11.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/1


DIRETTIVA 2010/73/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando che:

(1)

Il Consiglio europeo, riunito l’8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto che gli oneri amministrativi a carico delle imprese dovrebbero essere ridotti del 25 % entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese nell’Unione.

(2)

Secondo le indicazioni della Commissione, alcuni obblighi imposti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) appaiono eccessivamente onerosi per le imprese.

(3)

Occorre rivedere tali obblighi per ridurre al minimo indispensabile gli oneri che gravano sulle imprese nell’Unione senza compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell’Unione.

(4)

La direttiva 2003/71/CE impone alla Commissione di valutare l’applicazione della stessa direttiva dopo cinque anni dall’entrata in vigore e di presentare, se del caso, proposte di revisione. Dalla valutazione è emerso che occorre modificare alcuni elementi della direttiva 2003/71/CE per semplificarne e migliorarne l’applicazione, per accrescerne l’efficienza e per migliorare la competitività internazionale dell’Unione, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione degli oneri amministrativi.

(5)

A seguito delle conclusioni della relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell’Unione europea (la «relazione de Larosière»), il 23 settembre 2009 la Commissione ha presentato proposte legislative concrete per la creazione di un sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria operanti in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee. Una di queste nuove autorità, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sostituisce il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.

(6)

Per ragioni di certezza del diritto e di efficienza occorre chiarire il metodo di calcolo delle soglie massime delle offerte ai sensi della direttiva 2003/71/CE. È opportuno che il corrispettivo totale per talune offerte indicato nella predetta direttiva sia calcolato su base dell’Unione.

(7)

In relazione al collocamento privato di strumenti finanziari, occorre che le imprese di investimento e gli enti creditizi siano autorizzati a trattare come investitori qualificati le persone o i soggetti descritti all’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (5) e ad altre persone o soggetti che sono trattati come clienti professionali o che sono riconosciuti come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, in conformità dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE dovrebbero essere autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva. Un tale allineamento delle disposizioni pertinenti delle direttive 2003/71/CE e 2004/39/CE dovrebbe ridurre la complessità e i costi per le imprese di investimento quando effettuano collocamenti privati perché le imprese sarebbero in grado di definire le persone o i soggetti a cui destinare il collocamento sulla base del proprio elenco interno di clienti professionali e di controparti qualificate. L’emittente dovrebbe poter fare affidamento sull’elenco dei clienti professionali e delle controparti qualificate predisposto ai sensi dell’allegato II della direttiva 2004/39/CE. È pertanto opportuno ampliare la definizione di investitore qualificato di cui alla direttiva 2003/71/CE per includervi dette persone o soggetti e non dovrebbe essere mantenuto in vigore un regime diverso di registri.

(8)

Garantire la corretta e piena applicazione della normativa dell’Unione è un requisito fondamentale per l’integrità, l’efficienza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Si prevede che l’istituzione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo tramite l’adozione di un unico testo regolamentare e la promozione di un approccio più convergente in materia di controllo e di approvazione dei prospetti. La Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii), della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda la limitazione sulla determinazione dello Stato membro d’origine per l’emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale è inferiore a 1 000 EUR. A seguito di tale revisione, essa dovrebbe considerare se tale disposizione debba essere mantenuta o revocata.

(9)

La soglia di 50 000 EUR di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2003/71/CE non rispecchia più la distinzione tra investitori al dettaglio e investitori professionali in termini di capacità degli investitori, poiché sembra che anche gli investitori al dettaglio abbiano recentemente investito più di 50 000 EUR in una singola operazione. Per questo motivo, è opportuno aumentare la suddetta soglia e modificare di conseguenza altre disposizioni in cui tale massimale è menzionato. Occorre apportare opportuni adeguamenti alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A seguito di tali modifiche e tenendo in considerazione la durata residua dei titoli di debito, dovrebbe essere prevista una norma di salvaguardia in relazione all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE rispetto a titoli di debito del valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima dell’entrata in vigore della presente direttiva.

