionale, regionale o dell’Unione. Per quanto riguarda il contenuto, dovrebbero seguire le buone prassi contenute nei piani esistenti e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti. Ove possibile e necessario è opportuno istituire piani di emergenza comuni a livello regionale.

(36)

Per rafforzare la solidarietà tra Stati membri nell’eventualità di un’emergenza a livello dell’Unione, ed in particolare per sostenere gli Stati membri esposti a condizioni geografiche o geologiche meno favorevoli, è opportuno che gli Stati membri prevedano misure volte a mettere in atto la solidarietà. Le imprese di gas naturale dovrebbero predisporre misure, quali accordi commerciali, che possono comprendere un aumento delle esportazioni di gas o un maggiore ricorso alle scorte. È importante incoraggiare la conclusione di accordi tra le imprese di gas naturale. Le azioni del piano di emergenza dovrebbero comprendere all’occorrenza meccanismi che garantiscano un giusto ed equo compenso a favore delle imprese di gas naturale. Le misure di solidarietà possono rivelarsi particolarmente opportune tra gli Stati membri per i quali la Commissione raccomanda di istituire piani di prevenzione o piani di emergenza comuni a livello regionale.

(37)

Nel contesto del presente regolamento la Commissione ha un importante ruolo da svolgere in caso di emergenza, sia a livello dell’Unione che regionale.

(38)

Ove necessario, la solidarietà europea dovrebbe esplicarsi anche sotto forma di assistenza di protezione civile da parte dell’Unione e degli Stati membri. Tale assistenza dovrebbe essere agevolata e coordinata nell’ambito del meccanismo comunitario di protezione civile istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (8).

(39)

Il presente regolamento non pregiudica i diritti di sovranità degli Stati membri sulle loro proprie fonti energetiche.

(40)

La direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (9) istituisce un processo finalizzato a migliorare la sicurezza delle infrastrutture critiche europee designate, comprese alcune infrastrutture del gas, all’interno dell’Unione. La direttiva 2008/114/CE e il presente regolamento contribuiscono a dare vita ad un approccio organico in materia di sicurezza energetica dell’Unione.

(41)

I piani di emergenza dovrebbero essere aggiornati periodicamente e pubblicati. Essi dovrebbero inoltre essere sottoposti a una valutazione tra pari e sperimentati.

(42)

Il gruppo di coordinamento del gas dovrebbe svolgere mansioni di consulenza per la Commissione onde favorire il coordinamento delle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento da applicare nell’eventualità di un’emergenza a livello dell’Unione. Il gruppo dovrebbe inoltre verificare l’idoneità e l’opportunità delle misure da adottare a norma del presente regolamento.

(43)

Il presente regolamento è finalizzato a far sì che le imprese di gas naturale e le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di garantire il più a lungo possibile un funzionamento efficace del mercato interno del gas in caso di interruzione dell’approvvigionamento, prima che le autorità competenti adottino le misure necessarie per affrontare la situazione in cui il mercato non è più in grado di provvedere alle forniture di gas necessarie. Tali misure eccezionali dovrebbero essere pienamente conformi alla normativa dell’Unione e dovrebbero essere notificate alla Commissione.

(44)

Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione, la Commissione dovrebbe coordinare gli interventi nei confronti dei paesi terzi, collaborando con i paesi terzi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l’Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad approntare una task force incaricata di monitorare i flussi di gas verso l’Unione in situazioni di crisi, previa consultazione dei paesi terzi interessati e se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di mediazione e facilitazione.

(45)

È importante che le condizioni di approvvigionamento dai paesi terzi non provochino distorsioni di concorrenza e siano conformi alle disposizioni del mercato interno.

(46)

Qualora informazioni affidabili segnalino una situazione esterna all’Unione che minaccia la sicurezza dell’approvvigionamento di uno o più Stati membri e sia suscettibile di far scattare un meccanismo di preallarme tra l’Unione e i paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il gruppo di coordinamento del gas e l’Unione dovrebbe adottare opportuni interventi per cercare di neutralizzare il pericolo.

(47)

Nel febbraio del 2009 il Consiglio ha concluso che occorre aumentare la trasparenza e l’affidabilità, pur preservando i dati commercialmente sensibili, tramite significativi scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri sulle relazioni energetiche con i paesi terzi, inclusi gli accordi di approvvigionamento a lungo termine.

(48)

Mentre le disposizioni del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare quelle relative alla concorrenza, si applicano ai servizi di interesse economico generale, nella misura in cui l’applicazione di dette disposizioni non ostacola la prestazione di tali servizi, gli Stati membri godono di un’ampia discrezionalità quando si tratta di stabilire, commissionare ed organizzare gli obblighi dei servizi pubblici.

(49)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

È opportuno abrogare la direttiva 2004/67/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: «gas»), permettendo l’adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il necessario approvvigionamento di gas, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l’Unione per quanto riguarda l’azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete dell’approvvigionamento. Il presente regolamento introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello degli Stati membri, regionale e dell’Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2009/73/CE, del regolamento (CE) n. 713/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)

«clienti protetti», tutti gli utenti domestici collegati ad una rete di distribuzione del gas che possono comprendere, qualora lo Stato membro interessato lo decida, anche:

a)

le piccole e medie imprese, a condizione che siano collegate ad una rete di distribuzione del gas, e i soggetti che erogano servizi sociali essenziali, a condizione che siano connessi a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, sempre che tale clientela aggiuntiva non rappresenti più del 20 % dell’utenza finale; e/o

b)

gli impianti di teleriscaldamento che servono sia gli utenti domestici sia gli utenti di cui alla lettera a), a condizione che gli impianti non siano convertibili ad altri combustibili e che siano collegati con una rete di distribuzione o di trasporto del gas.

Al più presto possibile, e comunque entro il 3 dicembre 2011 gli Stati membri notificano alla Commissione se intendono includere la lettera a) e/o b) nella loro definizione di clientela protetta;

2)

«autorità competente», l’autorità governativa nazionale o l’autorità nazionale di regolamentazione che ogni Stato membro ha designato quale responsabile per l’attuazione delle misure enunciate nel presente regolamento. La designazione dell’autorità competente non pregiudica la facoltà degli Stati membri di autorizzare tale autorità a demandare specifici compiti previsti nel presente regolamento ad organi diversi. Tali compiti delegati sono svolti sotto la supervisione dell’autorità competente e sono specificate nei piani di cui all’articolo 4.

Articolo 3

Responsabilità della sicurezza dell’approvvigionamento di gas

1.   La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le loro autorità competenti e della Commissione, nell’ambito delle rispettive attività e settori di competenza. Tale responsabilità condivisa richiede un grado elevato di cooperazione tra loro.

2.   Al più presto possibile, e comunque entro il 3 dicembre 2011, ciascuno Stato membro designa un’autorità competente che garantisca l’attuazione delle misure di cui al presente regolamento. Laddove opportuno, e in attesa della designazione formale dell’autorità competente, i soggetti nazionali attualmente responsabili per la sicurezza dell’approvvigionamento del gas provvedono all’attuazione delle misure che l’autorità competente è tenuta ad implementare in conformità del presente regolamento. Tali misure comprendono la valutazione del rischio di cui all’articolo 9 e, sulla base di tale valutazione, la definizione di un piano d’azione preventivo e di un piano di emergenza e il controllo regolare della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello nazionale. Le autorità competenti collaborano tra loro per cercare di prevenire l’interruzione delle forniture e limitare i danni in questi casi. Nulla osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni di attuazione eventualmente necessarie per ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento.

