1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/1


REGOLAMENTO (UE) N. 371/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

recante sostituzione degli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 6, l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE definisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche. Essa descrive, in particolare, le procedure da seguire per l’omologazione, tra cui le misure di ordine pratico da prendere affinché i veicoli siano fabbricati conformemente ai relativi documenti di omologazione, nonché disposizioni riguardo alle modalità di esecuzione delle prove per ottenere l’omologazione.

(2)

Nell’esaminare i principali ambiti di azione che interessano la competitività dell’industria automobilistica europea, il gruppo ad alto livello CARS 21, istituito dalla Commissione nel 2005 al fine di elaborare un piano di sviluppo sostenibile per un’industria automobilistica europea competitiva, ha deciso una serie di raccomandazioni finalizzate a migliorare la competitività e l’occupazione in generale del settore e, allo stesso tempo, a favorire il progresso a livello di sicurezza e di prestazioni ambientali. In materia di semplificazione, il gruppo ha raccomandato di introdurre la possibilità per il costruttore di eseguire esso stesso le prove necessarie per l’omologazione («prove autodiagnostiche»), il che implica la sua designazione come servizio tecnico. Ha proposto, inoltre, che fosse possibile sostituire le prove fisiche con simulazioni su computer («prove virtuali»).

(3)

Una delle principali caratteristiche del sistema di omologazione consiste nel grado elevato di fiducia che deve instaurarsi tra l’autorità di omologazione e i servizi tecnici da essa designati. È dunque importante che la documentazione scambiata tra i servizi tecnici e l’autorità di omologazione garantisca la trasparenza e la chiarezza. Per questo motivo, il formato dei verbali di prova e le informazioni da includere in tale documentazione devono essere illustrati in dettaglio nell’allegato V della direttiva 2007/46/CE relativo alle procedure da seguire per l’omologazione.

(4)

La verifica della conformità dei veicoli, dei componenti o delle entità tecniche durante l’intero processo di produzione rappresenta un meccanismo essenziale del sistema di omologazione. Una delle possibilità per verificare la conformità della produzione consiste nell’effettuare prove fisiche su veicoli, componenti o entità tecniche prelevati dalla catena di produzione per garantire che continuino a soddisfare i requisiti tecnici. Anche in caso di applicazione, ai fini dell’omologazione, di metodi di prova virtuali, occorre precisare che, se l’autorità preleva campioni casuali, possono essere eseguite solo prove fisiche.

(5)

Le prove necessarie per il rilascio dell’omologazione sono eseguite da servizi tecnici debitamente notificati dalle autorità di omologazione degli Stati membri previa valutazione delle loro capacità e competenze conformemente alle norme internazionali pertinenti. Tali norme prevedono disposizioni in virtù delle quali un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto possono essere designati come servizio tecnico dall’autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE. Tuttavia, al fine di evitare possibili conflitti di interesse, è importante specificare le responsabilità del costruttore, in particolare quando l’esecuzione delle prove è affidata ad un subcontraente.

(6)

Nell’allegato XV della direttiva 2007/46/CE figura un elenco degli atti normativi in virtù dei quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello CARS 21 è necessario modificare tale elenco.

(7)

Le tecniche informatizzate, in particolare la progettazione assistita da calcolatore (CAD), sono largamente utilizzate in tutto il processo tecnologico, dalla progettazione di massima e configurazione dei componenti e delle attrezzature, fino alla definizione dei metodi di fabbricazione, attraverso il calcolo della resistenza e le prove dinamiche su assemblaggi. I software disponibili consentono l’applicazione di metodi di prova virtuali basati su tali tecniche. Secondo il gruppo ad alto livello CARS 21 tali programmi contribuiscono a ridurre i costi per i costruttori che non sono più obbligati a realizzare prototipi per ottenere l’omologazione. Per conformarsi alle raccomandazioni del gruppo, è necessario definire l’elenco degli atti normativi che autorizzano l’esecuzione di prove virtuali.

(8)

I risultati di un metodo di prova virtuale devono essere affidabili tanto quanto lo sono quelli di una prova fisica. Pertanto, è opportuno stabilire condizioni appropriate perché si possa procedere ad una corretta convalida dei modelli matematici.

(9)

Per garantire il buon funzionamento del sistema comunitario di omologazione, è perciò opportuno aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per adeguarli allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche. Dal momento che le disposizioni contenute in tali allegati sono sufficientemente dettagliate e non necessitano dell’adozione da parte degli Stati membri di ulteriori provvedimenti di recepimento, è pertanto opportuno sostituirle tramite regolamento, conformemente all’articolo 39, paragrafo 8, della direttiva 2007/46/CE.

(10)

Gli allegati V, X, XV e XVI della direttiva 2007/46/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2007/46/CE è modificata come segue:

1.

l’allegato V è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento;

2.

l’allegato X è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del presente regolamento;

3.

l’allegato XV è sostituito dal testo contenuto nell’allegato III del presente regolamento;

4.

l’allegato XVI è sostituito dal testo contenuto nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

«

ALLEGATO V

PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’OMOLOGAZIONE CE

0.   Oggetto

0.1.

Il presente allegato stabilisce le procedure per l’omologazione dei veicoli conformemente al disposto dell’articolo 9.

0.2.

