29.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/1


DIRETTIVA 2010/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2010

relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità (4), impone agli Stati membri di avvalersi di formulari standard («formulari FAL») allo scopo di facilitare il traffico, definiti dalla convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale (in proseguo IMO) e successive modifiche («convenzione FAL»), adottata il 9 aprile 1965.

(2)

Per facilitare il trasporto marittimo e al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle compagnie di navigazione, le formalità di dichiarazione imposte dagli atti giuridici dell’Unione e dagli Stati membri devono essere semplificate e armonizzate il più possibile. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la natura e il contenuto delle informazioni richieste e non dovrebbe introdurre ulteriori obblighi di formalità per le navi che non sottostanno già a tali obblighi ai sensi della legislazione applicabile negli Stati membri. Essa dovrebbe riguardare soltanto le possibili soluzioni per semplificare ed armonizzare le procedure di informazione nonché per raccogliere le informazioni con maggior efficienza.

(3)

La trasmissione delle informazioni richieste all’arrivo e/o in partenza dai porti a norma della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (5), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (6), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (7), della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (8) e, in caso, del codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose adottato nel 1965, e relative modifiche adottate e in vigore, comprende le informazioni richieste dai formulari FAL. Pertanto, laddove queste informazioni corrispondano ai requisiti di cui ai suddetti atti giuridici, è opportuno accettare i formulari FAL che le forniscono.

(4)

In considerazione della dimensione globale del trasporto marittimo, gli atti giuridici dell’Unione devono tener conto dei requisiti dell’IMO per garantire una semplificazione.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero approfondire la cooperazione tra le autorità competenti, quali le autorità nazionali preposte alle dogane, ai controlli di frontiera, alla sanità pubblica e ai trasporti per continuare a semplificare e armonizzare le formalità di dichiarazione all’interno dell’Unione e usare nel modo più efficiente i sistemi di trasmissione elettronica dei dati e di scambio delle informazioni, al fine di rimuovere quanto più possibile gli ostacoli al trasporto marittimo e, allo stesso tempo, realizzare uno spazio marittimo europeo senza frontiere.

(6)

È opportuno che siano disponibili statistiche dettagliate sui trasporti marittimi per valutare l’efficienza di misure politiche volte a facilitare il traffico marittimo all’interno dell’Unione e la necessità delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di non creare inutili requisiti supplementari per quanto riguarda la raccolta di dati statistici da parte degli Stati membri e di avvalersi pienamente di Eurostat. Ai fini della presente direttiva, sarebbe importante raccogliere i dati riguardanti il traffico delle navi all’interno dell’Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

(7)

Dovrebbe essere più facile per le compagnie di navigazione ottenere la qualifica di «servizio di linea autorizzato», in linea con l’obiettivo della comunicazione della Commissione del 21 gennaio 2009 intitolata «Comunicazione e piano d’azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere».

(8)

Gli strumenti elettronici di trasmissione dei dati dovrebbero essere utilizzati in modo generalizzato per l’insieme delle formalità di dichiarazione nei tempi più brevi, entro e non oltre il 1o giugno 2015, basandosi sulle norme internazionali sviluppate dalla convenzione FAL, ove sia possibile. Al fine di semplificare ed accelerare la trasmissione di quantitativi di informazioni che potrebbero essere ingenti, per le formalità di dichiarazione si dovrebbe ricorrere, ogniqualvolta possibile, al formato elettronico. All’interno dell’Unione, la fornitura di informazioni con formulari FAL in formato cartaceo dovrebbe costituire l’eccezione e dovrebbe essere accettata solo per un periodo di tempo limitato. Gli Stati membri sono incoraggiati ad usare i mezzi amministrativi, inclusi gli incentivi finanziari, per promuovere l’uso dei formati elettronici. Per i suddetti motivi, gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero aver luogo per via elettronica. Per facilitare questo sviluppo occorre che i sistemi elettronici siano maggiormente interoperabili e, quanto più possibile, entro lo stesso termine, al fine di garantire il buon funzionamento dello spazio marittimo europeo senza frontiere.

