19.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 303/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2010
recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) all'Estonia, alla Lettonia e alla Comunità autonoma delle Isole Baleari e recante modifica degli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento all'Estonia della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina
[notificata con il numero C(2010) 7856]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/695/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4 e l'allegato A, parte II, punto 7,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l'allegato A, capitolo I, rubrica II,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri o loro regioni possono essere riconosciti ufficialmente indenni da brucellosi. |
(2) |
La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca negli allegati gli Stati membri e le loro regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. |
(3) |
L'Estonia e la Lettonia hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento dei rispettivi territori come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis). |
(4) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia e dalla Lettonia, questi due Stati membri devono essere riconosciuti ufficialmente indenni da tale malattia. L'allegato I della decisione 93/52/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(5) |
La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la Comunità autonoma delle Isole Baleari soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento di questa regione come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). |
(6) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, la Comunità autonoma delle Isole Baleari deve essere riconosciuta ufficialmente indenne da tale malattia. L'allegato II della decisione 93/52/CEE deve quindi essere modificato di conseguenza. |
(7) |
La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(8) |
Gli allegati I e II della decisione della Commissione 2003/467/CE, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4) elenca gli Stati membri che sono dichiarati ufficialmente esenti, rispettivamente, da tubercolosi e da brucellosi. |
(9) |
L'Estonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi. |
(10) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall'Estonia, questo Stato membro deve essere dichiarato ufficialmente esente da tubercolosi e da brucellosi. Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE devono quindi essere modificati di conseguenza. |
(11) |
Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE devono quindi essere modificate di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono modificati come indicato nell'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati come indicato nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO I
Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono così modificati:
1) |
l'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis)
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2) |
l'allegato II è così modificato:
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ALLEGATO II
Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:
1) |
nell'allegato I, il capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi
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2) |
nell'allegato II, il capitolo 1 è sostituito dal seguente: «CAPITOLO 1 Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi
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