4.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/11 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2010
relativa alla posizione dell’Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/308/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell’accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003. |
(2) |
L’articolo 23 dell’accordo istituisce un comitato misto incaricato della gestione dell’accordo. |
(3) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. |
(4) |
In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell’Unione. |
(5) |
In conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo, il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell’accordo. A tal fine è opportuno raccomandare l’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo. |
(6) |
L’Unione deve prendere posizione sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione del comitato misto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione dell’Unione in seno al comitato misto istituito all’articolo 23 dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus si basa sul progetto di decisione e sul progetto di raccomandazione allegati.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO
(1) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.
Progetto di decisione n. 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
del …
che adotta il proprio regolamento interno e adatta l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (1), in particolare gli articoli 23 e 24,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo»), il comitato adotta il proprio regolamento interno. |
(2) |
In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, il comitato misto è incaricato di adattare l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada e l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus. In conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo, il comitato misto è parimenti incaricato di adattare le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo, allo scopo di recepire le nuove misure adottate nell’Unione, |
DECIDE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo sono adattati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il …
Il presidente
Il segretario
(1) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
ALLEGATO I
Regolamento interno del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
Articolo 1
Denominazione del comitato misto
Il comitato misto istituito dall’articolo 23 dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus è di seguito denominato «il comitato».
Articolo 2
Presidenza
1. La presidenza del comitato è esercitata da un rappresentante della Commissione europea («la Commissione»), a nome dell’Unione europea.
2. Il capo della delegazione dell’Unione o, se del caso, il suo sostituto esercitano le funzioni di presidente del comitato.
3. Il presidente dirige i lavori del comitato.
Articolo 3
Delegazioni
1. Le parti nei confronti delle quali l’accordo è in vigore («le parti») nominano i rispettivi rappresentanti nel comitato. La delegazione dell’Unione è composta da rappresentanti della Commissione, assistiti da rappresentanti degli Stati membri.
2. Ciascuna delle parti nomina il capo della propria delegazione ed, eventualmente, il suo sostituto.
3. Ciascuna delle parti può designare nuovi rappresentanti nel comitato. Il segretariato del comitato è informato immediatamente per iscritto di tali cambiamenti.
4. Alle riunioni del comitato possono assistere rappresentanti del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea in qualità di osservatori. Il presidente, d’intesa con gli altri capi delegazione, può invitare persone che non sono membri delle delegazioni ad assistere ad una riunione del comitato allo scopo di fornire informazioni su determinate materie.
5. Almeno una settimana prima della riunione, le parti comunicano al segretariato del comitato la composizione della propria delegazione.
Articolo 4
Segretariato
1. Un rappresentante della Commissione esercita le funzioni di segretariato del comitato. Il segretario è designato dal presidente del comitato ed esercita le sue funzioni sino alla nomina di un nuovo segretario. Il presidente comunica alle altre parti il nome e le coordinate del segretario.
2. Il segretario è responsabile della comunicazione tra le delegazioni, compresa la trasmissione dei documenti, e sovrintende alle attività del segretariato.
Articolo 5
Riunioni del comitato
1. Il comitato si riunisce su richiesta di almeno una delle parti. Il comitato è convocato dal presidente.
2. Il presidente invia ai capi delle altre delegazioni la convocazione accompagnata dal progetto di ordine del giorno e dai documenti di seduta almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.
3. Una parte può chiedere al presidente di abbreviare i termini di cui al paragrafo 2 per tener conto dell’urgenza di un caso particolare.
4. Salvo decisione contraria dei capi delegazione le riunioni del comitato non sono pubbliche.
5. Il comitato si riunisce a Bruxelles, salvo che le parti non convengano di tenere la riunione altrove.
Articolo 6
Ordine del giorno
1. Il presidente, assistito dal segretario, stabilisce il progetto di ordine del giorno di ogni riunione e fissa, previa consultazione dei capi delle altre delegazioni, la data e il luogo della riunione. Il presidente trasmette l’ordine del giorno provvisorio agli altri capi delegazione almeno 15 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione. L’ordine del giorno è accompagnato da tutti i documenti di lavoro necessari.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica alle riunioni urgenti convocate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3.
3. Ciascuna delle parti può proporre di aggiungere all’ordine del giorno provvisorio uno o più punti, al più tardi 24 ore prima dell’inizio della riunione. La domanda di iscrizione di ulteriori punti all’ordine del giorno è motivata e rivolta per iscritto al presidente.
4. All’inizio della riunione il comitato adotta l’ordine del giorno. Il comitato può decidere di iscrivere all’ordine del giorno un punto che non figura nell’ordine del giorno provvisorio.
Articolo 7
Adozione degli atti
1. Le decisioni del comitato sono adottate all’unanimità delle parti rappresentate, conformemente all’articolo 23, paragrafi 5 e 6,0dell’accordo. Le raccomandazioni, in particolare quelle di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo, sono prese in via consensuale dalle delegazioni delle parti rappresentate. Le decisioni e le raccomandazioni recano il titolo «decisione» o «raccomandazione», seguito da un numero d’ordine, dalla data della loro adozione e dall’indicazione del loro oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato recano la firma del presidente e del segretario. Il segretario provvede a trasmetterle agli altri capi delegazione.
3. Ciascuna delle parti può decidere di pubblicare qualsiasi atto adottato dal comitato.
4. Gli atti del comitato possono essere adottati mediante procedimento scritto previa decisione in tal senso dei capi delegazione. Il presidente comunica il progetto dell’atto agli altri capi delegazione, i quali rispondono precisando se lo accettano o meno, ovvero se propongono modifiche o se chiedono un periodo di riflessione supplementare. Se il progetto è adottato, il presidente conclude la decisione o la raccomandazione conformemente ai paragrafi 1 e 2.
