9.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/24


DIRETTIVA 2010/5/UE DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2010

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 agosto 2006 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Baker Petrolite, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo acroleina nell'allegato I della stessa ai fini del suo utilizzo come tipo di prodotto 12, preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi), quale definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE. L'acroleina non era in commercio, in quanto principio attivo di un biocida, alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

(2)

Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, il 16 marzo 2009, una relazione corredata di una raccomandazione.

(3)

La relazione è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione il 17 settembre 2009 nell'ambito del comitato permanente sui biocidi e i risultati dell'esame sono stati inseriti in una relazione di valutazione.

(4)

Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come slimicidi e contenenti acroleina possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'acroleina nell'allegato I.

(5)

A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi in questione per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(6)

Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è necessario esigere che ai prodotti contenenti acroleina utilizzati come slimicidi si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto.

(7)

In particolare è opportuno prevedere che i prodotti autorizzati per uso industriale o professionale siano utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale e che siano definite procedure operative sicure, come l'uso del monitoraggio dell'aria e delle zone di esclusione, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali possono essere ridotti con altri mezzi.

(8)

Occorre adottare misure appropriate per limitare i rischi per l'ambiente marino, per il quale nel corso della valutazione sono emersi rischi inaccettabili. A tal fine, nell'autorizzare un biocida è opportuno che le autorità competenti impongano determinate condizioni, in particolare il monitoraggio delle acque reflue e, se necessario, il loro trattamento prima dello scarico, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente si possono ridurre con altri mezzi.

(9)

Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

(10)

La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.


ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito relativa alla sostanza acroleina è iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato

Data di iscrizione

Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3

(ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)

Scadenza dell'iscrizione

Tipo di prodotto

Disposizioni specifiche (1)

«30

Acroleina

Acrilaldeide

Numero CE: 203-453-4

Numero CAS: 107-02-8

913 g/kg

1o settembre 2010

Non applicabile

31 agosto 2020

12

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell’Unione.

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

Le acque reflue contenenti acroleina devono essere monitorate prima dello scarico, a meno che non si possa dimostrare che i rischi per l'ambiente si possono ridurre con altri mezzi. Se necessario, dati i rischi che sussistono per l'ambiente marino, le acque reflue devono essere mantenute in apposite vasche o serbatoi o adeguatamente trattate prima dello scarico.

2)

I prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, e previa definizione di procedure operative sicure, a meno che nella domanda di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.»


(1)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm