22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/59


REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sui prodotti cosmetici

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva è opportuno, in questo caso specifico, per ragioni di chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico.

(2)

Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato, dato che prevede norme chiare e dettagliate, che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. Il regolamento garantisce inoltre che le prescrizioni giuridiche siano attuate contemporaneamente in tutta la Comunità.

(3)

Il presente regolamento intende semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. Inoltre rafforza taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all'interno del mercato, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

(4)

Il presente regolamento armonizza in modo esauriente le regole all'interno della Comunità al fine di creare un mercato interno dei prodotti cosmetici garantendo un livello elevato di tutela della salute umana.

(5)

Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (4), che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale.

(6)

Il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego.

(7)

Per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe.

(8)

La Commissione dovrebbe definire le categorie di prodotti cosmetici che sono rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

(9)

I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un'analisi rischi-benefici.

(10)

La presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l'odore, il colore, l'aspetto, l'imballaggio, l'etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (5).

(11)

Per stabilire responsabilità chiare, ogni prodotto cosmetico dovrebbe essere collegato ad un responsabile all'interno della Comunità.

(12)

Garantire la rintracciabilità di un prodotto cosmetico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza sul mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità agevola alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare gli operatori economici.

(13)

È necessario determinare a quali condizioni un distributore debba essere considerato la persona responsabile.

(14)

Tutti i grossisti, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i dettaglianti che vendono direttamente al consumatore sono coperti dal riferimento al distributore. È quindi opportuno adattare gli obblighi del distributore al rispettivo ruolo e alla parte di attività di ognuno di tali operatori.

(15)

Il settore europeo dei cosmetici è una delle attività industriali vittime della contraffazione, con rischi sempre maggiori per la salute umana. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all'applicazione della legislazione comunitaria orizzontale e delle misure riguardanti i prodotti contraffatti nel settore dei prodotti cosmetici, come ad esempio il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (6), e la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (7). I controlli all'interno del mercato rappresentano uno strumento efficiente per l'identificazione dei prodotti che non sono conformi ai requisiti del presente regolamento.

(16)

Per garantirne la sicurezza, i prodotti cosmetici che vengono commercializzati dovrebbero essere fabbricati nel rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

(17)

Ai fini di un'efficace sorveglianza del mercato, la documentazione informativa sul prodotto dovrebbe essere tenuta ad immediata disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la documentazione presso un indirizzo unico all'interno della Comunità.

(18)

Per essere comparabili e di qualità elevata, i risultati degli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti al fine di valutare la sicurezza dei prodotti cosmetici dovrebbero essere conformi alla legislazione comunitaria pertinente.

(19)

È opportuno precisare le informazioni che devono essere a disposizione delle autorità competenti. Tali informazioni dovrebbero includere tutti gli elementi necessari relativi all'identità, alla qualità, alla sicurezza per la salute umana e agli effetti attribuiti al prodotto cosmetico. In particolare tali informazioni sul prodotto dovrebbero includere una relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, dalla quale risulti che è stata effettuata una valutazione della sicurezza del prodotto.

(20)

Per garantire l'applicazione ed il controllo uniformi delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, il campionamento e l'analisi d effettuati in modo riproducibile e standardizzato.

(21)

Ai sensi del presente regolamento il termine «miscela» dovrebbe avere lo stesso significato del termine «preparato» precedentemente utilizzato nella legislazione comunitaria.

(22)

Per ragioni di efficace sorveglianza del mercato, è opportuno che venga stabilito l'obbligo di notifica all'autorità competente di determinate informazioni riguardanti il prodotto cosmetico immesso sul mercato.

(23)

Per consentire un intervento medico rapido ed adeguato nei casi di alterazione della salute, le informazioni necessarie sulla formulazione del prodotto dovrebbero essere presentate ai centri antiveleno e agli organismi analoghi istituiti dagli Stati membri.

(24)

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, le informazioni notificate alle autorità competenti, ai centri antiveleno e agli organismi analoghi dovrebbero essere presentate centralmente per l'intera Comunità facendo ricorso ad un'interfaccia elettronica.