Esso include:

a)

l’elenco delle norme internazionali pertinenti ai fini della designazione dei servizi tecnici conformemente all’articolo 41;

b)

la descrizione della procedura da seguire per la valutazione delle competenze dei servizi tecnici conformemente all’articolo 42;

c)

i requisiti generali di redazione dei verbali di prova ad opera dei servizi tecnici.

1.   Processo di omologazione

Quando riceve una domanda di omologazione del veicolo, l’autorità di omologazione:

a)

verifica che tutte le schede di omologazione CE rilasciate in base agli atti normativi applicabili all’omologazione dei veicoli contemplino il tipo di veicolo e corrispondano alle prescrizioni stabilite;

b)

accerta, con riferimento alla documentazione, che le specifiche e i dati contenuti nella parte I della scheda informativa del veicolo figurino nei fascicoli di omologazione e nelle schede di omologazione CE delle omologazioni rilasciate in base agli atti normativi applicabili;

c)

se un punto della parte I della scheda informativa non figura nel fascicolo di omologazione relativo a uno degli atti normativi, conferma che l’elemento o la caratteristica in questione sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa;

d)

su un campione selezionato di veicoli appartenenti al tipo da omologare, esegue o fa eseguire controlli degli elementi e dei sistemi allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle pertinenti schede di omologazione CE;

e)

esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche;

f)

esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV;

g)

esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV.

2.   Combinazione delle specifiche tecniche

Il numero di veicoli presentati è sufficiente per consentire una verifica adeguata delle diverse combinazioni da omologare in base ai seguenti criteri:

Specifiche tecniche

Categoria del veicolo

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Motore

X

X

X

X

X

X

Cambio

X

X

X

X

X

X

Numero di assi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Assi motore (numero, posizione, interconnessione)

X

X

X

X

X

X

Assi sterzanti (numero e posizione)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo di carrozzeria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Numero di porte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lato di guida

X

X

X

X

X

X

Numero di sedili

X

X

X

X

X

X

Equipaggiamento

X

X

X

X

X

X

3.   Disposizioni specifiche

Nei casi in cui non sia disponibile una scheda di omologazione rilasciata in base ad uno degli atti normativi applicabili, l’autorità di omologazione:

a)

dispone l’esecuzione dei controlli e delle prove necessarie a norma di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

b)

accerta che il veicolo sia conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa del veicolo e che soddisfi le prescrizioni tecniche di ciascuno degli atti normativi pertinenti;

c)

esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli d’installazione necessari per le entità tecniche;

d)

esegue o fa eseguire, se del caso, i controlli necessari in relazione alla presenza dei dispositivi di cui alle note 1 e 2 della parte I dell’allegato IV.

e)

esegue o fa eseguire i controlli necessari per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla nota 5 della parte I dell’allegato IV.

Appendice 1

Norme alle quali devono conformarsi i soggetti di cui all’articolo 41

1.   Attività relative alle prove ai fini dell’omologazione, da effettuare conformemente agli atti normativi elencati nell’allegato IV:

1.1.

Categoria A (prove eseguite nelle proprie installazioni):

 

EN ISO/IEC 17025:2005 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

 

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può eseguire o supervisionare le prove previste dagli atti normativi per i quali è stato designato nelle installazioni di un costruttore o di un terzo.

1.2.

Categoria B (supervisione delle prove eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo):

 

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

 

Prima di eseguire o supervisionare prove nelle installazioni di un costruttore o di un terzo, il servizio tecnico controlla che gli impianti di prova e i dispositivi di misura siano conformi alle pertinenti prescrizioni della norma di cui al punto 1.1.

2.   Attività relative alla conformità della produzione

2.1.

Categoria C (procedura per la valutazione iniziale e le revisioni di controllo del sistema di gestione della qualità del costruttore):

EN ISO/IEC 17021:2006 sui requisiti degli organismi che eseguono gli audit e la certificazione dei sistemi di gestione.

2.2.

Categoria D (ispezione o prova di campioni di produzione o relativa supervisione):

EN ISO/IEC 17020:2004 sui criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.

Appendice 2

Procedura relativa alla valutazione dei servizi tecnici

1.   Obiettivo della presente appendice

1.1.

La presente appendice definisce le condizioni in base alle quali l’autorità competente di cui all’articolo 42 della presente direttiva deve svolgere la procedura di valutazione dei servizi tecnici.

1.2.

Tali prescrizioni si applicano mutatis mutandis a tutti i servizi tecnici, indipendentemente dal loro status giuridico (organizzazione indipendente, costruttore o autorità di omologazione operante quale servizio tecnico).

2.   Principi di valutazione

La valutazione è caratterizzata dal rispetto di una serie di principi:

l’indipendenza, che costituisce il fondamento dell’imparzialità e dell’obiettività delle conclusioni,

un approccio basato su dati concreti, che garantisce l’affidabilità e la riproducibilità delle conclusioni.

I controllori devono dar prova di responsabilità e integrità e rispettare i principi di riservatezza e discrezione.

Essi riferiscono con fedeltà e accuratezza in merito a risultati e conclusioni.

3.   Competenze richieste ai controllori

3.1.

Le valutazioni possono essere effettuate esclusivamente da controllori in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative necessarie a tal fine.

3.2.