(9)

Le parti coinvolte nel commercio e nei trasporti dovrebbero poter presentare informazioni e documenti normalizzati tramite un’interfaccia elettronica unica per adempiere alle formalità di dichiarazione. I singoli elementi di dati dovrebbero essere presentati solo una volta.

(10)

I sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e a livello dell’Unione sono destinati a facilitare il ricevimento, lo scambio e la distribuzione delle informazioni tra i sistemi di informazione degli Stati membri relativi alle attività marittime. Per facilitare il trasporto marittimo e ridurre gli oneri amministrativi del trasporto stesso, il sistema SafeSeaNet dovrebbe essere interoperabile con altri sistemi dell’Unione per le formalità di dichiarazione. SafeSeaNet dovrebbe essere usato per lo scambio di ulteriori informazioni a fini di facilitazione del trasporto marittimo. Le formalità di dichiarazione concernenti informazioni a fini unicamente nazionali non dovrebbero essere introdotte nel sistema SafeSeaNet.

(11)

Nell’adottare nuove misure dell’Unione occorrerebbe garantire che gli Stati membri possano mantenere la trasmissione elettronica dei dati e che non sia loro imposto il formato cartaceo.

(12)

Il beneficio completo della trasmissione elettronica dei dati si può conseguire solamente laddove esista una comunicazione fluida ed efficace fra SafeSeaNet, la dogana elettronica e i sistemi elettronici per l’immissione e la consultazione dei dati. A tal fine bisogna, per limitare gli oneri amministrativi, ricorrere dapprima alle norme attualmente in vigore.

(13)

I formulari FAL sono regolarmente aggiornati. La presente direttiva dovrebbe quindi fare riferimento alla versione in vigore di questi formulari. Le informazioni richieste dalla legislazione degli Stati membri che vanno al di là dei requisiti della convenzione FAL dovrebbero essere comunicate in un formato da sviluppare sulla base degli standard della convenzione FAL.

(14)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (9), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (11), o alla legislazione nazionale in materia di controllo di frontiera per quegli Stati membri in cui non si applica il relativo acquis di Schengen e al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (12).

(15)

Per un uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e per facilitare il trasporto marittimo, gli Stati membri dovrebbero estendere l’uso dei mezzi elettronici di trasmissione dei dati attenendosi a un adeguato calendario e dovrebbero discutere, in cooperazione con la Commissione, la possibilità di armonizzare tale uso. A tal fine occorrerebbe tenere presente il lavoro del gruppo direttivo di alto livello SafeSeaNet in ordine alla tabella di marcia di SafeSeaNet, allorché sarà adottata, ai requisiti concreti di finanziamento e all’assegnazione rispettiva di mezzi finanziari dell’Unione per lo sviluppo della trasmissione elettronica dei dati.

(16)

È opportuno esentare le navi che operano tra i porti situati sul territorio doganale dell’Unione dalla trasmissione delle informazioni di cui ai formulari FAL, qualora le navi non provengano da un porto situato al di fuori del territorio dell’Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi facciano scalo né vi si rechino, fatti salvi gli atti giuridici applicabili dell’Unione e le informazioni che gli Stati membri possono richiedere al fine di proteggere l’ordine e la sicurezza interni e per far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o sanitaria.

(17)

Anche gli esoneri dalle formalità amministrative dovrebbero essere consentiti sulla base del carico della nave e non solo sulla base della destinazione e/o del luogo di partenza della nave. Ciò è necessario per garantire che le formalità supplementari per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca siano ridotte al minimo. La Commissione dovrebbe esaminare tale questione nell’ambito della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva.

(18)

È opportuno introdurre un nuovo formulario provvisorio al fine di armonizzare le informazioni richieste dalla dichiarazione di sicurezza preliminare prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004.

(19)

Le esigenze linguistiche nazionali costituiscono spesso un ostacolo per lo sviluppo della rete di navigazione a corto raggio. Gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per facilitare la comunicazione scritta e orale, nel traffico marittimo, tra Stati membri, in conformità della prassi internazionale, al fine di trovare mezzi comuni di comunicazione.

