4.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/11


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2010

relativa alla posizione dell’Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/308/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.

(2)

L’articolo 23 dell’accordo istituisce un comitato misto incaricato della gestione dell’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

(4)

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell’Unione.

(5)

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell’accordo. A tal fine è opportuno raccomandare l’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo.

(6)

L’Unione deve prendere posizione sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione dell’Unione in seno al comitato misto istituito all’articolo 23 dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus si basa sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione allegati.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.


Progetto di decisione n. 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

del …

che adotta il proprio regolamento interno e adatta l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (1), in particolare gli articoli 23 e 24,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo»), il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(2)

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell’Unione,

DECIDE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo sono adattati conformemente all’allegato II della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il …

Il presidente

Il segretario


(1)  GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

ALLEGATO I

Regolamento interno del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

Articolo 1

Denominazione del comitato misto

Il comitato misto istituito dall’articolo 23 dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è di seguito denominato «il comitato».

Articolo 2

Presidenza

1.   La presidenza del comitato è esercitata da un rappresentante della Commissione europea («la Commissione»), a nome dell’Unione europea.

2.   Il capo della delegazione dell’Unione o, se del caso, il suo sostituto esercitano le funzioni di presidente del comitato.

3.   Il presidente dirige i lavori del comitato.

Articolo 3

Delegazioni

1.   Le parti nei confronti delle quali l’accordo è in vigore («le parti») nominano i rispettivi rappresentanti nel comitato. La delegazione dell’Unione è composta da rappresentanti della Commissione, assistiti da rappresentanti degli Stati membri.

2.   Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed, eventualmente, il suo sostituto.

3.   Ciascuna delle parti può designare nuovi rappresentanti nel comitato. Il segretariato del comitato è informato immediatamente per iscritto di tali cambiamenti.

4.   Alle riunioni del comitato possono assistere rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea in qualità di osservatori. Il presidente, d’intesa con gli altri capi delegazione, può invitare persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere ad una riunione del comitato allo scopo di fornire informazioni su determinate materie.

5.   Almeno una settimana prima della riunione, le parti comunicano al segretariato del comitato la composizione della propria delegazione.

Articolo 4

Segretariato

1.   Un rappresentante della Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato. Il segretario è designato dal presidente del comitato ed esercita le sue funzioni sino alla nomina di un nuovo segretario. Il presidente comunica alle altre parti il nome e le coordinate del segretario.

2.   Il segretario è responsabile della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintende alle attività del segretariato.

Articolo 5

Riunioni del comitato

1.   Il comitato si riunisce su richiesta di almeno una delle parti. Il comitato è convocato dal presidente.

2.   Il presidente invia ai capi delle altre delegazioni la convocazione accompagnata dal progetto di ordine del giorno e dai documenti di seduta almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

3.   Una parte può chiedere al presidente di abbreviare i termini di cui al paragrafo 2 per tener conto dell’urgenza di un caso particolare.

4.   Salvo decisione contraria dei capi delegazione le riunioni del comitato non sono pubbliche.

5.   Il comitato si riunisce a Bruxelles, salvo che le parti non convengano di tenere la riunione altrove.

Articolo 6

Ordine del giorno

1.   Il presidente, assistito dal segretario, stabilisce il progetto di ordine del giorno di ogni riunione e fissa, previa consultazione dei capi delle altre delegazioni, la data e il luogo della riunione. Il presidente trasmette l’ordine del giorno provvisorio agli altri capi delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione. L’ordine del giorno è accompagnato da tutti i documenti di lavoro necessari.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica alle riunioni urgenti convocate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3.

3.   Ciascuna delle parti può proporre di aggiungere all’ordine del giorno provvisorio uno o più punti, al più tardi 24 ore prima dell’inizio della riunione. La domanda di iscrizione di ulteriori punti all’ordine del giorno è motivata e rivolta per iscritto al presidente.

4.   All’inizio della riunione il comitato adotta l’ordine del giorno. Il comitato può decidere di iscrivere all’ordine del giorno un punto che non figura nell’ordine del giorno provvisorio.

