27.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 105/112


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2010

che concede al Lussemburgo una deroga parziale alla decisione 2006/66/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «Materiale rotabile — rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, e della decisione 2006/861/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

[notificata con il numero C(2010) 2546]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2010/234/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 9,

vista la richiesta presentata dal Lussemburgo il 23 settembre 2009,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/57/CE, il 23 settembre 2009 il Lussemburgo ha presentato una domanda di deroga parziale alla decisione 2006/66/CE della Commissione (2) (STI «Emissioni sonore») e alla decisione 2006/861/CE della Commissione (3) (STI «Carri merci») per i carri di tipo NA e AFA della ditta LOHR.

(2)

La domanda di deroga riguarda i carri merci impiegati nel trasporto su rotaia di camion stradali costruiti conformemente a una progettazione antecedente all’entrata in vigore di entrambe le STI.

(3)

A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il 16 dicembre 2009, l’Agenzia ferroviaria europea ha fornito un parere tecnico alla domanda di deroga parziale.

(4)

Il parere indica che le disposizioni delle sei sezioni della STI «Carri merci» relative a organi di trazione, sollevamento, attacco di apparecchiature, sagoma cinematica, comportamento dinamico del veicolo e freno di stazionamento (rispettivamente alle sezioni 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 e 4.2.4.1.2.8) non sono applicabili ai carri in questione a causa delle loro caratteristiche di progettazione dovute alla peculiarità delle merci trasportate. Per quanto attiene alla STI «Emissioni sonore», per ottenere le prestazioni di frenata regolamentari, i carri in questione devono avvalersi dei più rumorosi ceppi in ghisa, in combinazione con freni a ceppi in materiali compositi. Pertanto, finché non sarà disponibile una tecnologia più silenziosa non sarà possibile rispettare i limiti delle emissioni sonore dei carri in transito (sezione 4.2.1.1 della STI).

(5)

L’impatto economico complessivo derivante dall’applicazione di entrambe le STI, e più in particolare delle sezioni 4.2.3.1 e 4.2.3.4 della STI «Carri merci» ai carri di tipo NA e AFA della ditta LOHR, è stimato a quasi 204 milioni di EUR. Tale importo, congiuntamente agli altri requisiti che devono essere applicati per uniformarsi alle STI, non solo compromette gravemente la sostenibilità economica del progetto, ma può altresì ritardarne seriamente o arrestarne l’attuazione.

(6)

La deroga è concessa per un periodo limitato che deve essere impiegato dal Lussemburgo per accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative promosse dalle specifiche armonizzate e conformi alle STI in parola.

(7)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga parziale alla STI «Emissioni sonore» e alla STI «Carri merci» per carri LOHR di tipo NA e AFA presentata dal Lussemburgo il 23 settembre 2009, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/57/CE, è concessa con i seguenti limiti:

a)

per quanto attiene alle disposizioni della sezione 4.2.1.1. della STI «Emissioni sonore», per il tempo in cui non è disponibile alcuna soluzione tecnica per conseguire la conformità;

b)

per quanto attiene alle disposizioni delle sezioni 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (solo tipo NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4, 4.2.4.1.2.8 della STI «Carri merci», fino all’entrata in vigore della decisione modificata relativa alla STI «Carri merci».

In ogni caso la presente deroga parziale non è applicabile ai carri di questi due tipi immessi in circolazione dopo il 1o gennaio 2015.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 37 dell’8.2.2006, pag. 1.

(3)  GU L 344 dell’8.12.2006, pag.1.

(4)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.