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11.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/49 |
DECISIONE 2010/766/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2010
che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1). |
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(2) |
L’8 dicembre 2009 e il 30 luglio 2010 rispettivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC (2) e la decisione 2010/437/PESC (3) che modificano l’azione comune 2008/851/PESC. |
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(3) |
Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l’inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale. |
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(4) |
Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010). |
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(5) |
L’operazione militare dell’Unione europea di cui all’azione comune 2008/851/PESC (l’«operazione militare dell’UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012. |
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(6) |
È necessario precisare la definizione di persone che possono essere trasferite in virtù dell’articolo 12 dell’azione comune 2008/851/PESC in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. |
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(7) |
Alla luce dell’esperienza acquisita nei primi due anni dell’operazione militare dell’UE, risulta necessario modificare l’azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro identificazione e rintracciabilità e un’eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea. |
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(8) |
Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni. |
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(9) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l’azione comune 2008/851/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
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1) |
all’articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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2) |
all’articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:
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3) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
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4) |
all’articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. L’AR è autorizzato a diffondere alla coalizione delle Forze combinate marittime (“CMF”) guidata dagli Stati Uniti d’America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell’operazione militare dell’UE, informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’operazione militare dell’UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l’AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»; |
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5) |
all’articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’operazione militare dell’UE si conclude il 12 dicembre 2012.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNDERS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.