31.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2010

che esonera la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas in Inghilterra, Scozia e Galles dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2010) 1920]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/192/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 5 e 6,

vista la richiesta presentata da Shell U.K. (in seguito «Shell») a mezzo posta elettronica il 15 ottobre 2009,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

(1)

A norma dell’articolo 27 della direttiva 2004/17/CE, gli enti aggiudicatori incaricati della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas naturale nel Regno Unito sono stati autorizzati ad applicare un regime alternativo anziché il normale corpus di norme. Il regime alternativo comporta taluni obblighi statistici e l’obbligo di osservare i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo alle informazioni che gli enti debbono mettere a disposizione degli operatori economici sulle proprie intenzioni di appalto.

(2)

Il meccanismo di cui all’articolo 30, inerente alla deroga alle disposizioni della direttiva 2004/17/CE di cui beneficiano taluni operatori in determinate circostanze, si applica anche in relazione a questi obblighi ridotti di cui all’articolo 27 della stessa direttiva.

(3)

Il 15 ottobre 2009 Shell ha presentato alla Commissione tramite e-mail una richiesta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. A norma dell’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, la Commissione ha informato in proposito le autorità del Regno Unito con lettera del 21 ottobre 2009, alla quale le predette autorità hanno risposto con e-mail del 16 novembre 2009. Il 17 novembre 2009, tramite e-mail, la Commissione ha chiesto a Shell informazioni supplementari, trasmesse da Shell tramite e-mail il 25 novembre 2009.

(4)

La richiesta presentata da Shell riguarda la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi o di gas in Inghilterra, Scozia e Galles. In linea con decisioni precedenti della Commissione in materia di concentrazioni (2), nella richiesta sono descritte tre attività distinte di Shell, in particolare:

a)

la prospezione di petrolio e gas naturale;

b)

la produzione di petrolio; e

c)

la produzione di gas naturale.

Conformemente alle predette decisioni della Commissione, la «produzione» ai fini della presente decisione include anche lo «sviluppo», ovvero la creazione di un’infrastruttura adeguata per la produzione futura (piattaforme petrolifere, oleodotti, terminali, ecc.).

II.   CONTESTO NORMATIVO

(5)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della regolamentazione UE sulla liberalizzazione di un determinato settore o di parti di esso.

(6)

Poiché il Regno Unito ha attuato e applicato la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (3), il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. L’esposizione diretta alla concorrenza in un mercato specifico dev’essere valutata in base a vari criteri, nessuno dei quali è determinante di per sé.

(7)

Per valutare se gli operatori rilevanti siano esposti alla concorrenza diretta nei mercati interessati dalla presente decisione, occorre prendere in considerazione la quota di mercato dei principali operatori ed il grado di concentrazione di tali mercati. Dato che le condizioni variano per le diverse attività oggetto della presente decisione, viene realizzata una valutazione separata per ciascuna attività/ciascun mercato.

(8)

La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(9)

Ciascuna delle tre attività oggetto della presente richiesta (la prospezione di petrolio e gas naturale, la produzione di petrolio e la produzione di gas naturale) è stata considerata come un mercato del prodotto separato nelle decisioni precedenti della Commissione di cui al precedente considerando 4. Tali attività dovrebbero pertanto essere esaminate separatamente.

(10)

In base alla prassi consolidata della Commissione (4), la prospezione di petrolio e gas naturale costituisce un unico mercato del prodotto rilevante poiché è impossibile stabilire dall’inizio se la prospezione porterà al ritrovamento di petrolio o gas naturale. La stessa consolidata prassi della Commissione ha inoltre consentito di appurare che la portata geografica di tale mercato è mondiale.

(11)

È possibile misurare le quote di mercato degli operatori attivi nella prospezione in base a tre variabili: la spesa in conto capitale, le riserve comprovate e la produzione prevista. È stato considerato inadeguato utilizzare la spesa in conto capitale per misurare le quote di mercato degli operatori attivi nel mercato della prospezione, tra l’altro a causa delle grandi differenze esistenti tra i livelli di investimento necessari in aree geografiche diverse. Ad esempio, sono necessari investimenti maggiori per le prospezioni di petrolio e gas nel Mare del Nord piuttosto che in Medio Oriente.