(10)

Un prospetto valido redatto dall’emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli strumenti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento consapevoli. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall’emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente agli articoli 9 e 16 della direttiva 2003/71/CE, e che l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il suo assenso all’utilizzo. L’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dovrebbe poter porre condizioni al proprio consenso. Il consenso, comprese le eventuali relative condizioni, dovrebbe essere espresso in un accordo scritto fra le parti interessate che consente alle parti coinvolte di valutare se la rivendita o il collocamento definitivo dei titoli è conforme all’accordo. Nel caso in cui sia dato l’assenso, l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto originario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare le condizioni definitive e non dovrebbe essere richiesto un altro prospetto. Tuttavia, qualora l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all’utilizzo, occorre che l’intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. In tal caso, l’intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso di un prospetto di base, le condizioni definitive.

(11)

Onde consentire l’efficace applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (direttiva sugli abusi di mercato) (7), della direttiva 2003/71/CE e della direttiva 2004/109/CE e chiarirne differenze e sovrapposizioni problematiche, la Commissione dovrebbe presentare una definizione per ciascuna delle locuzioni «mercato primario», «mercato secondario» e «offerta pubblica».

(12)

Le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di responsabilità denotano notevoli differenze, essendo il diritto civile materia di competenza nazionale. Al fine di identificare e monitorare le disposizioni negli Stati membri, occorre che la Commissione predisponga una tavola comparativa dei vari regimi normativi degli Stati membri.

(13)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/71/CE stabilisce che l’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle azioni offerte, assegnate a o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, un’offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100 000 EUR è del tutto esente dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto. L’esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è pertanto superflua dal momento che un’offerta che è gratuita rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

(14)

Le esenzioni in vigore per azioni offerte, assegnate o da assegnare a dipendenti o ex dipendenti o ad amministratori o ex amministratori sono troppo restrittive per essere utili ad un numero significativo di datori di lavoro che gestiscono piani di azionariato per i lavoratori nell’Unione. La partecipazione dei lavoratori nell’Unione è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI), nelle quali i singoli dipendenti potrebbero avere un ruolo significativo per il successo della società. Pertanto, non dovrebbe sussistere l’obbligo di elaborare un prospetto per offerte effettuate nel quadro di un piano di azionariato dei dipendenti di una società dell’Unione. Qualora i titoli non siano ammessi alla negoziazione, l’emittente non è soggetto a specifici obblighi di informazione continua e norme in materia di abusi di mercato. Pertanto, i datori di lavoro o le imprese collegate dovrebbero aggiornare il documento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/71/CE, ove necessario, per un’adeguata valutazione dei titoli. L’esenzione dovrebbe essere estesa anche alle offerte al pubblico e alle ammissioni alla negoziazione delle società registrate al di fuori dell’Unione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di un paese terzo. In quest’ultimo caso, affinché l’esenzione possa essere applicata, la Commissione deve aver adottato una decisione positiva sull’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza della corrispondente regolamentazione dei mercati nel paese terzo. Ciò dovrebbe consentire ai dipendenti dell’Unione di avere accesso ad una informazione continua sulla società.

(15)

La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere una fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che essa costituisca una parte autonoma del prospetto e che sia breve, semplice, chiara e comprensibile per gli investitori interessati. Occorre che si concentri sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni di strumenti finanziari prendere in considerazione. Tali informazioni chiave dovrebbero riguardare le caratteristiche essenziali dell’emittente, i rischi connessi all’emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esse dovrebbero inoltre fornire le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate imputate dall’emittente o dall’offerente a carico degli investitori, e indicare le spese totali stimate, poiché queste potrebbero essere sostanziali. Esse dovrebbero altresì informare l’investitore in merito ai diritti connessi allo strumento finanziario e ai rischi associati all’investimento in tale strumento finanziario. Il formato della nota di sintesi dovrebbe essere configurato in modo da consentire la comparazione delle sintesi di prodotti simili, assicurando che le informazioni equivalenti compaiano nella nota sempre nella stessa posizione.

(16)

Occorre che gli Stati membri provvedano affinché nessuna persona sia chiamata a rispondere in sede civile in base alla sola nota di sintesi, incluse le sue eventuali traduzioni, a meno che la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti in questione del prospetto. La nota di sintesi per gli investitori dovrebbe contenere una chiara avvertenza a tal fine.

