25.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 223/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 24 giugno 2010

concernente la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro

(2010/465/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

l’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato in data 25 e 30 aprile 2007 (l’«accordo») comprendeva l’obbligo per entrambe le parti di avviare dei negoziati di seconda fase.

(2)

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(3)

La Commissione ha negoziato, per conto dell’Unione e degli Stati membri, un protocollo di modifica dell’accordo (il «protocollo») conformemente all’articolo 21 di tale accordo.

(4)

Il protocollo è stato siglato il 25 marzo 2010.

(5)

Il protocollo è pienamente coerente con la legislazione dell’Unione e, in particolare, con il sistema UE di scambio delle quote di emissione.

(6)

Il protocollo negoziato dalla Commissione dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria dall’Unione e dagli Stati membri, nella misura consentita dal diritto interno, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(7)

È necessario fissare accordi procedurali per decidere, se del caso, le modalità di cessazione dell’applicazione provvisoria del protocollo e le modalità di adozione delle misure ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo modificato dal protocollo. È necessario, inoltre, stabilire accordi procedurali per la sospensione del riconoscimento reciproco dell’accertamento regolamentare dell’idoneità e della nazionalità delle compagnie aeree a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, dell’accordo modificato dal protocollo, e per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo, comprese quelle relative all’ambiente, a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del suddetto accordo modificato dal protocollo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Firma e applicazione provvisoria

1.   La firma del protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, (il «protocollo») è approvata a nome dell’Unione, fatta salva la conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

3.   In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria dall’Unione e dai suoi Stati membri, nella misura consentita dall’applicazione del diritto interno, a decorrere dalla data della firma.

4.   La decisione di porre fine all’applicazione provvisoria del protocollo e di notificare tale decisione agli Stati Uniti d’America conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del protocollo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, a nome dell’Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 2

Sospensione del riconoscimento reciproco

Una decisione di sospensione del riconoscimento reciproco dell’accertamento regolamentare dell’idoneità e della nazionalità delle compagnie aeree e destinata a informare gli Stati Uniti, a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, dell’accordo modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell’Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 3

Comitato misto

1.   L’Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo modificato dal protocollo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.

2.   Per le materie di competenza esclusiva dell’Unione e che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici, la posizione che l’Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dalla Commissione e viene notificata anticipatamente al Consiglio e agli Stati membri.

3.   Per le decisioni riguardanti materie di competenza dell’Unione, la posizione che l’Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, se non diversamente stabilito dalle procedure di voto applicabili stabilite nel trattato.

4.   Per le decisioni relative a materie di competenza degli Stati membri, la posizione che l’Unione e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto è definita dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione o di uno Stato membro, a meno che uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall’adozione di tale posizione di poter consentire alla decisione che il comitato misto deve adottare soltanto con il consenso dei propri organi legislativi, in particolare a causa di una riserva di esame parlamentare.

5.   La posizione dell’Unione e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per le materie di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4

Decisioni conformi all’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo

Una decisione che non consenta alle compagnie aeree dell’altra parte di utilizzare frequenze supplementari o di accedere a nuovi mercati ai sensi dell’accordo e che ne dia avviso agli Stati Uniti d’America, o di approvare la revoca di una tale decisione, presa a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’accordo modificato dal protocollo, è definita, a nome dell’Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.

Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute dagli stessi ai sensi dell’articolo 15 dell’accordo modificato dal protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO LÓPEZ


PROTOCOLLO

di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007

GLI STATI UNITI D’AMERICA (gli «Stati Uniti»),

da una parte; e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRAN DUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e Stati membri dell’Unione europea (gli «Stati membri»),

e l’UNIONE EUROPEA,

dall’altra;

INTENZIONATI a dare ulteriore sviluppo al quadro normativo stabilito dall’accordo sui trasporti aerei fra la Comunità e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d’America, firmato il 25 aprile e il 30 aprile 2007 («l’accordo»), allo scopo di aprire l’accesso ai mercati e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico;

ESEGUENDO il mandato conferitogli dall’articolo 21 dell’accordo di negoziare rapidamente la seconda fase dell’accordo che raggiunge tale obiettivo;

RICONOSCENDO che l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea in conseguenza dell’entrata in vigore il 1o dicembre 2009 del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea e che, a partire da tale data, tutti i diritti e gli obblighi e tutti i riferimenti alla Comunità europea presenti nell’accordo si applicano all’Unione europea;

HANNO CONCORDATO DI MODIFICARE L’ACCORDO COME SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

L’articolo 1 dell’accordo è modificato come segue:

1.

mediante l’aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 2:

«2 bis   “Determinazione della nazionalità”, la constatazione che una compagnia aerea che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 riguardanti la sua proprietà, il controllo effettivo e la sua sede principale di attività;»

2.

mediante l’aggiunta della seguente nuova definizione dopo il paragrafo 3:

«3 bis   “Determinazione dell’idoneità”, la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi ai sensi del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e dell’esperienza nella gestione di attività adeguata per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi;»

Articolo 2

Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l’idoneità della compagnia aerea e la nazionalità

È aggiunto un nuovo articolo 6 bis dopo l’articolo 6 come segue:

«Articolo 6 bis

Riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari riguardanti l’idoneità della compagnia aerea e la nazionalità

1.   Al ricevimento di una domanda di autorizzazione operativa, ai sensi dell’articolo 4, da un vettore aereo di una parte, le autorità aeronautiche dell’altra parte devono riconoscere qualsiasi idoneità e/o determinazione della nazionalità effettuate dalle autorità aeronautiche rispetto a tale vettore aereo come se tale accertamento fosse stato effettuato dalle proprie autorità aeronautiche e non indagare ulteriormente in merito a tali questioni, tranne nei casi di cui alla lettera a) sottostante:

a)

se, dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione operativa da parte di un vettore aereo o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità aeronautiche della parte ricevente hanno un motivo di preoccupazione specifico secondo cui, nonostante l’accertamento eseguito dalle autorità aeronautiche dell’altra parte, le condizioni di cui all’articolo 4 del presente accordo per la concessione delle autorizzazioni o dei permessi adeguati non sono state soddisfatte, devono avvisare tempestivamente tali autorità, fornendo valide motivazioni riguardanti la loro preoccupazione. In tal caso, ciascuna delle parti può richiedere consultazioni, le quali dovrebbero includere i rappresentanti delle autorità aeronautiche pertinenti, e/o informazioni aggiuntive rilevanti a tale proposito, e tali richieste dovranno essere evase quanto prima possibile. Se la questione rimane irrisolta, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto;

b)

il presente articolo non applica agli accertamenti in relazione ai certificati o alle licenze in materia di sicurezza, alle disposizioni di sicurezza o alla copertura assicurativa.

2.   Ciascuna parte deve informare l’altra in anticipo ove possibile, oppure il prima possibile, tramite il comitato misto, in merito a qualsiasi modifica sostanziale nei criteri applicati nell’esecuzione degli accertamenti di cui al precedente paragrafo 1. Se la parte ricevente richiede consultazioni su qualsiasi di tali modifiche, queste devono svolgersi in sede di comitato misto entro 30 giorni da tale richiesta, tranne qualora diversamente concordato tra le parti. Se, in seguito a tali consultazioni, la parte ricevente considera che i criteri rivisti dell’altra parte non sono soddisfacenti per il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari, la parte ricevente può informare l’altra parte in merito alla sospensione del paragrafo 1. Tale sospensione può essere revocata dalla parte ricevente in qualsiasi momento. Il comitato misto dovrà essere informato di conseguenza.»

Articolo 3

Ambiente

L’articolo 15 dell’accordo è eliminato interamente e sostituito come segue:

«Articolo 15

Ambiente

1.   Le parti riconoscono l’importanza della protezione dell’ambiente in sede di definizione e attuazione della politica dell’aviazione internazionale. Le parti riconoscono che, nel quadro dello sviluppo della politica dell’aviazione internazionale, i costi e i benefici delle misure dirette a proteggere l’ambiente devono essere attentamente valutati, e, ove opportuno, propongono congiuntamente soluzioni globali efficaci. Pertanto, le parti intendono lavorare insieme per limitare o ridurre, in modo economicamente ragionevole, l’impatto dell’aviazione internazionale sull’ambiente.

2.   Quando valuta la possibilità di adottare misure ambientali proposte a livello regionale, nazionale o locale, ciascuna delle parti deve prendere in considerazione il loro possibile impatto negativo sull’esercizio dei diritti contemplati dal presente accordo e, qualora le suddette misure vengano adottate, deve prendere le opportune iniziative per attenuare il loro impatto negativo. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte deve fornire una descrizione di tale valutazione e delle fasi di attenuazione dell’impatto negativo.

3.   Quando sono stabilite misure ambientali, sono osservate le norme ambientali applicabili all’aviazione adottate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale negli allegati della convenzione, salvo qualora siano state notificate differenze. Le parti applicano tutte le misure ambientali che incidono sui servizi aerei contemplate dal presente accordo a norma dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’accordo stesso.

4.   Le parti ribadiscono l’impegno degli Stati membri e degli Stati Uniti ad applicare il principio di “approccio equilibrato”.

5.   Le disposizioni seguenti si applicano all’imposizione di nuove restrizioni operative obbligatorie ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50 000 movimenti di aerei subsonici civili a reazione all’anno:

a)

le autorità competenti di ciascuna parte possono fornire l’opportunità di tenere in considerazione le opinioni delle parti interessate nell’ambito del processo decisionale;

b)

la notifica dell’introduzione di qualsiasi nuova restrizione operativa deve essere resa disponibile all’altra parte almeno 150 giorni prima dell’entrata in vigore di tale restrizione operativa. Su richiesta dell’altra parte, è fornita una relazione scritta senza ritardo all’altra parte che spieghi le ragioni dell’introduzione della restrizione operativa, l’obiettivo ambientale stabilito per l’aeroporto e le misure che sono state prese in considerazione per raggiungere tale obiettivo. La relazione deve includere la valutazione pertinente degli eventuali costi e benefici delle diverse misure considerate;

c)

le restrizioni operative devono essere i) non discriminatorie, ii) non più restrittive del necessario al fine di raggiungere l’obiettivo ambientale stabilito per un aeroporto specifico e iii) non arbitrarie.