3.   Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome dell’autorità competente, una volta designata e, eventualmente, le denominazioni dei soggetti nazionali responsabili per la sicurezza dell’approvvigionamento del gas che fungono da autorità competente temporanea conformemente al paragrafo 2. Ogni Stato membro rende pubblica tale designazione.

4.   In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l’autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese interessate e l’industria, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l’Unione.

5.   La Commissione coordina eventualmente l’operato delle autorità competenti a livello regionale e dell’Unione, così come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all’articolo 12 o il gruppo di gestione di crisi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, in particolare se si verifica un’emergenza a livello dell’Unione o regionale, come definita all’articolo 11, paragrafo 1.

6.   Le misure atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento contenute nei piani d’azione preventivi e nei piani di emergenza sono definite con chiarezza, sono trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato interno del gas e non compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di altri Stati membri o dell’Unione nel suo insieme.

Articolo 4

Definizione di un piano d’azione preventive e di un piano di emergenza

1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, definisce a livello nazionale, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali di gas e delle autorità nazionali di regolamentazione, qualora siano diverse dall’autorità competente:

a)

un piano d’azione preventivo contenente le misure necessarie ad eliminare o attenuare i rischi individuati, conformemente alla valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 9; e

b)

un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o attenuare l’impatto di un’interruzione dell’approvvigionamento di gas conformemente all’articolo 10.

2.   Prima di adottare un piano d’azione preventivo e un piano di emergenza a livello nazionale, le autorità competenti, entro il 3 giugno 2012, si scambiano i loro progetti di piani d’azione preventivi e di emergenza e si consultano tra loro al livello regionale opportuno e con la Commissione per accertarsi che i progetti di piani e le misure non siano incoerenti con il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza di un altro Stato membro e che siano conformi al presente regolamento e ad altre disposizioni del diritto dell’Unione. Tale consultazione ha luogo, in particolare, tra Stati membri confinanti, specialmente tra i sistemi isolati che costituiscono le isole energetiche e gli Stati membri limitrofi, e può comprendere, ad esempio, quegli Stati membri che figurano nell’elenco indicativo dell’allegato IV.

3.   Sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali raccomandazioni della Commissione, le autorità competenti interessate possono decidere di istituire dei piani comuni d’azione preventivi a livello regionale (in prosieguo: «piani comuni d’azione preventivi») e piani comuni di emergenza a livello regionale (in prosieguo: «piani comuni di emergenza») in aggiunta a quelli istituiti a livello nazionale. In caso di piani comuni, le autorità competenti interessate si adoperano, se del caso, per concludere accordi al fine di attuare la cooperazione regionale. Se necessario, questi accordi sono approvati formalmente dagli Stati membri.

4.   Al momento di istituire e di attuare il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza a livello nazionale e/o regionale, l’autorità competente tiene debitamente conto della sicurezza di funzionamento del sistema del gas in ogni momento e affronta ed espone in tali piani i vincoli tecnici che incidono sul funzionamento della rete, incluse le ragioni tecniche e di sicurezza che possono determinare una riduzione dei flussi in caso di emergenza.

5.   Entro il 3 dicembre 2012 i piani d’azione preventivi e i piani di emergenza, inclusi, se del caso, i piani comuni, sono adottati e resi pubblici. Tali piani sono notificati senza indugio alla Commissione. La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas. Le autorità competenti assicurano il controllo regolare dell’applicazione di tali piani.

6.   Entro tre mesi dalla notifica da parte delle autorità competenti dei piani di cui al paragrafo 5:

a)

la Commissione valuta i suddetti piani conformemente alla lettera b). A tal fine, consulta il gruppo di coordinamento del gas in merito ai suddetti piani e tiene debitamente conto del suo parere. La Commissione riferisce al gruppo di coordinamento del gas in merito alla sua valutazione dei piani; e

b)

qualora, sulla base di queste consultazioni, la Commissione:

i)

ritenga che un piano d’azione preventivo o un piano di emergenza non sia sufficiente ad attenuare i rischi individuati nella valutazione del rischio, può raccomandare la modifica del piano in questione all’autorità competente o alle autorità competenti;

ii)

ritenga che un piano d’azione preventivo o un piano di emergenza non sia compatibile con gli scenari di rischio o con i piani di un’altra autorità competente, o che non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell’Unione, chiede la modifica del piano in questione;

iii)

ritenga che il piano d’azione preventivo metta in pericolo la sicurezza di approvvigionamento del gas di altri Stati membri o dell’Unione nel suo insieme, stabilisce di chiedere all’autorità competente di rivedere tale piano d’azione preventivo e può presentare raccomandazioni specifiche per la sua modifica. La Commissione motiva dettagliatamente la sua decisione.

7.   Entro quattro mesi dalla notifica della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto ii), l’autorità competente interessata modifica il piano d’azione preventivo o di emergenza e notifica alla Commissione il piano modificato o, se non concorda con la richiesta, ne illustra alla Commissione i motivi. In caso di disaccordo la Commissione può, entro due mesi dalla risposta dell’autorità competente, ritirare la propria richiesta o convocare le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, al fine di esaminare il problema. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche dei piani. L’autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Qualora la decisione finale dell’autorità competente diverga dalla posizione della Commissione, l’autorità competente espone e rende pubblica, insieme alla suddetta decisione e alla posizione della Commissione, la sua motivazione entro due mesi dalla ricezione della posizione della Commissione. Ove opportuno, l’autorità competente rende pubblico senza indugio il piano modificato.

8.   Entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), l’autorità competente interessata modifica il suo piano d’azione preventivo e notifica alla Commissione il piano modificato o, se non concorda con la decisione, ne illustra alla Commissione i motivi. In caso di disaccordo la Commissione può decidere, entro due mesi dalla risposta dell’autorità competente, di modificare o di ritirare la richiesta. Se la Commissione rimane ferma sulla sua richiesta, l’autorità competente interessata modifica il piano entro due mesi dalla notifica della decisione della Commissione, tenendo nel massimo conto le raccomandazioni della Commissione di cui al paragrafo 6, lettera b), punto iii), e lo notifica alla Commissione.

La Commissione informa il gruppo di coordinamento del gas e tiene in debito conto le sue raccomandazioni al momento di elaborare il proprio parere sul piano modificato, parere che è trasmesso entro due mesi dalla notifica dell’autorità competente. L’autorità competente interessata tiene nella massima considerazione il parere della Commissione ed entro due mesi dalla ricezione del suddetto parere adotta e rende pubblico il piano modificato risultante.

9.   È mantenuta la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 5

Contenuto dei piani d’azione preventivi nazionali e comuni

1.   I piani d’azione preventivi nazionali e comuni contengono:

a)

i risultati della valutazione del rischio di cui all’articolo 9;

b)

le misure, i volumi, le capacità e le tempistiche necessari per il rispetto delle norme in materia di infrastrutture e approvvigionamento di cui agli articoli 6 e 8, incluso, ove opportuno, il limite fino al quale le misure a livello di domanda possono compensare adeguatamente, in maniera tempestiva, un’interruzione dell’approvvigionamento di cui all’articolo 6, paragrafo 2, l’identificazione della principale infrastruttura del gas d’interesse comune in caso di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e di ogni altra norma relativa all’aumento di fornitura ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;

c)

gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organismi del caso, anche per il funzionamento sicuro del sistema del gas;

d)

le altre misure di prevenzione, quali quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità, se opportuno, di diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento per affrontare i rischi individuati, al fine di mantenere nella maggiore misura possibile l’approvvigionamento di gas di tutti i clienti;

e)

i meccanismi da utilizzare, ove opportuno, per la cooperazione con altri Stati membri ai fini della formulazione e dell’attuazione dei piani comuni d’azione preventivi e dei piani comuni di emergenza, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3;

f)

le informazioni riguardanti le interconnessioni esistenti e future, incluse quelle che forniscono l’accesso alla rete del gas dell’Unione, i flussi transfrontalieri, l’accesso transfrontaliero alle strutture di stoccaggio e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni («capacità bidirezionale»), in particolare in caso di emergenza;

g)

le informazioni riguardanti tutti gli obblighi di servizio pubblico che si riferiscono alla sicurezza di approvvigionamento del gas.

