4.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

(2010/252/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La sorveglianza di frontiera si prefigge di impedire l’attraversamento non autorizzato delle frontiere, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di fermare le persone che hanno attraversato illegalmente le frontiere o di adottare altre misure nei loro confronti. Tale sorveglianza dovrebbe essere svolta efficacemente in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo, e da individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.

(2)

Incaricata del coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri per agevolare l’applicazione del diritto dell’Unione, incluse le disposizioni relative alla sorveglianza di frontiera, è l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea («l’Agenzia»). Nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia e dell’ulteriore potenziamento di tale cooperazione, sono necessarie norme supplementari con riferimento alle attività di sorveglianza delle frontiere svolte dalle unità marittime ed aeree di uno Stato membro alla frontiera marittima di altri Stati membri.

(3)

Conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006 e ai principi generali del diritto dell’Unione, le misure prese nel quadro dell’operazione di sorveglianza dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettare pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento. Gli Stati membri sono vincolati dalle disposizioni dell’acquis in materia di asilo, in particolare dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2), per quanto riguarda le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera, o nelle zone di transito degli Stati membri.

(4)

Nelle riunioni del 18 e 19 giugno 2009 e del 29 e 30 ottobre 2009 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di potenziare le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall’Agenzia e di definire chiare regole d’ingaggio per il pattugliamento congiunto. Il Consiglio europeo di giugno ha inoltre sottolineato la necessità di regole sullo sbarco delle persone soccorse in mare.

(5)

È opportuno tenere conto del fatto che le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall’Agenzia si svolgono secondo un piano operativo, seguendo un calendario e istruzioni impartite da un centro di coordinamento in cui sono rappresentati gli Stati membri partecipanti e l’Agenzia, e che prima dell’inizio dell’operazione vengono individuati uno o più Stati membri ospitanti le cui frontiere saranno oggetto di sorveglianza.

(6)

L’attuazione della presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri e lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.

(7)

Nel condurre un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare, si può produrre una situazione in cui si rende necessario prestare assistenza alle persone in pericolo.

(8)

Conformemente al diritto internazionale, ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tale assistenza dovrebbe essere prestata indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico delle persone da soccorrere o delle circostanze in cui si trovano.

(9)

Ai fini di un miglior coordinamento tra gli Stati membri partecipanti alle operazioni rispetto a dette situazioni e per facilitare la condotta di tali operazioni, è opportuno che la presente decisione contenga orientamenti non vincolanti. La presente decisione non dovrebbe pregiudicare gli obblighi delle autorità preposte alla ricerca e al soccorso, compreso quello di assicurare che il coordinamento e la cooperazione siano effettuati secondo modalità che permettano alle persone tratte in salvo di essere trasferite in luogo sicuro.

(10)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il non respingimento, la non discriminazione e i diritti del bambino. Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente decisione nel rispetto di tali diritti e principi.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente l’adozione di norme supplementari per la sorveglianza delle frontiere marittime da parte delle guardie di frontiera nelle operazioni coordinate dall’Agenzia, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a ragione delle loro differenti legislazioni e prassi, e possono dunque, a causa del carattere multinazionale delle operazioni, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(13)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4), del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(14)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6), del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.

(15)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (7), del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, di tale protocollo.

(16)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(17)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(18)

Il comitato del codice frontiere Schengen, consultato il 19 ottobre 2009, non ha espresso un parere; ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10), la Commissione ha di conseguenza sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e l’ha trasmessa al tempo stesso al Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa tra Stati membri coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea («l’Agenzia») è disciplinata dalle regole stabilite nella parte I dell’allegato. Tali regole e gli orientamenti non vincolanti stabiliti nella parte II dell’allegato costituiscono parte integrante del piano operativo predisposto per ciascuna operazione coordinata dall’Agenzia.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Á. MORATINOS


(1)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(2)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(7)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

PARTE I

Regole per le operazioni alle frontiere marittime coordinate dall’Agenzia

1.   Principi generali

1.1.   Le misure adottate ai fini delle operazioni di sorveglianza sono attuate in conformità dei diritti fondamentali e in modo da salvaguardare l’incolumità delle persone intercettate o soccorse e delle unità partecipanti.

1.2.   Nessuno può essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in violazione del principio di non respingimento o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. Fatto salvo il punto 1.1, alle persone intercettate o soccorse sono fornite informazioni adeguate affinché possano esprimere qualunque motivo induca loro a ritenere che lo sbarco nel luogo proposto violerebbe il principio di non respingimento.

1.3.   Nel corso di tutta l’operazione si tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta, di quanti necessitano di assistenza medica urgente o di protezione internazionale e di quanti si trovano in situazione di grande vulnerabilità.