6.   Le parti accettano e incoraggiano lo scambio di informazioni e il dialogo regolare tra esperti, in particolare tramite i canali di comunicazione esistenti, per migliorare la cooperazione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ponendo attenzione alle incidenze ambientali dell’aviazione internazionale e alle soluzioni per la loro attenuazione, tra cui:

a)

ricerca e sviluppo di tecnologia aeronautica che rispetti l’ambiente;

b)

miglioramento della comprensione scientifica riguardante l’impatto delle emissioni dell’aviazione al fine di migliorare le decisioni politiche informate;

c)

innovazione nella gestione del traffico aereo, rivolgendo un’attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell’aviazione;

d)

ricerca e sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per l’aviazione; e

e)

scambio di opinioni su questioni e opzioni in occasione di fora internazionali dedicati agli effetti ambientali dell’aviazione, tra cui, ove opportuno, il coordinamento delle posizioni.

7.   Se richiesto dalle parti, il comitato misto, assistito dagli esperti, deve lavorare per sviluppare raccomandazioni concernenti le questioni di una possibile sovrapposizione e dell’uniformità delle misure basate sul mercato riguardanti le emissioni dell’aviazione attuate dalle parti con l’intenzione di evitare la duplicazione di misure e di costi e di ridurre, per quanto possibile, il carico amministrativo gravante sulle compagnie aeree. L’attuazione di tali raccomandazioni è soggetta all’approvazione interna o alla ratifica che può essere eventualmente richiesta da ciascuna delle parti.

8.   Se ritiene che una questione relativa alla protezione dell’ambiente nel settore dell’aviazione sollevi preoccupazioni in rapporto all’applicazione o all’attuazione del presente accordo, ciascuna parte contraente può chiedere una riunione del comitato misto di cui all’articolo 18 allo scopo di esaminare la questione e individuare risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate.»

Articolo 4

Dimensione sociale

È aggiunto un nuovo articolo 17 bis dopo l’articolo 17 come segue:

«Articolo 17 bis

Dimensione sociale

1.   Le parti riconoscono l’importanza della dimensione sociale dell’accordo e i benefici che sorgono quando i mercati aperti sono accompagnati da elevate norme in materia di lavoro. Le opportunità create dall’accordo non vanno intese come lesive delle norme in materia di lavoro o dei diritti ad essi correlati né dei principi contenuti nelle rispettive leggi delle parti.

2.   I principi di cui al paragrafo 1 fungono da guida per le parti durante l’attuazione dell’accordo, incluso per l’esame regolare da parte del comitato misto, conformemente all’articolo 18, dell’impatto sociale dell’accordo e dello sviluppo delle risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate.»

Articolo 5

Il comitato misto

I paragrafi 3, 4 e 5 dell’articolo 18 dell’accordo sono eliminati interamente e sostituiti come segue:

«3.   Il comitato misto esamina, ogni volta che lo ritenga opportuno, l’attuazione generale del presente accordo, compresi gli eventuali effetti esercitati dai vincoli dell’infrastruttura aeronautica sull’esercizio dei diritti di cui all’articolo 3, nonché gli effetti delle misure di sicurezza prese a norma dell’articolo 9, gli effetti sulle condizioni di concorrenza, anche con riferimento ai sistemi telematici di prenotazione, e l’eventuale impatto sociale dell’attuazione dell’accordo. Inoltre, il comitato misto prende in considerazione, su base continuativa, le singole questioni o proposte che ciascuna delle parti individua come suscettibili di avere un impatto effettivo o potenziale sulle operazioni ai sensi dell’accordo, quali i requisiti regolamentari in conflitto.

4.   Il comitato misto deve inoltre sviluppare la cooperazione mediante:

a)

la presa in considerazione di settori potenzialmente propizi ad un ulteriore sviluppo dell’accordo, compresa la raccomandazione di emendamenti dell’accordo stesso;

b)

la presa in considerazione degli effetti sociali dell’accordo, così come attuato, e la definizione di risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino fondate;

c)

il mantenimento di un inventario delle questioni riguardanti le sovvenzioni e gli aiuti pubblici sollevate da ciascuna parte in sede di comitato misto;

d)

decisioni, per consenso, su qualsiasi questione riguardante l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6;

e)

la definizione, se richiesto dalle parti, di approcci per quanto riguarda il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari;

f)

l’incentivo alla cooperazione tra le rispettive autorità delle parti negli sforzi volti ad elaborare i rispettivi sistemi di gestione del traffico aereo nell’intento di ottimizzare l’interoperabilità e la compatibilità di tali sistemi, riducendo i costi e migliorando la loro sicurezza nonché le loro capacità e le loro prestazioni ambientali;