(12)

Di norma sono stati applicati altri due parametri per valutare le quote di mercato degli operatori economici all’interno di questo settore: le loro quote di riserve comprovate e di produzione prevista (5).

(13)

Al 31 dicembre 2008, in base alle informazioni disponibili, le riserve mondiali comprovate di petrolio e gas ammontavano ad un totale di 385 miliardi di metri cubi standard equivalente petrolio (nel seguito Sm3 o. e.) (6). La quota di Shell ammontava a 1,759 miliardi di Sm3 o. e, pari ad una quota di mercato dello 0,46 %. Al 1o gennaio 2009, le riserve combinate comprovate di petrolio e gas in Gran Bretagna ammontavano a poco più di 0,88 miliardi di Sm3 o. e. (7), ovvero lievemente oltre lo 0,22 % delle riserve mondiali. La quota di Shell è persino inferiore. In base alle informazioni disponibili esiste una correlazione diretta tra le riserve comprovate di petrolio e gas e la produzione futura prevista. Nessuna delle informazioni disponibili indica pertanto che la quota di mercato di Shell sarebbe sostanzialmente diversa se misurata in termini di produzione prevista anziché di quota di riserve comprovate. Ai successivi considerando 14 e 17 figurano le quote di mercato di Shell e dei suoi concorrenti principali per quanto riguarda rispettivamente la produzione di petrolio e di gas. Dati i collegamenti tra le riserve comprovate e la produzione effettiva queste cifre possono essere considerate tra l’altro come un indice dello stato della concorrenza nel mercato interessato. Il mercato della prospezione non presenta un elevato grado di concentrazione. Società statali a parte, il mercato è caratterizzato dalla presenza di altri due operatori privati internazionali integrati verticalmente detti «super major» (BP e ExxonMobil) e di un certo numero di cosiddette «major». Questi elementi sono un indice dell’esposizione diretta alla concorrenza.

(14)

In base alla prassi consolidata della Commissione (8), lo sviluppo e la produzione di petrolio (greggio) costituisce un mercato del prodotto separato la cui portata geografica è mondiale. In base alle informazioni disponibili (9), la produzione quotidiana totale di petrolio mondiale è stata pari a 81 820 milioni di barili nel 2008. Lo stesso anno Shell ha prodotto un totale di 1 771 milioni di barili al giorno, pari ad una quota di mercato del 2,16 %. Ai fini della presente analisi è importante considerare il grado di concentrazione ed il mercato rilevante nel suo insieme. In quest’ottica la Commissione osserva che il mercato della produzione di greggio è caratterizzato dalla presenza di grandi società statali e di altri due operatori privati internazionali integrati verticalmente (le cosiddette super major: BP e ExxonMobil le cui quote di produzione di greggio nel 2008 sono ammontate rispettivamente al 3,08 % e al 2,32 %) così come di un certo numero di cosiddette «major» (10). Questi fattori suggeriscono che il mercato comprende alcuni operatori tra i quali si può presumere esista un’effettiva concorrenza.

(15)

In una decisione precedente della Commissione (11) riguardante la fornitura a valle di gas a clienti finali, la Commissione ha distinto tra gas a basso potere calorifico (LCV) e gas ad alto potere calorifico (HCV). La Commissione si è inoltre posta la questione se le forniture di gas naturale liquefatto (GNL) dovessero essere distinte dalle forniture di gas naturale di città (12). Tuttavia in una decisione successiva riguardante tra l’altro lo sviluppo e la produzione di gas naturale (13), la Commissione ha lasciato aperta la questione se, ai fini di tale decisione, esistessero mercati separati per il gas a basso potere calorifico (LCV), il gas ad alto potere calorifico (HCV) e il gas naturale liquefatto (GNL) «poiché la valutazione finale non cambiava a prescindere dalla definizione adottata». Anche ai fini della presente decisione la questione può essere lasciata aperta per le ragioni seguenti:

Shell non produce GNL,

Shell U.K. Limited opera in Gran Bretagna (Scozia, Inghilterra e Galles) dove il mercato a pronti del gas, il cosiddetto National Balancing Point, non fa distinzione tra LCV e HCV. National Grid plc (il gestore britannico della rete nazionale di gas) è responsabile del controllo della qualità del gas immesso nella rete.