1.4.   Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni di sorveglianza ricevano una formazione sulle disposizioni pertinenti della normativa in materia di diritti dell’uomo e rifugiati, e abbiano dimestichezza con il regime internazionale in materia di ricerca e soccorso.

2.   Intercettazioni

2.1.   Una volta localizzata, la nave o altra imbarcazione («nave») è avvicinata per gli accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di altre misure, viene sorvegliata a prudente distanza. Le informazioni sulla nave sono comunicate immediatamente al centro di coordinamento istituito nel contesto e ai fini dell’operazione marittima coordinata dall’Agenzia.

2.2.   Se la nave sta per entrare ovvero è già entrata nella zona contigua o nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all’operazione, le informazioni che la riguardano sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro interessato.

2.3.   Le informazioni riguardanti navi che si sospettano essere utilizzate per attività illecite in mare che esulano dalla portata dell’operazione sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro o agli Stati membri interessati.

2.4.   Le misure adottate nel quadro dell’operazione di sorveglianza nei confronti di navi o altre imbarcazioni che si ha fondato motivo di sospettare trasportino persone intenzionate a eludere i controlli ai valichi di frontiera possono consistere nel:

a)

chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l’immatricolazione ed elementi relativi al viaggio, nonché l’identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo;

b)

fermare la nave e provvedere alla visita a bordo, all’ispezione della nave, del carico e delle persone e interrogare le persone a bordo;

c)

comunicare alle persone a bordo che non sono autorizzate ad attraversare la frontiera e che i conducenti della nave sono passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio;

d)

sequestrare la nave e fermare le persone a bordo;

e)

ordinare alla nave di modificare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, scortandola o navigando in prossimità fino a che non segua la rotta indicata;

f)

condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo;

g)

condurre la nave o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in altro Stato membro partecipante all’operazione.

2.5.   Le misure di cui al punto 2.4 sono adottate alle seguenti condizioni:

2.5.1.   Acque territoriali e zona contigua

2.5.1.1.

Le misure di cui al punto 2.4 sono adottate previa autorizzazione e conformemente alle istruzioni dello Stato membro ospitante trasmesse all’unità partecipante tramite il centro di coordinamento. A tal fine, l’unità partecipante comunica allo Stato membro ospitante, tramite il centro di coordinamento, se il comandante della nave intercettata ha chiesto la notifica di un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera.

2.5.1.2.

Tutte le attività operative nelle acque territoriali o nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all’operazione si svolgono in conformità dell’autorizzazione dello Stato costiero. Il centro di coordinamento è informato di ogni comunicazione con lo Stato costiero e delle azioni successive.

2.5.2.   Alto mare al di là della zona contigua

2.5.2.1.

Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che partecipa all’operazione, le misure di cui al punto 2.4 sono adottate previa autorizzazione dello Stato di bandiera. Incaricato del rilascio o di tale trasmissione dell’autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.

2.5.2.2.

Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all’operazione o di un paese terzo, è richiesta la conferma della matricola allo Stato di bandiera tramite i canali appropriati e, se è confermata la nazionalità, conformemente al protocollo di Palermo per combattere il traffico di migranti, per adottare le misure di cui al punto 2.4 è richiesta l’autorizzazione dello Stato di bandiera.

Il centro di coordinamento è tenuto informato di ogni comunicazione con lo Stato di bandiera.

2.5.2.3.

Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità dell’unità partecipante, quest’ultima provvede a verificare il diritto della nave di battere la sua bandiera. A tal fine può inviare alla nave sospetta una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che devono essere svolte con ogni possibile riguardo. Il paese del quale si presume che la nave batta bandiera è contattato tramite i canali appropriati.

2.5.2.4.

Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità di un altro Stato membro che partecipa all’operazione, la verifica del diritto della nave di battere la bandiera è svolta previa autorizzazione di tale Stato membro. Incaricato del rilascio o della trasmissione dell’autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.

Se, nei casi suindicati, i sospetti sulla nazionalità della nave si dimostrano fondati, le misure di cui al punto 2.4 sono adottate alle condizioni previste nel punto 2.5.2.1.

2.5.2.5.

Se sussistono fondati motivi di sospettare che la nave sia priva di nazionalità o possa essere assimilata a una nave priva di nazionalità, l’unità partecipante provvede a verificare il diritto della nave di battere la bandiera. A tal fine può inviare alla nave sospetta una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che sono svolte con ogni possibile riguardo.

Se i sospetti che la nave sia priva di nazionalità si dimostrano fondati e sussistono fondati motivi di sospettare che la nave sia impegnata nel traffico di migranti via mare ai sensi del protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, sono adottate le misure di cui al punto 2.4.