g)

la promozione dello sviluppo di proposte per iniziative e progetti congiunti nel campo della sicurezza dell’aviazione, incluso con i paesi terzi;

h)

l’incoraggiamento di una stretta cooperazione continuativa tra le autorità nazionali preposte alla sicurezza dell’aviazione delle parti, che includa le iniziative per sviluppare procedure di sicurezza in grado di migliorare le agevolazioni per i passeggeri e le merci senza compromettere la sicurezza;

i)

la presa in considerazione della possibilità che i rispettivi regolamenti, leggi e prassi delle parti in settori coperti dall’allegato 9 della convenzione (Agevolazione) possano incidere sull’esercizio dei diritti ai sensi del presente accordo;

j)

la promozione di scambi a livello di esperti su nuove iniziative e sviluppi legislativi o regolamentari, anche nel settore della sicurezza e della protezione, nel settore ambientale, dell’infrastruttura aeronautica (comprese le fasce orarie) e della tutela dei consumatori;

k)

la promozione della consultazione, ove appropriato, sulle questioni inerenti al trasporto aereo trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali e nei rapporti con i paesi terzi, compreso il vaglio dell’ipotesi di adottare un approccio comune; nonché

l)

l’adozione per consenso delle decisioni di cui all’allegato 4, articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafo 3.

5.   Le parti condividono l’obiettivo di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico estendendo il presente accordo ai paesi terzi. A tal fine il comitato misto opera, ove appropriato, al fine dell’elaborazione di una proposta riguardante le condizioni e le procedure, comprese le eventuali modifiche del presente accordo, necessarie per permettere l’adesione dei paesi terzi al presente accordo.»

Articolo 6

Ulteriore ampliamento delle opportunità

L’articolo 21 è eliminato interamente e sostituito come segue:

«Articolo 21

Ulteriore ampliamento delle opportunità

1.   Le parti si impegnano a condividere l’obiettivo di continuare a rimuovere le barriere che impediscono l’accesso ai mercati al fine di ottimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell’Atlantico, anche agevolando l’accesso delle proprie compagnie aeree ai mercati globali di capitale, allo scopo di rispecchiare meglio la realtà di un’industria del trasporto aereo a dimensione mondiale, il rafforzamento del sistema transatlantico del trasporto aereo e la definizione di un quadro che sproni anche altri paesi ad aprire i propri mercati dei servizi aerei.

2.   Conformemente all’obiettivo condiviso di cui al paragrafo 1 e adempiendo alle proprie responsabilità ai sensi dell’articolo 18 nella sorveglianza dell’attuazione del presente accordo, il comitato misto esamina annualmente gli sviluppi, incluso per quanto riguarda le modifiche legislative a cui si fa riferimento nel presente articolo. A tale proposito, il comitato misto definisce un processo di cooperazione comprendente le adeguate raccomandazioni alle parti. L’Unione europea e i suoi Stati membri consentono la maggioranza della proprietà e il controllo effettivo delle proprie compagnie aeree da parte degli Stati Uniti o dei suoi cittadini, sulla base della reciprocità, su conferma, da parte del comitato misto, che le leggi e i regolamenti degli Stati Uniti consentono la maggioranza della proprietà e il controllo efficace delle sue compagnie aeree da parte degli Stati membri o dei loro cittadini.

3.   Su conferma scritta del comitato misto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, che le leggi e i regolamenti di ciascuna parte consentono la maggioranza della proprietà e il controllo efficace delle sue compagnie aeree all’altra parte o ai suoi cittadini:

a)

la sezione 3 dell’allegato 1 dell’accordo cessa di avere effetto;

b)

le compagnie aeree degli Stati Uniti hanno il diritto di fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra qualsiasi punto o punti situati nell’Unione europea e nei suoi Stati membri e cinque paesi, senza servire un punto nel territorio degli Stati Uniti. Tali paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un anno dalla firma del presente protocollo. Il comitato misto ha la facoltà di modificare l’elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e

c)

il testo dell’articolo 2 dell’allegato 4 dell’accordo (“Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi”) cessa di avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell’allegato 6 dell’accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute e controllate dagli Stati Uniti o dai suoi cittadini.