2.   I piani d’azione preventivi nazionali e comuni, ed in particolare le azioni volte ad ottemperare alle norme in materia di infrastrutture di cui all’articolo 6, tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell’Unione che il REGST del gas deve elaborare in conformità dell’articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

3.   I piani d’azione preventivi nazionali e comuni si basano principalmente su misure di mercato e tengono conto delle conseguenze economiche, dell’efficienza e dell’efficacia delle misure, delle ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell’energia e dell’impatto ambientale e sui consumatori, e non impongono un onere eccessivo alle imprese di gas naturale né incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno del gas.

4.   I piani d’azione preventivi nazionali e comuni sono aggiornati ogni due anni, a meno che le circostanze giustifichino una più elevata frequenza, e tengono conto della valutazione del rischio aggiornata. La consultazione tra le autorità competenti disposta dall’articolo 4, paragrafo 2, è effettuata prima dell’adozione del piano aggiornato.

Articolo 6

Norme in materia di infrastrutture

1.   Gli Stati membri o, se così prevede uno Stato membro, l’autorità competente provvedono ad adottare le misure necessarie affinché entro e non oltre il 3 dicembre 2014, nel caso di un guasto della principale infrastruttura del gas, la capacità delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell’allegato I, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, di soddisfare la domanda totale di gas dell’area calcolata durante una giornata di domanda di gas particolarmente elevata che si osservano con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni. Questo non pregiudica, ove appropriato e necessario, la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti corrispondenti né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

2.   L’obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 si considera rispettato anche quando l’autorità competente dimostra, nell’ambito del piano d’azione preventivo, che un’interruzione dell’approvvigionamento può essere compensata adeguatamente e tempestivamente con il ricorso ad opportune misure basate sul mercato a livello di domanda. A tale scopo, si applica la formula di cui al punto 4 dell’allegato I.

3.   Ove opportuno, in base alla valutazione del rischio di cui all’articolo 9, le autorità competenti interessate possono decidere che l’obbligo previsto al paragrafo 1 del presente articolo debba essere rispettato a livello regionale anziché nazionale. In tal caso, sono istituiti dei piani comuni d’azione preventivi conformemente all’articolo 4, paragrafo 3. Si applica il punto 5 dell’allegato I.

4.   Ciascuna autorità competente, previa consultazione delle imprese di gas naturale interessate, riferisce quanto prima alla Commissione in merito all’eventuale mancanza di conformità agli obblighi di cui al paragrafo 1, e informa la Commissione delle ragioni di tale mancanza di conformità.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto realizzano una capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra gli Stati membri, quanto prima e comunque non oltre il 3 dicembre 2013, salvo:

a)

nei casi di connessioni a impianti di produzione, a impianti GNL e a reti di distribuzione; o

b)

qualora sia stata concessa un’esenzione in conformità dell’articolo 7.

Entro il 3 dicembre 2013 i gestori del sistema di trasporto adeguano il funzionamento dei sistemi di trasporto parzialmente o nel loro complesso in modo da consentire flussi fisici di gas in entrambe le direzioni sulle interconnessioni transfrontaliere.

6.   Qualora una capacità bidirezionale esista già o sia in costruzione per una specifica interconnessione transfrontaliera, l’obbligo di cui al primo comma del paragrafo 5, si considera rispettato per tale interconnessione, a meno che non sia richiesto un rafforzamento della capacità da parte di uno o più Stati membri per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora sia formulata una tale richiesta di rafforzamento, si applica la procedura di cui all’articolo 7.

7.   Gli Stati membri o, se così prevede uno Stato membro, l’autorità competente assicurano che, in una prima fase, il mercato sia sempre testato in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria per valutare se l’investimento nelle infrastrutture necessario per soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 5 risponda a un’esigenza del mercato.

8.   Quando fissano o approvano le tariffe o le metodologie, in maniera trasparente e dettagliata, conformemente all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei costi effettivamente sostenuti per il rispetto dell’obbligo di cui al paragrafo 1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale permanente in modo da concedere opportuni incentivi. Nella misura in cui un investimento per la realizzazione della capacità bidirezionale non risponde a un’esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell’interesse di uno o più altri Stati membri, prima di adottare un’eventuale decisione di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento degli Stati membri interessati. Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009.

9.   L’autorità competente garantisce che le eventuali infrastrutture di trasporto nuove contribuiscano alla sicurezza dell’approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata, anche, ove opportuno, per mezzo di un numero sufficiente di punti transfrontalieri di entrata e di uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. L’autorità competente determina, ove opportuno, nella valutazione del rischio se esistano strozzature interne e se le capacità di entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali di gas agli scenari di guasto della principale infrastruttura del gas individuati nella valutazione del rischio.

10.   Il Lussemburgo, la Slovenia e la Svezia non sono, in via derogatoria, vincolati ma si adoperano per rispettare l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, assicurando al contempo l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti conformemente all’articolo 8. Tale deroga si applica nella misura in cui:

a)

per quanto concerne il Lussemburgo, vi siano almeno due interconnessioni con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di approvvigionamento e nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio;

b)

per quanto concerne la Slovenia, vi siano almeno due interconnessioni con altri Stati membri, almeno due diverse fonti di approvvigionamento e nessun impianto di stoccaggio o GNL sul proprio territorio;

c)

per quanto concerne la Svezia, non vi sia alcun transito di gas verso altri Stati membri sul suo territorio, il suo consumo interno lordo annuale di gas è inferiore a 2 Mtep e corrisponde a meno del 5 % del consumo totale di energia primaria proveniente da gas.

Tali tre Stati membri garantiscono, in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria, una regolare verifica del mercato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture e rendono pubblici i risultati di tali verifiche.

Gli Stati membri di cui al primo comma informano la Commissione di qualsiasi cambiamento delle condizioni di cui al medesimo comma. La deroga stabilita nel primo comma cessa di applicarsi qualora almeno una di tali condizioni cessi di essere soddisfatta.

Entro il 3 dicembre 2018, ciascuno degli Stati membri di cui al primo comma trasmettono una relazione alla Commissione, in cui descrivono la situazione per quanto riguarda le rispettive condizioni di cui a tale comma e le prospettive di adeguamento all’obbligo di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell’impatto economico della conformità alle norme in materia di infrastrutture, dei risultati delle verifiche di mercato nonché dell’evoluzione del mercato del gas e dei progetti di infrastrutture del gas nella regione. Sulla base della relazione e qualora le rispettive condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano ancora soddisfatte, la Commissione può decidere che la deroga di cui al primo comma possa continuare ad applicarsi per ulteriori quattro anni. In caso di decisione positiva, la procedura di cui al primo comma si ripete dopo quattro anni.