(25)

Al fine di garantire un'agevole transizione alla nuova interfaccia elettronica, è opportuno consentire agli operatori economici di notificare le informazioni richieste a norma del presente regolamento anteriormente alla sua data di applicazione.

(26)

Il principio generale di responsabilità del fabbricante o importatore per la sicurezza del prodotto dovrebbe essere sostenuto da restrizioni applicabili a determinate sostanze degli allegati II e III. Inoltre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV dovrebbero essere elencate negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi.

(27)

Per evitare ambiguità dovrebbe essere chiarito che l'elenco dei coloranti autorizzati di cui all'allegato IV comprende unicamente sostanze che agiscono attraverso l'assorbimento o la riflessione e non sostanze che agiscono attraverso la fotoluminescenza, l'interferenza o la reazione chimica.

(28)

Per affrontare le tematiche sollevate riguardanti la sicurezza l'allegato IV, che si limita attualmente alle sostanze coloranti per la pelle, dovrebbe comprendere anche le sostanze coloranti per capelli, dopo che il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), istituito dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente (8) avrà ultimato la valutazione dei rischi relativa a tali sostanze. A tal fine la Commissione dovrebbe avere la possibilità di includere le sostanze coloranti per capelli nel campo d'applicazione del suddetto allegato attraverso la procedura di comitatologia.

(29)

L’uso di nanomateriali in prodotti cosmetici può aumentare con l’ulteriore sviluppo della tecnologia. Al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la libera circolazione delle merci e la certezza giuridica per i produttori, è necessario elaborare una definizione uniforme di nanomateriali a livello internazionale. La Comunità dovrebbe adoperarsi per pervenire a un accordo sulla definizione nelle pertinenti sedi internazionali. Qualora fosse raggiunto un siffatto accordo, la definizione di nanomateriali nel presente regolamento dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(30)

Attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati ai nanomateriali. Per poterne valutare meglio la sicurezza, il CSSC dovrebbe fornire linee guida, in cooperazione con gli organi competenti, sulle metodologie per i test che tengano conto delle caratteristiche specifiche dei nanomateriali.

(31)

La Commissione dovrebbe rivedere regolarmente le disposizioni sui nanomateriali alla luce dei progressi scientifici.

(32)

Considerate le proprietà pericolose delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (9), il loro utilizzo nei prodotti cosmetici dovrebbe essere vietato. Tuttavia, poiché una proprietà pericolosa di una determinata sostanza non comporta necessariamente sempre rischi, dovrebbe sussistere la possibilità di autorizzare l'impiego di sostanze classificate come CMR 2 qualora, in considerazione dell'esposizione e della concentrazione, esse siano state ritenute sicure per l'impiego nei prodotti cosmetici dal CSSC e siano regolamentate dalla Commissione negli allegati del presente regolamento. Per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR 1A o 1B, dovrebbe sussistere la possibilità, nei casi eccezionali in cui tali sostanze siano conformi ai requisiti relativi alla sicurezza alimentare, anche a causa della loro naturale presenza nei prodotti alimentari e in cui non esistano sostanze alternative adeguate, di impiegarle nei prodotti cosmetici a condizione che tale impiego sia stato ritenuto sicuro dal CSSC. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe modificare i pertinenti allegati del presente regolamento entro 15 mesi dalla classificazione delle sostanze come CMR 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali sostanze dovrebbero essere sottoposte a continue revisioni da parte del CSSC.

(33)

Una valutazione della sicurezza delle sostanze, in particolare di quelle classificate come sostanze CMR 1A o 1B, dovrebbe tenere conto dell’esposizione complessiva a tali sostanze provenienti da tutte le fonti. Al contempo è essenziale che quanti partecipano alle valutazioni della sicurezza adottino un approccio armonizzato all’elaborazione e all’utilizzo delle stime relative all’esposizione complessiva. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, in stretta cooperazione con il CSSC, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e altre parti interessate, proceda con urgenza a una revisione e metta a punto linee guida riguardanti la produzione e l’utilizzo delle stime relative all’esposizione complessiva a tali sostanze.