Articolo 7

Adozione degli atti

1.   Le decisioni del comitato sono adottate all’unanimità delle parti rappresentate, conformemente all’articolo 23, paragrafi 5 e 6,0dell’accordo. Le raccomandazioni, in particolare quelle di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo, sono prese in via consensuale dalle delegazioni delle parti rappresentate. Le decisioni e le raccomandazioni recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data della loro adozione e dall’indicazione del loro oggetto.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del segretario. Il segretario provvede a trasmetterle agli altri capi delegazione.

3.   Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato.

4.   Gli atti del comitato possono essere adottati mediante procedimento scritto previa decisione in tal senso dei capi delegazione. Il presidente comunica il progetto dell’atto agli altri capi delegazione, i quali rispondono precisando se lo accettano o meno, ovvero se propongono modifiche o se chiedono un periodo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente conclude la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.

5.   Le raccomandazioni e le decisioni sono redatte in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti fede. Ciascuna delle parti è responsabile della traduzione corretta delle raccomandazioni e delle decisioni nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. La Commissione provvede alla traduzione nelle altre lingue dell’Unione.

Articolo 8

Verbale

1.   Sotto la responsabilità del presidente, il segretario redige un progetto di verbale di ogni riunione del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della riunione.

2.   Il verbale contiene, di norma, relativamente a ciascun punto iscritto all’ordine del giorno:

l’indicazione dei documenti presentati al comitato,

le dichiarazioni di cui una parte ha chiesto l’iscrizione a verbale,

le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate.

3.   Il progetto di verbale è presentato al comitato per approvazione secondo il procedimento scritto di cui all’articolo 7, paragrafo 4. Se il procedimento non giunge a conclusione, il verbale è adottato dal comitato nella riunione successiva.

4.   Una volta adottato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e conservato da quest’ultimo. Il segretario ne trasmette copia agli altri capi delegazione.

Articolo 9

Riservatezza

Ferma restando la disposizione relativa alla pubblicazione degli atti prevista all’articolo 7, paragrafo 3, le deliberazioni delle riunioni e i documenti del comitato sono coperti dal segreto d’ufficio.

Articolo 10

Spese

1.   Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato.

2.   Il comitato decide in merito al rimborso delle spese connesse alle missioni affidate a persone invitate dal presidente in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4.

Articolo 11

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o inviata da quest’ultimo è trasmessa al segretario del comitato. Il segretario trasmette a tutte le delegazioni copia di tutta la corrispondenza relativa all’accordo.

Articolo 12

Lingue

Le lingue utilizzate nelle riunioni del comitato e nei documenti sono decise dal comitato. La parte che ospita la riunione non ha alcun obbligo di fornire l’interpretazione nelle altre lingue.

ALLEGATO II

Adattamento dell’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, dell’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo  (1)

1.   Adattamento dell’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada.

All’allegato 1 dell’accordo è aggiunto il seguente atto dell’Unione:

«Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)».

2.   Adattamento dell’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus.

1.

All’articolo 1 dell’allegato 2 dell’accordo le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dal testo seguente:

«a)

controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12);

direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata dalla direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003 (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37);

b)

limitatori di velocità:

direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8);

c)

dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

direttiva 96/53/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47);

direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1), modificata dalla direttiva 2003/19/CE della Commissione, del 21 marzo 2003 (GU L 79 del 26.3.2003, pag. 6);

d)

apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3) o regole equivalenti stabilite dall’accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.».

2.

L’articolo 2 dell’allegato 2 dell’accordo è così modificato:

a)

dopo il primo comma e prima della tabella è inserito il testo seguente:

 

«emissioni allo scarico:

direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10);

direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51);

regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (EURO VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1);

 

fumi:

direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/21/CE della Commissione, del 7 marzo 2005 (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 25);

 

emissioni sonore:

direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49);

 

frenatura:

direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/78/CE della Commissione, del 1o ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 267 del 4.10.2002, pag. 23);

 

pneumatici:

direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005 (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42);

 

dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 257 del 25.9.2008, pag. 14);

 

serbatoi di carburante:

direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/20/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006 (GU L 48 del 18.2.2006, pag. 16);

 

retrovisori:

direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44);

 

cinture di sicurezza-installazione:

direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 146);

 

cinture di sicurezza — ancoraggio:

direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 149);

 

sedili:

direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 143);

 

allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1);

 

allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura, ecc.):

direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1).»

b)

la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Voce

Regolamento UNECE ultima serie di modifiche

atti dell’Unione (originale/ultima modifica)