Articolo 7

Procedura per la realizzazione della capacità bidirezionale o per la richiesta di un’esenzione

1.   Per ciascuna interconnessione transfrontaliera tra Stati membri, eccetto per quelle esentate a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), ed eccetto i casi in cui la capacità bidirezionale esiste già o è in costruzione e non è stato richiesto un rafforzamento da parte di uno o più Stati membri per ragioni di sicurezza dell’approvvigionamento, i gestori del sistema di trasporto, non oltre il 3 marzo 2012, comunicano ai rispettivi Stati membri o, se così prevedono gli Stati membri, alle rispettive autorità competenti o alle rispettive autorità di regolamentazione (nel presente articolo collegialmente: le «autorità interessate»), dopo consultazione con tutti gli altri gestori del sistema di trasporto interessati:

a)

una proposta di capacità bidirezionale relativa alla direzione invertita (nel prosieguo: «capacità di flusso invertito»); o

b)

una richiesta di esenzione dall’obbligo di permettere una capacità bidirezionale.

2.   La proposta di capacità di flusso invertito o la richiesta di esenzione di cui al paragrafo 1 si basano su una valutazione della domanda del mercato, sulle proiezioni della domanda e dell’offerta, sulla fattibilità tecnica, sui costi della capacità di flusso invertito, incluso il conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, e sui benefici per la sicurezza dell’approvvigionamento, tenendo conto altresì, ove opportuno, dell’eventuale contributo della capacità di flusso invertito, insieme ad altre possibili misure, alla soddisfazione delle norme in materia di infrastrutture di cui all’articolo 6 nel caso degli Stati membri che beneficiano della capacità di flusso invertito.

3.   L’autorità interessata che riceve la proposta o la richiesta di esenzione notifica senza indugio alle autorità interessate degli altri Stati membri i quali, in base alla valutazione del rischio, potrebbero beneficiare delle capacità di flusso invertito, e alla Commissione, la proposta o la richiesta di esenzione. Detta autorità interessata concede a tali autorità interessate e alla Commissione la possibilità di emettere un parere entro quattro mesi dalla ricezione della suddetta notifica.

4.   Entro due mesi dal termine di cui al paragrafo 3, l’autorità interessata, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2 e della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 9, tenendo nella massima considerazione i pareri ricevuti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e tenendo conto di aspetti che non sono strettamente economici, quali la sicurezza di approvvigionamento del gas e il contributo al mercato interno del gas:

a)

accorda un’esenzione se la capacità di flusso invertito non aumenta in misura significativa la sicurezza dell’approvvigionamento di uno Stato membro o di una regione o se i costi di investimento superano di gran lunga i potenziali benefici per la sicurezza dell’approvvigionamento; o

b)

accetta la proposta di capacità di flusso invertito; o

c)

chiede al gestore del sistema di trasporto di modificare la sua proposta.

L’autorità interessata notifica la sua decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti che spiegano le motivazioni della decisione, compresi i pareri ricevuti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le autorità interessate si adoperano per garantire che le decisioni interdipendenti che riguardano la stessa interconnessione o gasdotti interconnessi non si contraddicano tra loro.

5.   Entro due mesi dalla ricezione della suddetta notifica, e qualora vi fossero discrepanze tra la decisione dell’autorità interessata e i pareri di altre autorità interessate coinvolte, la Commissione può chiedere che l’autorità interessata modifichi la sua decisione. Tale termine può essere prorogato di un mese nel caso in cui la Commissione richieda informazioni supplementari. Qualsiasi proposta della Commissione che richieda una modifica della decisione dell’autorità interessata è formulata sulla base degli elementi e dei criteri esposti al paragrafo 2 e al paragrafo 4, lettera a), tenendo conto delle motivazioni della decisione dell’autorità interessata. L’autorità interessata si conforma alla richiesta modificando la sua decisione entro quattro settimane. Nel caso in cui la Commissione non reagisca entro tale periodo di due mesi, si ritiene che non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità interessata.

6.   Qualora una capacità di flusso invertito sia necessaria in base ai risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 8, la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo è ripetuta su richiesta di un gestore del sistema di trasporto, di un’autorità interessata o della Commissione.

7.   La Commissione e l’autorità interessata garantiscono in ogni momento la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 8

Norma in materia di approvvigionamento

1.   L’autorità competente richiede alle imprese di gas naturale che la stessa identifica di provvedere affinché ai clienti protetti dello Stato membro sia garantito l’approvvigionamento di gas nei casi seguenti:

a)

temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che si osservano con una con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni;

b)

qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che si osservano con una con una probabilità statistica di una volta ogni vent’anni; e

c)

un periodo di almeno trenta giorni in caso di guasto della principale infrastruttura del gas in condizioni invernali medie.

Ai fini del presente paragrafo, l’autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo paragrafo entro e non oltre il 3 giugno 2012.

2.   Qualsiasi norma relativa all’aumento di fornitura di una durata superiore al periodo minimo di trenta giorni per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), o qualsiasi obbligo supplementare imposto per ragioni di sicurezza di approvvigionamento del gas, si basa sulla valutazione del rischio di cui all’articolo 9, trova riscontro nel piano d’azione preventivo e:

a)

è conforme alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 6;

b)

non distorce indebitamente la concorrenza né ostacola il funzionamento del mercato interno del gas;

c)

non influisce negativamente sulla capacità di qualsiasi altro Stato membro di garantire l’approvvigionamento dei suoi clienti protetti in conformità del presente articolo in caso di emergenza a livello nazionale, dell’Unione o regionale; e

d)

è conforme ai criteri specificati all’articolo 11, paragrafo 5, in caso di emergenza a livello dell’Unione o regionale.

In uno spirito di solidarietà, l’autorità competente stabilisce, nel piano d’azione preventivo e nel piano di emergenza, come ridurre temporaneamente una norma relativa all’aumento dell’approvvigionamento o un obbligo supplementare imposto alle imprese di gas nel caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale.

3.   Trascorsi i termini definiti dall’autorità competente in conformità dei paragrafi 1 e 2, o qualora le condizioni siano più gravi di quelle definite al paragrafo 1, l’autorità competente e le imprese di gas naturale si adoperano per mantenere, per quanto possibile, la fornitura di gas, in particolare ai clienti protetti.

4.   Gli obblighi imposti alle imprese di gas naturale ai fini della conformità alle norme in materia di approvvigionamento di cui al presente articolo non sono discriminatori e non impongono un onere eccessivo a tali imprese.

5.   Le imprese di gas naturale sono autorizzate, ove opportuno, a soddisfare i presenti obblighi a livello regionale o dell’Unione. L’autorità competente non richiede che le norme di cui al presente articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul suo territorio.

6.   L’autorità competente garantisce che le condizioni per le forniture ai clienti protetti siano fissate fatto salvo il corretto funzionamento del mercato interno del gas e ad un prezzo corrispondente al valore di mercato delle forniture.