(16)

Per quanto riguarda il mercato geografico, nelle decisioni precedenti (14) la Commissione ha stabilito che comprende lo Spazio economico europeo (SEE) e eventualmente Russia e Algeria.

(17)

In base alle informazioni disponibili (15) la produzione totale di gas nell’UE è ammontata a 190,3 miliardi di Sm3 nel 2008 e quella del SEE per lo stesso anno a 289,5 miliardi di Sm3. La produzione di Shell per il 2008 è ammontata a 37,60 miliardi di Sm3, pari ad una quota di mercato del 12,99 %. Per il 2008 le produzioni di Russia e Algeria sono ammontate rispettivamente a 601,7 e 86,5 miliardi di Sm3. La produzione totale del SEE più Russia ed Algeria è pertanto ammontata ad un totale di 976,7 miliardi di Sm3, di cui la quota di Shell è stata pari al 3,85 %. Anche il grado di concentrazione sul mercato della produzione di gas naturale è scarso, considerata la presenza delle supermajor (ExxonMobil e BP con quote di mercato comprese rispettivamente tra [10-20] % e [5-10] %) e delle major (Statoil e Total con quote di mercato dell’ordine rispettivamente di [10-20] % e [5-10] %) e la pressione delle altre due società statali importanti ovvero la russa Gazprom e l’algerina Sonatrach (con quote di mercato comprese rispettivamente tra [30-40] % e [10-20] % (16). Questo elemento è un ulteriore indice dell’esposizione diretta alla concorrenza.

IV.   CONCLUSIONI

(18)

Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da 5 a 17, si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza fissata dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sia rispettata in Inghilterra, Scozia e Galles per i seguenti servizi:

a)

la prospezione di petrolio e gas naturale;

b)

la produzione di petrolio; e

c)

la produzione di gas naturale.

(19)

Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli enti aggiudicatori assegnano contratti destinati a consentire l’esecuzione in Inghilterra, Scozia e Galles dei servizi di cui alle lettere da a) a c), del considerando 18, né quando si organizzano gare per l’esercizio di tale attività nelle predette aree geografiche.

(20)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo ottobre-dicembre 2009 quale risulta dalle informazioni presentate da Shell e dalle autorità del Regno Unito. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei seguenti servizi in Inghilterra, Scozia e Galles:

a)

la prospezione di petrolio e gas naturale;

b)

la produzione di petrolio; e

c)

la produzione di gas naturale.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2010.

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Cfr. in particolare la decisione 2004/284/CE della Commissione, del 29 settembre 1999, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (caso n. IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (GU L 103 del 7.4.2004, pag. 1) e decisioni successive, tra cui la decisione del 3 maggio 2007 della Commissione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. IV/M.4545 — Statoil/Hydro) in base al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

(3)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

(4)  Cfr. in particolare la suddetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione della Commissione del 19 novembre 2007 che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso COMP/M.4934 — KazMunaiGaz/Rompetrol) a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

(5)  Cfr. in particolare la predetta decisione Exxon/Mobil (considerando 25 e 27).

(6)  Cfr. punto 5.2.1. della richiesta e le fonti ivi citate, in particolare la «BP Statistical Review of World Energy», giugno 2009, ad essa allegata.

(7)  0,34 trilioni di Sm3 di gas, pari a 0,34 miliardi di Sm3 o. e., e 3 400 milioni di barili di petrolio pari a 0,540 miliardi di Sm3, per un totale di 0,88 miliardi di Sm3.

(8)  Cfr. in particolare la suddetta decisione Exxon/Mobil e la più recente decisione KazMunaiGaz/Rompetrol.

(9)  Cfr. pag. 8 della «BP Statistical Review of World Energy» del giugno 2009, allegata alla richiesta, nel seguito «BP Statistics».

(10)  Le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle «super major».

(11)  Decisione 2007/194/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE (Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 47).

(12)  Cfr. in particolare la suddetta decisione Gaz de France/Suez.

(13)  La suddetta decisione Statoil/Hydro, punto 12.

(14)  Cfr. ad esempio quelle menzionate supra al considerando 4.

(15)  Cfr. in particolare «BP Statistics», pag. 24.

(16)  Cfr. la suddetta decisione Statoil/Hydro.