14.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 801/2010 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2010
recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La prestazione dello Stato di bandiera rientra tra i parametri generici che determinano il profilo di rischio delle navi. |
(2) |
Ai fini della determinazione del profilo di rischio di una nave, occorre prendere in considerazione la percentuale di fermi nell’Unione e nella regione oggetto del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (di seguito «MOU di Parigi»). |
(3) |
La metodologia da adottare per valutare la prestazione dello Stato di bandiera deve basarsi sull’esperienza acquisita nell’applicazione del MOU di Parigi. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Classificazione degli Stati di bandiera in base alle percentuali di fermi
1. Al fine di stabilire le prestazioni dello Stato di bandiera conformemente alla direttiva 2009/16/CE, gli Stati di bandiera sono classificati, sulla base del totale di ispezioni e di fermi in un periodo di tre anni, in tre liste, adottate ai sensi del MOU di Parigi: nera, grigia e bianca. Inoltre, gli Stati di bandiera inclusi nella lista nera sono divisi, in base alla percentuale di fermi, nelle categorie di rischio «molto elevato», «elevato», «medio-elevato» o «medio». La classificazione è aggiornata annualmente.
2. Per inserire uno Stato di bandiera nella lista nera, grigia o bianca sono necessarie almeno trenta ispezioni di controllo dello Stato di approdo.
3. Le metodologie e le formule utilizzate per classificare gli Stati di bandiera sono conformi ai criteri dello Stato di bandiera di cui all’allegato.
Articolo 2
Prestazione dello Stato di bandiera sulla base dell’audit dell’IMO
Il criterio di prestazione di cui all’allegato I, parte I, punto 1, lettera c), punto iii), della direttiva 2009/16/CE imposto perché le navi siano considerate a rischio minore, è considerato rispettato quando la Commissione riceve una conferma scritta dallo Stato di bandiera che è stata completata una relazione finale di audit e, ove pertinente, che è stato presentato un piano di azioni correttive. Anche gli audit svolti prima del 17 giugno 2009 sono presi in considerazione.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.
ALLEGATO
Criteri relativi allo Stato di bandiera
[di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/16/CE]
1. |
La prestazione dello Stato di bandiera è determinata utilizzando una formula standard per i calcoli statistici in cui determinati valori sono fissi. I limiti fra la categoria nera e grigia, da un lato, e grigia e bianca, dall’altro, sono definiti dalle formule seguenti:
dove: N è il numero di ispezioni, p è la percentuale massima di fermi consentiti e z è il valore critico della distribuzione normale (1,645 per un livello di certezza del 95 %). |
2. |
Le formule di cui al punto 1 forniscono il numero consentito di fermi rispettivamente per la lista nera o bianca. Un numero di fermi superiore al limite nero/grigio indica una prestazione inferiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista nera; un numero di fermi inferiore al limite bianco/grigio indica invece una prestazione superiore alla media: lo Stato di bandiera deve di conseguenza essere inserito nella lista bianca. Se il numero di fermi per un determinato Stato di bandiera è compreso fra le due categorie, lo Stato di bandiera è inserito nella lista grigia. |
3. |
Per poter confrontare le prestazioni degli Stati di bandiera inseriti nella lista nera, grigia o bianca, il calcolo è ripetuto modificando la variabile p nelle formule di cui al punto 1. |
4. |
Per rendere comparabili le prestazioni degli Stati di bandiera è utilizzato il fattore di superamento (EF). Il valore EF indica il numero di volte che il valore di p deve essere modificato e ricalcolato affinché il numero di fermi di uno Stato di bandiera sia uguale ai valori limite. L’aumento o la diminuzione del 3 % del valore di p corrisponde a un punto intero di EF. Per gli Stati di bandiera classificati nella lista grigia il valore EF è calcolato usando la formula seguente:
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5. |
Per classificare gli Stati di bandiera inseriti nella lista nera in funzione del rischio molto elevato, elevato, medio-elevato o medio, sono utilizzati i seguenti valori di EF:
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