6.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2010

che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva

[notificata con il numero C(2010) 5352]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/433/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell’infezione dovuta all’herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all’eradicazione dell’infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi.

(2)

L’allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari.

(3)

La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva (2) e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, elenca nell’allegato I gli Stati membri o le parti degli stessi in cui è attuato un programma di eradicazione di BHV1 e nell’allegato II quelli che risultano già indenni da tale malattia. L’allegato III di detta decisione stabilisce i criteri in base ai quali un’azienda è considerata indenne dall’infezione da BHV1.

(4)

Per evitare la trasmissione di BHV1 nelle aziende indenni da BHV1, la decisione prevede che per lo spostamento di bovini da un’area senza qualifica di indenne da BHV1 o figurante nell’allegato I verso un’azienda situata in un’area indicata nell’allegato II, si effettui un esame per la ricerca di anticorpi contro il virus BHV1 con esito negativo su campioni prelevati durante una quarantena di 30 giorni precedenti lo spostamento.

(5)

In base all’attuale esperienza nell’attuazione dei programmi approvati di eradicazione dell’infezione da BHV1, lo spostamento diretto di bovini dalle aziende indenni da BHV1 verso le stalle da ingrasso chiuse di Stati membri o parti degli stessi indenni da BHV1 può essere consentito a condizione che sia messo in atto un sistema di canalizzazione che permetta alle autorità competenti del luogo in cui è situata la stalla da ingrasso di effettuare esami supplementari all’arrivo e il trasporto degli animali solo verso il macello.

(6)

Attualmente, tutte le regioni della Germania, ad eccezione dei distretti (Regierungsbezirke) Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera, sono indicate nell’allegato I della decisione 2004/558/CE.

(7)

La Germania ha presentato ora una documentazione a sostegno della sua richiesta di dichiarare indenni da BHV1 anche i distretti Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale della Baviera e ha stabilito norme per gli spostamenti nazionali di bovini all’interno e verso questa parte del suo territorio. Di conseguenza, essa ha chiesto che l’applicazione delle garanzie complementari, a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, venga estesa a tali distretti della Baviera.

(8)

In seguito alla valutazione della domanda presentata dalla Germania, è opportuno che questi due distretti tedeschi esenti da BHV1 non siano più elencati nell’allegato I, bensì inclusi nell’allegato II della decisione 2004/558/CE; inoltre, è opportuno estendere a tali distretti l’applicazione delle garanzie complementari stabilite in conformità all’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/558/CE è così modificata:

1)

all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un’azienda la cui situazione sanitaria rispetto al virus BHV1 è ignota, situata nello Stato membro di destinazione indicato nell’allegato I, dove, secondo il programma nazionale approvato di eradicazione, tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e dalla quale possono essere trasportati solo al macello;»

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

dopo il secondo trattino: “articolo 3, paragrafo …, lettera …, della decisione 2004/558/CE della Commissione”»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l’introduzione di bovini destinati alla produzione di carne in un’azienda indenne da BHV1, secondo la definizione dell’allegato III (“azienda indenne da BHV1”), situata in una regione di tale Stato membro figurante nell’allegato II alle seguenti condizioni:

a)

gli animali non sono stati vaccinati contro il BHV1, sono originari di aziende indenni da BHV1 e vi sono rimasti sin dalla nascita;

b)

gli animali sono trasportati senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore;

c)

negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione o dalla nascita nel caso di animali di età inferiore a 30 giorni, gli animali sono rimasti nell’azienda di origine o in un impianto di isolamento approvato dall’autorità competente, situato in uno Stato membro dove la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria e dove, in un raggio di 5 km attorno all’azienda o all’impianto di isolamento, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV1 negli ultimi 30 giorni;

d)

gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1, nel caso in cui gli animali provengano da una mandria vaccinata contro il BHV1, o, in tutti gli altri casi, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 effettuato su un campione di sangue prelevato nei 7 giorni precedenti la spedizione dall’azienda di cui alla lettera c);

e)

nell’azienda di destinazione indenne da BHV1 tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e sono spostati solo per essere trasportati al macello;

f)

gli animali di cui alla lettera d) sono sottoposti a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1, effettuato su un campione di sangue prelevato entro 21-28 giorni dall’arrivo nell’azienda di cui alla lettera e):

i)

con esito negativo in ciascun caso; oppure

ii)

la qualifica di indenne da BHV1 dell’azienda è sospesa fino alla macellazione degli animali infetti entro meno di 45 giorni dall’arrivo nell’azienda; e

gli animali a contatto diretto con gli animali infetti hanno reagito negativamente all’esame per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure

gli animali che hanno condiviso uno spazio aereo comune con gli animali infetti hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure

gli animali rimasti nell’azienda hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure

la qualifica di indenne da BHV1 è riattribuita in conformità del punto 4 dell’allegato III.

5.   Lo Stato membro di destinazione di cui al paragrafo 4 comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni figuranti nell’allegato II in cui sono attuati i provvedimenti di cui al paragrafo 4 e la data prevista per l’applicazione.»;

3)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

4)

l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Germania

Tutte le regioni, ad eccezione dei Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale della Baviera

Italia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Austria

Tutte le regioni

Germania

Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale di Baviera

Danimarca

Tutte le regioni

Italia

Provincia di Bolzano

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni»