24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/1


DECISIONE A1

del 12 giugno 2009

relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 106/01

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l’articolo 72, lettera a) del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2),

visto l’articolo 76, paragrafo 3, l’articolo 76, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 76, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 riguardante l’obbligo che hanno le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri di cooperare tra loro per garantire la corretta applicazione del regolamento,

visto l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante il valore giuridico dei documenti e delle certificazioni che attestano la situazione di una persona,

visto l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante l’applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni nei casi in cui emergano divergenze di punti di vista tra le istituzioni di 2 o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile,

visto l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante l’introduzione di una procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visto l’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009, riguardante l’introduzione di una procedura per l’applicazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

(1)

Uno dei principali fattori che permettono l’efficiente funzionamento della regolamentazione comunitaria relativa al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali è rappresentato da una stretta ed efficace collaborazione tra le autorità e le istituzioni dei diversi Stati membri.

(2)

Uno degli elementi che caratterizzano una buona cooperazione ai sensi dei regolamenti è costituito dallo scambio di informazioni tra le autorità, le istituzioni e le persone; esso deve fondarsi sui principi del servizio pubblico, dell’efficienza, dell’assistenza attiva, della rapidità nei termini di consegna e dell’accessibilità.

(3)

È nell’interesse sia delle istituzioni e delle autorità, da un lato, che, dall’altro, delle persone coinvolte fornire e scambiare senza indugio tutte le informazioni necessarie a stabilire e determinare i diritti e gli obblighi della persona interessata.

(4)

Anche il principio di buona cooperazione, ai sensi tra l’altro dell’articolo 10 del trattato CE, dispone che le istituzioni effettuino una valutazione adeguata dei fatti pertinenti ai fini dell’applicazione dei regolamenti. Se sorge un dubbio riguardo alla validità di un documento o alla correttezza di un certificato o se emerge una divergenza di punti di vista tra Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile o dell’istituzione che dovrebbe concedere la prestazione, le persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 hanno tutto l’interesse che le istituzioni o le autorità degli Stati membri in questione raggiungano un accordo entro un periodo di tempo ragionevole.

(5)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 987/2009 prevedono che in tali casi venga seguita una procedura di conciliazione.

(6)

Le presenti disposizioni confermano ed estendono la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3), ai sensi della quale è stata sviluppata una procedura standard per i contenziosi tra Stati membri riguardanti la validità dei certificati di distacco, consolidata nella precedente decisione 181 della Commissione amministrativa delle comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (4).

(7)

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 987/2009 prevedono la possibilità di adire la commissione amministrativa se non viene raggiunto un accordo tra le istituzioni o le autorità interessate.

(8)

L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che si deve seguire questa procedura anche quando emerge una divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità sull’ applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004.

(9)

L’articolo 60 del regolamento (CE) n. 987/2009 contiene un riferimento analogo all’articolo 6 dello stesso regolamento se la divergenza di punti di vista sulla legislazione applicabile in via prioritaria nel campo delle prestazioni familiari.

(10)

La base giuridica di queste disposizioni è l’articolo 76, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo il quale in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione di tale regolamento, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza contatta le istituzioni degli Stati membri interessati e, sempre secondo l’articolo76, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa in assenza di una soluzione entro un termine ragionevole.

(11)

Gli Stati membri hanno manifestato la necessità di fissare una procedura standard, da seguire prima di adire la Commissione amministrativa, che definisca in modo più preciso il ruolo della commissione amministrativa nella conciliazione di opinioni opposte sostenute dalle istituzioni sulla legislazione applicabile.

(12)

Una procedura siffatta è contenuta già in vari accordi bilaterali tra Stati membri. Tali accordi sono stati presi a modello per la presente decisione.

(13)

È consigliabile che, per accelerare la procedura, le comunicazioni tra le persone di contatto delle istituzioni e le autorità avvengano per via elettronica.

Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1.   La presente decisione fissa le regole per l’applicazione di una procedura di dialogo e di conciliazione cui si potrà ricorrere nei seguenti casi:

a)

casi in cui esistano dubbi sulla validità di un documento o sulla correttezza di una certificazione attestante la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 o del regolamento (CE) n. 987/2009; o

b)

casi in cui emerga una divergenza di punti di vista tra Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile.

2.   La procedura di dialogo e di conciliazione va seguita prima di adire la commissione amministrativa.

3.   La presente decisione si applica fatto salvo il diritto di ricorrere alle procedure amministrative previste dalla legislazione nazionale di uno Stato membro interessato.

4.   La procedura di dialogo e di conciliazione deve essere sospesa se la questione è divenuta oggetto di un ricorso giudiziario o amministrativo ai sensi dell’ordinamento nazionale dello Stato membro dell’istituzione che ha emesso il documento in questione.

