10.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 37/72


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2010

recante fissazione di un nuovo termine per la presentazione di un fascicolo relativo alla terbutrina da esaminare nell’ambito del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 752]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/77/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE. La terbutrina è inserita in tale elenco per i tipi di prodotto 7, 9 e 10.

(2)

Il partecipante che all’inizio aveva notificato la terbutrina per i tipi di prodotto 7, 9 e 10 si è ritirato dal programma di riesame. La Commissione ne ha quindi informato gli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007. Le informazioni sono state pubblicate anche in formato elettronico il 22 giugno 2007.

(3)

Nei tre mesi successivi alla pubblicazione elettronica delle suddette informazioni tre imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per la terbutrina, per uno o più tipi di prodotto 7, 9 e 10, a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1451/2007, il termine ultimo per la presentazione dei fascicoli completi per i tipi di prodotto 7, 9 e 10 era il 31 ottobre 2008. A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione, qualora consenta a un soggetto interessato di subentrare a un partecipante che si è ritirato dal programma, può decidere di prorogare il periodo per la presentazione di un fascicolo completo.

(5)

A seguito di un malinteso relativo ai termini di presentazione, è opportuno prorogare il termine ultimo di presentazione dei fascicoli per la terbutrina per i tipi di prodotto 7, 9 e 10 fino al 1o marzo 2010.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il nuovo termine ultimo di presentazione dei fascicoli per la terbutrina (numero CE 212-950-5; numero CAS 886-50-0) per i tipi di prodotto 7, 9 e 10 è il 1o marzo 2010.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.