5. Le raccomandazioni e le decisioni sono redatte in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti fede. Ciascuna delle parti è responsabile della traduzione corretta delle raccomandazioni e delle decisioni nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. La Commissione provvede alla traduzione nelle altre lingue dell’Unione.
Articolo 8
Verbale
1. Sotto la responsabilità del presidente, il segretario redige un progetto di verbale di ogni riunione del comitato entro un termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della riunione.
2. Il verbale contiene, di norma, relativamente a ciascun punto iscritto all’ordine del giorno:
— |
l’indicazione dei documenti presentati al comitato, |
— |
le dichiarazioni di cui una parte ha chiesto l’iscrizione a verbale, |
— |
le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate. |
3. Il progetto di verbale è presentato al comitato per approvazione secondo il procedimento scritto di cui all’articolo 7, paragrafo 4. Se il procedimento non giunge a conclusione, il verbale è adottato dal comitato nella riunione successiva.
4. Una volta adottato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dal segretario e conservato da quest’ultimo. Il segretario ne trasmette copia agli altri capi delegazione.
Articolo 9
Riservatezza
Ferma restando la disposizione relativa alla pubblicazione degli atti prevista all’articolo 7, paragrafo 3, le deliberazioni delle riunioni e i documenti del comitato sono coperti dal segreto d’ufficio.
Articolo 10
Spese
1. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese sostenute a seguito della propria partecipazione alle riunioni del comitato.
2. Il comitato decide in merito al rimborso delle spese connesse alle missioni affidate a persone invitate dal presidente in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4.
Articolo 11
Corrispondenza
Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato o inviata da quest’ultimo è trasmessa al segretario del comitato. Il segretario trasmette a tutte le delegazioni copia di tutta la corrispondenza relativa all’accordo.
Articolo 12
Lingue
Le lingue utilizzate nelle riunioni del comitato e nei documenti sono decise dal comitato. La parte che ospita la riunione non ha alcun obbligo di fornire l’interpretazione nelle altre lingue.
ALLEGATO II
Adattamento dell’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, dell’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo (1)
1. Adattamento dell’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada.
All’allegato 1 dell’accordo è aggiunto il seguente atto dell’Unione:
«Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)».
2. Adattamento dell’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus.
1. |
All’articolo 1 dell’allegato 2 dell’accordo le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dal testo seguente:
|
2. |
L’articolo 2 dell’allegato 2 dell’accordo è così modificato:
|
3. Adattamento delle prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all’articolo 8 dell’accordo
1. |
A seguito dell’inclusione della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), l’articolo 8 dell’allegato 2 dell’accordo, dell’allegato II bis dell’accordo e dell’allegato II ter dell’accordo è soppresso. |
2. |
Gli atti dell’Unione elencati nell’articolo 8 dell’accordo sono sostituiti dai seguenti atti dell’Unione (2):
|
(1) Per l’aggiornamento dell’elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2009.
(2) Per l’aggiornamento dell’elenco degli atti si è tenuto conto dei nuovi provvedimenti adottati dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2009.
Progetto di raccomandazione n. 1/2003 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus
del …
relativo all’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, in particolare gli articoli 23 e 24,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («l’accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003. |
(2) |
In conformità dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’accordo il comitato misto garantisce la corretta applicazione dell’accordo. A tale fine è opportuno raccomandare l’utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell’osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo, |
RACCOMANDA:
Le parti contraenti dell’accordo diverse dall’Unione dovrebbero utilizzare per gli autobus soggetti alle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell’allegato 2 dell’accordo un rapporto tecnico secondo le modalità enunciate nell’allegato della presente raccomandazione.
Fatto a Bruxelles, …
Il presidente
Il segretario
ALLEGATO
Rapporto tecnico per gli autobus |
||||
Marca e tipo del veicolo |
Targa di immatricolazione e codice del paese |
|||
Data della prima immatricolazione |
Telaio n. |
|||
|
Legislazione dell’Unione |
Regolamento UNECE |
Approvazione n. |
Marca/Indicazione sul veicolo |
Limitatori di velocità |
Direttiva 92/6/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE |
— |
|
|
Dimensioni massime |
Direttiva 96/53/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE Direttiva 97/27/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/19/CE. |
— |
|
|
Tachigrafo |
Regolamento (CEE) n. 3821/85 modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1266/2009 |
— |
|
|
Emissioni allo scarico |
Direttiva 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE Direttiva 2005/55/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE Regolamento (CE) n. 595/2009 |
49/01 49/02, omologazione A 49/02, omologazione B |
|
|
Fumi |
Direttiva 72/306/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/21/CE |
24/03 |
|
|
Emissioni sonore |
Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE |
51/02 |
|
|
Frenatura |
Direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/78/CE |
13/11 |
|
|
Pneumatici |
Direttiva 92/23/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE |
54 |
|
|
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa |
Direttiva 76/756/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/89/CE |
48/01 |
|
|
Serbatoi di carburante |
Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/20/CE |
34/02 67/01 110 |
|
|
Retrovisori |
Direttiva 2003/97/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/27/CE |
46/01 |
|
|
Cinture di sicurezza — installazione |
Direttiva 77/541/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/40/CE |
16/06 |
|
|
Cinture di sicurezza — ancoraggio |
Direttiva 76/115/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/41/CE |
14/07 |
|
|
Sedili |
Direttiva 74/408/CE, modificata da ultimo dalla direttiva 2005/39/CE |
17/08 80/01 |
|
|
Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme) |
Direttiva 95/28/CE |
118 |
|
|
Allestimento interno (Uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi) |
Direttiva 2001/85/CE |
107.02 |
|
|
Protezione contro il ribaltamento |
Direttiva 2001/85/CE |
66.01 |
|
|