Articolo 9

Valutazione del rischio

1.   Entro il 3 dicembre 2011 ciascuna autorità competente valuta in maniera esauriente, sulla base dei seguenti elementi comuni, i rischi che incidono sulla sicurezza di approvvigionamento del gas nel rispettivo Stato membro e a tal fine:

a)

utilizza le norme di cui agli articoli 6 e 8, indicando il calcolo della formula N – 1, i postulati utilizzati, anche per il calcolo della formula N – 1 a livello regionale, e i dati necessari per tale calcolo;

b)

tiene conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dallo Stato membro interessato, della possibilità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l’eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di elettricità e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas;

c)

prevede vari scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e interruzione dell’approvvigionamento, come il guasto delle principali infrastrutture di trasporto, di stoccaggio o dei terminali GNL e le interruzioni dell’approvvigionamento del gas fornito da paesi terzi, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi nonché, ove opportuno, dei rischi geopolitici, e valutando le probabili conseguenze di questi scenari;

d)

individua le interazioni e la correlazione dei rischi con altri Stati membri, anche tra l’altro per quanto riguarda le interconnessioni, gli approvvigionamenti transfrontalieri, l’accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e la capacità bidirezionale;

e)

tiene conto della capacità massima di interconnessione di ciascun punto di entrata e di uscita frontaliero.

2.   In caso di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti interessate effettuano anche una valutazione comune del rischio a livello regionale.

3.   Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le organizzazioni opportune che rappresentano gli interessi dei clienti domestici e industriali, nonché gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione, qualora siano diverse dall’autorità competente, collaborano con l’autorità competente e le forniscono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

4.   La valutazione del rischio è aggiornata per la prima volta non oltre diciotto mesi dall’adozione dei piani d’azione preventivi e di emergenza di cui all’articolo 4 e, successivamente, ogni due anni entro il 30 settembre dell’anno di riferimento, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alle norme in materia di infrastrutture definite all’articolo 6 e alle difficoltà specifiche di ciascun paese nell’attuazione di nuove soluzioni alternative.

5.   La valutazione del rischio, comprese le versioni aggiornate, è messa tempestivamente a disposizione della Commissione.

Articolo 10

Piani di emergenza e livelli di crisi

1.   I piani di emergenza nazionali e comuni:

a)

si fondano sui livelli di crisi stabiliti al paragrafo 3;

b)

definiscono i ruoli e le responsabilità delle imprese di gas e dei clienti industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica pertinenti, tenendo conto della varia misura in cui sono interessati in caso di interruzioni delle forniture di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti al paragrafo 3;

c)

definiscono i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti e degli altri organismi cui sono state delegate le competenze di cui all’articolo 2, paragrafo 2, a ciascuno dei livelli di crisi definiti al paragrafo 3 del presente articolo;

d)

garantiscono che le imprese di gas naturale e i clienti industriali del gas abbiano sufficienti opportunità per rispondere a ciascun livello di crisi;

e)

definiscono, se del caso, le misure e le azioni da intraprendere per limitare il potenziale impatto dell’interruzione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di elettricità prodotta dal gas e sul teleriscaldamento;

f)

istituiscono le procedure e le misure precise da seguire per ciascun livello di crisi, compresi i corrispondenti sistemi sui flussi d’informazione;

g)

designano un responsabile o un’équipe incaricati di gestire la crisi e ne definiscono il ruolo;

h)

individuano il contributo dato dalle misure basate sul mercato, in particolare quelle che figurano nell’allegato II e finalizzate a far fronte alla situazione nel livello di allerta e ad attenuare la situazione nel livello di emergenza;

i)

individuano il contributo dato dalle misure diverse da quelle di mercato previste o da mettere in atto per il livello di emergenza, in particolare quelle elencate nell’allegato III, e valutano fino a che punto è necessario ricorrere a tali misure non di mercato per affrontare la crisi, ne esaminano gli effetti e definiscono le procedure per metterle in atto, tenendo conto del fatto che si ricorre alle misure diverse da quelle di mercato solamente quando i meccanismi basati sul mercato non possono più garantire da soli le forniture, in particolar modo verso i clienti protetti;

j)

descrivono i meccanismi utilizzati per cooperare con altri Stati membri per ciascun livello di crisi;

k)

illustrano in maniera circostanziata gli obblighi di relazione delle imprese di gas naturale nel livello di allerta e di emergenza;

l)

stabiliscono una serie di azioni predefinite che permettano di rendere disponibile il gas in caso di emergenza, compresi gli accordi commerciali tra le parti interessate dalle azioni e, se del caso, i meccanismi di compensazione per le imprese di gas naturale, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni sensibili; tali azioni possono comportare accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o imprese di gas naturale.

2.   I piani di emergenza nazionali e comuni sono aggiornati ogni due anni, a meno che le circostanze giustifichino un aggiornamento più frequente, e tengono conto della valutazione del rischio aggiornata. La consultazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, prevista tra le autorità competenti avviene prima dell’adozione dei piani aggiornati.

3.   I tre livelli principali di crisi sono i seguenti:

a)

livello di preallarme (preallarme): quando esistono informazioni concrete, serie e affidabili secondo le quali può verificarsi un evento che potrebbe deteriorare significativamente la situazione dell’approvvigionamento e che potrebbe far scattare l’allarme o il livello di emergenza; il livello di preallarme può essere attivato da un meccanismo di preallarme;

b)

livello di allarme (allarme): quando si verifica un’interruzione dell’approvvigionamento o c’è una domanda di gas eccezionalmente elevata, che deteriora significativamente la situazione dell’approvvigionamento, ma il mercato è ancora in grado di far fronte a tale interruzione o domanda senza dover ricorrere a misure diverse da quelle di mercato;

c)

livello di emergenza (emergenza): quando c’è una domanda di gas eccezionalmente elevata o si verifica un’interruzione significativa dell’approvvigionamento o un’altra alterazione significativa della situazione dell’approvvigionamento e nel caso in cui tutte le misure di mercato siano state attuate ma la fornitura di gas è insufficiente a soddisfare la domanda rimanente di gas cosicché devono essere introdotte misure diverse da quelle di mercato aggiuntive in particolare allo scopo di garantire l’approvvigionamento di gas ai clienti protetti ai sensi dell’articolo 8.

4.   I piani di emergenza nazionali e comuni garantiscono il mantenimento dell’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza in caso di emergenza. I piani sono conformi a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento, e non introducono misure che restringano indebitamente il flusso di gas transfrontaliero

5.   Quando l’autorità competente dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 3, ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette tutte le informazioni necessarie, in particolare le informazioni sulle azioni che intende intraprendere. Nell’eventualità di un’emergenza che possa comportare una richiesta di assistenza da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, l’autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione.

6.   Quando l’autorità competente dichiara un’emergenza, segue le azioni predefinite indicate nel piano di emergenza e ne informa immediatamente la Commissione, in particolare se si tratta delle azioni che intende adottare in conformità del paragrafo 1. In casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità competente può adottare misure che si discostano dal piano di emergenza. L’autorità competente informa immediatamente la Commissione di tali misure e le motiva.

7.   Gli Stati membri e, in particolare, le autorità competenti assicurano che:

a)

non siano introdotte misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno in qualsiasi momento;

b)

non siano introdotte misure che potrebbero mettere seriamente in pericolo la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e

c)

sia mantenuto l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture conformemente al regolamento (CE) n. 715/2009 nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza, conformemente con il piano di emergenza.

8.   La Commissione verifica, quanto prima, e comunque entro cinque giorni dalla ricezione dell’informazione da parte dell’autorità competente di cui al paragrafo 5, se la dichiarazione di emergenza è giustificata in conformità del paragrafo 3, lettera c), e se le misure adottate si attengono il più possibile alle azioni elencate nel piano di emergenza e non impongono un onere eccessivo alle imprese di gas e sono conformi al paragrafo 7. La Commissione può, su richiesta di un’autorità competente, di imprese di gas naturale o su propria iniziativa, chiedere all’autorità competente di modificare le misure ove contravvengano alle condizioni di cui al paragrafo 7 e alla prima frase del presente paragrafo. La Commissione può anche richiedere all’autorità competente di revocare la dichiarazione di emergenza qualora ritenga che tale dichiarazione non sia giustificata o non lo sia più, a norma del paragrafo 3, lettera c).

Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione l’autorità competente modifica le misure e le notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi alla Commissione. In tal caso, la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la propria richiesta o, al fine di esaminare il problema, convocare l’autorità competente o, se del caso, le autorità competenti interessate e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche all’azione. L’autorità competente tiene pienamente conto della posizione della Commissione. Qualora la decisione finale dell’autorità competente diverga dalla posizione della Commissione, l’autorità competente motiva tale decisione.

Articolo 11

Risposte in caso di emergenza a livello dell’Unione e regionale

1.   Su richiesta di un’autorità competente che abbia dichiarato un’emergenza e a seguito della verifica effettuata a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, la Commissione può dichiarare un’emergenza a livello dell’Unione o un’emergenza regionale per una regione geografica particolarmente colpita. Su richiesta di almeno due autorità competenti che abbiano dichiarato un’emergenza e in seguito alla verifica ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, e quando i motivi di queste emergenze sono collegati, la Commissione dichiara, a seconda del caso, un’emergenza a livello dell’Unione o regionale. In ogni caso, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, provvede a raccogliere i pareri e a tenere in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. Quando valuta che il motivo di fondo dell’emergenza a livello dell’Unione o regionale non giustifica più l’esistenza di uno stato di emergenza, la Commissione dichiara la conclusione della medesima. In ogni caso la Commissione comunica i propri motivi e informa il Consiglio della propria decisione.

2.   Non appena dichiarata l’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas. Durante l’emergenza a livello dell’Unione o regionale, su richiesta di almeno tre Stati membri, la Commissione può limitare la partecipazione al gruppo di coordinamento del gas per una parte o la totalità di una riunione, ai rappresentanti degli Stati membri e alle autorità competenti.

3.   Nel corso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale di cui al paragrafo 1, la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni pertinenti e dei risultati della consulenza del gruppo di coordinamento del gas. In particolare, la Commissione:

a)

garantisce lo scambio di informazioni;

b)

garantisce la coerenza e l’efficacia dell’azione a livello degli Stati membri e a livello regionale rispetto al livello dell’Unione;

c)

e coordina gli interventi rispetto ai paesi terzi.

4.   La Commissione può convocare un gruppo di gestione della crisi composto dai gestori della crisi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), provenienti dagli Stati membri interessati dall’emergenza. La Commissione, in accordo con coloro che sono incaricati di gestire la crisi, può invitare altre parti interessate a partecipare. La Commissione assicura che il gruppo di coordinamento del gas sia regolarmente informato in merito all’operato del gruppo di gestione della crisi.

5.   Gli Stati membri e in particolare le autorità competenti assicurano che:

a)

non siano introdotte misure che limitino indebitamente il flusso di gas nel mercato interno, in qualsiasi momento, in particolare il flusso di gas verso i mercati interessati;

b)

non siano introdotte misure che potrebbero mettere seriamente in pericolo la situazione dell’approvvigionamento di gas in un altro Stato membro; e

c)

sia mantenuto l’accesso transfrontaliero alle infrastrutture in conformità del regolamento (CE) n. 715/2009, nella misura in cui ciò sia possibile tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza, conformemente con il piano di emergenza.

6.   Qualora, su richiesta di un’autorità competente o di un’impresa di gas naturale o di propria iniziativa, la Commissione ritenga che, in un’emergenza a livello dell’Unione o regionale, un provvedimento adottato da uno Stato membro o da un’autorità competente o il comportamento di un’impresa di gas naturale contravvengano al paragrafo 5, la Commissione invita lo Stato membro o l’autorità competente a modificare la propria misura o ad intervenire al fine di garantire il rispetto del paragrafo 5, illustrandone i motivi. Si tiene debitamente conto della necessità di far funzionare il sistema del gas in modo sicuro in ogni momento.

Entro tre giorni dalla notifica della richiesta della Commissione lo Stato membro o l’autorità competente modifica la propria azione e la notifica alla Commissione oppure, se non concorda con la richiesta, ne illustra i motivi. In tal caso, la Commissione può, entro tre giorni, modificare o ritirare la propria richiesta o convocare lo Stato membro o l’autorità competente e, se lo ritiene necessario, il gruppo di coordinamento del gas, al fine di esaminare il problema. La Commissione espone la sua motivazione dettagliata per la richiesta di eventuali modifiche dell’azione. Lo Stato membro o l’autorità competente tiene pienamente conto del parere della Commissione. Qualora la decisione definitiva dell’autorità competente o dello Stato membro differisca dal parere della Commissione, l’autorità competente o lo Stato membro fornisce la motivazione alla base di tale decisione.

7.   La Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, predispone un elenco di riserva permanente per la costituzione di una task force composta da esperti del settore e rappresentanti della Commissione. La suddetta task force può essere approntata, se necessario, fuori dall’Unione, e provvede a monitorare i flussi di gas verso l’Unione e a riferire in merito, in collaborazione con i paesi terzi fornitori e di transito.

8.   L’autorità competente fornisce al Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile della Commissione informazioni sull’eventuale necessità di assistenza. Il Centro di informazione e di monitoraggio della protezione civile valuta la situazione complessiva e fornisce consulenza sull’assistenza che dovrebbe essere prestata agli Stati membri più colpiti ed eventualmente ai paesi terzi.

Articolo 12

Gruppo di coordinamento del gas

1.   È istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle loro autorità competenti, come pure dell’Agenzia, del REGST del gas e degli organismi rappresentativi dell’industria interessata e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo garantendone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno.

2.   In conformità del presente regolamento, il gruppo di coordinamento del gas è consultato e assiste la Commissione, in particolare per quanto riguarda le seguenti questioni:

a)

la sicurezza delle forniture di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza;

b)

tutte le informazioni importanti per la sicurezza delle forniture di gas a livello nazionale, regionale e dell’Unione;

c)

le buone prassi ed eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;

d)

il livello di sicurezza dell’approvvigionamento, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;

e)

gli scenari nazionali, regionali e dell’Unione e la sperimentazione del grado di preparazione;

f)

la valutazione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza e l’attuazione delle misure ivi contemplate;

g)

il coordinamento delle misure finalizzate ad affrontare l’emergenza all’interno dell’Unione, con i paesi terzi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell’energia e con altri paesi terzi;

h)

l’assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.

3.   La Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti mantenendo al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 13

Scambio di informazioni

1.   Qualora negli Stati membri esistano obblighi di servizio pubblico collegati alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, essi li rendono pubblici entro il 3 gennaio 2011. Eventuali successivi aggiornamenti o ulteriori obblighi di servizio pubblico che riguardano la sicurezza dell’approvvigionamento di gas sono altresì resi pubblici non appena adottati dagli Stati membri.

2.   Nel corso di un’emergenza le imprese di gas naturale interessate mettono giornalmente a disposizione dell’autorità competente, in particolare, le seguenti informazioni:

a)

previsioni sulla domanda e sull’offerta giornaliera di gas per i tre giorni successivi;

b)

flusso di gas giornaliero presso tutti i punti di entrata e di uscita transfrontalieri e presso tutti i punti che collegano la rete a un impianto di produzione, a un impianto di stoccaggio o a un terminale GNL, espresso in milioni di m3/t;

c)

il periodo, espresso in giorni, durante il quale si prevede che possa essere garantita la fornitura di gas ai clienti protetti.