(20)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’allegato alla presente direttiva. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(21)

I vari atti giuridici dell’Unione che impongono, ad esempio, formalità di pre-notifica all’entrata in porto, come la direttiva 2009/16/CE, possono prevedere termini diversi per l’esecuzione di queste formalità di pre-notifica. La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di abbreviare e armonizzare tali termini, approfittando dei progressi in atto nell’elaborazione elettronica dei dati, nell’ambito della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva che dovrebbe contenere, se opportuno, una proposta legislativa.

(22)

Nel quadro della relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe determinare in quale misura l’obiettivo della presente direttiva, ovvero la semplificazione delle formalità amministrative alle quali sono sottoposte le navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri, dovrebbe essere esteso all’entroterra, e più precisamente alla navigazione fluviale, al fine di rendere più celere e fluido il transito del trasporto marittimo verso l’entroterra e di apportare una soluzione duratura alla congestione nei porti e intorno ai porti.

(23)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare quello di facilitare il trasporto marittimo in modo armonizzato nell’intera Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

A norma della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora l’attuazione di una direttiva è superflua per ragioni geografiche, detta attuazione non è obbligatoria. Pertanto i requisiti previsti nella presente direttiva non sono rilevanti per gli Stati membri che non hanno porti in cui possano normalmente far scalo le navi che rientrano nell’ambito d’applicazione della direttiva stessa.

(25)

Le misure stabilite dalla presente direttiva contribuiscono a raggiungere gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona.

(26)

L’accesso a Safe SeaNet e ad altri strumenti elettronici dovrebbe essere regolamentato per garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate e dovrebbe aver luogo senza pregiudizio del diritto applicabile in materia di protezione dei dati di carattere commerciale e, per i dati personali, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (13) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché alla libera circolazione di tali dati (14). Gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi dell’Unione dovrebbero prestare particolare attenzione alla necessità di garantire la protezione delle informazioni commerciali e riservate attraverso adeguati sistemi di controllo dell’accesso.

(27)

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(28)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 2002/6/CE con la presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l’uso generalizzato della trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione.

2.   La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo o in partenza da porti situati negli Stati membri.

3.   La presente direttiva non si applica alle navi esentate dalle formalità di dichiarazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«formalità di dichiarazione», le informazioni riportate nell’allegato che, in conformità alla legislazione vigente in uno Stato membro, devono essere fornite per fini amministrativi e procedurali alle navi in arrivo o in partenza da un porto di tale Stato membro;

b)

«convenzione FAL», la convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata il 9 aprile 1965, e successive modifiche;

c)

«formulari FAL», i formulari standard previsti dalla convenzione FAL;

d)

«nave», qualsiasi nave o unità marittima;

e)

«SafeSeaNet», sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi definito dalla direttiva 2002/59/CE;

f)

«trasmissione elettronica dei dati», il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer.

Articolo 3

Armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione

1.   Ciascuno Stato membro adotta misure per assicurare che, nel suo territorio, le formalità di dichiarazione siano richieste in modo armonizzato e coordinato.

2.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa i meccanismi di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell’Unione.

Articolo 4

Notifica preliminare all’ingresso nei porti

Fatte salve disposizioni specifiche sulla notifica previste negli atti giuridici dell’Unione applicabili o ai sensi di strumenti giuridici internazionali applicabili al trasporto marittimo e vincolanti per gli Stati membri, incluse le disposizioni in materia di controllo delle persone e delle merci, gli Stati membri assicurano che il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall’armatore della nave notifichi, anteriormente all’ingresso in un porto situato in uno Stato membro, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione all’autorità competente designata da tale Stato membro:

a)

con un anticipo di almeno ventiquattro ore; oppure

b)

al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a ventiquattro ore; oppure

c)

se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena quest’informazione diviene disponibile.

Articolo 5

Trasmissione elettronica dei dati

1.   Gli Stati membri accettano l’adempimento delle formalità di dichiarazione in formato elettronico e la loro trasmissione attraverso un’interfaccia unica nei tempi più brevi e in ogni caso non oltre il 1o giugno 2015.