I controllori sono specificamente formati per le attività di valutazione. Inoltre, possiedono una conoscenza specifica del settore tecnico in cui il servizio tecnico svolgerà le sue attività.

3.3.

Fatte salve le disposizioni figuranti ai punti 3.1 e 3.2, la valutazione di cui all’articolo 42 è svolta da controllori indipendenti dalle attività oggetto della valutazione.

4.   Domanda di designazione

4.1.

Un rappresentante debitamente autorizzato del servizio tecnico richiedente presenta all’autorità competente una domanda formale comprendente quanto segue:

a)

una descrizione generale del servizio tecnico, inclusi ragione sociale, nome, indirizzi, status giuridico e risorse tecniche;

b)

una descrizione dettagliata, corredata di curriculum vitae, del personale incaricato di eseguire le prove e del personale direttivo sulla scorta dei titoli di formazione e delle qualifiche professionali;

c)

in aggiunta a quanto sopra, i servizi tecnici che utilizzano i metodi di prova virtuali attestano le loro capacità di lavorare in un ambiente con l’assistenza di calcolatori;

d)

informazioni generali riguardanti il servizio tecnico quali le sue attività, se del caso il suo rapporto nell’ambito di una più ampia entità societaria, nonché gli indirizzi di tutte le ubicazioni fisiche rientranti nell’oggetto della designazione;

e)

l’accordo quanto al rispetto delle prescrizioni concernenti la designazione e degli altri obblighi del servizio tecnico in applicazione delle direttive pertinenti;

f)

una descrizione dei servizi di valutazione della conformità prestati dal servizio tecnico nel quadro degli atti normativi applicabili e un elenco degli atti normativi per i quali il servizio tecnico chiede una designazione, compresi, se del caso, i limiti di capacità;

g)

una copia del manuale di qualità del servizio tecnico.

4.2.

L’autorità competente verifica l’adeguatezza delle informazioni fornite dal servizio tecnico.

5.   Esame delle risorse

L’autorità competente verifica la sua capacità di effettuare la valutazione del servizio tecnico con riguardo alla propria politica, la propria competenza e la disponibilità di controllori e esperti qualificati.

6.   Subappalto della valutazione

6.1.

L’autorità competente può subappaltare parti della valutazione a un’altra autorità di designazione o chiedere il sostegno di esperti tecnici forniti da altre autorità competenti. I subappaltatori ed esperti devono essere accettati dal servizio tecnico richiedente.

6.2.

L’autorità competente tiene conto dei certificati di accreditamento di portata adeguata al fine di completare la sua valutazione globale del servizio tecnico.

7.   Preparazione della valutazione

7.1.

L’autorità competente nomina formalmente una squadra di valutazione e garantisce che le competenze messe a disposizione per ciascun incarico sono adeguate. In particolare, la squadra nel suo insieme possiede:

a)

un’adeguata conoscenza dell’obiettivo specifico per il quale si chiede la designazione; e

b)

una preparazione sufficiente per effettuare una valutazione affidabile della competenza del servizio tecnico a operare nel settore per il quale è stato designato.

7.2.

L’autorità competente definisce chiaramente l’incarico assegnato alla squadra di valutazione, il cui compito consiste nell’esaminare i documenti ricevuti dal servizio tecnico richiedente e nell’effettuare la valutazione in loco.

7.3.

L’autorità competente concorda con il servizio tecnico e la squadra di valutazione incaricata la data e il programma previsti per la valutazione. Tuttavia, spetta all’autorità competente fissare una data che sia compatibile con il piano di controllo e di rivalutazione.

7.4.

L’autorità competente provvede affinché la squadra di valutazione riceva i documenti contenenti i criteri appropriati, le relazioni sulle valutazioni precedenti nonché i documenti e registri pertinenti del servizio tecnico.

8.   Valutazione in loco

La squadra di valutazione effettua la valutazione del servizio tecnico nelle sedi di quest’ultimo in cui sono realizzate una o più attività essenziali e, se del caso, effettua ispezioni in altri siti selezionati in cui il servizio tecnico svolge le sue attività.

9.   Analisi dei risultati e relazione di valutazione

9.1.

La squadra di valutazione analizza tutte le informazioni e gli elementi probanti pertinenti raccolti durante l’esame dei documenti e dei registri e all’atto della valutazione in loco. Questa analisi è tale da consentire alla squadra di determinare il grado di competenza e di conformità del servizio tecnico rispetto alle prescrizioni previste per la designazione.

9.2.

In materia di elaborazione delle relazioni, le procedure dell’autorità competente assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui in appresso.

9.2.1.

Prima di lasciare il sito, la squadra di valutazione tiene una riunione con il servizio tecnico nel corso della quale essa presenta una relazione scritta e/o orale sui risultati della sua analisi. Il servizio tecnico ha la possibilità di formulare domande sui risultati nonché, se del caso, sulle non conformità e sulla loro origine.

9.2.2.

Una relazione scritta sui risultati della valutazione è sottoposta senza indugio all’attenzione del servizio tecnico. Questa relazione di valutazione contiene osservazioni sulla competenza e la conformità e individua, se del caso, le non conformità da risolvere per soddisfare tutte le prescrizioni previste per la designazione.

9.2.3.