3.   In caso di un’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione è autorizzata a chiedere all’autorità competente di fornirle tempestivamente almeno quanto segue:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 2;

b)

le informazioni sulle misure che l’autorità competente prevede di adottare o che ha già messo in atto per attenuare l’emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia;

c)

le richieste di misure supplementari da adottare da parte di altre autorità competenti;

d)

le misure messe in atto su richiesta di altre autorità competenti.

4.   Le autorità competenti e la Commissione mantengono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   Dopo un’emergenza l’autorità competente fornisce quanto prima, e almeno entro sei settimane dalla conclusione dell’emergenza, alla Commissione una valutazione dettagliata dell’emergenza e dell’efficacia delle misure messe in atto, compresi la valutazione dell’incidenza economica dell’emergenza, l’impatto sul comparto dell’elettricità e l’assistenza prestata a e/o ricevuta dall’Unione e dagli Stati membri. Tale valutazione è messa a disposizione del gruppo di coordinamento del gas e si riflette negli aggiornamenti dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza.

La Commissione esamina le valutazioni delle autorità competenti e comunica agli Stati membri, al Parlamento europeo e al gruppo di coordinamento del gas i risultati delle sue analisi in forma aggregata.

6.   Al fine di permettere alla Commissione di valutare la situazione della sicurezza di approvvigionamento a livello dell’Unione:

a)

entro e non oltre il 3 dicembre 2011 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi intergovernativi in vigore conclusi con paesi terzi che hanno ripercussioni sullo sviluppo delle infrastrutture del gas e sulle forniture di gas. Al momento di concludere nuovi accordi intergovernativi con paesi terzi che hanno tali ripercussioni, gli Stati membri informano la Commissione;

b)

per i contratti esistenti entro e non oltre il 3 dicembre 2011, e per i nuovi contratti o le modifiche di quelli esistenti, le imprese di gas naturale notificano alle autorità competenti interessate gli elementi dei contratti indicati di seguito, di durata superiore a un anno conclusi con fornitori di paesi terzi:

i)

durata del contratto;

ii)

volumi stipulati nei contratti espressi come volumi totali, su base annua e volume medio mensile;

iii)

in caso di allerta o di emergenza, i volumi massimi giornalieri stipulati dal contratto;

iv)

punti di consegna stipulati nei contratti.

L’autorità competente notifica questi dati in forma aggregata alla Commissione. In caso di conclusione di nuovi contratti o modifiche ai contratti esistenti, l’intero insieme di dati è notificato nuovamente in forma aggregata su base regolare. L’autorità competente e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni.

Articolo 14

Monitoraggio da parte della Commissione

La Commissione provvede costantemente al monitoraggio e alla presentazione di relazioni sulle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di gas, segnatamente mediante una valutazione annuale delle relazioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/73/CE e delle informazioni relative all’attuazione degli articoli 11 e 52, paragrafo 1, di tale direttiva e, una volta disponibili, delle informazioni fornite nella valutazione del rischio e nei piani d’azione preventivi e di emergenza da definire in conformità del presente regolamento.

Entro e non oltre il 3 dicembre 2014 la Commissione, in base alla relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas:

a)

trae le sue conclusioni sui possibili mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione, vaglia la necessità di elaborare una valutazione del rischio e di istituire un piano d’azione preventivo e un piano di emergenza a livello dell’Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione del presente regolamento, ivi compreso, tra l’altro, ai risultati ottenuti in materia di interconnessione del mercato; e

b)

riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulla coerenza complessiva dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza degli Stati membri, nonché sul loro contributo alla solidarietà e alla preparazione sotto il profilo dell’Unione.

La relazione comprende, se opportuno, raccomandazioni finalizzate a migliorare il presente regolamento.

Articolo 15

Abrogazione

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione della direttiva 2004/67/CE, tale direttiva è abrogata a decorrere dal 2 dicembre 2010 ad eccezione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che si applicano fino a quando lo Stato membro interessato non avrà definito i clienti protetti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento e identificato le imprese di gas naturale in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

Fatto salvo il primo comma del presente articolo, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/67/CE non si applica più a decorrere dal 3 giugno 2012.

Articolo 16

Deroga

Il presente regolamento non si applica a Malta e Cipro fintantoché non sarà fornito gas sui loro rispettivi territori. Per Malta e Cipro i termini impliciti di cui all’articolo 2, secondo paragrafo, punto 1, all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafi 2 e 5, all’articolo 6, paragrafi 1 e 5, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 13, paragrafo 6, lettere a) e b), si applicano nel modo seguente:

a)

articolo 2, secondo paragrafo, punto 1, all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1 e all’articolo 13, paragrafo 6, lettere a) e b): dodici mesi;

b)

all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 1: diciotto mesi;

c)

all’articolo 4, paragrafo 5: ventiquattro mesi;

d)

all’articolo 6, paragrafo 5: trentasei mesi;

e)

all’articolo 6, paragrafo 1: quarantotto mesi;

dal primo giorno di fornitura di gas sui loro rispettivi territori.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 6, paragrafo 8, l’articolo 10, paragrafo 4, prima frase, e paragrafo 7, lettera c), e l’articolo 11, paragrafo 5, lettera c), si applicano a decorrere dal 3 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 20 gennaio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.

(3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.

(4)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(5)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(6)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(7)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(8)  GU L 314 dell’1.12.2007, pag. 9.

(9)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.


ALLEGATO I

CALCOLO DELLA FORMULA N – 1

1.   Definizione della formula N – 1

La formula N – 1 descrive la capacità tecnica dell’infrastruttura del gas di soddisfare la domanda totale di gas nell’area calcolata nell’eventualità di un guasto della principale infrastruttura del gas relativa a una giornata con una domanda di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni.

L’infrastruttura del gas comprende la rete di trasporto del gas naturale compresi gli interconnettori come pure gli impianti di produzione, di GNL e di stoccaggio connessi all’area calcolata.

La capacità tecnica (1) di tutta la rimanente infrastruttura del gas in caso di guasto della principale infrastruttura del gas deve essere almeno uguale alla somma della domanda totale giornaliera di gas dell’area calcolata relativa a una giornata con una domanda eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni.

I risultati della formula N – 1 calcolata di seguito devono essere almeno pari al 100 %.

2.   Metodo di calcolo della formula N – 1

Formula, N – 1 ≥ 100 %

3.   Definizioni dei parametri della formula N – 1:

«Area calcolata»: l’area geografica per la quale si calcola la formula N – 1, quale definita dall’autorità competente.

Definizione a livello della domanda

«Dmax»: domanda totale giornaliera di gas (in milioni di m3/giorno) dell’area calcolata relativa a una giornata con una domanda di gas eccezionalmente elevata osservata statisticamente una volta ogni vent’anni.

