1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/7


REGOLAMENTO (UE) N. 276/2010 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (2), disciplina nell’allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 ha abrogato e sostituito la direttiva 76/769/CEE a partire dal 1o giugno 2009. L’allegato XVII di tale regolamento sostituisce l’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(2)

La decisione n. 455/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell’immissione sul mercato e dell’uso di diclorometano (3), è stata adottata il 6 maggio 2009.

(3)

La decisione 2009/424/CE della Commissione che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso degli oli per lampade e dei liquidi accendigrill (4), è stata adottata il 28 maggio 2009.

(4)

La decisione 2009/425/CE della Commissione, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici ai fini dell’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico (5), è stata adottata il 28 maggio 2009.

(5)

In applicazione delle disposizioni relative alle misure transitorie di cui all’articolo 137 del regolamento REACH, è opportuno modificare l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 al fine di incorporare le restrizioni stabilite dalle decisioni n. 455/2009/CE, 2009/424/CE e 2009/425/CE.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 deve quindi essere modificato di conseguenza.

(7)

Tale regolamento deve entrare in vigore con urgenza affinché le suddette restrizioni siano inserite quanto prima nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(3)  GU L 137 del 3.6.2009, pag. 3.

(4)  GU L 138 del 4.6.2009, pag. 8.

(5)  GU L 138 del 4.6.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, la tabella che riporta la denominazione delle sostanze, dei gruppi di sostanze e delle miscele e le restrizioni è così modificata:

1)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le sostanze o le miscele liquide ritenute pericolose in base alle definizioni di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.

1.

Non sono ammesse:

in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, ad esempio lampade ornamentali e posacenere,

in articoli per scherzi,

in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

2.

Gli articoli non conformi al paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato.

3.

Non possono essere immesse sul mercato se contengono un colorante, salvo per ragioni di carattere fiscale, o un profumo, o entrambi, se:

possono essere utilizzate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico, e

presentano un pericolo in caso di aspirazione e sono etichettate con la frase di rischio R65 o H304.

4.

Le lampade ad olio ornamentali destinate alla vendita al pubblico possono essere immesse sul mercato solo se sono conformi alla norma europea sulle lampade ad olio ornamentali (EN 14059) adottata dal comitato europeo di normazione (CEN).

5.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, i fornitori si assicurano, prima dell’immissione sul mercato, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a)

le lampade ad olio etichettate con la frase di rischio R65 o H304 e destinate alla vendita al pubblico recano in modo visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: “Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini”; e, dal 1o dicembre 2010, “Ingerire un sorso d’olio — o succhiare lo stoppino di una lampada — può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”;

b)

i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico recano dal 1o dicembre 2010 in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura: “L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita”;

c)

gli oli per lampade e i liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico sono imballati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010.

6.

Entro il 1o giugno 2014 la Commissione invita l’agenzia europea per le sostanze chimiche a preparare un fascicolo, in conformità all’articolo 69 del presente regolamento, in vista dell’eventuale divieto dei liquidi accendigrill e dei combustibili per lampade ornamentali etichettati con la frase R65 o H304 e destinati alla vendita al pubblico.

7.

Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta oli per lampade e liquidi accendigrill etichettati con la frase di rischio R65 o H304 forniscono all’autorità competente dello Stato membro interessato entro il 1o dicembre 2011, e successivamente ogni anno, informazioni sulle soluzioni alternative agli oli per lampade e ai liquidi accendigrill etichettati con la frase R65 o H304. Gli Stati membri mettono questi dati a disposizione della Commissione.»

2)

al punto 20, i seguenti paragrafi 4, 5 e 6 sono aggiunti alla seconda colonna:

 

«4.

Composti organostannici trisostituiti:

a)

i composti organostannici trisostituiti come i composti di tributilstagno (TBT) e trifenilstagno (TPT) non possono essere utilizzati dopo il 1o luglio 2010 in articoli se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;

b)

gli articoli non conformi alla lettera a), non possono essere immessi in commercio dopo il 1o luglio 2010, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.

5.

