30.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/28


DECISIONE 2010/656/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/852/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1) al fine di attuare le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo l’«UNSCR»).

(2)

Il 23 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/30/PESC (2) che proroga le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio per ulteriori dodici mesi e le integra con le misure restrittive imposte dal punto 6 dell’UNSCR 1643 (2005).

(3)

In seguito alla proroga delle misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dall’UNSCR 1842 (2008), il 18 novembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/873/PESC (3) che proroga ulteriormente le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio con effetto a decorrere dal 1o novembre 2008.

(4)

Il 15 ottobre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSRC 1946 (2010) che ha prorogato le misure imposte nei confronti della Costa d’Avorio dall’UNSCR 1572 (2004) e dal punto 6 dell’UNSCR 1643 (2005) fino al 30 aprile 2011 e che ha modificato le misure restrittive sulle armi.

(5)

Le misure restrittive imposte nei confronti della Costa d’Avorio dovrebbero pertanto essere prorogate. Oltre alle deroghe relative all’embargo sulle armi previste dall’UNSCR 1946 (2010), è opportuno modificare le misure restrittive per sottoporre a deroga altro materiale inserito autonomamente dall’Unione.

(6)

Le misure di attuazione dell’Unione figurano nel regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio (4), nel regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (5), e nel regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione alla Costa d’Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiali militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, indipendentemente dal se siano tali armamenti o materiale originari o non del territorio degli Stati membri.

2.   È altresì vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ai prodotti di cui al paragrafo 1 o connessi con la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l’uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio;

b)

concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Costa d’Avorio, o perché ne usufruisca in Costa d’Avorio;

Articolo 2

L’articolo 1 non si applica:

a)

alle forniture e all’assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio e le forze francesi che l’appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;

b)

alle seguenti attività, purché siano state autorizzate preventivamente dal comitato istituito dal punto 14 dell’UNSCR 1572 (2004) (in prosieguo il «comitato delle sanzioni»):

i)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione, dell’ONU, dell’Unione africana e della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS);

ii)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d’avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell’ordine pubblico;

iii)

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa al materiale di cui ai punti i) e ii);

iv)

alla prestazione di assistenza e di formazione tecniche connesse al materiale di cui ai punti i) e ii);

c)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente personale;

d)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d’Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l’evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d’Avorio, previa notifica al comitato delle sanzioni;

e)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f), dell’accordo di Linas-Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione del comitato delle sanzioni;

f)

alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale non letale in grado di essere impiegato per la repressione interna e che è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza della Costa d’Avorio di fare esclusivamente un uso appropriato e proporzionato della forza nel mantenimento dell’ordine pubblico, nonché al finanziamento o alla prestazione di assistenza finanziaria o di assistenza e di formazione tecniche connessi a tale materiale.

Articolo 3

L’importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Costa d’Avorio nell’Unione, siano essi originari o meno della Costa d’Avorio, è vietata conformemente all’UNSRC 1643 (2005).

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio, in particolare quelle che impediscono l’attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d’Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all’odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte dal punto 7 dell’UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.

L’elenco delle persone di cui al primo comma figura in allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che:

a)

il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi;

b)

una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d’Avorio e di stabilità nella regione fissati nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o dalle entità indicate dal comitato delle sanzioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da dette persone o dalle persone indicate dal comitato delle sanzioni che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

L’elenco delle persone di cui al primo comma figura in allegato.

2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi e risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento di tale vincolo o decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o dell’entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi e risorse economiche e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/852/PESC o dalla presente decisione,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio redige l’elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.

Articolo 8

1.   L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell’allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 9

Le posizioni comuni 2004/852/PESC e 2006/30/PESC sono abrogate.

Articolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

2.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.

(2)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 36.

(3)  GU L 308 del 19.11.2008, pag. 52.

(4)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.

(5)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.

(6)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui agli articoli 4 e 5

 

Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull’identità (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, ecc.)

Motivi della designazione

Data di designazione da parte dell’ONU

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (pseudonimi: Général, Génie de kpo, Gbapé Zadi)

nato l'1.1.1972

Cittadinanza: ivoriana

P.: 04LE66241 Repubblica della Costa d’Avorio, rilasciato il 10.11.2005, valido fino al 9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 Repubblica della Costa d’Avorio, rilasciato il 20.12.2002, valido fino all’11.12.2005

P.: 98LC39292 Repubblica della Costa d’Avorio, rilasciato il 24.11.2000, valido fino al 23.11.2003

Luogo di nascita: Guibéroua (Gagnoa) o Niagbrahio/Guiberoua o Guiberoua

Indirizzo conosciuto nel 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; anche presso Hotel Ivoire

Indirizzo riportato nel titolo di viaggio n. C2310421 rilasciato dalla Svizzera il 15.11.2005 e valido fino al 31.12.2005: Abidjan, Cocody

Leader della COJEP («Giovani patrioti»), ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le installazioni e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; intimidazione delle Nazioni Unite, del gruppo di Lavoro internazionale (IWG), dell’opposizione politica e della stampa indipendente; sabotaggio delle emittenti radiofoniche internazionali; ha ostacolato l’attività dell’IWG, dell’Operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI) e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

7.2.2006

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

nato l’1.1.1966 o il 20.12.1969

Cittadinanza: ivoriana

P.: 04 LE 017521 rilasciato il 10.2.2005 e valido fino al 10.2.2008

Leader dell’Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Ripetute dichiarazioni pubbliche che incitavano alla violenza contro le installazioni e il personale delle Nazioni Unite nonché contro gli stranieri; ha diretto atti di violenza, ai quali ha anche partecipato, da parte di milizie di strada, comprese percosse, stupri ed esecuzioni senza processo; ha ostacolato l’attività dell’IWG, dell’UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

7.2.2006

3.

FOFIE, Martin Kouakou

nato l’1.1.1968

Cittadinanza: ivoriana

Luogo di nascita: BOHI, Costa d’Avorio

Numero carta d’identità del Burkina Faso: 2096927 rilasciata il 17.3.2005

Certificato di cittadinanza del Burkina Faso: CNB N.076 (17.2.2003)

Nome del padre: Yao Koffi FOFIE

Nome della madre: Ama Krouama KOSSONOU

Numero carta d’identità della Costa d’Avorio: 970860100249, rilasciata il 5.8.1997, valida fino al 5.8.2007

Caporalmaggiore, comandante delle Nuove Forze, settore di Korhogo. Le forze sotto il suo comando hanno reclutato soldati minorenni, compiuto sequestri di persona, imposto lavori forzati, commesso abusi sessuali su donne, eseguito arresti arbitrari e effettuato esecuzioni senza processo, contravvenendo alla convenzioni sui diritti umani e alla legislazione umanitaria internazionale; ha ostacolato l’attività dell’IWG, dell’UNOCI e delle forze francesi nonché il processo di pace definito dalla risoluzione 1643 (2005).

7.2.2006