24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/37


REGOLAMENTO (UE) N. 351/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2010

recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare la comparabilità dei dati ricavati da fonti statistiche e amministrative nazionali eterogenee e l'attendibilità dei documenti di sintesi da redigere a livello comunitario, è necessario che le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze siano definite in modo identico in tutti gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 862/2007 dispone pertanto che la Commissione definisca le categorie di cui sopra.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 862/2007 il presente regolamento definisce le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze.

Articolo 2

Con riguardo alle categorie di cui sopra, si intende per:

a)   «paese di precedente dimora abituale»: il paese nel quale una persona aveva la dimora abituale immediatamente prima dell'immigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita;

b)   «paese di successiva dimora abituale»: il paese nel quale una persona stabilisce la sua dimora abituale successivamente all'emigrazione, a prescindere dalla sua cittadinanza o dal suo paese di nascita;

c)   «livello di sviluppo»: il grado di sviluppo relativo di un paese, definito sulla base di misurazioni statistiche della speranza di vita, del grado di alfabetizzazione e di istruzione e del prodotto interno lordo (PIL) pro capite;

d)   «nato nel paese»: la persona nata nel paese di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza;

e)   «nato all'estero»: la persona nata in un paese diverso da quello di attuale dimora abituale, a prescindere dalla sua cittadinanza.

Articolo 3

L'allegato del presente regolamento elenca i gruppi di paesi di nascita, i gruppi di paesi di precedente dimora abituale, i gruppi di paesi di successiva dimora abituale e i gruppi di cittadinanze secondo i quali gli Stati membri sono tenuti a trasmettere dati alla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.


ALLEGATO

I gruppi di paesi e di cittadinanze sono i seguenti:

gruppi di base,

gruppi supplementari di altri paesi non membri dell'UE e di altre cittadinanze non UE.

1.   GRUPPI DI BASE DI PAESI

1.1.   Gruppi di cittadinanze

Il termine «cittadinanza» è definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 862/2007.

Una persona che possiede due o più cittadinanze viene assegnata a un solo paese di cittadinanza, da determinare nel seguente ordine:

1)

paese dichiarante; oppure, se la persona non ha la cittadinanza del paese dichiarante;

2)

altro Stato membro dell'UE; oppure, se la persona non ha la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE;

3)

altro paese non membro dell'Unione europea.

Nel caso delle persone che possiedono due o più cittadinanze di paesi che sono membri dell'Unione europea senza che nessuno di essi sia il paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da considerare.

Nel caso delle persone che possiedono due o più cittadinanze di paesi che non sono membri dell'Unione europea, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da considerare.

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di cittadinanze:

cittadinanza del paese dichiarante (cittadini del paese),

cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE (altri cittadini dell'UE),

cittadinanza di paesi non membri dell'UE (cittadini non UE), di cui:

cittadinanza di paesi EFTA,

cittadinanza di paesi candidati,

cittadinanza di altri paesi non membri dell'UE;

cittadinanza sconosciuta.

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di cittadinanze:

cittadinanza del paese dichiarante (cittadini del paese),

cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE (altri cittadini dell'UE),

cittadinanza di paesi non membri dell'UE (cittadini non UE),

cittadinanza sconosciuta.

1.2.   Gruppi di paesi di nascita

L'espressione «paese di nascita» è definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 862/2007.

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di paesi di nascita:

paese dichiarante (nati nel paese),

altri Stati membri dell'UE (nati all'estero nell'UE),

paesi non membri dell'UE (nati all'estero non nell'UE), di cui:

paesi EFTA,

paesi candidati,

altri paesi non membri dell'UE;

paese di nascita sconosciuto.

1.3.   Gruppi di paesi di precedente dimora abituale

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di paesi di precedente dimora abituale:

altri Stati membri dell'UE,

paesi non membri dell'UE, di cui:

paesi EFTA,

paesi candidati,

altri paesi non membri dell'UE;

paese di precedente dimora abituale sconosciuto.

1.4.   Gruppi di paesi di successiva dimora abituale

I dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 862/2007 sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di paesi di successiva dimora abituale:

altri Stati membri dell'UE,

paesi non membri dell'UE,

paese di successiva dimora abituale sconosciuto.

2.   GRUPPI SUPPLEMENTARI DI ALTRI PAESI NON MEMBRI DELL'UE E DI ALTRE CITTADINANZE NON UE SECONDO IL LIVELLO DI SVILUPPO

Per i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettera c), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 862/2007, i dati relativi ad altri paesi non membri dell'UE e ad altre cittadinanze non UE sono disaggregati secondo i seguenti gruppi di livello di sviluppo:

paesi molto sviluppati,

paesi mediamente sviluppati,

paesi meno sviluppati.

3.   ELENCO DI PAESI E DI CITTADINANZE NEI GRUPPI

Il paese di nascita, il paese di precedente dimora abituale e il paese di successiva dimora abituale si riferiscono ai paesi delimitati dalle frontiere internazionali esistenti alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento.

La composizione dell'UE, dell'EFTA e dei paesi candidati è quella esistente alla data del 1o gennaio dell'anno di riferimento.

La Commissione trasmette agli Stati membri gli elenchi di paesi e di cittadinanze da includere in ciascuno dei gruppi di base. Tali elenchi di gruppi di base sono aggiornati in funzione delle necessità.

La Commissione trasmette agli Stati membri gli elenchi di paesi e di cittadinanze da includere in ciascuno dei gruppi supplementari secondo il livello di sviluppo. Tali elenchi di gruppi supplementari sono aggiornati in funzione delle necessità.