(17)

È opportuno chiarire che le condizioni definitive di un prospetto di base dovrebbero contenere solo informazioni relative alla nota sullo strumento finanziario specifiche all’emissione e che possono essere determinate solo al momento della singola emissione. Tali informazioni possono includere, ad esempio, l’International Securities Identification Number, il prezzo di emissione, la data di scadenza, le cedole, la data di esercizio, il prezzo di esercizio, il prezzo di rimborso e altri elementi non noti al momento della redazione del prospetto. Altre nuove informazioni atte a influire sulla valutazione dell’emittente e degli strumenti finanziari dovrebbero essere generalmente incluse in un supplemento al prospetto. Inoltre, al fine di adempiere l’obbligo di fornire informazioni chiave anche in occasione del ricorso al prospetto di base, gli emittenti dovrebbero integrare la nota di sintesi con pertinenti elementi delle condizioni definitive in un modo facilmente accessibile agli investitori. In tali casi non dovrebbe essere richiesta un’apposita approvazione.

(18)

Per migliorare l’efficienza delle emissioni in opzione di titoli di capitale e tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, fatta salva la tutela degli investitori, dovrebbe essere introdotto un regime di trasparenza informativa proporzionato per le offerte di azioni agli azionisti esistenti i quali possono sottoscrivere tali azioni o vendere il diritto di sottoscrivere le azioni, per le offerte da parte delle PMI e degli emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato (segnatamente le piccole società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato), e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, emessi da istituti di credito. Qualora tali istituti di credito emettano titoli al di sotto del limite fissato da detto articolo, ma scelgano di attuare il regime della presente direttiva e, di conseguenza, redigere un prospetto, dovrebbero essere ammessi a beneficiare del relativo regime informativo proporzionato. Il regime informativo proporzionato per le emissioni in opzione dovrebbe essere applicato qualora le azioni offerte siano della stessa classe delle azioni dell’emittente ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, purché il sistema sia soggetto ad adeguati requisiti di informazione continua e alle norme in materia di abusi di mercato. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) dovrebbe pubblicare degli orientamenti relativi a tali condizioni, al fine di garantire un approccio coerente da parte delle autorità competenti.

(19)

Gli Stati membri pubblicano molte informazioni sulla loro situazione finanziaria, in generale disponibili pubblicamente. Ove uno Stato membro garantisca un’offerta di strumenti finanziari, occorre che l’emittente non sia tenuto a fornire nel prospetto informazioni sullo Stato membro nella sua funzione di garante.

(20)

Al fine di migliorare la certezza del diritto, occorre che la validità del prospetto decorra dalla data della sua approvazione, data che può essere agevolmente verificata dall’autorità competente. Inoltre, al fine di migliorare la flessibilità, gli emittenti dovrebbero avere anche la possibilità di aggiornare il documento di registrazione secondo la procedura dei supplementi al prospetto.

(21)

A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2004/109/CE, l’obbligo imposto agli emittenti dalla direttiva 2003/71/CE di presentare annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni pubblicate nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del prospetto è diventato una doppia obbligazione e dovrebbe quindi essere abrogato. Pertanto, è opportuno che invece di esser aggiornato conformemente all’articolo 10 della direttiva 2003/71/CE, il documento di registrazione sia completato con supplementi o note informative.

(22)

Internet assicura un facile accesso alle informazioni. Al fine di garantire una migliore accessibilità agli investitori, il prospetto dovrebbe essere sempre pubblicato in formato elettronico sul pertinente sito web. Ove una persona diversa dall’emittente sia responsabile della redazione del prospetto, dovrebbe essere sufficiente che tale persona pubblichi il prospetto sul suo sito web.

(23)

Al fine di migliorare la certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito quando l’obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto e il diritto di revoca cessano. Tali disposizioni dovrebbero essere valutate separatamente. L’obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto dovrebbe terminare alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se successivo, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato. D’altra parte, il diritto di revocare l’accettazione dovrebbe essere applicabile solo se il prospetto si riferisce a un’offerta di strumenti finanziari al pubblico e il nuovo fattore, errore o imprecisione sia emerso prima della chiusura definitiva dell’offerta e della consegna degli strumenti finanziari. Pertanto, il diritto di revoca è connesso alla tempistica del nuovo fattore, dell’errore o dell’imprecisione che ha causato un supplemento e suppone che tale evento si sia verificato mentre l’offerta era ancora aperta e prima della consegna degli strumenti finanziari.

