19.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 338/17


REGOLAMENTO (UE) N. 1254/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2009

che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre stabilire i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione [locale] del rischio. Queste misure alternative devono essere giustificate da ragioni connesse alle dimensioni dell’aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti. Pertanto, anche i criteri da stabilire devono essere giustificati da queste ragioni.

(2)

Ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 300/2008, l’allegato del regolamento in questione si applica a decorrere dalla data da specificare nelle disposizioni di applicazione, e comunque entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 300/2008. Pertanto, l’applicazione dei criteri adottati in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento summenzionato deve essere rimandata fino all’adozione delle disposizioni di applicazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, ma non oltre il 29 aprile 2010.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri possono derogare alle norme fondamentali comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008 e adottare misure di sicurezza alternative atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una valutazione del rischio negli aeroporti o nelle aree delimitate degli aeroporti in cui il traffico è limitato a una o più delle seguenti categorie:

1)

aeromobili con peso massimo al decollo inferiore a 15 000 kg;

2)

elicotteri;

3)

voli effettuati dalle autorità di polizia;

4)

voli antincendio;

5)

voli per servizi medici, di emergenza o di salvataggio;

6)

voli di ricerca e sviluppo;

7)

voli per lavoro aereo;

8)

voli per aiuti umanitari;

9)

voli effettuati da vettori aerei, fabbricanti di aeromobili o imprese di manutenzione, senza passeggeri, bagagli, merce o posta;

10)

voli effettuati con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 45 500 kg per il trasporto di proprio personale e di passeggeri non paganti o di merci finalizzato ad agevolare le attività commerciali dell’impresa stessa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, ma non oltre il 29 aprile 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.