4.   Su conferma scritta del comitato misto, a norma dell’articolo 18, paragrafo 6, che le leggi e i regolamenti dell’Unione europea e dei suoi Stati membri riguardanti l’imposizione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti che gestiscono oltre 50 000 movimenti di aerei subsonici civili a reazione all’anno, stabiliscono che la Commissione europea ha l’autorità di verificare il processo prima dell’imposizione di tali misure e, qualora non sia soddisfatta del rispetto delle procedure adeguate in conformità con gli obblighi applicabili, ha l’autorità di promuovere in tal caso, prima della loro imposizione, le azioni giudiziarie adeguate riguardanti le misure in questione:

a)

le compagnie aeree dell’Unione europea hanno il diritto di fornire servizi passeggeri-misti pianificati tra qualsiasi punto o punti situati negli Stati Uniti e cinque paesi, senza servire un punto nel territorio dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Tali paesi saranno stabiliti dal comitato misto entro un anno dalla firma del presente protocollo. Il comitato misto ha la facoltà di modificare l’elenco o di aumentare il numero di tali paesi; e

b)

il testo dell’articolo 2 dell’allegato 4 dell’accordo (“Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi”) cessa di avere effetto e al suo posto entra in vigore il testo dell’allegato 6 dell’accordo, riguardante le compagnie aeree di paesi terzi possedute e controllate dagli Stati membri o dai loro cittadini.

5.   Su conferma scritta del comitato misto che una parte ha soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 applicabili a tale parte, la parte può richiedere consultazioni di alto livello riguardanti l’attuazione del presente articolo. Tali consultazioni devono iniziare entro 60 giorni dalla data di consegna della richiesta, tranne qualora diversamente concordato dalle parti. Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo possibile per risolvere le questioni per le quali sono state richieste le consultazioni. Se la parte che ha richiesto le consultazioni non è soddisfatta del loro risultato, tale parte deve notificare per iscritto, tramite canali diplomatici, la sua decisione che nessuna compagnia aerea dell’altra parte deve aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi del presente accordo. Qualsiasi decisione di questo tipo entra in vigore entro 60 giorni dalla data di notifica. Entro tale periodo l’altra parte può decidere che nessuna compagnia aerea della prima parte può aumentare le frequenze o entrare in nuovi mercati ai sensi dell’accordo. Tale decisione produrrà effetti lo stesso giorno della decisione adottata dalla prima parte. Ogni decisione di questo tipo adottata da una parte può essere revocata per comune accordo delle parti, confermato per iscritto dal comitato misto.»

Articolo 7

Trasporto a carico del governo degli Stati Uniti

L’allegato 3 dell’accordo è eliminato interamente e sostituito come segue:

«ALLEGATO 3

riguardante il trasporto a carico del governo degli Stati Uniti

Le compagnie aeree comunitarie hanno il diritto di trasportare passeggeri e merci su voli regolari e charter per i quali un dipartimento, un’agenzia o un ente civile del governo degli Stati Uniti:

1)

ottiene il trasporto per proprio conto o in esecuzione di un accordo in base al quale il pagamento è effettuato dal governo o con fondi messi a disposizione del governo; o

2)

fornisce il trasporto verso o per conto di un paese straniero o un’organizzazione internazionale o di altro tipo senza rimborso,

purché il trasporto sia effettuato:

a)

tra qualsiasi punto degli Stati Uniti e qualsiasi punto al di fuori degli Stati Uniti, nei limiti di quanto autorizzato per tale trasporto ai sensi del sottoparagrafo 1, lettera c), dell’articolo 3, eccetto, soltanto per quanto riguarda i passeggeri, tra punti per i quali sia valida una tariffa contrattuale per coppia di città, o

b)

tra due punti qualsiasi al di fuori degli Stati Uniti.

Il presente allegato non si applica al trasporto ottenuto o finanziato dal segretario alla Difesa o dal segretario di un dipartimento militare.»

Articolo 8

Allegati

Il testo dell’allegato del presente protocollo è apposto all’accordo come allegato 6.

Articolo 9

Applicazione provvisoria

1.   Fino alla sua entrata in vigore, le parti concordano di applicare il presente protocollo in via temporanea, nei limiti di quanto sancito dalle norme nazionali, dalla data della firma.

2.   Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, dare preavviso scritto, attraverso i canali diplomatici, all’altra parte di aver deciso di non applicare più il presente protocollo. In tale evenienza, il protocollo cessa di essere applicato alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell’Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo prima dello scadere del periodo in questione. Nell’evenienza che l’applicazione temporanea dell’accordo cessi conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo, cessa contemporaneamente l’applicazione temporanea del presente protocollo.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore entro:

1.

la data di entrata in vigore dell’accordo e

2.

il mese successivo alla data dell’ultima nota di uno scambio di note diplomatiche tra le parti a conferma dell’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente protocollo.

Ai fini dello scambio delle note diplomatiche in oggetto, le note diplomatiche dirette all’Unione europea e ai suoi Stati membri o provenienti da essi sono consegnate all’Unione europea o ricevute da essa, a seconda dei casi. La nota o le note diplomatiche dell’Unione europea e dei suoi Stati membri devono contenere la comunicazione di ciascuno Stato membro che conferma l’avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez.

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix.

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci.

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať.

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio.

За Репyблика Бългaрия

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Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

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Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għal Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Pentru România

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskύ republiku

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Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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For the United States of America

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Allegato del protocollo

ALLEGATO 6

Proprietà e controllo di compagnie aeree di paesi terzi

1.

