13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/24


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 maggio 2010

riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7

(BCE/2010/4)

(2010/275/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «statuto SEBC»), in particolare gli articoli 17 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 17 dello statuto SEBC, al fine di condurre le proprie operazioni, la Banca centrale europea (BCE) può aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato.

(2)

Ai sensi degli articoli 21.1 e 21.2 dello statuto SEBC, la BCE può operare come agente finanziario per le istituzioni o organi dell’Unione, uffici o agenzie, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

(3)

È stipulato un accordo sul programma di prestiti (di seguito «accordo sul programma di prestiti») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro (diversi dalla Repubblica ellenica e dalla Repubblica federale di Germania) e la KfW, che agisce nel pubblico interesse, è soggetta alle istruzioni della Repubblica federale di Germania e beneficia del relativo avallo (di seguito «prestatori») e la Repubblica ellenica (di seguito «prestatario») e la Bank of Greece quale agente del prestatario.

(4)

È stipulato un accordo fra creditori (di seguito «accordo fra creditori») tra gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica, sulla base del quale la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali di cui all’accordo sul programma di prestiti è affidata alla Commissione europea.

(5)

Sulla base dell’accordo fra creditori, gli Stati membri la cui moneta è l’euro diversi dalla Repubblica ellenica autorizzano la Commissione europea ad organizzare i prestiti alla Repubblica ellenica bilaterali cumulativi e a rappresentarli nella loro gestione. L’articolo 3 dell’accordo fra creditori autorizza la Commissione europea ad aprire un conto presso la BCE, a nome dei prestatori, da utilizzare per l’elaborazione di tutti i pagamenti per conto dei prestatori e del prestatario nell’ambito dell’accordo sul programma di prestiti. L’accordo fra creditori contiene le disposizioni necessarie riguardanti i prestiti e il loro rimborso.

(6)

È necessario stabilire le disposizioni relative ai conti da aprire presso la BCE ai fini dell’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori.

(7)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB (1), la BCE può accettare quali clienti solo banche centrali e organizzazioni europee e internazionali. L’operatività dell’accordo sul programma di prestiti e dell’accordo fra creditori richiede pertanto che la categoria di soggetti idonei a divenire clienti della BCE venga ampliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione BCE/2007/7

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

«2.   La BCE può accettare quali clienti esclusivamente banche centrali, organizzazioni europee e internazionali e, in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell’Unione europea, o enti pubblici da essi designati ad agire per loro conto.»

Articolo 2

Apertura di un conto

La BCE, in connessione con l’accordo sul programma di prestiti e su richiesta della Commissione europea, apre un conto a nome dei prestatori.

Articolo 3

Accettazione dei pagamenti sul conto

La BCE accetta esclusivamente pagamenti da effettuarsi dal conto o sul conto a nome dei prestatori, qualora tali pagamenti abbiano luogo in connessione all’accordo sul programma di prestiti.

Articolo 4

Accettazione di istruzioni

La BCE, in relazione al conto a nome dei prestatori, accetta esclusivamente le istruzioni della Commissione europea, e agisce in linea con queste, e non accetta istruzioni da alcun singolo prestatore.

Articolo 5

Remunerazione

La BCE paga, a titolo di interessi sui saldi del conto a nome dei prestatori, un importo equivalente al tasso sui depositi della BCE applicabile secondo la formula giorni effettivi/360.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 12 maggio 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 maggio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.