15.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2010

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia

(2010/392/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   Procedimento

(1)

Il 30 giugno 2009 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia relativa al presunto pregiudizio causato da dumping praticato su taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia (i «paesi interessati»).

(2)

La denuncia è stata presentata dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale UE di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping.

(4)

Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70.

(5)

Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati (3).

(6)

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione europea, ai produttori esportatori dei paesi interessati, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori note, nonché alle autorità dei paesi interessati. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

B.   Ritiro della denuncia e chiusura del procedimento

(7)

Con lettera del 1o aprile 2010 indirizzata alla Commissione, l’EIFI ha formalmente ritirato la denuncia.

(8)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione.

(9)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell’interesse dell’Unione.

(10)

La Commissione ha pertanto concluso che si debba chiudere il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 190 del 13.8.2009, pag. 27.

(3)  GU C 190 del 13.8.2009, pag. 32.