(34)

La valutazione da parte del CSSC concernente l'impiego di sostanze classificate come CMR 1A e 1B nei prodotti cosmetici dovrebbe tener conto anche dell'esposizione a tali sostanze dei gruppi di popolazione vulnerabili, come bambini di età inferiore a tre anni, persone anziane, donne incinte e che allattano nonché persone con un sistema immunitario compromesso.

(35)

Il CSSC dovrebbe esprimere pareri, ove opportuno, sulla sicurezza dell'impiego di nanomateriali nei prodotti cosmetici. I pareri dovrebbero basarsi sulle informazioni complete messe a disposizione dalla persona responsabile.

(36)

Le azioni della Commissione e degli Stati membri relative alla protezione della salute umana dovrebbero essere basate sul principio di precauzione.

(37)

Per garantire la sicurezza dei prodotti, le sostanze vietate dovrebbero essere ammesse solo sotto forma di tracce se tecnicamente inevitabili anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e a condizione che il prodotto in questione sia sicuro.

(38)

Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato stabilisce che la Comunità e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nell'attuazione delle politiche comunitarie, segnatamente nel settore del mercato interno.

(39)

La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (10) ha stabilito regole comuni per l'utilizzo degli animali a fini sperimentali nella Comunità e ha fissato le condizioni alle quali tali esperimenti devono essere condotti nel territorio degli Stati membri. In particolare, l'articolo 7 di tale direttiva prescrive che gli esperimenti su animali siano sostituiti da metodi alternativi, laddove essi esistano e siano scientificamente validi.

(40)

È possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici e dei loro ingredienti attraverso metodi alternativi non necessariamente applicabili a tutti gli usi dei componenti chimici. Occorre dunque promuovere l'utilizzo di tali metodi nell'industria cosmetica nel suo insieme e assicurarne l'adozione a livello comunitario se essi offrono ai consumatori un grado di protezione equivalente.

(41)

È oggi possibile garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici finiti sulla base delle conoscenze in materia di sicurezza degli ingredienti che essi contengono. Disposizioni che vietano la realizzazione di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici finiti dovrebbero pertanto essere stabilite. L'applicazione, segnatamente da parte delle piccole e medie imprese, sia di metodi di sperimentazione sia di procedure di valutazione dei dati pertinenti disponibili, compreso l'uso del metodo del nesso esistente e del metodo del peso dell'evidenza, che consentono di evitare il ricorso alla sperimentazione animale per la valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici finiti, potrebbe essere agevolata da linee guida della Commissione.

(42)

La sicurezza degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici potrà essere garantita progressivamente applicando metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali, convalidati a livello comunitario, oppure approvati in quanto scientificamente validi dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) e tenendo nel debito conto lo sviluppo della convalida in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). Dopo aver consultato il CSSC circa la possibilità di applicare i metodi alternativi convalidati al settore dei prodotti cosmetici, la Commissione dovrebbe pubblicare immediatamente i metodi convalidati o approvati ritenuti applicabili a detti ingredienti. Per raggiungere il livello di tutela degli animali più elevato possibile occorre fissare un termine entro il quale introdurre un divieto definitivo.

(43)

La Commissione ha fissato un calendario delle scadenze sino all'11 marzo 2009 in relazione al divieto di commercializzare prodotti cosmetici la cui formulazione finale, i cui ingredienti o combinazioni di ingredienti siano stati testati su animali, ed in relazione al divieto di tutti i test attualmente effettuati usando animali. Per quanto riguarda tuttavia gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica è opportuno che il termine finale per il divieto della commercializzazione di prodotti cosmetici per i quali tali test sono effettuati sia l'11 marzo 2013. Sulla base di relazioni annuali, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adattare il calendario entro i termini massimi di cui sopra.

(44)

Un migliore coordinamento delle risorse a livello comunitario contribuirà all'approfondimento delle conoscenze scientifiche indispensabili allo sviluppo di metodi alternativi. È fondamentale al riguardo che la Comunità prosegua ed aumenti i suoi sforzi e prenda le misure necessarie, segnatamente attraverso i programmi quadro di ricerca, per promuovere la ricerca e la messa a punto di nuovi metodi alternativi che non comportino l'impiego di animali.

