14.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/1


REGOLAMENTO (UE) N. 801/2010 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2010

recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La prestazione dello Stato di bandiera rientra tra i parametri generici che determinano il profilo di rischio delle navi.

(2)

Ai fini della determinazione del profilo di rischio di una nave, occorre prendere in considerazione la percentuale di fermi nell’Unione e nella regione oggetto del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (di seguito «MOU di Parigi»).

(3)

La metodologia da adottare per valutare la prestazione dello Stato di bandiera deve basarsi sull’esperienza acquisita nell’applicazione del MOU di Parigi.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Classificazione degli Stati di bandiera in base alle percentuali di fermi

1.   Al fine di stabilire le prestazioni dello Stato di bandiera conformemente alla direttiva 2009/16/CE, gli Stati di bandiera sono classificati, sulla base del totale di ispezioni e di fermi in un periodo di tre anni, in tre liste, adottate ai sensi del MOU di Parigi: nera, grigia e bianca. Inoltre, gli Stati di bandiera inclusi nella lista nera sono divisi, in base alla percentuale di fermi, nelle categorie di rischio «molto elevato», «elevato», «medio-elevato» o «medio». La classificazione è aggiornata annualmente.

2.   Per inserire uno Stato di bandiera nella lista nera, grigia o bianca sono necessarie almeno trenta ispezioni di controllo dello Stato di approdo.

3.   Le metodologie e le formule utilizzate per classificare gli Stati di bandiera sono conformi ai criteri dello Stato di bandiera di cui all’allegato.

Articolo 2

Prestazione dello Stato di bandiera sulla base dell’audit dell’IMO

Il criterio di prestazione di cui all’allegato I, parte I, punto 1, lettera c), punto iii), della direttiva 2009/16/CE imposto perché le navi siano considerate a rischio minore, è considerato rispettato quando la Commissione riceve una conferma scritta dallo Stato di bandiera che è stata completata una relazione finale di audit e, ove pertinente, che è stato presentato un piano di azioni correttive. Anche gli audit svolti prima del 17 giugno 2009 sono presi in considerazione.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.


ALLEGATO

Criteri relativi allo Stato di bandiera

[di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/16/CE]

1.

La prestazione dello Stato di bandiera è determinata utilizzando una formula standard per i calcoli statistici in cui determinati valori sono fissi. I limiti fra la categoria nera e grigia, da un lato, e grigia e bianca, dall’altro, sono definiti dalle formule seguenti:

Formula Formula

dove:

N è il numero di ispezioni,

p è la percentuale massima di fermi consentiti e

z è il valore critico della distribuzione normale (1,645 per un livello di certezza del 95 %).

2.

Le formule di cui al punto 1 forniscono il numero consentito di fermi rispettivamente per la lista nera o bianca. Un numero di fermi superiore al limite nero/grigio indica una prestazione inferiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista nera; un numero di fermi inferiore al limite bianco/grigio indica invece una prestazione superiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista bianca. Se il numero di fermi per un determinato Stato di bandiera è compreso fra le due categorie, lo Stato di bandiera è inserito nella lista grigia.

3.

Per poter confrontare le prestazioni degli Stati di bandiera inseriti nella lista nera, grigia o bianca, il calcolo è ripetuto modificando la variabile p nelle formule di cui al punto 1.

4.

Per rendere comparabili le prestazioni degli Stati di bandiera è utilizzato il fattore di superamento (EF). Il valore EF indica il numero di volte che il valore di p deve essere modificato e ricalcolato affinché il numero di fermi di uno Stato di bandiera sia uguale ai valori limite. L’aumento o la diminuzione del 3 % del valore di p corrisponde a un punto intero di EF. Per gli Stati di bandiera classificati nella lista grigia il valore EF è calcolato usando la formula seguente:

Formula

5.

Per classificare gli Stati di bandiera inseriti nella lista nera in funzione del rischio molto elevato, elevato, medio-elevato o medio, sono utilizzati i seguenti valori di EF:

 

EF = 4,01 o oltre indica un rischio molto elevato;

 

EF = fra 3,01 e 4,00 indica un rischio elevato;

 

EF = fra 2,01 e 3,00 indica un rischio medio-elevato;

 

EF = fra 1,01 e 2,00 indica un rischio medio.