17.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/1


REGOLAMENTO (UE) N. 220/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2010

che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 devono essere specificati gli elementi del programma di moduli ad hoc per il periodo che va dal 2013 al 2015.

(2)

Sono necessarie fonti aggiuntive (2) per alcuni settori, quali «Pesca e acquicoltura» (divisione 03 della NACE Rev. 2), «Attività estrattiva» (sezione B della NACE rev. 2) o «Sanità e assistenza sociale» (sezione Q della NACE rev. 2), che, benché presentino elevati rischi di infortuni sul lavoro, malattie professionali e altri problemi di salute connessi all’attività lavorativa, solitamente non sono — se non in parte — coperti dai regimi di sicurezza sociale nazionali.

(3)

Un nuovo modulo ad hoc sugli infortuni sul lavoro e sui problemi di salute connessi all’attività lavorativa fornirà un notevole valore aggiunto alle informazioni ottenibili dalle statistiche europee sugli infortuni sul lavoro e da quelle sulle malattie professionali, consentendo, in particolare, di collegare direttamente i dati sugli infortuni e sulle malattie professionali alla situazione delle persone sul mercato del lavoro e di ottenere informazioni sui rischi emergenti (ad esempio, problemi di salute connessi all’attività lavorativa non riconosciuti come malattie professionali nella legislazione nazionale).

(4)

La strategia europea per l’occupazione tiene pienamente conto della necessità di analizzare gli aspetti occupazionali dell’immigrazione, in particolare della necessità di migliorare la situazione dei migranti sul mercato del lavoro. Gli orientamenti a favore dell’occupazione adottati con la decisione 2008/618/CE del Consiglio (3), che costituiscono parte integrante del «pacchetto integrato» destinato a promuovere la crescita e l’occupazione in Europa nel quadro della rilanciata strategia di Lisbona, sollecitano a prestare particolare attenzione alla considerevole riduzione dei divari in termini occupazionali tra le categorie svantaggiate, compreso il divario tra i cittadini dei paesi terzi e i cittadini comunitari. Negli orientamenti è affermato esplicitamente che la lotta contro le discriminazioni e l’integrazione degli immigrati rivestono un’importanza fondamentale e richiedono una gestione adeguata della migrazione economica per migliorare la risposta alle esigenze del mercato del lavoro. È indispensabile disporre di dati appropriati per monitorare tali questioni, in particolare in considerazione del fatto che, a causa dell’invecchiamento delle forze di lavoro dell’UE e delle previste carenze di manodopera, il fabbisogno di lavoratori migranti continuerà ad aumentare nei prossimi anni.

(5)

Nel contesto dell’attuale dibattito sulla flessicurezza e in considerazione della necessità — messa in evidenza nella strategia europea per l’occupazione e negli orientamenti a favore dell’occupazione — di una maggiore adattabilità sia delle imprese sia dei lavoratori in Europa, è necessario disporre, sulla base di un’indagine europea su ampia scala, di dati sulla misura in cui sono applicate varie forme di nuove modalità di organizzazione del lavoro e dell’orario di lavoro, nonché sulle esperienze dei lavoratori a tale proposito.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È adottato il programma di moduli ad hoc per l’indagine per campione sulle forze di lavoro, per gli anni dal 2013 al 2015, come specificato nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, adottata il 21.2.2007 — [COM(2007) 62].

(3)  GU L 198 del 26.7.2008, pag. 47.


ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Programma pluriennale di moduli ad hoc

1.   INFORTUNI SUL LAVORO E ALTRI PROBLEMI DI SALUTE CONNESSI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Elenco delle variabili: da definire entro dicembre 2011.

Periodo di riferimento: 2013. Gli Stati membri possono fornire dati per tutte le 52 settimane o per il secondo trimestre dell’anno.

Stati membri e regioni interessate: da definire entro dicembre 2011.

Rappresentatività dei risultati: da definire entro dicembre 2011.

Completezza del campione per i moduli ad hoc: il campione per i moduli ad hoc deve soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (1), secondo le quali il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc deve fornire informazioni anche sulle variabili strutturali.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2014.

2.   SITUAZIONE SUL MERCATO DEL LAVORO DEI MIGRANTI E DEI LORO IMMEDIATI DISCENDENTI

Elenco delle variabili: da definire entro dicembre 2012.

Periodo di riferimento: 2014. Gli Stati membri possono fornire dati per tutte le 52 settimane o per il secondo trimestre dell’anno.

Stati membri e regioni interessate: da definire entro dicembre 2012.

Rappresentatività dei risultati: da definire entro dicembre 2012.

Completezza del campione per i moduli ad hoc: il campione per i moduli ad hoc deve soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 377/2008, secondo le quali il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc deve fornire informazioni anche sulle variabili strutturali.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2015.

3.   DISPOSIZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DELL’ORARIO DI LAVORO

Elenco delle variabili: da definire entro dicembre 2013.

Periodo di riferimento: 2015. Gli Stati membri possono fornire dati per tutte le 52 settimane o per il secondo trimestre dell’anno.

Stati membri e regioni interessate: da definire entro dicembre 2013.

Rappresentatività dei risultati: da definire entro dicembre 2013.

Completezza del campione di moduli ad hoc: il campione per i moduli ad hoc deve soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 377/2008, secondo le quali il campione utilizzato per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc deve fornire informazioni anche sulle variabili strutturali.

Trasmissione dei risultati: entro il 31 marzo 2016.


(1)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.