Definizioni a livello dell’offerta

«EPm»: capacità tecnica dei punti di entrata (in milioni di m3/giorno), diversa dalle strutture di produzione, GNL e stoccaggio contemplate dalle definizioni di Pm, Sm e LNGm, si intende la somma delle capacità tecniche di tutti i punti di entrata frontalieri in grado di fornire gas all’area calcolata;

«Pm»: capacità tecnica massima di produzione (in milioni di m3/giorno) si intende la somma delle capacità tecniche massime di produzione giornaliera di tutti gli impianti di produzione del gas ai punti di entrata nell’area calcolata;

«Sm»: erogabilità massima tecnica di stoccaggio (in milioni di m3/giorno) si intende la somma della capacità massima tecnica di prelievo giornaliera di tutti gli impianti di stoccaggio che può essere erogata ai punti di ingresso della zona calcolata, tenendo conto delle rispettive caratteristiche fisiche;

«LNGm»: capacità tecnica massima dell’impianto di GNL (in milioni di m3/giorno) s’intende la somma delle capacità tecniche di send-out massime giornaliere in tutti gli impianti di GNL nell’area calcolata, tenuto conto di elementi critici come lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio temporaneo e la rigassificazione di GNL nonché la capacità tecnica di send-out al sistema;

«Im»: la capacità tecnica dell’unica principale infrastruttura del gas (in milioni di m3/giorno) dotata della più elevata capacità di fornitura all’area calcolata. Qualora più infrastrutture del gas siano collegate a un’infrastruttura comune del gas a monte o a valle e non possano essere azionate separatamente, esse sono considerate come un’infrastruttura del gas unica.

4.   Calcolo della formula di N – 1 con il ricorso alle misure a livello di domanda

Formula, N – 1 ≥ 100 %

Definizione a livello della domanda

«Deff»: la parte (in milioni di m3/giorno) di Dmax che, in caso di interruzione della fornitura, può essere adeguatamente e tempestivamente coperta mediante le misure di mercato a livello di domanda in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 6, paragrafo 2.

5.   Calcolo della formula di N – 1 a livello regionale

L’area calcolata di cui al punto 3, è estesa, se necessario, al livello regionale opportuno, come stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ai fini del calcolo della formula N – 1 a livello regionale, si utilizza la principale infrastruttura del gas d’interesse comune. L’unica principale infrastruttura del gas d’interesse comune per una regione è costituita dalla principale infrastruttura del gas della regione che, direttamente o indirettamente, contribuisce alla fornitura di gas agli Stati membri di quella regione e che deve essere identificata nel piano comune d’azione preventivo.

Il calcolo della formula N – 1 a livello regionale può sostituire il calcolo della formula N – 1 a livello nazionale unicamente qualora la principale infrastruttura del gas d’interesse comune sia di notevole rilevanza ai fini dell’approvvigionamento del gas di tutti gli Stati membri interessati in base alla valutazione comune del rischio.


(1)  A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (CE) n. 715/2009 per «capacità tecnica» si intende la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell’integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE MISURE DI MERCATO AI FINI DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS

Quando elabora il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza l’autorità competente tiene conto dell’elenco di misure, indicativo e non esauriente stabilite nel presente allegato. Nell’elaborare il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza, l’autorità competente tiene debitamente conto dell’impatto ambientale delle misure proposte, privilegiando quanto più possibile quelle con il minor impatto ambientale.

Misure a livello dell’offerta:

maggiore flessibilità della produzione,

maggiore flessibilità delle importazioni,

agevolazione dell’integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nelle infrastrutture della rete del gas,

stoccaggio commerciale del gas — capacità di prelievo e volume di gas staccato,

capacità del terminale di GNL e capacità massima di send-out,

diversificazione dei fornitori del gas e delle rotte del gas,

flussi invertiti,

coordinamento del dispacciamento da parte dei gestori del sistema di trasporto,

ricorso a contratti a breve e lungo termine,

investimenti in infrastrutture, inclusa la capacità bidirezionale,

disposizioni contrattuali volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

Misure a livello della domanda:

ricorso a contratti interrompibili,

possibilità di cambiare combustibile compreso l’impiego di combustibili di sostituzione alternativi negli impianti industriali e di generazione dell’energia,

riduzione volontaria del carico fisso,

maggiore efficienza,

maggiore ricorso alle fonti di energia rinnovabili.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE MISURE NON DI MERCATO AI FINI DELLA SICUREZZA DI APPROVVIGIONAMENTO DEL GAS

Quando elabora il piano d’azione preventivo e il piano di emergenza l’autorità competente tiene conto del contributo del seguente elenco indicativo e non esaustivo di misure solo nel caso di un’emergenza.

Misure a livello dell’offerta:

ricorso allo stoccaggio strategico del gas,

uso obbligatorio di scorte di combustibili alternativi (ad esempio in conformità della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1)),

uso obbligatorio di elettricità prodotta da fonti diverse dal gas,

aumento obbligatorio dei livelli di produzione,

prelievo obbligatorio dallo stoccaggio.

Misure a livello della domanda:

Varie misure per la riduzione obbligatoria della domanda, tra cui:

cambiamento obbligatorio del combustibile,

ricorso obbligatorio a contratti interrompibili, ove non siano pienamente utilizzati come parte delle misure di mercato,

riduzione obbligatoria del carico fisso.


(1)  GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9.


ALLEGATO IV

COOPERAZIONE REGIONALE

In conformità dell’articolo 194 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e come sottolineato all’articolo 6 della direttiva 2009/73/CE e all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 715/2009, la cooperazione regionale è un’espressione del principi di solidarietà ed è altresì un concetto sotteso al presente regolamento. La cooperazione regionale è in particolar modo necessaria per stabilire la valutazione del rischio (articolo 9), i piani d’azione preventivi e di emergenza (articoli 4, 5 e 10), le norme in materia di infrastruttura e approvvigionamento (articoli 6 e 8) e le disposizioni sulle risposte in caso di emergenza a livello dell’Unione e regionale (articolo 11).

La cooperazione regionale ai sensi del presente regolamento si fonda su un’esistente cooperazione regionale che coinvolge imprese di gas naturale, Stati membri e autorità nazionali di regolamentazione al fine di rafforzare, tra gli altri obiettivi, la sicurezza dell’approvvigionamento e l’integrazione del mercato interno dell’energia, come i tre mercati del gas regionali secondo l’iniziativa regionale sul gas, la piattaforma del gas, il gruppo ad alto livello sul piano di interconnessione del mercato dell’energia della regione del Baltico, e il gruppo di coordinamento sulla sicurezza dell’approvvigionamento della Comunità dell’energia. Tuttavia, è probabile che i requisiti specifici della sicurezza dell’approvvigionamento favoriscano nuovi contesti di cooperazione, ragion per cui occorrerà adattare gli esistenti settori di cooperazione al fine di garantire la massima efficacia.

Alla luce della sempre maggiore interconnessione e interdipendenza dei mercati e del completamento del mercato interno del gas, la cooperazione tra i seguenti Stati membri, a titolo di esempio e tra gli altri, ivi compreso tra parti di Stati membri limitrofi, può rafforzare la loro sicurezza individuale e collettiva in materia di approvvigionamento di gas:

la Polonia e i tre Stati baltici(Estonia, Lettonia e Lituania),

la penisola iberica (Spagna, Portogallo) e la Francia,

l’Irlanda e il Regno Unito,

la Bulgaria, la Grecia e la Romania,

la Danimarca e la Svezia,

la Slovenia, l’Italia, l’Austria, l’Ungheria e la Romania,

la Polonia e la Germania,

la Francia, la Germania, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo,

la Germania, la Repubblica ceca e la Slovacchia,

altri.

Se del caso, la cooperazione regionale tra Stati membri può essere estesa per rafforzare la cooperazione con gli Stati membri confinanti, in particolare nel caso delle isole del gas, al fine specifico di rafforzare le interconnessioni. Gli Stati membri possono altresì essere parte di diversi raggruppamenti di cooperazione.