Composti di dibutilstagno (DBT):

a)

i composti di dibutilstagno (DBT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nelle miscele e negli articoli in vendita al pubblico se la concentrazione nella miscela o nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno;

b)

gli articoli e le miscele non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data;

c)

in via derogatoria, le lettere a) e b) non si applicano fino al 1o gennaio 2015 alle miscele e ai seguenti articoli in vendita al pubblico:

adesivi e sigillanti mono e bicomponenti vulcanizzanti a temperatura ambiente (sigillanti RTV-1 e RTV-2),

pitture e rivestimenti contenenti composti di DBT come catalizzatori se sono applicati su articoli,

profili in cloruro di polivinile (PVC) flessibile, monoestrusi o coestrusi con PVC rigido,

tessuti rivestiti con PVC contenenti composti di DBT come stabilizzanti se destinati ad applicazioni esterne,

tubi, grondaie e guarnizioni esterne per l’acqua piovana, nonché materiale di copertura per tetti e facciate.

d)

A titolo di deroga, le lettere a) e b) non si applicano ai materiali e agli articoli che rientrano nel regolamento (CE) n. 1935/2004.

6.

Composti di dioctilstagno (DOT):

a)

i composti di dioctilstagno (DOT) non possono essere utilizzati dopo il 1o gennaio 2012 nei seguenti articoli in vendita al pubblico o utilizzati dal pubblico se la concentrazione nell’articolo, o in una sua parte, è superiore all’equivalente dello 0,1 %, in peso, dello stagno:

articoli tessili destinati a venire a contatto con la pelle,

guanti,

calzature o parti di calzature destinate a venire a contatto con la pelle,

rivestimenti per pareti e pavimenti,

articoli di puericoltura,

prodotti per l’igiene femminile,

pannolini,

stampi a una e due componenti vulcanizzati a temperatura ambiente (stampi RTV-2);

b)

gli articoli non conformi alla lettera a) non possono essere immessi in commercio dopo il 1o gennaio 2012, ad eccezione di quelli già utilizzati nella Comunità prima di tale data.»

3)

è aggiunto il seguente punto 59:

«59.

Diclorometano

CAS 75-09-2

Numero CE: 200-838-9

1.

Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:

a)

non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;

b)

non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;

c)

non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012.

Ai fini del presente punto si intende per:

i)

“operatore professionale”: qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale;

ii)

“impianto industriale”: un impianto utilizzato per attività di sverniciatura.

2.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio e per determinate attività l’impiego da parte di operatori professionali, aventi una preparazione specifica di svernicianti contenenti diclorometano e possono autorizzare l’immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione.

Tali disposizioni prescrivono tra l’altro che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui lo stesso soggetto opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.

La Commissione stila un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al presente paragrafo e lo rende pubblico attraverso Internet.

3.

Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al paragrafo 2 opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga. La formazione di cui al paragrafo 2 comprende almeno gli aspetti seguenti:

a)

consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro condizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

b)

uso di un’aerazione adeguata;

c)

uso di dispositivi di protezione individuale adeguati conformi alla direttiva 89/686/CEE.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostituiscono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale.

4.

Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, possono essere utilizzati in impianti industriali soltanto se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

a)

efficace aerazione in tutte le zone di lavorazione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l’essiccazione degli articoli sverniciati: aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l’esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale;

b)

messa in atto di misure volte a ridurre al minimo l’evaporazione dalle vasche di sverniciatura, comprendenti: coperchi per coprire le vasche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e scarico per le vasche di sverniciatura; e vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per rimuovere l’eccesso di solvente dopo lo scarico;

c)

messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulitura delle vasche e la rimozione dei residui in condizioni di sicurezza;

d)

messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale conformi alla direttiva 89/686/CEE, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altrimenti conseguita l’osservanza dei pertinenti limiti di esposizione professionale;

e)

messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione adeguate riguardo all’uso di tali dispositivi.

5.

Fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile:

“Solo per usi industriali e l’utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell’Unione europea — verificare dove ne sia autorizzato l’uso.”»