12.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 408/2010 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2010/232/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),
vista una proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4 della decisione 2010/232/PESC vieta l'acquisto, l'importazione e il trasporto dalla Birmania/Myanmar nell'Unione di talune specifiche categorie di merci. |
(2) |
L'articolo 8 della decisione 2010/232/PESC dispone che siano sospesi gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo, ad eccezione però di progetti e programmi a sostegno di determinati obiettivi specifici. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 194/2008 (2) dà attuazione al divieto di acquisto, importazione e trasporto delle categorie di merci ivi specificate all'articolo 2, paragrafo 2. Occorre tuttavia chiarire che il divieto di acquistare tali merci in Birmania/Myanmar non si applica nel caso in cui l'acquisto sia effettuato nel quadro di un progetto o programma di aiuti umanitari o di un progetto o programma di sviluppo non umanitario a sostegno degli obiettivi descritti all'articolo 8, lettere a), b) e c), della decisione 2010/232/PESC. |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 194/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 194/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Il divieto di acquistare le merci soggette a misure restrittive, che figura al paragrafo 2, lettera b), non si applica ai progetti e programmi di aiuti umanitari o ai progetti e programmi di sviluppo non umanitari condotti in Birmania/Myanmar a sostegno:
a) |
dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile; |
b) |
della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; oppure |
c) |
della tutela dell'ambiente, e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione. |
L'acquisto delle merci oggetto delle misure restrittive deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità indicate nei siti web elencati nell'allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.
(2) GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.