Detta interfaccia unica, che collega SafeSeaNet, la dogana elettronica e altri sistemi elettronici, rappresenta il luogo dove, in conformità della presente direttiva, tutte le informazioni sono dichiarate una volta e messe a disposizione delle varie autorità competenti e degli Stati membri.

2.   Fatto salvo il formato pertinente indicato nella convenzione FAL, il formato di cui al paragrafo 1 è conforme all’articolo 6.

3.   Se gli atti giuridici dell’Unione richiedono formalità di dichiarazione, e nella misura necessaria al buon funzionamento dell’interfaccia unica stabilita ai sensi del paragrafo 1, i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 devono essere interoperabili, accessibili e compatibili con il sistema SafeSeaNet istituito in conformità della direttiva 2002/59/CE, nonché, se del caso, con i sistemi informatici previsti dalla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (16).

4.   Fatte salve le disposizioni specifiche relative al controllo doganale e di frontiera di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 e al regolamento (CE) n. 562/2006, gli Stati membri consultano gli operatori economici e informano la Commissione sui progressi compiuti secondo le modalità previste dalla decisione n. 70/2008/CE.

Articolo 6

Scambio dei dati

1.   Gli Stati membri provvedono a che le informazioni ricevute secondo le formalità di dichiarazione disposte dagli atti giuridici dell’Unione siano rese disponibili nei loro sistemi SafeSeaNet nazionali e mettono a disposizione degli altri Stati membri, attraverso il sistema SafeSeaNet, le parti pertinenti di tali informazioni. Salvo diverse disposizioni di uno Stato membro questo non si applica alle informazioni ricevute in virtù del regolamento (CEE) n. 2913/92, del regolamento (CEE) n. 2454/93, del regolamento (CE) n. 562/2006 e del regolamento (CE) n. 450/2008.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 siano accessibili, su richiesta, alle autorità nazionali competenti.

3.   Il formato digitale di base dei messaggi da usare nei sistemi SafeSeaNet nazionali conformemente al paragrafo 1 è stabilito in conformità dell’articolo 22 bis della direttiva 2002/59/CE.

4.   Gli Stati membri possono fornire un accesso pertinente alle informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un’interfaccia unica nazionale con un sistema di scambio di dati elettronici o tramite i sistemi SafeSeaNet nazionali.

Articolo 7

Informazioni nei formulari FAL

Gli Stati membri accettano i formulari FAL per l’adempimento delle formalità di dichiarazione. Gli Stati membri possono accettare che le informazioni richieste in conformità degli atti giuridici dell’Unione siano fornite in formato cartaceo solo fino al 1o giugno 2015.

Articolo 8

Trattamento riservato

1.   Gli Stati membri, in conformità degli atti giuridici dell’Unione applicabili o della normativa nazionale, adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e riservate scambiate in conformità della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri prestano particolare attenzione a proteggere i dati commerciali raccolti a norma della presente direttiva. Per quanto riguarda i dati personali, gli Stati membri garantiscono la loro conformità con la direttiva 95/46/CE. Le istituzioni e gli organismi dell’Unione garantiscono l’adempimento del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 9

Esenzioni

Gli Stati membri garantiscono che le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE e che operano tra porti situati sul territorio doganale dell’Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell’Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, siano esentate dal dovere di trasmettere le informazioni previste dai formulari FAL, fermi restando gli atti giuridici dell’Unione applicabili e la possibilità che gli Stati membri possano richiedere informazioni contenute nei formulari FAL di cui ai punti da 1 a 6 della parte B dell’allegato alla presente direttiva che sono necessarie a proteggere l’ordine e la sicurezza interni e a far rispettare le leggi in materia doganale, fiscale, di immigrazione, ambientale o sanitaria.

Articolo 10

Procedure di modifica

1.   La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per quanto riguarda l’allegato alla presente direttiva, al fine di garantire che si tenga conto delle eventuali pertinenti modifiche introdotte dall’IMO ai formulari FAL. Tali modifiche non estendono l’ambito di applicazione della presente direttiva.