(24)

L’armonizzazione a livello dell’Unione del termine entro il quale gli investitori possono esercitare il diritto di revoca dell’accettazione precedentemente espressa in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto creerebbe certezza per gli emittenti che effettuano offerte transfrontaliere di strumenti finanziari. Per garantire flessibilità agli emittenti i cui paesi prevedono tradizionalmente termini più lunghi in materia, occorre che l’emittente o l’offerente abbia la possibilità di prorogare volontariamente il termine per l’esercizio di questo diritto. Al fine di migliorare la certezza giuridica, occorre che il supplemento al prospetto precisi la data di cessazione del diritto di revoca.

(25)

È opportuno che l’autorità responsabile dell’approvazione del prospetto trasmetta anche all’emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto il certificato di approvazione del prospetto trasmesso alle autorità degli Stati membri ospitanti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, in modo che l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto possa essere certa del se e del quando la notifica sia stata realmente effettuata.

(26)

Occorre che le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva siano adottate mediante atti di esecuzione in conformità dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È particolarmente importante che il Parlamento europeo riceva i progetti di misure e i progetti di atti esecutivi, nonché ogni altra informazione utile, prima che la Commissione decida in merito all’equivalenza dei prospetti redatti in un determinato paese terzo.

(27)

Al fine di rispettare i principi enunciati al considerando 41 della direttiva 2003/71/CE, di tenere conto dei progressi tecnici nei mercati finanziari e di specificare i requisiti fissati dalla direttiva 2003/71/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE. In particolare, gli atti delegati possono essere necessari per aggiornare le soglie e le definizioni per la capitalizzazione di mercato ridotta e le PMI stabilite nella presente direttiva e nella direttiva 2003/71/CE e per specificare il contenuto dettagliato e la forma specifica della nota di sintesi in conformità dell’esito del dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati, del 30 aprile 2009, allineando il più possibile il contenuto e la forma della nota di sintesi sugli strumenti finanziari all’esito di detta iniziativa, evitando la duplicazione dei documenti e la potenziale confusione per gli investitori, e minimizzando i costi.

(28)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni ad un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, dovrebbe essere possibile prorogare tale periodo di tre mesi in relazione a questioni particolarmente problematiche. Dovrebbe essere ugualmente possibile per il Parlamento europeo e il Consiglio informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale rapida approvazione degli atti delegati è particolarmente adeguata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio quando vi siano calendari fissati nell’atto di base per l’adozione di atti delegati da parte della Commissione.

(29)

Nella dichiarazione 39 relativa all’articolo 290 TFUE, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi consolidata.

(30)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi relativi alla pubblicazione del prospetto in caso di offerta al pubblico di strumenti finanziari e di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 2:

i)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

agli strumenti finanziari inclusi in un’offerta qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5 000 000 EUR;»

ii)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 75 000 000 EUR, a condizione che tali strumenti finanziari:

i)

non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

ii)

non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l’inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti l’adeguamento dei limiti di cui al paragrafo 2, lettere h) e j), del presente articolo.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1:

i)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)   “investitori qualificati”: le persone o i soggetti di cui all’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8) e le persone o i soggetti che sono, su richiesta, trattate come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, a meno che non abbiano richiesto di essere trattate come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell’articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva;

ii)

si aggiungono le seguenti lettere:

«s)   “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e agli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente. A seconda dell’offerta e degli strumenti coinvolti, le informazioni chiave comprendono i seguenti elementi:

i)una breve descrizione dei rischi connessi all’emittente e agli eventuali garanti e delle loro caratteristiche essenziali, incluse le attività, passività e la situazione finanziaria;ii)una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell’investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi agli strumenti finanziari;iii)le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente;iv)i dettagli dell’ammissione alla negoziazione;v)le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi;

t)   “società con ridotta capitalizzazione di mercato”: una società quotata su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 000 000 EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.»

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le definizioni di cui al paragrafo 1, compreso l’adeguamento delle soglie utilizzate per la definizione delle PMI e per la ridotta capitalizzazione di mercato, tenuto conto della situazione dei vari mercati nazionali, della legislazione e delle raccomandazioni dell’Unione nonché degli sviluppi economici.»;

3)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   L’obbligo di pubblicare il prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:

a)

un’offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; e/o

b)

un’offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o

c)

un’offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o

d)

un’offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100 000 EUR; e/o

e)

un’offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, inferiore a 100 000 EUR.»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi dell’articolo 9 e l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l’inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti le soglie di cui al paragrafo 2, lettere da c) a e), del presente articolo.»;

4)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1:

i)

le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell’Unione;

d)

dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta;

e)

strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un’impresa collegata, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale nell’Unione e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.»;

ii)

sono aggiunti i seguenti commi:

«La lettera e) si applica anche a una società registrata al di fuori dell’Unione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di paese terzo. In quest’ultimo caso, l’esenzione si applica a condizione che informazioni adeguate, fra cui il documento alla lettera e), siano disponibili almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza riguardo al mercato terzo di cui trattasi.

Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta le decisioni di equivalenza secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, affermando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui alla lettera e), equivalenti ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (9), dal titolo III della direttiva 2004/39/CE, e dalla direttiva 2004/109/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (10), e che sono soggetti a un’efficace vigilanza e un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione siano da considerare equivalenti e fornisce informazioni utili a tal fine.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente qualora soddisfi almeno le seguenti condizioni:

i)

i mercati sono soggetti ad autorizzazione e ad una vigilanza e controllo efficaci su base continuativa;

ii)

i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti per quanto riguarda l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, per cui tali strumenti possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e sono liberamente negoziabili;

iii)

gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti ad obblighi di informazione periodica e continua che garantiscono un elevato livello di tutela degli investitori; nonché

iv)

la trasparenza e l’integrità del mercato sono assicurate, con la prevenzione degli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato.

Per quanto concerne la lettera e), al fine di tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure intese a precisare i criteri di cui sopra o ad aggiungere ulteriori criteri da applicare nella valutazione dell’equivalenza.

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell’Unione;»

5)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2:

i)

al primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Il prospetto contiene informazioni concernenti l’emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi la quale, concisamente e in linguaggio non tecnico fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori al momento di stabilire se investire in tali strumenti finanziari.

La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di strumenti finanziari simili e il suo contenuto dovrebbe includere le informazioni chiave sugli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori a stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre un’avvertenza secondo cui:»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il prospetto si riferisce all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non lo preveda, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 4.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull’emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.»;

c)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se le condizioni definitive dell’offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, tali condizioni definitive sono messe a disposizione degli investitori, depositati presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine e comunicate dall’emittente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento di ciascuna offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzati per integrare il prospetto di base. In tali casi si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti definiti al presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure in relazione agli elementi seguenti:

a)

il formato del prospetto o del prospetto di base, la nota di sintesi, le condizioni definitive e i supplementi al prospetto; nonché

b)

il contenuto dettagliato e la forma specifica delle informazioni chiave da includere nella nota di sintesi.

Tali atti delegati sono adottati entro il 1o luglio 2012.»;

6)

all’articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.»;

7)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli atti delegati dettagliati riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater.»;

b)

al paragrafo 2:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la diversa natura delle attività e le dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera j), le società con ridotta capitalizzazione di mercato e le PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione;»

iii)

è aggiunta la seguente lettera:

«g)

si applica un regime informativo proporzionato alle offerte di azioni da parte di società le cui azioni della stessa classe sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, soggette ad opportuni requisiti di informazione continua e a norme in materia di abusi di mercato, sempre che l’emittente non abbia disatteso i diritti di opzione obbligatori.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell’ambito finanziario e non finanziario quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), e sugli allegati indicativi della presente direttiva.»;

8)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

alla parte introduttiva del paragrafo 2 e al paragrafo 3 i termini «misure di esecuzione» sono sostituiti dai termini «atti delegati»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che richiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nell’elaborazione di un prospetto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, omettere informazioni su tale garante.»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli, 24 ter e 24 quater, le misure relative al paragrafo 2.»;

9)

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell’offerta al pubblico e dell’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell’articolo 16;»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il documento di registrazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di dodici mesi. Il documento di registrazione, aggiornato a norma dell’articolo 12, paragrafo 2, o dell’articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.»;

10)

l’articolo 10 è soppresso;

11)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o depositati presso quest’ultima ai sensi della presente direttiva o della direttiva 2004/109/CE. Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell’emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure concernenti le informazioni da includere mediante riferimento.»;