Il servizio tecnico è invitato a fornire una risposta alla relazione di valutazione e a descrivere le misure specifiche adottate o previste, entro un determinato termine, per ovviare alle non conformità eventualmente individuate.

9.3.

L’autorità competente provvede affinché le risposte fornite dal servizio tecnico per ovviare alle non conformità siano esaminate per valutare se le misure appaiono sufficienti ed efficaci. Se le risposte del servizio tecnico sono giudicate insufficienti, sono richieste ulteriori informazioni. Inoltre può essere richiesto di comprovare l’effettiva attuazione delle misure adottate o può essere effettuata una valutazione di controllo per verificare l’effettiva attuazione delle misure correttive.

9.4.

La relazione di valutazione contiene quanto meno i seguenti elementi:

a)

identificativo unico del servizio tecnico;

b)

data/e della valutazione in loco;

c)

nome/i del/i controllore/i e/o degli esperti partecipanti alla valutazione;

d)

identificativo unico di tutte le sedi valutate;

e)

portata proposta della designazione oggetto della valutazione;

f)

una dichiarazione sull’adeguatezza dell’organizzazione interna e delle procedure adottate dal servizio tecnico per infondere fiducia nella sua competenza, in base al rispetto delle prescrizioni previste per la designazione;

g)

informazioni sulla risoluzione di tutte le non conformità;

h)

una raccomandazione sull’opportunità di designare o confermare il richiedente quale servizio tecnico e, in tal caso, la portata della designazione.

10.   Concessione/conferma di una designazione

10.1.

L’autorità di omologazione prende, senza indebito ritardo, una decisione in merito alla concessione, alla conferma o alla proroga della designazione in base alla/e relazione/i e a ogni altra informazione pertinente.

10.2.

L’autorità di omologazione fornisce al servizio tecnico un certificato contenente i seguenti dati:

a)

identità e logo dell’autorità di omologazione;

b)

identificativo unico del servizio tecnico designato;

c)

data effettiva di concessione della designazione e data di scadenza;

d)

una breve indicazione della portata della designazione o un riferimento in materia (direttive, regolamenti o loro parti applicabili);

e)

una dichiarazione di conformità e un riferimento alla presente direttiva.

11.   Rivalutazione e controllo

11.1.

La rivalutazione è analoga alla valutazione iniziale, tranne che occorre tener conto dell’esperienza maturata nel corso delle valutazioni precedenti. Le valutazioni in loco di controllo hanno una portata più limitata rispetto alle rivalutazioni.

11.2.

L’autorità competente elabora il suo piano di rivalutazione e di controllo di ciascun servizio tecnico designato in modo che campioni rappresentativi della portata della designazione siano valutati su base regolare.

Gli intervalli tra le valutazioni in loco, che si tratti di rivalutazione o di controllo, dipendono dalla stabilità accertata a cui il servizio tecnico è pervenuto.

11.3.

Se, nel corso di un controllo o di una rivalutazione, sono individuate non conformità, l’autorità competente stabilisce termini rigorosi per l’attuazione di misure correttive.

11.4.

Se le misure correttive o di miglioramento non sono state adottate entro il termine convenuto o sono giudicate insufficienti, l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati quali l’effettuazione di una nuova valutazione, oppure la sospensione o la revoca della designazione per una o più delle attività per le quali il servizio tecnico è stato designato.

11.5.

L’autorità compente, allorché decide di sospendere o revocare la designazione di un servizio tecnico, ne informa quest’ultimo per posta raccomandata. In ogni caso l’autorità competente adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle attività già intraprese dal servizio tecnico.

12.   Documentazione relativa ai servizi tecnici designati

12.1.

L’autorità competente conserva i dati relativi ai servizi tecnici a comprova che le prescrizioni per la designazione, inclusa la competenza, sono state effettivamente rispettate.

12.2.

L’autorità competente garantisce la sicurezza dei dati relativi ai servizi tecnici per assicurarne la riservatezza.

12.3.

La documentazione relativa ai servizi tecnici contiene almeno i seguenti elementi:

a)

la corrispondenza pertinente;

b)

le annotazioni e le relazioni di valutazione;

c)

le copie dei certificati di designazione.

Appendice 3

Requisiti generali riguardo al formato dei verbali di prova

1.

Per ciascuno degli atti normativi figuranti nell’elenco di cui alla parte I dell’allegato IV, il verbale di prova è conforme alla norma EN ISO/IEC 17025:2005. Esso contiene in particolare le informazioni di cui al punto 5.10.2 di tale norma, ivi compresa la nota 1.

2.

Il modello del verbale di prova è stabilito dall’autorità di omologazione conformemente alle sue norme di buona pratica.

3.

Il verbale di prova è redatto nella lingua ufficiale della Comunità stabilita dall’autorità di omologazione.

4.

In esso deve figurare inoltre almeno quanto segue:

a)

l’identificazione del veicolo, del componente o dell’entità tecnica sottoposti alle prove;

b)

una descrizione dettagliata delle caratteristiche del veicolo, del componente o dell’entità tecnica in relazione all’atto normativo corrispondente;

c)

i risultati delle misurazioni indicate negli atti normativi pertinenti e, all’occorrenza, i limiti o le soglie da rispettare;

d)

per ciascuna misurazione di cui al punto 4, lettera c), la relativa decisione: accettata o respinta;

e)

una dichiarazione dettagliata di conformità alle varie disposizioni da rispettare, ossia le disposizioni per le quali non è necessario effettuare misurazioni.