5.   L’istituzione o l’autorità che esprima dubbi sulla validità di un documento emesso da un’istituzione o da un’autorità di un altro Stato membro o che non concordi sulla determinazione (provvisoria) della legislazione applicabile sarà in prosieguo denominata istituzione richiedente. L’istituzione dell’altro Stato membro sarà in prosieguo denominata istituzione richiesta.

Prima fase della procedura di dialogo

6.

Se si verifica una delle situazioni di cui al punto 1, l’istituzione richiedente contatta l’istituzione richiesta, per chiedere i necessari chiarimenti sulla decisione di quest’ultima e, se del caso, ritirare o dichiarare non valido il documento in questione, oppure riesaminare o annullare la sua decisione.

7.

L’istituzione richiedente motiva la sua richiesta, indica che essa viene formulata ai sensi della presente decisione e fornisce la certificazione cha ha dato origine alla domanda. Essa indica chi sarà la sua persona di contatto per la prima fase della procedura di dialogo.

8.

Quanto prima e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’istituzione richiesta conferma, per via elettronica o fax, il ricevimento della stessa. Essa indicherà chi sarà la sua persona di contatto per la prima fase della procedura di dialogo.

9.

L’istituzione richiesta informa l’istituzione richiedente sul risultato della sua istruttoria quanto prima, e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della domanda.

10.

L’istituzione richiesta deve notificare all’istituzione richiedente se conferma o annulla la decisione originaria e/o se ritira o dichiara invalido il documento. Essa informerà inoltre la persona interessata ed, eventualmente, il suo datore di lavoro della propria decisione nonché della procedura di ricorso contro di essa, nell’ambito dell’ordinamento nazionale dell’interessato.

11.

Se l’istituzione richiesta non può concludere la sua istruttoria entro 3 mesi, per la complessità del caso o perché la verifica di certi dati richiede il coinvolgimento di un’altra istituzione, essa può prorogare la scadenza per altri 3 mesi al massimo. L’istituzione richiesta appena possibile e almeno una settimana prima della scadenza del primo termine, informerà della proroga l’istituzione richiedente motivando il ritardo e fornendo una data indicativa entro la quale l’istruttoria dovrà terminare.

12.

In circostanze del tutto eccezionali, gli Stati membri interessati possono convenire di derogare alle scadenze di cui ai punti 9 e 11, se la proroga è giustificata e proporzionata alla luce delle circostanze specifiche e se la stessa è limitata nel tempo.

Seconda fase della procedura di dialogo

13.

Se le istituzioni non raggiungono un accordo durante la prima fase della procedura di dialogo o se l’istituzione richiesta non può completare la sua istruttoria entro i 6 mesi successivi al ricevimento della domanda, le istituzioni ne informano le rispettive autorità competenti. Ciascuna delle istituzioni redige una relazione sulle proprie attività.

14.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di avviare la seconda fase della procedura di dialogo o di adire direttamente la commissione amministrativa.

15.

Se le autorità competenti avviano la seconda fase della procedura di dialogo, ciascuna di esse nomina, entro 2 settimane dal ricevimento della notifica da parte delle istituzioni, una persona di contatto centrale. Le persone di contatto non devono necessariamente avere competenza diretta nella materia in questione.

16.

Le persone di contatto si devono adoperare per trovare un accordo sulla materia entro 6 settimane dalla loro nomina. Ciascuna persona di contatto redige una relazione sulle proprie attività e notifica alle istituzioni il risultato della seconda fase della procedura di dialogo.

La procedura di conciliazione

17.

Se è impossibile raggiungere un accordo durante la procedura di dialogo, le competenti autorità possono adire la commissione amministrativa. Ciascuna autorità competente redige una relazione per la commissione amministrativa illustrando i principali punti di divergenza.

18.

La commissione amministrativa cercherà di conciliare i punti di vista entro i 6 mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta. Essa può decidere di ricorrere al Comitato di conciliazione, la cui istituzione avverrà secondo norme emanate dalla commissione amministrativa.

Disposizioni finali

19.

Ogni anno, gli Stati membri comunicano alla commissione amministrativa il numero di controversie per le quali si è fatto ricorso alla procedura descritta nella presente decisione, gli Stati membri coinvolti, le principali questioni sollevate, la durata della procedura e il suo esito.

20.

Gli Stati membri forniranno la loro prima relazione annuale entro i 3 mesi successivi al primo anno di applicazione della presente decisione.

21.

Entro 3 mesi dal ricevimento delle prime relazioni annuali, la commissione amministrativa valuterà, in base alle relazioni degli Stati membri, le esperienze da essi fatte applicando la presente decisione. Dopo il primo anno, la commissione amministrativa deciderà se il sistema delle relazioni su base annua debba continuare o no.

22.

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa

Gabriela PIKOROVÁ


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(4)  GU L 329 del 14.12.2001, pag. 73.