Emissioni allo scarico

49/01

49/02, omologazione A

49/02, omologazione B

Direttiva 88/77/CEE

Direttiva 2001/27/CE

Direttiva 2005/55/CE

Direttiva 2008/74/CE

Regolamento (CE) n. 595/2009

Fumi

24/03

Direttiva 72/306/CEE

Direttiva 2005/21/CE

Emissioni sonore

51/02

Direttiva 70/157/CEE

Direttiva 2007/34/CE

Frenatura

13/11

Direttiva 71/320/CEE

Direttiva 2002/78/CE

Pneumatici

54

Direttiva 92/23/CEE

Direttiva 2005/11/CE

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

48/01

Direttiva 76/756/CEE

Direttiva 2008/89/CE

Serbatoi di carburante

34/02

67/01

110

Direttiva 70/221/CEE

Direttiva 2006/20/CE

Retrovisori

46/01

Direttiva 2003/97/CE

Direttiva 2005/27/CE

Cinture di sicurezza — installazione

16/06

Direttiva 77/541/CEE

Direttiva 2005/40/CE

Cinture di sicurezza — ancoraggio

14/07

Direttiva 76/115/CEE

Direttiva 2005/41/CE

Sedili

17/08

80/01

Direttiva 74/408/CEE

Direttiva 2005/39/CE

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)

118

Direttiva 95/28/CE

Allestimento interno (Uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi)

107.02

Direttiva 2001/85/CE

Protezione contro il ribaltamento

66.01

Direttiva 2001/85/CE»

3.   Adattamento delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo

1.

A seguito dell’inclusione della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), l’articolo 8 dell’allegato 2 dell’accordo, dell’allegato II bis dell’accordo e dell’allegato II ter dell’accordo è soppresso.

2.

Gli atti dell’Unione elencati nell’articolo 8 dell’accordo sono sostituiti dai seguenti atti dell’Unione (2):

«—

regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus, e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88);

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che adegua per la decima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 3);

direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45);

direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9);

direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35);

direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»


(1)  Per l’aggiornamento dell’elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2009.

(2)  Per l’aggiornamento dell’elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2009.


Progetto di raccomandazione n. 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

del …

relativo all’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, in particolare gli articoli 23 e 24,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.

(2)

In conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell’accordo. A tale fine è opportuno raccomandare l’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo,

RACCOMANDA:

Le parti contraenti dell’accordo diverse dall’Unione dovrebbero utilizzare per gli autobus soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo un rapporto tecnico secondo le modalità enunciate nell’allegato della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, …

Il presidente

Il segretario

ALLEGATO

Rapporto tecnico per gli autobus

Marca e tipo del veicolo

Targa di immatricolazione e codice del paese

Data della prima immatricolazione

Telaio n.

 

Legislazione dell’Unione

Regolamento UNECE

Approvazione n.

Marca/Indicazione sul veicolo

Limitatori di velocità

Direttiva 92/6/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE

 

 

Dimensioni massime

Direttiva 96/53/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE Direttiva 97/27/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/19/CE.

 

 

Tachigrafo

Regolamento (CEE) n. 3821/85 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009

 

 

Emissioni allo scarico

Direttiva 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE

Direttiva 2005/55/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE

Regolamento (CE) n. 595/2009

49/01

49/02, omologazione A

49/02, omologazione B

 

 

Fumi

Direttiva 72/306/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/21/CE

24/03

 

 

Emissioni sonore

Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE

51/02

 

 

Frenatura

Direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/78/CE

13/11

 

 

Pneumatici

Direttiva 92/23/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE

54

 

 

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/89/CE

48/01

 

 

Serbatoi di carburante

Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/20/CE

34/02

67/01

110

 

 

Retrovisori

Direttiva 2003/97/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/27/CE

46/01

 

 

Cinture di sicurezza — installazione

Direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/40/CE

16/06

 

 

Cinture di sicurezza — ancoraggio

Direttiva 76/115/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/41/CE

14/07

 

 

Sedili

Direttiva 74/408/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/39/CE

17/08

80/01

 

 

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)

Direttiva 95/28/CE

118

 

 

Allestimento interno (Uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi)

Direttiva 2001/85/CE

107.02

 

 

Protezione contro il ribaltamento

Direttiva 2001/85/CE

66.01