18.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2010

che istituisce un formato comune per la seconda relazione degli Stati membri riguardante l’attuazione della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili

[notificata con il numero C(2010) 4955]

(2010/693/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di cui all’allegato I di detta direttiva siano immessi sul mercato nel loro territorio a partire dalle date stabilite nell’allegato II della direttiva solo se hanno un contenuto di composti organici volatili (COV) non superiore ai valori limite fissati nell’allegato II della direttiva e se il contenuto di COV è riportato sull’etichetta come previsto all’articolo 4 di detta direttiva.

(2)

Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE, gli Stati membri comunicano, sulla base di un formato comune elaborato dalla Commissione, i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti ai sensi dell’articolo 6 della direttiva e le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati.

(3)

Il formato per la prima relazione relativa al periodo 1o gennaio 2007-31 dicembre 2007 è stato stabilito dalla Commissione con la decisione 2007/205/CE (2). Occorre stabilire un formato comune per la seconda relazione, in modo da consentire agli Stati membri di adempiere all’obbligo di inviare una relazione relativa al periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2010.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all’allegato della presente decisione ai fini della preparazione della relazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/42/CE e riguardante il periodo 1o gennaio 2010-31 dicembre 2010.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(2)  GU L 91 del 31.3.2007, pag. 48.


ALLEGATO

FORMATO COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/42/CE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1o GENNAIO 2010 E IL 31 DICEMBRE 2010

1.   Informazioni generali e disposizioni amministrative

1.1.   Autorità responsabile della relazione:

Nome

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

1.2.   Nel contesto dell’attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare la o le autorità designate a norma dell’articolo 5 della direttiva e incaricate di:

a)

istituire, coordinare e gestire il programma di monitoraggio (a livello nazionale);

b)

svolgere le ispezioni e i controlli nel settore (a livello regionale e/o locale);

c)

assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva.

1.3.   Nel caso in cui più di una autorità sia coinvolta nell’attuazione della direttiva 2004/42/CE, indicare i provvedimenti adottati per garantire l’attuazione più omogenea possibile della direttiva in tutto il territorio nazionale.

2.   Programma di monitoraggio (articolo 6 della direttiva 2004/42/CE)

2.1.   Alla relazione precedente era allegata una copia del programma nazionale di monitoraggio?

 sì  no

Il programma di monitoraggio è stato modificato dopo il periodo di riferimento dell’ultima relazione?

 sì  no

Qualora esista una versione scritta del programma di monitoraggio che non è stata allegata alla prima relazione di monitoraggio, o se il programma di monitoraggio è stato rivisto successivamente all’ultima relazione, allegare alla presente relazione una copia del programma nuovo o modificato.

2.2.   Qualora non sia stata trasmessa una descrizione scritta del programma di monitoraggio, descriverlo brevemente in particolare rispetto ai seguenti elementi:

a)

in che modo viene verificato il rispetto dei valori limite dei COV definiti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE;

b)

in che modo viene verificato il rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 4 della direttiva 2004/42/CE;

c)

in che modo sono selezionati gli operatori oggetto di monitoraggio per un dato anno;

d)

con quale modalità e in che misura viene svolto il monitoraggio negli anni per i quali non è richiesto l’invio di relazioni alla Commissione.

2.3.   Se disponibile, indicare una stima degli operatori attivi nello Stato membro in ognuna delle categorie elencate di seguito:

 

Numero stimato

Fabbricanti

 

Importatori

 

Grossisti

 

Rivenditori

 

2.4.   Tenendo conto della struttura di mercato di cui al precedente punto 2.3, quali dei seguenti operatori rientrano nel programma di monitoraggio (1):

 fabbricanti  importatori  grossisti  rivenditori

 altri (specificare): …

2.5.   Se disponibile, indicare una stima della quantità (in peso o volume) di prodotti presenti sul mercato che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/42/CE per l’anno 2010.

