19.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2010

recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) all'Estonia, alla Lettonia e alla Comunità autonoma delle Isole Baleari e recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento all'Estonia della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina

[notificata con il numero C(2010) 7856]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/695/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4 e l'allegato A, parte II, punto 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l'allegato A, capitolo I, rubrica II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri o loro regioni possono essere riconosciti ufficialmente indenni da brucellosi.

(2)

La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca negli allegati gli Stati membri e le loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

(3)

L'Estonia e la Lettonia hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento dei rispettivi territori come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis).

(4)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia e dalla Lettonia, questi due Stati membri devono essere riconosciuti ufficialmente indenni da tale malattia. L'allegato I della decisione 93/52/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

(5)

La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma delle Isole Baleari soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento di questa regione come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis).

(6)

In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, la Comunità autonoma delle Isole Baleari deve essere riconosciuta ufficialmente indenne da tale malattia. L'allegato II della decisione 93/52/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza.

(7)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)

Gli allegati I e II della decisione della Commissione 2003/467/CE, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4) elenca gli Stati membri che sono dichiarati ufficialmente esenti, rispettivamente, da tubercolosi e da brucellosi.

(9)

L'Estonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi.

(10)

In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia, questo Stato membro deve essere dichiarato ufficialmente esente da tubercolosi e da brucellosi. Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE devono quindi essere modificati di conseguenza.

(11)

Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE devono quindi essere modificate di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono modificati come indicato nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati come indicato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.

(4)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.


ALLEGATO I

Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono così modificati:

1)

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis)

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

è inserito il titolo seguente:

b)

la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma delle Isole Baleari;

Comunità autonoma delle Isole Canarie: Province di Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas.»


ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia»;

2)

nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Codice ISO code

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica Ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia».