20.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 124/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2010

che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

[notificata con il numero C(2010) 3009]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/280/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina in conformità a tale regolamento. In applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 gli animali delle specie ovina e caprina sono identificati da un primo e da un secondo mezzo di identificazione. Uno dei mezzi di identificazione deve essere di tipo elettronico e l'altro deve essere visibile.

(2)

La decisione 2006/968/CE della Commissione (2) contiene orientamenti e procedure per l'omologazione degli identificatori e dei lettori per l'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina a norma del regolamento (CE) n. 21/2004. La suddetta decisione stabilisce requisiti minimi riguardanti determinate prove di conformità e di funzionamento per l'omologazione degli identificatori, al fine di garantire che gli identificatori elettronici siano leggibili in tutto il territorio dell'Unione e soddisfino le distanze minime di lettura di cui al regolamento (CE) n. 21/2004.

(3)

Le procedure di prova sono state stabilite secondo i metodi indicati dall'accordo internazionale sulle prassi di registrazione del Comitato internazionale per la registrazione degli animali (Orientamenti di registrazione ICAR). Gli orientamenti di registrazione ICAR sono stati sviluppati ulteriormente ed ora sostituiti dalle norme ISO 24631-1, 24631-2, 24631-3 e 24631-4. Per motivi di trasparenza è opportuno istituire un riferimento diretto ai punti pertinenti delle norme ISO.

(4)

Durante tutta la loro vita gli animali possono essere spostati e quindi essere tenuti in varie aziende. È necessario stabilire criteri minimi di funzionamento per gli identificatori elettronici, al fine di garantire che siano leggibili in diverse condizioni in tutta l'Unione.

(5)

Affinché venga ridotto l'onere amministrativo potenziale è opportuno chiarire le prescrizioni relative alla procedura di omologazione dei lettori. Contrariamente agli identificatori, per i lettori non vanno stabilite prescrizioni vincolanti a livello dell'Unione. Gli Stati membri devono tuttavia avere la possibilità di stabilire criteri aggiuntivi al fine di garantire un corretto funzionamento dell'identificazione elettronica nelle loro specifiche condizioni geografiche, climatiche e di gestione, qualora necessario.

(6)

L'esperienza pratica di attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 ha dimostrato che basta un numero limitato di laboratori per effettuare tutte le prove previste dal regolamento stesso. Di conseguenza non è necessario elaborare una procedura specifica per designare i laboratori di prova nazionali di tutti gli Stati membri. È sufficiente che le prove vengano eseguite in laboratori accreditati a tal fine nel rispetto della norma EN ISO/IEC 17025.

(7)

È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2006/968/CE.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/968/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41.


ALLEGATO

L'allegato è così modificato:

1)

al capitolo I, le lettere f) e g) sono soppresse;

2)

il capitolo II è modificato come segue:

a)

i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

L'autorità competente autorizza solo l'impiego di identificatori che hanno superato le prove relative a:

a)

conformità alle norme ISO 11784 e 11785, secondo le procedure di prova di cui al punto 7 della norma ISO 24631-1; e

b)

raggiungimento del risultato minimo per quanto riguarda la distanza di lettura di cui al punto 2, secondo le procedure di cui al punto 7 della norma ISO 24631-3.

2.

Per raggiungere le distanze di lettura di cui alla lettera c) della sezione A.6 dell'allegato al regolamento (CE) n. 21/2004, il transponder deve rispettare i seguenti parametri:

a)

i transponder a tecnologia HDX devono avere una potenza minima di attivazione del campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m, misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.5 relativa alla potenza minima di attivazione del campo magnetico in modalità HDX e deve sviluppare un'ampiezza di modulazione equivalente a 10 mV misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.7 relativa all'ampiezza di modulazione in modalità HDX, ad una potenza di campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m;

b)

i transponder a tecnologia FDX-B devono avere una potenza minima di attivazione del campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m, misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.4 relativa alla potenza minima di attivazione del campo magnetico in modalità FDX-B e deve sviluppare un'ampiezza di modulazione equivalente a 10 mV misurata secondo la norma ISO 24631-3, parte 7.6.6 relativa all'ampiezza di modulazione in modalità FDX-B, ad una potenza di campo magnetico inferiore o uguale a 1,2 A/m»;

b)

è aggiunto il seguente punto 6:

«6.

Le omologazioni rilasciate dall'autorità competente fino al 30 giugno 2010 e riguardanti identificatori che hanno superato le prove secondo i metodi applicabili fino a tale data continuano ad essere valide.»;

3)

i capitoli III e IV sono sostituiti dai seguenti:

«CAPITOLO III

Lettori

L'autorità competente può esigere il rispetto di specifici criteri di funzionamento per i lettori di una determinata azienda o di un determinato tipo di azienda, qualora questo sia necessario ai fini della corretta lettura degli identificatori in determinate condizioni geografiche, climatiche e/o di gestione locali. Le condizioni di gestione che giustificano l'adozione di specifici criteri di funzionamento possono sussistere in aziende che gestiscono un flusso elevato di animali provvisti di identificatori a tecnologia HDX o FDX-B e/o in aziende in cui va rispettata la sincronizzazione dei lettori secondo il punto 7.7.3 della norma ISO 24631-2.

CAPITOLO IV

Laboratori e procedura di prova

Le prove di cui ai punto da 1 a 4 del capitolo II vanno eseguite in laboratori di prova che operano e sono valutati e accreditati per tali prove secondo la norma EN ISO/IEC 17025 relativa alle prescrizioni generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura. I fabbricanti di identificatori che intendono sottoporre i dispositivi alle prove possono scegliere liberamente fra i laboratori di prova accreditati.»