2.6.   Fornire una stima della quota di mercato destinata ad essere oggetto del programma di monitoraggio in un dato anno, rispetto alla quantità di prodotti immessi sul mercato:

 0-20 %  21-40 %  41-60 %  61-80 %  81-100 %

2.7.   Indicare in che modo sono generalmente svolte le ispezioni (1):

visite sul posto senza dare preavviso all’operatore

visite sul posto dando preavviso all’operatore

altro (specificare): …

2.8.   In che modo le autorità competenti verificano che i prodotti rispettino i valori limite di COV stabiliti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE (1)?

:

A

:

tramite campionamento e analisi svolti da un laboratorio accreditato applicando i metodi di analisi indicati nell’allegato III della direttiva 2004/42/CE

:

B

:

basandosi sulla relazione relativa all’analisi del prodotto svolta dall’operatore (fabbricante, importatore, grossista, rivenditore) applicando i metodi di cui all’allegato III della direttiva 2004/42/CE

:

C

:

altro (specificare): …

2.9.   Le ispezioni delle etichette dei prodotti sono svolte tramite (1):

:

A

:

controllo visivo sul posto

:

B

:

invio di etichette campione all’autorità che effettua i controlli specificata al punto 1.2, lettera b)

:

C

:

altro (specificare): …

2.10.   L’ispezione di un operatore è svolta (2):

sistematicamente più di una volta l’anno nel caso degli operatori più importanti

sistematicamente una volta l’anno nel caso degli operatori più importanti

in modo casuale per tutti gli operatori

in modo casuale per i piccoli operatori

altro (specificare): …

2.11.   Se disponibile, indicare una stima dei costi totali in EUR/anno associati all’attuazione del programma di monitoraggio (personale, campionamento e analisi, controlli delle etichette, verifica dell’attuazione, altri costi).

Costi stimati per il monitoraggio in EUR/anno:

meno di 20 000 EUR

20 000-40 000 EUR

41 000-60 000 EUR

oltre 60 000 EUR

3.   Risultati principali del programma di monitoraggio messo in atto nel 2010 (articolo 7 della direttiva 2004/42/CE)

3.1.   Sintesi delle ispezioni

Indicare il numero di ispezioni relative al contenuto di COV e la percentuale rilevata di non conformità ai limiti definiti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE a livello di Stato membro (compilare le tabelle A, B e C).

Gli Stati membri possono fornire una stima del numero di ispezioni relative al contenuto di COV e la percentuale rilevata di non conformità ai limiti definiti nell’allegato II della direttiva 2004/42/CE a livello di Stato membro basandosi sulle informazioni fornite da un numero rilevante di autorità. Nel caso in cui i dati riportati nelle tabelle A, B o C siano frutto di una stima, qual è la quota di mercato (stimata) esaminata dalle autorità rispetto alla quantità di prodotti immessi sul mercato?

 0-20 %  21-40 %  41-60 %  61-80 %  81-100 %

3.1.1.   Tabella A (3)

Compilare la tabella A per i locali ispezionati per verificare il contenuto di COV, le etichette o entrambi gli elementi

Tabella A

Produttori

Importatori

Grossisti

Rivenditori

Altri

1.

Numero di locali in cui sono stati controllati il contenuto di COV e le etichette

 

 

 

 

 

2.

Numero di locali in cui è stato verificato il contenuto di COV

 

 

 

 

 

3.

Numero di locali in cui sono state controllate le etichette

 

 

 

 

 

3.1.2.   Tabella B

Completare la tabella B per i locali ispezionati per verificare il contenuto di COV (informazioni fornite alle righe 1 e 2 della tabella A).

Tabella B

Produttori

Importatori

Grossisti

Rivenditori

Altri

Numero di campioni analizzati utilizzando i metodi indicati al punto 2.8, lettere A o B, del presente allegato

 

 

 

 

 

Numero di campioni analizzati utilizzando il metodo indicato al punto 2.8, lettera C, del presente allegato, quando applicabile

 

 

 

 

 

Percentuale di campioni non conformi ai limiti di COV di fase I (4)

 

 

 

 

 

Percentuale di campioni non conformi ai limiti di COV di fase II (4)

 

 

 

 

 

3.1.3   Tabella C

Completare la tabella C per i locali ispezionati per il controllo delle etichette (informazioni fornite alle righe 1 e 3 della tabella A).

