29.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO (UE) N. 437/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di migliorare la coesione economica e sociale dell’Unione, è necessario sostenere interventi limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data. Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (3).

(2)

Le spese dovrebbero essere programmate nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale. A fini di chiarezza, le condizioni in base alle quali possono essere effettuati gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa nelle zone urbane dovrebbero essere semplificate. A tal fine, le spese per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa dovrebbero essere programmate tenendo conto dei diversi parametri indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Inoltre dovrebbero essere considerate come spese ammissibili solo quelle per interventi su edifici esistenti.

(3)

In numerosi Stati membri, l’alloggio costituisce un fattore decisivo d’integrazione per le comunità emarginate che vivono in aree urbane o rurali. È quindi necessario estendere a tutti gli Stati membri l’ammissibilità delle spese per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa alle comunità che vivono nelle aree urbane o rurali.

(4)

Indipendentemente dalla circostanza che le comunità vivano in aree urbane o rurali dovrebbero essere considerate come spese ammissibili, a causa dell’infima qualità delle loro condizioni di alloggio, anche le spese destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante nuove costruzioni, di alloggi esistenti.

(5)

Conformemente al principio n. 2 dei principi di base comuni sull’inclusione dei rom reiterato dal Consiglio nelle sue conclusioni sull’inclusione dei rom dell’8 giugno 2009, gli interventi in materia di edilizia abitativa destinati ad un gruppo specifico non dovrebbero escludere altri gruppi che versano in situazioni socio-economiche analoghe.

(6)

Conformemente al principio n. 1 di tali principi di base comuni, al fine di limitare i rischi di segregazione, gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa per le comunità emarginate dovrebbero intervenire nell’ambito di un approccio integrato che comprenda, in particolare, azioni nei settori dell’istruzione, della salute, delle politiche sociali, dell’occupazione e della sicurezza e misure tese all’abolizione della segregazione razziale.

(7)

È opportuno assicurare condizioni uniformi di esecuzione per quanto concerne l’adozione dell’elenco dei criteri necessari per la determinazione delle zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale e l’adozione dell’elenco degli interventi ammissibili. L’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione siano stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione di tale regolamento e al fine di evitare qualsiasi interruzione dell’attività legislativa dell’Unione, è opportuno che continuino ad essere applicate le disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 è sostituito dal seguente:

«2.   Le spese per l’edilizia abitativa, ad esclusione di quelle per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili previste nel paragrafo 1 bis, sono ammissibili nei seguenti casi:

a)

per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data e nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale;

b)

per tutti gli Stati membri soltanto nell’ambito di un approccio integrato per le comunità emarginate.

L’allocazione per l’edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR.

2 bis.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), ma fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, le spese sono limitate ai seguenti interventi:

a)

rinnovo delle parti comuni nell’edilizia plurifamiliare esistente;

b)

rinnovo e cambio d’uso di edifici esistenti di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera b), gli interventi possono comprendere il rinnovo o la sostituzione degli edifici esistenti.

La Commissione adotta l’elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui al paragrafo 2, lettera a), e l’elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 19 maggio 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Parere del 5 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2010.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.