Esempio per il punto 3.2.2 dell’allegato I della direttiva 76/114/CEE del Consiglio (1):

“Verificare che il numero d’identificazione del veicolo sia apposto in modo da evitare che sia cancellato o alterato”

il verbale reca una dicitura del tipo: “la punzonatura del numero d’identificazione del veicolo soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.2.2 dell’allegato I”;

f)

qualora siano autorizzati metodi di prova diversi da quelli prescritti negli atti normativi il verbale contiene una descrizione del metodo impiegato per effettuare la prova.

Lo stesso vale quando è consentita l’applicazione di disposizioni alternative previste negli atti normativi;

g)

le fotografie scattate durante le prove, il cui numero è deciso dall’autorità di omologazione.

Nel caso di prove virtuali, le fotografie possono essere sostituite da stampe di schermate o altri elementi probanti adeguati;

h)

le conclusioni tratte;

i)

eventuali pareri o interpretazioni sono debitamente documentati e indicati in quanto tali nel verbale di prova.

5.

Quando le prove sono effettuate su un veicolo, un componente o un’entità tecnica che combina una serie di caratteristiche più sfavorevoli per quanto riguarda il livello di prestazioni richiesto (ipotesi peggiore), il verbale di prova include una nota indicante il modo in cui il costruttore ha operato la sua scelta di concerto con l’autorità di omologazione.

»

(1)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.


ALLEGATO II

«ALLEGATO X

PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

0.   Obiettivi

0.1.

Le procedure di conformità della produzione sono intese a garantire che ciascun veicolo, sistema e componente prodotto e ciascuna entità tecnica prodotta sia conforme al tipo omologato.

0.2.

Le procedure comprendono in modo indivisibile la valutazione dei sistemi di gestione della qualità, qui di seguito denominata “valutazione iniziale”, e la verifica dell’oggetto dell’omologazione e dei controlli relativi ai prodotti, qui di seguito denominata “disposizioni relative alla conformità dei prodotti”.

1.   Valutazione iniziale

1.1.

L’autorità di omologazione di uno Stato membro verifica se esistono disposizioni e procedure considerate atte a garantire il controllo effettivo della conformità al tipo omologato di componenti, sistemi, entità tecniche o veicoli in produzione.

1.2.

Orientamenti relativi alla realizzazione delle valutazioni figurano nella norma EN ISO 19011:2002 — Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.

1.3.

L’autorità che rilascia l’omologazione si accerta che il requisito di cui al punto 1.1 sia rispettato.

Essa vi provvede mediante la valutazione iniziale e l’approvazione delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti di cui alla sezione 2 in appresso, tenendo conto, ove necessario, delle disposizioni di cui ai punti 1.3.1-1.3.3 o, se del caso, di una combinazione totale o parziale di tali disposizioni.

1.3.1.

La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti sono eseguite dall’autorità che rilascia l’omologazione o da un organismo designato che agisce per conto di tale autorità.

1.3.1.1.

Per stabilire l’entità della valutazione iniziale da eseguire, l’autorità di omologazione può tener conto dei dati disponibili in merito a quanto segue:

(a)

la certificazione del costruttore di cui al punto 1.3.3 che non sia stata accettata o riconosciuta ai sensi del medesimo punto,

(b)

in caso di omologazione di un componente o di un’entità tecnica, le valutazioni del sistema di qualità effettuate dal costruttore o dai costruttori del veicolo presso lo stabilimento del costruttore del componente o dell’entità tecnica, conformemente ad una o più specifiche industriali che soddisfano i requisiti della norma armonizzata EN ISO 9001:2008.

1.3.2.

La valutazione iniziale e/o la verifica delle disposizioni relative alla conformità dei prodotti possono essere eseguite anche dall’autorità di omologazione di un altro Stato membro o dall’organismo designato a tal fine da tale autorità.

1.3.2.1.

In tal caso, l’autorità competente dell’altro Stato membro redige una dichiarazione di conformità indicando i settori e gli impianti di produzione considerati che riguardano il prodotto o i prodotti da omologare e gli atti normativi loro applicabili.

1.3.2.2.

Quando riceve una domanda di dichiarazione di conformità dall’autorità competente di uno Stato membro che rilascia l’omologazione, l’autorità competente dell’altro Stato membro invia senza indugio la dichiarazione di conformità oppure comunica di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

1.3.2.3.

Nella dichiarazione di conformità devono figurare almeno i seguenti dati:

a)

gruppo o impresa

ad esempio: automobili XYZ

b)

organismo particolare

ad esempio: divisione europea

c)

fabbrica/officina

ad esempio: officina motori 1 (Regno Unito), officina veicoli 2 (Germania)

d)

gamma di veicoli/componenti

ad esempio: tutti i modelli della categoria M1

e)

parti verificate

ad esempio: assemblaggio del motore, stampaggio e assemblaggio della carrozzeria, assemblaggio del veicolo

f)

documenti esaminati

ad esempio: manuale e procedure di garanzia della qualità dell’impresa e dell’officina

g)

data della valutazione

ad esempio: audit eseguito in data 18-30.5.2009

h)

visita di controllo prevista

ad esempio: ottobre 2010

1.3.3.