Nessuna delle parti esercita i diritti derivanti da accordi sui servizi aerei con un paese terzo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie aeree di quel paese terzo per il fatto che la parte sostanziale della proprietà di quella compagnia aerea appartiene all’altra parte, a suoi cittadini, o a entrambi.

2.

Gli Stati Uniti non esercitano i diritti derivanti da accordi sui servizi aerei per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie aeree del Principato del Liechtenstein, della Confederazione svizzera, di un membro dell’ECAA alla data della firma del presente accordo, o dei paesi africani che attuano un accordo per i servizi aerei «cieli aperti» con gli Stati Uniti alla data della firma del presente accordo, per il fatto che il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartiene a uno o più Stati membri, a cittadini di tali Stati, o ad entrambi.

3.

Nessuna delle parti esercita i diritti derivanti da accordi sui servizi aerei con un paese terzo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi per le compagnie aeree di quel paese terzo per il fatto che il controllo effettivo di quella compagnia aerea appartiene all’altra parte, a suoi cittadini, o a entrambi, a condizione che il paese terzo in questione abbia buoni precedenti in materia di cooperazione nell’ambito dei rapporti riguardanti i servizi aerei con entrambe le parti.

4.

Il comitato misto deve mantenere un inventario dei paesi terzi che, in base alle considerazioni di entrambe le parti, si presume abbiano stabilito buoni precedenti in materia di cooperazione nell’ambito dei rapporti riguardanti i servizi aerei.

Dichiarazione congiunta

I rappresentanti degli Stati Uniti d’America e dell’Unione europea e dei suoi Stati membri confermano che il protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri siglato a Bruxelles il 25 marzo 2010, deve essere autenticato in altre lingue mediante scambio di lettere prima della firma del protocollo oppure mediante decisione del comitato misto dopo la firma del protocollo stesso.

La presente dichiarazione congiunta costituisce parte integrante del protocollo.

Per gli Stati Uniti:

John BYERLY (firma)

25 marzo 2010

Per l’Unione europea e i suoi Stati membri:

Daniel CALLEJA (firma)

25 marzo 2010

MEMORANDUM DI CONSULTAZIONI

1.

Le delegazioni rappresentanti l’Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d’America si sono riunite a Bruxelles dal 23 al 25 marzo 2010 per concludere i negoziati di seconda fase di un accordo sui trasporti aerei. Gli elenchi sulla composizione delle delegazioni figurano nell’allegato A.

2.

Le delegazioni hanno raggiunto un accordo ad referendum e hanno siglato il testo di un protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri, firmato in data 25 e 30 aprile 2007 (il «protocollo», accluso come allegato B). Le delegazioni intendono sottoporre il progetto di protocollo alle rispettive autorità per approvazione affinché possa entrare in vigore in un futuro prossimo.

3.

I riferimenti all’accordo e agli articoli, ai paragrafi e agli allegati contenuti nel presente memorandum sono riferiti all’accordo, nella forma modificata dal protocollo.

4.

La delegazione dell’UE ha confermato che, in conseguenza dell’entrata in vigore, il 1o dicembre 2009, del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e, pertanto, a partire da quella data tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea, nonché tutti i riferimenti alla stessa contenuti nell’accordo, si riferiscono all’Unione europea.

5.

Le delegazioni hanno affermato che le procedure per il riconoscimento reciproco degli accertamenti regolamentari dell’idoneità e della nazionalità delle compagnie aeree contenute nel nuovo articolo 6 bis non sono destinate a modificare le condizioni prescritte ai sensi delle leggi e dei regolamenti normalmente applicati dalle parti al funzionamento del trasporto aereo internazionale indicato nell’articolo 4 dell’accordo.

6.

Riguardo all’articolo 9, le delegazioni hanno espresso il desiderio di aumentare la cooperazione tra l’UE e gli Stati Uniti sulla sicurezza dell’aviazione, allo scopo di raggiungere, laddove possibile, la massima affidabilità sulle misure di sicurezza reciproche, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili, per ridurre l’inutile duplicazione di tali misure.

7.

Le delegazioni hanno osservato che la cooperazione in materia di sicurezza dovrebbe prevedere consultazioni periodiche sulle modifiche delle disposizioni attuali, se ciò è fattibile prima della loro attuazione, lo stretto coordinamento delle attività di valutazione degli aeroporti e, laddove possibile e appropriato, controlli dei vettori e scambio di informazioni sulle nuove tecnologie e procedure di sicurezza.

8.

Allo scopo di promuovere l’uso efficiente delle risorse disponibili, migliorare la sicurezza e promuovere la facilitazione, le delegazioni hanno riconosciuto il beneficio di risposte rapide e, laddove possibile, coordinate alle nuove minacce.

9.

Entrambe le delegazioni hanno osservato che il protocollo lascia inalterate le disposizioni delle rispettive convenzioni in vigore tra uno Stato membro e gli Stati Uniti per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale.

10.