Tabella C

Produttori

Importatori

Grossisti

Rivenditori

Altri

Numero di etichette controllate visivamente utilizzando il metodo indicato al punto 2.9, lettera A, del presente allegato

 

 

 

 

 

Numero di etichette controllate utilizzando tutti gli altri metodi indicati al punto 2.9, lettera B o C, del presente allegato

 

 

 

 

 

Percentuale di etichette non conformi alle disposizioni pertinenti

 

 

 

 

 

3.2.   Indicare in particolare le categorie di prodotti elencati nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE risultati non conformi: a) ai limiti di contenuto di COV di cui all’allegato II; b) ai requisiti in materia di etichettatura dei prodotti di cui all’articolo 4 (è possibile indicare al massimo 5 categorie più frequenti).

3.3.   In caso di mancata conformità specificare le azioni intraprese successivamente per garantire la conformità alla direttiva 2004/42/CE.

4.   Deroghe concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE

4.1.   Indicare se è stato istituito il regime di deroghe proposto all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/42/CE.

4.2.   Quale sistema di controllo è stato istituito per assicurare che i prodotti di cui all’allegato I della direttiva 2004/42/CE non conformi ai valori limite definiti nell’allegato II di detta direttiva non siano venduti ad operatori diversi dagli impianti registrati o autorizzati ai sensi degli articoli 3 e 4 della direttiva 1999/13/CE (5)?

4.3.   Se disponibile, fornire una stima del quantitativo di prodotti che nel 2010 hanno beneficiato della deroga (seguire la classificazione indicata nell’allegato I della direttiva 2004/42/CE).

5.   Singole autorizzazioni concesse a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE

5.1.   È stata sfruttata la possibilità di rilasciare singole autorizzazioni come previsto dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d’epoca designati come aventi particolare valore storico e culturale?

5.2.   In caso affermativo, descrivere succintamente come funziona il sistema istituito per la concessione di singole autorizzazioni:

a)

indicare le autorità incaricate di rilasciare le singole autorizzazioni;

b)

indicare le autorità incaricate di designare gli edifici e/o i veicoli d’epoca aventi particolare valore storico e culturale;

c)

precisare i criteri in base ai quali è stato definito il valore storico e culturale;

d)

se possibile, fornire una stima del numero di edifici e/o di veicoli d’epoca che le autorità competenti hanno designato per il loro particolare valore storico e culturale;

e)

precisare come si garantisce che i prodotti in questione siano:

venduti solo in quantità «rigorosamente limitate»,

utilizzati solo a fini di restauro e manutenzione degli edifici e/o dei veicoli designati;

f)

indicare le categorie e le quantità di prodotti autorizzati a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2004/42/CE; a tal fine utilizzare preferibilmente la tabella seguente:

Categorie

Corrispondenza con l’allegato I della direttiva 2004/42/CE

Quantità (in peso o volume) di prodotti «pronti per l’uso» ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione

Categoria 1

 

 

Categoria 2 ecc.

 

 

6.   Altre informazioni pertinenti

6.1.   Descrivere le principali difficoltà incontrate nella definizione e nell’applicazione del programma di monitoraggio, compresi i problemi connessi all’attuazione della direttiva o i problemi di ordine amministrativo incontrati nell’applicazione di un programma di monitoraggio concreto. Precisare come sono state risolte le difficoltà.

6.2.   Fornire altri commenti, suggerimenti o informazioni che possano essere utili in relazione all’attuazione della direttiva 2004/42/CE.


(1)  È possibile barrare più di una casella.

(2)  È possibile barrare più di una casella.

(3)  La somma delle righe 1, 2 e 3 fornisce il numero totale di locali visitati o stimati.

(4)  Definiti all’allegato II, parte A, della direttiva 2004/42/CE. Ai prodotti di carrozzeria si applica unicamente la fase I.

(5)  GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.