L’autorità di omologazione accetta inoltre la certificazione adeguata del costruttore relativamente alla norma armonizzata EN ISO 9001:2008 oppure a una norma armonizzata equivalente che soddisfa i requisiti relativi alla valutazione iniziale di cui al punto 1.3. Il costruttore fornisce i dettagli della certificazione e si impegna ad informare l’autorità che rilascia l’omologazione di qualsiasi revisione della sua validità o del campo di applicazione.

1.4.

Ai fini dell’omologazione di un veicolo, non è necessario ripetere le valutazioni iniziali effettuate ai fini dell’omologazione di sistemi, componenti e entità tecniche del veicolo; esse sono tuttavia integrate da una valutazione degli impianti di produzione e delle attività connesse con l’assemblaggio dell’intero veicolo non comprese nelle valutazioni precedenti.

2.   Disposizioni relative alla conformità della produzione

2.1.

Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva particolare o di un regolamento sono fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato e soddisfano tutte le prescrizioni della presente direttiva o degli atti normativi applicabili di cui all’allegato IV.

2.2.

L’autorità di omologazione di uno Stato membro si assicura che esistano disposizioni adeguate e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione, affinché siano eseguite, ad intervalli prestabiliti, le prove o i controlli necessari per verificare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove fisiche specificate negli atti normativi.

2.3.

In particolare, il detentore dell’omologazione:

2.3.1.

garantisce l’esistenza e l’applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) al tipo omologato;

2.3.2.

ha accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere, necessarie per verificare la conformità a ciascun tipo omologato;

2.3.3.

si assicura che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione per un periodo da concordare con l’autorità di omologazione; tale periodo non può superare 10 anni;

2.3.4.

analizza i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare e assicurare la stabilità delle caratteristiche dei prodotti, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;

2.3.5.

garantisce che, per ogni tipo di prodotto, siano eseguiti almeno i controlli prescritti dalla presente direttiva e le prove prescritte negli atti normativi applicabili, il cui elenco figura nell’allegato IV;

2.3.6.

se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, garantisce che si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli; sono adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente;

2.3.7.

in caso di omologazione del veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 consistono quantomeno nel verificare il rispetto delle specifiche di costruzione relativamente all’omologazione e ai dati richiesti per i certificati di conformità di cui all’allegato IX.

3.   Disposizioni relative alla verifica continua

3.1.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso i singoli impianti di produzione.

3.1.1.

Di regola, si deve verificare la costante efficacia del procedimento stabilito alle sezioni 1 e 2 (valutazione iniziale e disposizioni relative alla conformità della produzione) del presente allegato.

3.1.1.1.

Le attività di ispezione eseguite dai servizi tecnici (designati o riconosciuti conformemente al punto 1.3.3) sono riconosciute come conformi ai requisiti di cui al punto 3.1.1 per quanto riguarda il procedimento stabilito all’atto della valutazione iniziale.

3.1.1.2.

La frequenza normale delle verifiche eseguite dall’autorità di omologazione (diverse da quella di cui al punto 3.1.1.1) permette di garantire che i controlli effettuati in conformità delle sezioni 1 e 2 siano esaminati per un periodo compatibile con il clima di fiducia instaurato dall’autorità competente.

3.2.

In occasione di ogni ispezione, i verbali delle prove o dei controlli e la documentazione relativa alla produzione sono messi a disposizione dell’ispettore, in particolare quelli delle prove o dei controlli documentati come prescritto al punto 2.2.

3.3.

L’ispettore può prelevare campioni in modo casuale da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore o negli impianti del servizio tecnico. In tal caso è effettuata soltanto la prova fisica. Il numero minimo dei campioni può essere determinato in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

3.4.

Quando il livello di controllo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 3.2, l’ispettore preleva campioni da inviare ad un servizio tecnico che effettua le prove fisiche.

3.5.

Se, nel corso di un’ispezione o di una visita di controllo, i risultati conseguiti non sono ritenuti soddisfacenti, l’autorità di omologazione provvede affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.»


ALLEGATO III

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ALLEGATO XV

ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE PUÒ ESSERE DESIGNATO COME SERVIZIO TECNICO

0.   Oggetto

0.1.

Il presente allegato contiene l’elenco degli atti normativi in base ai quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico conformemente all’articolo 41, paragrafo 6.

0.2.

Esso include inoltre le opportune disposizioni relative alla designazione di un costruttore come servizio tecnico, da applicarsi nel quadro della procedura di omologazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche di cui all’allegato IV, parte I.

0.3.

Esso non si applica tuttavia ai costruttori che presentano domanda di omologazione per veicoli prodotti in piccole serie conformemente all’articolo 22.

1.   Designazione di un costruttore come servizio tecnico

1.1.

Un costruttore designato come servizio tecnico è un costruttore che è stato designato dall’autorità di omologazione come laboratorio di prova per l’esecuzione di prove di omologazione per conto di tale autorità ai sensi dell’articolo 3, punto 31.

Conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, un costruttore può essere designato come servizio tecnico soltanto per le attività della categoria A.

1.2.

L’espressione “l’esecuzione di prove” non si riferisce unicamente alla quantificazione delle prestazioni, ma anche alla registrazione dei risultati delle prove e alla presentazione all’autorità di omologazione di un verbale di prova contenente le relative conclusioni.