2.   Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 novembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 12.

2.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 12 e 13.

Articolo 12

Revoca della delega

1.   La delega di poteri di cui all’articolo 10 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio in qualsiasi momento.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informare l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di due mesi.

2.   Se, allo scadere del termine iniziale di due mesi o, se applicabile, del termine esteso né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine iniziale di due mesi o, se applicabile, del termine esteso qualora il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 14

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 maggio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 maggio 2012.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 15

Relazione

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 19 novembre 2013, in merito all’attuazione della presente direttiva e segnatamente:

a)

alla possibilità di estendere al trasporto per idrovie interne la semplificazione introdotta dalla presente direttiva;

b)

alla compatibilità del sistema di informazione fluviale con i sistemi elettronici di cui alla presente direttiva;

c)

ai progressi registrati in materia di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione ai sensi dell’articolo 3;

d)

alla possibilità di evitare o semplificare le formalità per le navi che sono entrate in un porto di un paese terzo o in una zona franca;

e)

ai dati disponibili sul traffico/la circolazione delle navi all’interno dell’Unione e/o le navi che entrano nei porti di un paese terzo o in zone franche.

La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 16

Abrogazione della direttiva 2002/6/CE

La direttiva 2002/6/CE è abrogata a decorrere dal 19 maggio 2012. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 20 ottobre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  GU C 128 del 18.5.2010, pag. 131.

(2)  GU C 211 del 4.9.2009, pag. 65.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 ottobre 2010.

(4)  GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

(5)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

(6)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(7)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(8)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

(9)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(11)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(12)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(13)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(14)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(15)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(16)  GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.


ALLEGATO

ELENCO DELLE FORMALITÀ DI DICHIARAZIONE DI CUI ALLA PRESENTE DIRETTIVA

A.   Formalità di dichiarazione risultanti dagli atti giuridici dell’Unione

Questa categoria comprende le formalità di dichiarazione che sono fornite in conformità delle seguenti disposizioni:

1.

Notifica delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

Articolo 4 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

2.

Verifiche di frontiera sulle persone

Articolo 7 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

3.

Notifica delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

Articolo 13 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione.

4.

Notifica di rifiuti e residui

Articolo 6 della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

5.

Notifica di informazioni in materia di sicurezza

Articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Nell’attesa dell’adozione di un formulario armonizzato a livello internazionale, il formulario che figura nell’appendice del presente allegato è usato per la trasmissione delle informazioni previste dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 725/2004. Il formulario può essere trasmesso per via elettronica.

6.

Dichiarazione sommaria di entrata

Articolo 36 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1) e all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

B.   Formulari FAL e formalità figuranti negli strumenti giuridici internazionali

Questa categoria comprende le informazioni che sono fornite in conformità della convenzione FAL e di altri strumenti giuridici internazionali pertinenti.

1.

Formulario FAL n. 1: «Dichiarazione generale»

2.

Formulario FAL n. 2: «Dichiarazione di carico»

3.

Formulario FAL n. 3: «Dichiarazione delle provviste di bordo»

4.

Formulario FAL n. 4: «Dichiarazione degli effetti personali e delle merci dell’equipaggio»

5.

Formulario FAL n. 5: «Ruolo dell’equipaggio»

6.

Formulario FAL n. 6: «Elenco dei passeggeri»

7.

Formulario FAL n. 7: «Dichiarazione di merci pericolose»

8.

Dichiarazione sanitaria marittima

C.   Legislazione nazionale pertinente

Gli Stati membri possono includere in questa categoria le informazioni che sono fornite in conformità della rispettiva legislazione nazionale. Tali informazioni sono trasmesse per via elettronica.

