24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/11


DECISIONE F1

del 12 giugno 2009

relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 106/04

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

Visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visto l’articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando che quanto segue:

(1)

Nel caso di prestazioni familiari dovute da più Stati membri, i diritti a prestazioni familiari di uno Stato membro conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita o a titolo della residenza sono sospesi fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari previste dallo Stato membro in cui i diritti sono conferiti in base a un’attività subordinata o autonoma. Per fissare l’ordine di priorità in caso di cumulo, occorre perciò sapere quali altri periodi vadano considerati come attività subordinata o autonoma.

(2)

Le legislazioni di alcuni Stati membri prevedono che i periodi di sospensione o di interruzione dell’effettiva attività subordinata o autonoma, dovuti a vacanze, disoccupazione, incapacità lavorativa temporanea, scioperi o serrate, siano trattati come periodi di attività subordinata o autonoma ai fini del conferimento dei diritti alle prestazioni familiari; secondo altre legislazioni, sono invece trattati come periodi di inattività che danno luogo eventualmente, in quanto tali o in seguito a un’attività subordinata o autonoma precedente, all’erogazione di prestazioni familiari.

(3)

L’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 883/2004 dà una definizione di «attività subordinata» e di «attività autonoma» come «qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione».

(4)

È essenziale conoscere l’ampiezza dei «diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma» di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, per evitare incertezze di qualsiasi tipo o differenze d’interpretazione.

(5)

Nel caso di una persona il cui status di lavoratore attivo era stato sospeso a causa del congedo non retribuito da essa goduto dopo la nascita di un bambino e allo scopo di allevarlo, la Corte di giustizia dell’Unione europea (3) si è riferita all’articolo 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (4) in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (5). Anche tale congedo non retribuito va dunque qualificato come attività subordinata o autonoma ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004. In questo contesto la Corte ha ripetuto che le suddette disposizioni si possono applicare solo finché la persona interessata abbia lo status di lavoratore subordinato o autonomo come definito dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 (6), il che richiede che l’interessato sia coperto da almeno uno dei settori della sicurezza sociale. Ciò esclude le persone in congedo non retribuito non più coperte da alcun regime di sicurezza sociale dello Stato membro competente.

(6)

Data la varietà dei regimi riguardanti il congedo non retribuito negli Stati membri e i continui cambiamenti delle legislazioni nazionali, può esistere soltanto un elenco non esaustivo dei casi in cui, durante un periodo di congedo, una persona è considerata svolgere un’attività subordinata o autonoma. Non è perciò opportuno definire tutti i casi in cui tale congedo non retribuito equivalga a un’attività subordinata o autonoma e quelli in cui non esiste il necessario stretto collegamento con l’attività retribuita.

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1.

Ai fini dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004, le prestazioni familiari saranno considerate «conferite a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma» in particolare:

a)

in caso di effettiva attività subordinata o autonoma; nonché

b)

durante un periodo di sospensione temporanea di una tale attività subordinata o autonoma:

i)

dovuto a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purché la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione alle suddette eventualità; oppure

ii)

durante un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata; ovvero

iii)

durante un congedo non retribuito per allevare un bambino, per il periodo in cui il congedo è assimilato a un’attività subordinata o autonoma in conformità alla legislazione pertinente.

2.

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  Sentenza del 7 giugno 2005 nella causa C-543/03, Dodl e Oberhollenzer/Tiroler Gebietskrankenkasse.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(5)  Ora, articolo 67 e articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004.

(6)  Ora, articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004.