Una nave è priva di nazionalità o può essere assimilata a una nave priva di nazionalità quando nessuno Stato le ha concesso il diritto di battere la sua bandiera o quando la nave naviga sotto le bandiere di due o più Stati, impiegandole secondo convenienza.

2.5.2.6.

In attesa o in mancanza dell’autorizzazione dello Stato di bandiera, la nave è sorvegliata a prudente distanza. Nessun’altra misura è adottata senza l’esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo se necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana ai sensi della parte II, sezione 1, o se previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, o se la nave è entrata nella zona contigua.

PARTE II

Orientamenti per le situazioni di ricerca e soccorso e per lo sbarco nell’ambito di operazioni alle frontiere marittime coordinate dall’Agenzia

1.   Situazioni di ricerca e soccorso

1.1.   Gli Stati membri ottemperano all’obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare in conformità delle pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali che disciplinano le situazioni di ricerca e soccorso e dei requisiti relativi al rispetto dei diritti fondamentali. Le unità partecipanti prestano assistenza a qualunque nave o persona in pericolo in mare, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova.

1.2.   Nel corso dell’operazione di sorveglianza delle frontiere, in caso di dubbio o timore sulla sicurezza di una nave o sull’incolumità di una persona a bordo, l’unità partecipante trasmette senza indugio tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata la situazione.

Qualora il centro di coordinamento del soccorso del paese terzo competente per la regione di ricerca e soccorso non risponda alla notifica trasmessa dall’unità partecipante, questa dovrebbe contattare il centro di coordinamento del soccorso dello Stato membro ospitante.

In attesa delle istruzioni del centro di coordinamento del soccorso, le unità partecipanti adottano tutte le opportune misure per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate.

1.3.   Le unità partecipanti esaminano tutti gli elementi rilevanti e comunicano la loro valutazione al centro di coordinamento del soccorso competente, segnalando in particolare:

a)

l’esistenza di una richiesta di assistenza;

b)

la navigabilità della nave e la probabilità che questa non raggiunga la destinazione finale;

c)

il numero di passeggeri rispetto al tipo di imbarcazione (sovraccarico);

d)

la disponibilità di scorte necessarie (carburante, acqua, cibo, ecc.) per raggiungere la costa;

e)

la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante della nave;

f)

l’esistenza di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione;

g)

la presenza di passeggeri che necessitano assistenza medica urgente;

h)

la presenza di passeggeri deceduti;

i)

la presenza di donne in stato di gravidanza o di bambini;

j)

le condizioni meteorologiche e marine.

1.4.   L’esistenza di un’emergenza non dovrebbe dipendere esclusivamente né essere determinata da una richiesta effettiva di assistenza.

Qualora le persone a bordo rifiutino l’assistenza nonostante la nave risulti essere in stato di emergenza, l’unità partecipante ne informa il centro di coordinamento del soccorso e continua ad adempiere al proprio dovere di diligenza, adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate ed evitando qualsiasi azione che possa aggravare la situazione o aumentare le probabilità di lesioni alle persone o perdite di vite umane.

1.5.   Il centro di coordinamento dell’operazione dovrebbe essere informato senza indugio di ogni contatto con il centro di coordinamento del soccorso, e del modo di procedere dell’unità partecipante.

1.6.   Se la nave non può o non può più considerarsi in stato di emergenza o l’operazione di ricerca e soccorso è stata conclusa, l’unità partecipante, in consultazione con il centro di coordinamento dell’operazione, dovrebbe riprendere l’operazione conformemente alla parte I.

2.   Sbarco

2.1.   Il piano operativo dovrebbe indicare le modalità di sbarco delle persone intercettate o soccorse, in conformità del diritto internazionale e degli eventuali accordi bilaterali applicabili. Il piano operativo non impone obblighi agli Stati membri che non partecipano all’operazione.

Fatta salva la responsabilità del centro di coordinamento del soccorso e a meno che non sia diversamente indicato nel piano operativo, dovrebbe essere privilegiato lo sbarco nel paese terzo da cui è partita la nave che trasporta le persone interessate o dalle cui acque territoriali o regione di ricerca e soccorso tale nave è transitata e, qualora ciò non sia possibile, dovrebbe essere privilegiato lo sbarco nello Stato membro ospitante a meno che sia necessario agire diversamente per garantire l’incolumità di tali persone.

2.2.   Il centro di coordinamento dovrebbe essere informato della presenza di persone ai sensi della parte I, punto 1.2 e trasmettere tale informazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Sulla base di tale informazione, il piano operativo dovrebbe determinare le misure di follow-up da adottare.