12)

all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In tal caso la nota informativa sugli strumenti fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all’approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni siano fornite in un supplemento al prospetto come previsto nell’articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.»;

13)

all’articolo 13, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.»;

14)

l’articolo 14 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2:

i)

al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in forma elettronica sul sito web dell’emittente o, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; o»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri chiedono agli emittenti o alle persone responsabili della redazione del prospetto che pubblicano il loro prospetto a norma della lettera a) o b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, le misure relative ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»;

15)

all’articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l’intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell’apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4 del presente articolo.»;

16)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Supplementi al prospetto

1.   Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l’offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

2.   Se il prospetto si riferisce all’offerta di strumenti finanziari al pubblico, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta al pubblico e della consegna degli strumenti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall’emittente o dall’offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.»;

17)

all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine, su richiesta dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall’approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell’emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto. Contestualmente all’invio all’autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è inviato anche all’emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto.»;

18)

all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora venga chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell’emittente, dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono scegliere di prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.»;

19)

all’articolo 20, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7.»;

20)

all’articolo 21, paragrafo 4, i termini «alle sue misure di esecuzione» sono sostituiti dai termini «agli atti delegati»;

21)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 1, paragrafo 4, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, quinto comma, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 8, all’articolo 15, paragrafo 7, e all’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 24 ter.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 24 ter e 24 quater.

Articolo 24 ter

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all’articolo 1, paragrafo 4, all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, quinto comma, all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 13, paragrafo 7, all’articolo 14, paragrafo 8, all’articolo 15, paragrafo 7 o all’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

2.   Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e può entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;

22)

nella sezione I, parte C, dell'allegato I l'espressione «informazioni chiave» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione III dell'allegato I l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione IV dell'allegato I l'espressione «informazioni chiave» e l'espressione «principali informazioni» sono sostituite dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione II dell'allegato II l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nelle sezioni II e III dell'allegato III l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali» e al terzo trattino dell'allegato IV, l'espressione «informazioni chiave» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali».

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1 000 EUR o per gli emittenti di azioni:

quando l’emittente ha sede nell’Unione, lo Stato membro nel quale ha la sede legale,

quando l’emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii), della direttiva 2003/71/CE.

La definizione di “Stato membro d’origine” si applica ai titoli di debito in valute diverse dall’euro, purché il relativo valore nominale unitario sia, alla data dell’emissione, inferiore a 1 000 EUR, a meno che tale valore sia molto vicino a 1 000 EUR;»

2)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 100 000 EUR.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli articoli 4, 5 e 6 non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»;

3)

all’articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se sono invitati ad un’assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 100 000 EUR, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, l’emittente può scegliere come sede dell’assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro.

L’opzione di cui al precedente comma si applica altresì ai possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione, sempre che tutti gli strumenti e le informazioni necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti siano messi a disposizione nello Stato membro scelto dall’emittente.»;

4)

all’articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, sia almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate al pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell’emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione, senza il consenso dell’emittente.

La deroga di cui al primo comma si applica altresì ai titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall’euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell’emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»

Articolo 3

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Revisione

Entro il 1o gennaio 2016, la Commissione valuta l’attuazione della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l’applicazione e gli effetti delle norme, compresa la responsabilità, per quanto riguarda la nota di sintesi comprendente le informazioni chiave, l’impatto dell’esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), sulla tutela dei dipendenti, il regime informativo proporzionato di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere e) e g), nonché la pubblicazione elettronica dei prospetti in conformità dell’articolo 14 e riesamina l’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii), in relazione alla limitazione della determinazione dello Stato membro di origine per l’emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di valore nominale inferiore a 1 000 EUR, per valutare se tale disposizione debba essere mantenuta o revocata. La Commissione valuta inoltre la necessità di rivedere la definizione dell’espressione «offerta pubblica» e di definire «mercato primario» e «mercato secondario» e, al riguardo, chiarisce pienamente i rapporti fra la direttiva 2003/71/CE e le direttive 2003/6/CE e 2004/109/CE. In seguito a tale valutazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di modifica della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Parere del 18 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 19 del 26.1.2010, pag. 1.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2010.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(7)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.»;

(9)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(10)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.»;