(45)

Il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei metodi alternativi elaborati nella Comunità dovrebbe essere incoraggiato. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per facilitare l'accettazione di questi metodi da parte dell'OCSE. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di ottenere, nel quadro degli accordi di cooperazione della Comunità europea, il riconoscimento dei risultati dei test di sicurezza effettuati nella Comunità attraverso metodi alternativi, al fine di garantire che le esportazioni dei prodotti cosmetici per i quali sono stati utilizzati siffatti metodi non siano ostacolate e per preventire o evitare che i paesi terzi esigano la ripetizione di test ricorrendo alla sperimentazione animale.

(46)

È necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza dovrebbe essere ottenuta indicando sull'imballaggio gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull'imballaggio, le relative indicazioni dovrebbero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni.

(47)

La Commissione dovrebbe compilare un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti al fine di garantire un'etichettatura uniforme e di agevolare l'identificazione degli ingredienti cosmetici. Tale glossario non dovrebbe essere inteso a costituire un elenco limitativo di sostanze impiegate nei prodotti cosmetici.

(48)

Allo scopo di informare i consumatori, è opportuno che i prodotti cosmetici rechino un'indicazione precisa e facilmente comprensibile sulla loro durata di utilizzo. Poiché i consumatori dovrebbero essere informati in merito alla data fino alla quale il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e resterà sicuro, è importante conoscere la durata di conservazione minima, vale a dire la data entro la quale è meglio utilizzare il prodotto. Se la conservazione minima è superiore a trenta mesi, il consumatore dovrebbe essere informato sul periodo di tempo in cui il prodotto cosmetico, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tuttavia, tale requisito non dovrebbe applicarsi se il concetto di durata dopo l'apertura non è rilevante, vale a dire per i prodotti monouso, i prodotti che non rischiano di deteriorarsi o i prodotti che non si aprono.

(49)

Il CSSC ha stabilito che un certo numero di sostanze può provocare reazioni allergiche, per cui è necessario limitarne l'uso e/o assoggettarle a talune condizioni. Al fine di garantire che i consumatori siano adeguatamente informati, la presenza di tali sostanze dovrebbe essere indicata nell'elenco degli ingredienti ed è opportuno richiamare l'attenzione dei consumatori sulla presenza di tali ingredienti. Tale informazione dovrebbe migliorare la diagnosi delle allergie da contatto per i consumatori e dovrebbe consentire loro di evitare l'utilizzo di prodotti cosmetici che non tollerano. Per le sostanze che possono provocare reazioni allergiche ad una parte consistente della popolazione è opportuno considerare altre misure restrittive, come un divieto o una limitazione della concentrazione.

(50)

Nel valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico dovrebbe essere possibile tenere conto dei risultati delle valutazioni del rischio effettuate in altri ambiti pertinenti. L’utilizzo di tali dati dovrebbe essere debitamente sostanziato e giustificato.

(51)

I consumatori dovrebbero essere protetti da dichiarazioni ingannevoli in merito all'efficacia e ad altre caratteristiche dei prodotti cosmetici. Si applica, in particolare, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (11). La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe inoltre definire criteri comuni relativi a dichiarazioni specifiche per i prodotti cosmetici.

(52)

Dovrebbe essere possibile dichiarare, per determinati prodotti cosmetici, che non sono stati ottenuti attraverso sperimentazioni su animali. La Commissione ha elaborato, di concerto con gli Stati membri, una serie di linee guida al fine di assicurare l'applicazione di criteri comuni all'uso delle dichiarazioni sulla sperimentazione animale e la loro interpretazione univoca, in particolare per evitare che esse traggano in inganno il consumatore. Nell'elaborare tali linee guida, la Commissione ha tenuto conto anche dell'opinione delle numerose piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza dei fabbricanti che non ricorrono alla sperimentazione animale, delle pertinenti organizzazioni non governative nonché della necessità per i consumatori di poter operare una distinzione pratica tra i prodotti in base al criterio della sperimentazione animale.

(53)

Oltre alle informazioni contenute nell'etichetta, ai consumatori dovrebbe essere data la possibilità di chiedere determinate informazioni riguardanti il prodotto al responsabile, al fine di effettuare scelte documentate.