In merito al paragrafo 7 dell’articolo 15, le delegazioni dell’UE hanno osservato che le questioni che qualunque intervento in questo ambito dovrebbe affrontare dovrebbero includere, tra l’altro, l’efficacia ambientale e l’integrità tecnica delle rispettive misure, la necessità di evitare la distorsione della concorrenza e le emissioni di carbonio e, qualora opportuno, l’opportunità e le modalità di collegamento o di integrazione reciproca di tali misure. La delegazione degli Stati Uniti ha osservato che nel mettere a punto le raccomandazioni porrà l’accento, tra l’altro, sulla coerenza con la convenzione di Chicago e sulla promozione degli obiettivi dell’accordo.

11.

Le due delegazioni hanno sottolineato che nessuna parte dell’accordo influisce in alcun modo sulle loro rispettive posizioni politiche e giuridiche sulle varie questioni ambientali correlate all’aviazione.

12.

Nel rispetto degli obiettivi ambientali comuni, le delegazioni hanno elaborato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione ambientale acclusa come allegato C del presente memorandum di consultazioni.

13.

La delegazione dell’UE ha ribadito l’intenzione dell’UE di continuare a lavorare nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per stabilire obiettivi globali di riduzione delle emissioni per l’aviazione internazionale.

14.

Le delegazioni degli Stati Uniti e dell’UE hanno ribadito le intenzioni degli USA e dell’UE di operare per il tramite dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) al fine di affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra causate dell’aviazione internazionale. Entrambe le delegazioni hanno preso atto dei contributi del settore a sostegno di tale processo.

15.

Entrambe le delegazioni hanno osservato che i riferimenti all’approccio equilibrato di cui all’articolo 15, paragrafo 4, fanno riferimento alla risoluzione A35-5 adottata all’unanimità in occasione della 35a assemblea dell’ICAO. Le delegazioni hanno sottolineato che tutti gli aspetti del principio dell’approccio equilibrato stabilito in tale risoluzione sono pertinenti e importanti, compreso il riconoscimento che «States have relevant legal obligations, existing agreements, current laws and established policies which may influence their implementation of the ICAO balanced approach» (gli Stati devono osservare obblighi di legge pertinenti, accordi esistenti, leggi in vigore e politiche consolidate che possono influire sulla loro attuazione dell’approccio equilibrato stabilito dall’ICAO).

16.

Entrambe le delegazioni hanno evidenziato il loro sostegno all’applicazione della «Guidance on the Balanced Approach to Aircraft Noise» (orientamenti sull’approccio equilibrato alle emissioni sonore degli aeromobili), pubblicato attualmente nel documento dell’ICAO 9829 (seconda edizione).

17.

Per quanto riguarda l’articolo 15, paragrafo 5, lettera a), la delegazione dell’UE ha osservato che la nozione di «parti interessate» è definita nell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2002/30/CE come «le persone fisiche o giuridiche interessate o che possono essere interessate dall’introduzione di misure di riduzione del rumore, comprese le restrizioni operative, o che hanno un legittimo interesse all’introduzione di dette misure». La delegazione dell’UE ha osservato inoltre che, ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva, gli Stati membri devono assicurare che, ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 di tale direttiva, le procedure di consultazione delle parti interessate siano stabilite in conformità con la legislazione nazionale applicabile.

18.

Riconoscendo i problemi causati dalla sempre maggiore mobilità transfrontaliera dei lavoratori e dalla struttura delle società, la delegazione dell’UE ha osservato che la Commissione europea attua un attento monitoraggio della situazione e sta considerando ulteriori iniziative per migliorare l’attuazione, l’applicazione e l’osservanza delle norme in questo ambito. La delegazione dell’UE ha fatto riferimento, inoltre, al lavoro intrapreso dalla Commissione europea sugli accordi societari transnazionali e ha dichiarato la propria intenzione di informare il comitato misto riguardo a questa e ad altre iniziative correlate, a seconda dei casi.

19.

La delegazione degli Stati Uniti ha osservato che, negli Stati Uniti, il principio che consente di scegliere un unico rappresentante per una classe o categoria definita di dipendenti di una compagnia aerea ha contribuito a promuovere i diritti del personale sia di terra sia a bordo permettendo ai lavoratori di organizzarsi, negoziare e far applicare i contratti collettivi.

20.

Entrambe le delegazioni hanno osservato che, nel caso in cui una parte adotti misure contrarie all’accordo, compreso l’articolo 21, l’altra parte potrà avvalersi di tutte le misure adeguate e proporzionali conformi al diritto internazionale, compreso l’accordo.

21.

In relazione all’articolo 21, paragrafo 4, la delegazione dell’UE ha osservato che il riesame in esso indicato verrà eseguito dalla Commissione europea ex officio o ex parte.

22.

Le delegazioni hanno osservato che i diritti di traffico di cui all’articolo 21, paragrafo 4, lettera a), sarebbero stati considerati in aggiunta a quelli concessi all’Unione europea e ai suoi Stati membri nell’articolo 3 dell’accordo.

23.