Essa riguarda anche la verifica della conformità alle disposizioni che non prevedono necessariamente una misurazione. È questo il caso della valutazione del progetto rispetto alle prescrizioni previste dalla legislazione pertinente.

L’espressione “esecuzione di prove” si riferisce, ad esempio, alla “verifica della conformità della posizione del serbatoio del carburante in un veicolo alle disposizioni di cui al punto 5.10 dell’allegato I della direttiva 70/221/CEE”.

2.   Elenco degli atti normativi e delle restrizioni

 

Riferimento dell’atto normativo

Oggetto

4.

Direttiva 70/222/CEE

Alloggiamento della targa d’immatricolazione posteriore

7.

Direttiva 70/388/CEE

Segnalatore acustico

18.

Direttiva 76/114/CEE

Targhette regolamentari

20.

Direttiva 76/756/CEE

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

27.

Direttiva 77/389/CEE

Dispositivi di rimorchio

33.

Direttiva 78/316/CEE

Identificazione di comandi, spie e indicatori

34.

Direttiva 78/317/CEE

Sbrinamento/disappannamento

35.

Direttiva 78/318/CEE

Lavacristalli/tergicristalli

36.

Direttiva 2001/56/CE

Sistemi di riscaldamento

Eccettuate le disposizioni dell’allegato VIII concernente i requisiti di installazione dei sistemi di riscaldamento dei veicoli alimentati a GPL

37.

Direttiva 78/549/CEE

Parafanghi delle ruote

44.

Direttiva 92/21/CEE

Masse e dimensioni (autovetture)

45.

Direttiva 92/22/CEE

Vetratura di sicurezza

Unicamente le disposizioni di cui all’allegato 21 del regolamento UNECE n. 43

46.

Direttiva 92/23/CEE

Pneumatici

48.

Direttiva 97/27/CE

Masse e dimensioni (veicoli diversi dalle autovetture di cui al punto 44)

49.

Direttiva 92/114/CEE

Sporgenze esterne delle cabine

50.

Direttiva 94/20/CE

Dispositivi di attacco

Unicamente le disposizioni di cui all’allegato V (fino alla sezione 8 compresa) e all’allegato VII

61.

Direttiva 2006/40/CE

Impianti di condizionamento dell’aria

Appendice

Designazione di un costruttore come servizio tecnico

1.   Dati generali

1.1.

La designazione e la notifica di un costruttore come servizio tecnico sono effettuate in base a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 e alle misure di ordine pratico indicate nella presente appendice.

1.2.

Il costruttore è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025:2005 — Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

2.   Subappalto

2.1.

In conformità al disposto dell’articolo 41, paragrafo 6, primo comma, un costruttore può designare un subappaltatore per l’esecuzione di prove per suo conto.

Per “subappaltatore” si intende:

a)

una filiale incaricata dal costruttore di realizzare le attività di prova all’interno della propria organizzazione; o

b)

un terzo che in subappalto per conto del costruttore effettua le attività di prova.

2.2.

Il ricorso ai servizi di un subappaltatore non dispensa il costruttore dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni dell’articolo 41, in particolare quelle relative alle competenze dei servizi tecnici, e alle prescrizioni della norma EN ISO/CEI 17025:2005.

2.3.

La sezione 1 dell’allegato XV si applica al subappaltatore.

3.   Verbale di prova

I verbali di prova sono redatti in conformità alle prescrizioni generali di cui all’allegato V, appendice 3, della direttiva 2007/46/CE.

»

ALLEGATO IV

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ALLEGATO XVI

CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEI METODI DI PROVA VIRTUALI E ATTI NORMATIVI PER I QUALI UN COSTRUTTORE O UN SERVIZIO TECNICO POSSONO UTILIZZARE TALI METODI

0.   Oggetto

Il presente allegato stabilisce le disposizioni appropriate relative alle prove virtuali conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.

Esso non si applica all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma.

1.   Elenco degli atti normativi

N.

Riferimento dell’atto normativo

Oggetto

3.

Direttiva 70/221/CEE

Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriore

6.

Direttiva 70/387/CEE

Serrature e cerniere delle porte

8.

Direttiva 2003/97/CE

Dispositivi per la visione indiretta

12.

Direttiva 74/60/CEE

Finiture interne

16.

Direttiva 74/483/CEE

Sporgenze esterne

20.

Direttiva 76/756/CEE

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

27.

Direttiva 77/389/CEE

Dispositivi di rimorchio

32.

Direttiva 77/649/CEE

Campo di visibilità anteriore

35.

Direttiva 78/318/CEE

Lavacristalli/tergicristalli

37.

Direttiva 78/549/CEE

Parafanghi delle ruote

42.

Direttiva 89/297/CEE

Protezione laterale

49.

Direttiva 92/114/CEE

Sporgenze esterne delle cabine

50.

Direttiva 94/20/CE

Dispositivi di attacco

52.

Direttiva 2001/85/CE

Autobus

57.