(54)

Per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è necessaria un'efficace vigilanza sul mercato. A tal fine gli effetti indesiderabili gravi dovrebbero essere notificati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza.

(55)

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, la notifica da parte dei professionisti del settore sanitario di gravi effetti indesiderati alle competenti autorità degli Stati membri.

(56)

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità degli Stati membri di disciplinare, conformemente al diritto comunitario, l'insediamento di operatori economici nel settore dei prodotti cosmetici.

(57)

Nei casi di mancato rispetto del presente regolamento può essere necessaria una procedura chiara ed efficace per il ritiro ed il richiamo dei prodotti. Tale procedura dovrebbe basarsi, ove possibile, sulle regole comunitarie esistenti per i prodotti non sicuri.

(58)

Per quanto riguarda i prodotti cosmetici che, pur essendo conformi alle prescrizioni del presente regolamento, potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute umana, occorre prevedere una procedura di salvaguardia.

(59)

La Commissione dovrebbe fornire indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione uniformi del concetto di rischi gravi, per facilitare l'applicazione coerente del presente regolamento.

(60)

Per uniformarsi ai principi delle buone prassi amministrative, le decisioni delle autorità competenti adottate nel quadro della sorveglianza del mercato dovrebbero essere debitamente motivate.

(61)

Per garantire un controllo efficace all'interno del mercato è necessario un elevato livello di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Questo riguarda soprattutto l'assistenza reciproca nella verifica di documentazione informativa relativa ad un prodotto che si trova in un altro Stato membro.

(62)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal CSSC, un organismo indipendente di valutazione del rischio.

(63)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(64)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(65)

Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di talune misure relative a CMR, nanomateriali e rischi potenziali per la salute umana.

(66)

Gli Stati membri dovrebbero definire le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(67)

Gli operatori economici, gli Stati membri e la Commissione devono poter disporre del tempo sufficiente ad adeguarsi ai cambiamenti introdotti dal presente regolamento. Per tale motivo è opportuno prevedere un periodo transitorio sufficiente per tale adeguamento. Tuttavia, al fine di garantire un'agevole transizione, è opportuno consentire agli operatori economici di immettere sul mercato prodotti cosmetici conformi al presente regolamento prima della scadenza del periodo transitorio.

(68)

Al fine di rafforzare la sicurezza dei prodotti cosmetici e la sorveglianza del mercato, i prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo la data di applicazione del presente regolamento dovrebbero adempiere agli obblighi riguardanti la valutazione della sicurezza, la documentazione informativa e la notifica, anche se obblighi analoghi sono già stati adempiuti ai sensi della direttiva 76/768/CEE.

(69)

Lla direttiva 76/768/CE dovrebbe essere abrogata. Tuttavia, al fine di garantire un trattamento medico adeguato in caso di difficoltà e di assicurare la sorveglianza del mercato, le autorità competenti dovrebbero conservare per un determinato periodo di tempo le informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4 della direttiva 76/768/CEE concernente i prodotti cosmetici, e le informazioni conservate dalla persona responsabile dovrebbero restare disponibili per lo stesso periodo di tempo.

(70)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

(71)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute umana mediante la conformità dei prodotti cosmetici ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«prodotto cosmetico»: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei;

b)

«sostanza»: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

c)

«miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

d)

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

e)

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

f)

«utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;

g)

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

h)

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

i)

«importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;

j)

«norma armonizzata»: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (13), sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

k)

«nanomateriale»: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm;

l)

«conservanti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente ad inibire lo sviluppo di microorganismi nel prodotto cosmetico;

m)

«coloranti»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a colorare il prodotto cosmetico, il corpo intero o talune sue parti, attraverso l'assorbimento o la riflessione della luce visibile; sono inoltre considerati coloranti i precursori dei coloranti di ossidazione per capelli;

n)

«filtri UV»: sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV attraverso l'assorbimento, la riflessione o la diffusione delle radiazioni UV;

o)

«effetto indesiderabile»: una reazione avversa per la salute umana derivante dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico;

p)

