21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/44


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2010

sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

(2010/288/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 126, paragrafo 13, e con l’articolo 136,

vista la proposta della Commissione,

viste le osservazioni presentate dal Portogallo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 126, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile propizia alla creazione di posti di lavoro.

(3)

La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precisata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (che fa parte del patto di stabilità e crescita), prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce inoltre disposizioni per l’attuazione dell’articolo 104 del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il protocollo relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare che le condizioni economiche e di bilancio fossero in particolare sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche di governo per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedeva che la Commissione trasmettesse un parere al Consiglio se riteneva che in uno Stato membro esistesse o potesse determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto l’articolo 126, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è giunta alla conclusione che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo. L’11 novembre 2009 la Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un parere in tal senso in merito al Portogallo (3).

(6)

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Portogallo, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

(7)

Secondo dati più recenti comunicati dalle autorità portoghesi nell’ottobre 2009, nello stesso anno il disavanzo pubblico dovrebbe raggiungere in Portogallo il 5,9 % del PIL, un valore superiore e non prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL. Il previsto superamento del valore di riferimento può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Esso è soprattutto dovuto, fra l’altro, ad una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita che ha caratterizzato il 2009. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, nel 2009 il PIL dovrebbe contrarsi del 2,9 %, per crescere dello 0,3 % nel 2010. Inoltre, il previsto superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo visto che, secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione e tenuto conto delle misure già adottate nell’anno in corso, nel 2010 il disavanzo nominale delle amministrazioni pubbliche raggiungerà l’8 % del PIL. Nonostante quasi tutte le misure di natura straordinaria adottate per far fronte alla crisi del 2009 siano state soppresse, a causa di un ambiente ancora recessivo, dell’azione degli stabilizzatori automatici e di una crescita notevole della spesa per interessi, la posizione di bilancio non dovrebbe migliorare né nel 2010, né nel 2011. Il criterio del disavanzo stabilito nel trattato non è soddisfatto.

(8)

Secondo i dati comunicati dalle autorità portoghesi nell’ottobre 2009, si prevede che il debito pubblico lordo, che dal 2005 supera il valore di riferimento del 60 %, nel 2009 rappresenterà il 74,5 % del PIL. Secondo le previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione, durante il periodo di riferimento il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe aumentare significativamente di 18 punti percentuali, passando dal 66,3 % nel 2008 al 91,1 % nel 2011. Non è possibile ritenere che tale rapporto si stia riducendo in misura sufficiente, né che si stia avvicinando al valore di riferimento con ritmo adeguato ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Il criterio del debito stabilito nel trattato non è soddisfatto.

(9)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è pienamente soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso del Portogallo, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione nelle varie fasi che conducono alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che in Portogallo esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(2)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

(3)  Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti del Portogallo sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode = _m2