Direttiva 2000/40/CE

Protezione antincastro anteriore

Appendice 1

Condizioni generali relative all’applicazione dei metodi di prova virtuali

1.   Impostazione delle prove virtuali

Lo schema che segue è utilizzato come struttura di base per la descrizione e l’esecuzione delle prove virtuali:

a)

scopo;

b)

modello di struttura;

c)

condizioni limite;

d)

ipotesi di carico;

e)

calcolo;

f)

valutazione;

g)

documentazione.

2.   Dati fondamentali del calcolo e della simulazione mediante calcolatore

2.1.   Modello matematico

Il modello matematico è fornito dal costruttore. Esso rispecchia la complessità della struttura del veicolo, del sistema e dei componenti da sottoporre a prova in relazione alle prescrizioni previste dall’atto normativo e alle sue condizioni limite.

Le stesse disposizioni si applicano mutatis mutandis alle prove dei componenti o delle entità tecniche indipendentemente dal veicolo.

2.2.   Processo di convalida del modello matematico

Il modello matematico è convalidato in funzione delle condizioni di prova effettive.

A tal fine è effettuata una prova fisica allo scopo di paragonarne i risultati con quelli ottenuti con il modello matematico. Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della prova. Il costruttore o il servizio tecnico elaborano un rapporto di convalida e lo sottopongono all’autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al modello matematico o al software suscettibili di invalidare tale rapporto vanno comunicate all’autorità di omologazione che può richiedere una nuova convalida.

Nell’appendice 3 figura il diagramma del processo di convalida.

2.3.   Documentazione

Il costruttore fornisce i dati e gli strumenti ausiliari utilizzati per la simulazione e il calcolo, debitamente documentati.

3.   Strumenti e assistenza

Su richiesta del servizio tecnico, il costruttore fornisce o rende accessibili gli strumenti necessari, incluso il software adeguato.

Fornisce inoltre un’assistenza appropriata al servizio tecnico.

L’accesso e l’assistenza offerti al servizio tecnico non esimono quest’ultimo dall’ottemperare ai suoi obblighi in materia di competenze del personale, pagamento dei diritti di licenza e rispetto della riservatezza.

Appendice 2

Condizioni specifiche relative ai metodi di prova virtuali

1.

Elenco degli atti normativi

 

Riferimento dell’atto normativo

Allegato e punto

Condizioni specifiche

3.

Direttiva 70/221/CEE

Allegato II (protezione antincastro posteriore)

Punto 5.4.5

 

6.

Direttiva 70/387/CEE

Allegato II

Punto 4.3

 

8.

Direttiva 2003/97/CE

Allegato III

Tutte le disposizioni di cui alle sezioni 3, 4 e 5

Campi di visibilità prescritti dei retrovisori

12.

Direttiva 74/60/CEE

Allegato I

Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (“Specifiche”)

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni

Allegato II

Determinazione della zona d’urto della testa.

16.

Direttiva 74/483/CEE

Allegato I

Tutte le disposizioni di cui alla sezione 5 (“Prescrizioni generali”) e alla sezione 6 (“Prescrizioni particolari”)

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni

20.

Direttiva 76/756/CEE

Sezione 6 (“Specificazioni particolari”) del regolamento UNECE n. 48

La prova di guida di cui al punto 6.22.9.2.2 è realizzata su un veicolo reale

Disposizioni degli allegati 4, 5 e 6 del regolamento UNECE n. 48

 

27.

Direttiva 77/389/CEE

Allegato II, sezione 2

 

32.

Direttiva 77/649/CEE

Allegato I, sezione 5 (“Caratteristiche richieste”)

 

35.

Direttiva 78/318/CEE

Allegato I

Punto 5.1.2 misurazione unicamente del raggio d’azione del tergicristallo

37.

Direttiva 78/549/CEE

Allegato I, sezione 2 (“Prescrizioni particolari”)

 

42.

Direttiva 89/297/CEE

Allegato I, punto 2.8

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione

49.

Direttiva 92/114/CEE

Allegato I

Tutte le disposizioni di cui alla sezione 4 (“Prescrizioni specifiche”)

Per quanto riguarda i veicoli della categoria N1, si applicano le disposizioni di cui al punto 16 della presente appendice

Misurazione di tutti i raggi di curvatura e di tutte le sporgenze, salvo per le prescrizioni per le quali debba essere applicata una forza per verificare la conformità alle disposizioni

50.

Direttiva 94/20/CE

Allegato V “Prescrizioni per i dispositivi di attacco meccanico”

Tutte le disposizioni di cui alle sezioni da 1 a 8

Allegato VI, punto 1.1

Le prove di resistenza degli attacchi meccanici di progettazione semplice possono essere sostituite da prove virtuali

Allegato VI “Prova dei dispositivi di attacco meccanico”, sezione 4

Unicamente i punti 4.5.1 (prova di resistenza), 4.5.2 (resistenza alla compressione) e 4.5.3 (resistenza al momento flettente)

52.

Direttiva 2001/85/CE

Allegato I

Punto 7.4.5: prova di stabilità nelle condizioni indicate nell’appendice dell’allegato I

Allegato IV “Resistenza della sovrastruttura”

Appendice 4 “Verifica della resistenza meccanica della sovrastruttura tramite calcolo”

57.

Direttiva 2000/40/CE

Allegato 5, sezione 3, del regolamento UNECE n. 93

Misurazione della resistenza ad una forza orizzontale e della deformazione

Appendice 3

Processo di convalida

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