Le delegazioni hanno espresso la loro soddisfazione per la cooperazione tra il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti e la Commissione europea, come disposto dall’accordo, con l’obiettivo comune di migliorare la comprensione reciproca delle legislazioni, delle procedure e delle prassi dei rispettivi regimi di concorrenza e l’impatto che gli sviluppi nel campo del trasporto aereo hanno avuto o potrebbero avere sulla concorrenza nel settore.

24.

Le delegazioni hanno affermato l’impegno delle rispettive autorità della concorrenza a dialogare e a collaborare, nonché ad applicare il principio della trasparenza, in linea con le disposizioni di legge, compresa la protezione delle informazioni commerciali riservate. Le delegazioni hanno affermato inoltre la disponibilità delle rispettive autorità della concorrenza a fornire, se del caso, consulenza sui requisiti procedurali,.

25.

Le delegazioni hanno osservato che qualsiasi comunicazione destinata al comitato misto o ad altri organismi relativamente alla cooperazione ai sensi dell’allegato 2, deve rispettare le norme che regolano la comunicazione di informazioni riservate o rilevanti per il settore.

26.

Ai fini del paragrafo 4 dell’allegato 6, le delegazioni si sono dette fiduciose che il comitato misto svilupperà, entro un anno dalla firma del protocollo, criteri adeguati per stabile se i paesi dimostrino una buona attitudine in materia di cooperazione nelle relazioni in materia di servizi aerei.

27.

Le delegazioni hanno accolto favorevolmente la partecipazione dei rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia come osservatori all’interno della delegazione dell’UE e hanno osservato che il lavoro continuerà in seno al comitato misto per sviluppare una proposta relativa ai termini e alle procedure per l’adesione dell’Islanda e della Norvegia all’accordo, quale modificato dal protocollo.

28.

Entrambe le delegazioni hanno espresso la convinzione che le rispettive autorità aeronautiche consentiranno operazioni conformi alle condizioni dell’accordo, quale modificato dal protocollo, sulla base del rispetto e della reciprocità o su base amministrativa, a decorrere dalla data di firma del protocollo.

Per la delegazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri

Daniel CALLEJA

Per la delegazione degli Stati Uniti d’America

John BYERLY

Allegato C

Dichiarazione congiunta sulla cooperazione ambientale

Le delegazioni degli Stati Uniti e dell’Unione europea e i suoi Stati membri hanno ribadito l’importanza fondamentale di affrontare la questione dell’impatto ambientale dell’aviazione internazionale e hanno espresso il loro impegno comune per conseguire gli obiettivi ambientali stabiliti in occasione della 35a assemblea dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), ovvero di impegnarsi a compiere ogni sforzo possibile per:

a)

limitare o ridurre il numero di persone colpite da un significativo inquinamento acustico;

b)

limitare o ridurre l’impatto delle emissioni dell’aviazione sulla qualità dell’aria e

c)

limitare o ridurre l’impatto delle emissioni di gas serra dell’aviazione sul clima a livello mondiale.

Le delegazioni hanno accolto con favore i risultati della quindicesima conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’accordo di Copenaghen, e hanno entrambe concordato con il parere scientifico secondo cui l’aumento nella temperatura globale dovrebbe essere inferiore a due gradi Celsius.

Le delegazioni hanno confermato il forte desiderio e la disponibilità delle parti a collaborare per proseguire il lavoro nel solco tracciato dall’High Level Meeting on International Aviation and Climate Change dell’ICAO, al fine collaborare collettivamente con i partner internazionali in seno all’ICAO per definire un programma di azione più ambizioso, comprensivo di solidi obiettivi, un quadro di misure basate sul mercato, tenendo conto delle le esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo.

Entrambe le parti hanno indicato il loro impegno a cooperare all’interno del comitato dell’ICAO sulla protezione dell’ambiente nel settore aereo (Committee on Aviation Environmental Protection) (CAEP), per garantire la consegna tempestiva ed efficace del proprio programma di lavoro nonché l’adozione di una norma globale per le emissioni di CO2 degli aeromobili e altre misure sul cambiamento climatico e sulla qualità dell’aria.

Le delegazioni hanno sottolineato l’importanza di ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione tramite:

la cooperazione continuativa sui programmi di modernizzazione del traffico aereo NextGen e SESAR, compresa l’iniziativa AIRE (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions);

la promozione e l’accelerazione, a seconda dei casi, dello sviluppo e dell’attuazione di nuove tecnologie per gli aeromobili e di carburanti sostenibili alternativi, ad esempio attraverso l’iniziativa tecnologica comune Clean Sky (cielo pulito), il programma CLEEN (Continuous Low Energy, Emissions and Noise), l’iniziativa CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) e l’iniziativa SWAFEA (Sustainable Way for Alternative Fuel and Energy in Aviation) e

la collaborazione con la comunità scientifica attraverso, ad esempio, il gruppo scientifico sull’impatto CAEP, per una migliore comprensione e quantificazione degli effetti dell’aviazione sull’ambiente, come gli effetti sulla salute e l’impatto sul clima non dovuto al CO2.