23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2010

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo

(2010/631/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), è stata conclusa a nome della Comunità europea dal Consiglio con decisioni 77/585/CEE (1) e 1999/802/CE (2).

(2)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera e), della convenzione di Barcellona, le parti contraenti si impegnano a promuovere la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della tutela delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e dell’uso razionale delle risorse naturali.

(3)

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (3), in particolare il suo capitolo V, incoraggia l’attuazione, da parte degli Stati membri, della gestione integrata delle zone costiere nel contesto delle convenzioni esistenti con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi, che fanno capo al medesimo mare regionale.

(4)

L’Unione europea promuove una gestione integrata su scala più ampia mediante strumenti orizzontali, anche nel settore della tutela ambientale, e mediante lo sviluppo di solide basi scientifiche attraverso i propri programmi di ricerca. Queste attività contribuiscono pertanto a una gestione integrata delle zone costiere.

(5)

La gestione integrata delle zone costiere è una componente della politica marittima integrata dell’UE approvata dal Consiglio europeo svoltosi a Lisbona il 13 e 14 dicembre 2007, illustrata anche nella comunicazione della Commissione «Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo», e successivamente accolta con favore dal Consiglio «Affari generali» nelle sue conclusioni sulla politica marittima integrata del 16 novembre 2009.

(6)

Con la decisione 2009/89/CE del 4 dicembre 2008 (4), il Consiglio ha firmato il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione di Barcellona («il protocollo ICZM») a nome della Comunità, fatta salva la conclusione del protocollo ICZM in una data successiva.

(7)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha notificato al governo di Spagna che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comuntià europea.

(8)

Le zone costiere mediterranee continuano ad essere esposte a gravi pressioni ambientali e al degrado delle risorse costiere. Il protocollo ICZM fornisce un quadro atto a stimolare un approccio più concertato ed integrato, che coinvolga soggetti interessati pubblici e privati, compresi la società civile e gli operatori economici. Un approccio integrato di questo tipo, basato sulle migliori osservazioni e conoscenze scientifiche disponibili, è indispensabile per affrontare questi problemi in modo più efficace e garantire uno sviluppo più sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo.

(9)

Il protocollo ICZM comprende un’ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell’amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Se è appropriato che sia l’Unione ad agire a sostegno della gestione integrata delle zone costiere, tenendo presente tra l’altro la natura transfrontaliera della maggior parte dei problemi ambientali, spetterà agli Stati membri e alle loro autorità competenti definire ed attuare sul territorio costiero talune misure di dettaglio previste nel protocollo ICZM, quali l’istituzione di zone soggette a divieto edilizio.

(10)

È opportuno approvare il protocollo ICZM,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell’Unione europea, il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («il protocollo ICZM») (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo di Spagna, che svolge la funzione di depositario, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del protocollo ICZM, al fine di esprimere il consenso dell’Unione europea ad essere vincolata al protocollo ICZM.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

La data di entrata in vigore del protocollo ICZM è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(2)  GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(3)  GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

(4)  GU L 34 del 4.2.2009, pag. 17.

(5)  Il protocollo ICZM è stato pubblicato nella GU L 34 del 4.2.2009, pag. 19, unitamente alla decisione sulla firma.