Appendice

FORMULARIO INFORMATIVO DI SICUREZZA PRELIMINARE ALL’ARRIVO DELLA NAVE PER TUTTE LE NAVI ANTERIORMENTE ALL’INGRESSO NEL PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA

[Regola 9 del capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS) e articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004]

Dettagli della nave ed estremi di contatto

Numero IMO

 

Nome della nave

 

Porto di registrazione

 

Stato di bandiera

 

Tipo di nave

 

Indicativo di chiamata

 

Stazza lorda

 

Codice identificativo Inmarsat (ove disponibile)

 

Nome della compagnia e relativo numero di identificazione

 

Nome ed estremi di contatto permanenti dell’ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia

 

Porto di arrivo

 

Impianto portuale di arrivo (se noto)

 

Informazioni sul porto e sugli impianti portuali

Data e orario stimati di arrivo (ETA) della nave in porto

 

Motivo principale dello scalo

 

Informazioni previste dalla regola 9.2.1, capitolo XI-2 della convenzione SOLAS

La nave possiede un certificato internazionale di sicurezza (ISSC) in corso di validità?

SI

ISSC

NO — perché?

Rilasciato da (nome dell’amministrazione o OSR)

Data di scadenza (gg/mm/aaaa)

Esiste un piano di sicurezza (SSP) approvato a bordo della nave?

SI

NO

Livello di sicurezza al quale la nave opera

Sicurezza Livello 1

Sicurezza Livello 2

Sicurezza Livello 3

Posizione della nave al momento dell’elaborazione della presente relazione

 

Elencare gli ultimi dieci scali effettuati presso impianti portuali seguendo l’ordine cronologico (iniziando dallo scalo più recente):

N.

Data di arrivo (gg/mm/aaaa)

Data di partenza (gg/mm/aaaa)

Porto

Stato

UN/LOCODE

(ove disponibile)

Impianto portuale

Livello di sicurezza

1

 

 

 

 

 

 

LS =

2

 

 

 

 

 

 

LS =

3

 

 

 

 

 

 

LS =

4

 

 

 

 

 

 

LS =

5

 

 

 

 

 

 

LS =

6

 

 

 

 

 

 

LS =

7

 

 

 

 

 

 

LS =

8

 

 

 

 

 

 

LS =

9

 

 

 

 

 

 

LS =

10

 

 

 

 

 

 

LS =

La nave ha adottato misure di sicurezza speciali o supplementari oltre a quelle previste dal piano di sicurezza (SSP) approvato?

In caso affermativo, indicare le misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave

SI

NO

N.

(come sopra)

Misure di sicurezza speciali o supplementari adottate dalla nave

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Elencare le attività da nave a nave, in ordine cronologico (iniziando dalla più recente), effettuate durante gli ultimi dieci scali presso gli impianti portuali sopra elencati. Allungare la tabella infra o continuare su un foglio separato se necessario — inserire il numero totale di attività da nave a nave:

Le procedure di sicurezza specificate nel piano di sicurezza approvato sono state seguite durante ognuna delle attività da nave a nave summenzionate?

In caso negativo, fornire i dettagli delle misure di sicurezza applicate in sostituzione nell’ultima colonna infra.

SI

NO

N.

Data di arrivo (gg/mm/aaaa)

Data di partenza (gg/mm/aaaa)

Posizione o longitudine e latitudine

Attività da nave a nave

Misure di sicurezza applicate in sostituzione

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Descrizione generale del carico della nave

 

La nave trasporta sostanze pericolose sotto forma di carico rientrante nelle classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del codice IMDG?

SI

NO

In caso affermativo confermare acclusione di una copia del manifesto delle merci pericolose (o di un estratto pertinente)

Confermare acclusione di una copia del ruolo dell’equipaggio della nave

SI

Confermare acclusione di una copia dell’elenco dei passeggeri della nave

SI

Altre informazioni connesse alla sicurezza

Vi sono altri aspetti attinenti alla sicurezza da comunicare?

SI

Indicare i particolari:

NO

Agente della nave al porto di arrivo

Nome:

Estremi di contatto (numero di telefono):

Identificazione della persona che fornisce le informazioni

Titolo o posizione (cancellare le voci inutili):

Comandante/ufficiale addetto alla sicurezza della nave (SSO)/ufficiale addetto alla sicurezza della compagnia (CSO)/agente della nave (cfr. sopra)

Nome:

Firma:

Data/ora/luogo di stesura della relazione