«effetto indesiderabile grave»: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso;

q)

«ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto cosmetico nella catena della fornitura;

r)

«richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto cosmetico che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

s)

«formulazione quadro»: una formulazione che elenca la categoria o la funzione di ingredienti e la loro concentrazione massima nel prodotto cosmetico o fornisce le pertinenti informazioni quantitative e qualitative ogniqualvolta un prodotto cosmetico non sia coperto da tale formulazione o lo sia solo parzialmente. La Commissione fornisce indicazioni per predisporre la formulazione quadro e le adegua regolarmente al progresso tecnico-scientifico.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), una sostanza o miscela destinata ad essere ingerita, inalata, iniettata o impiantata nel corpo umano non è considerata prodotto cosmetico.

3.   La Commissione, considerando le varie definizioni di nanomateriali pubblicate da organismi diversi ed i costanti sviluppi tecnico-scientifici nel settore delle nanotecnologie, adegua e adatta il paragrafo 1, lettera k), ai progressi tecnico-scientifici ed alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO II

SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 3

Sicurezza

I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare di quanto segue:

a)

presentazione, compresa la conformità alla direttiva 87/357/CEE,

b)

etichettatura,

c)

istruzioni per l'uso e l'eliminazione,

d)

qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona responsabile definita dall'articolo 4.

La presenza di avvertenze non dispensa le persone definite agli articoli 2 e 4 dal rispetto degli altri obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

Persona responsabile

1.   Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come «persona responsabile» all'interno della Comunità.

2.   Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento.

3.   Per i prodotti cosmetici fabbricati all'interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all'interno della Comunità è la persona responsabile.

Il fabbricante può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

4.   Se il fabbricante di un prodotto cosmetico fabbricato all'interno della Comunità e successivamente non esportato e reimportato nella Comunità è stabilito all'esterno della Comunità, esso designa tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

5.   Per i prodotti cosmetici importati il rispettivo importatore è la persona responsabile del prodotto cosmetico specifico che immette sul mercato.

L'importatore può designare tramite mandato scritto una persona stabilita all'interno della Comunità quale persona responsabile, che accetta per iscritto.

6.   Il distributore è la persona responsabile quando immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili.

La traduzione delle informazioni relative a un prodotto cosmetico già immesso sul mercato non è considerata modifica di tale prodotto di natura tale da poter compromettere la conformità con i requisiti applicabili del presente regolamento.

Articolo 5

Obblighi delle persone responsabili

1.   Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24.

2.   Le persone responsabili che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto cosmetico che esse hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento adottaono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, le persone responsabili ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto e dello Stato membro nel quale la documentazione informativa è immediatamente disponibile, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive adottate.

3.   Le persone responsabili cooperano con tali autorità, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti cosmetici che esse hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, le persone responsabili, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di aspetti specifici del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Articolo 6

Obblighi dei distributori

1.   Nel contesto delle loro attività, i distributori, quando rendono disponibile sul mercato un prodotto cosmetico, agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.

2.   Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano che:

l'etichetta contenga le informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), e) e g) e dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4;

siano rispettati i requisiti linguistici di cui all'articolo 19, paragrafo 5;

non sia decorso il termine di durata minima specificato, ove applicabile, all'articolo 19, paragrafo 1.

3.   Qualora i distributori ritengano o abbiano motivo di ritenere che:

un prodotto cosmetico non è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, non rendono disponibile il prodotto sul mercato finché non è reso conforme ai requisiti applicabili;

un prodotto cosmetico che hanno reso disponibile sul mercato non è conforme al presente regolamento, verificano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, se del caso.

Inoltre, qualora il prodotto cosmetico presenti un rischio per la salute umana, i distributori ne informano immediatamente la persona responsabile e le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e le misure correttive prese.

4.   I distributori garantiscono che, fintantoché un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità ai requisiti del presente regolamento.

5.   I distributori cooperano con le autorità competenti, su richiesta di queste ultime, per qualsiasi azione intesa ad evitare i rischi presentati dai prodotti che essi hanno reso disponibili sul mercato. In particolare, i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti elencati al paragrafo 2, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Articolo 7

Identificazione nella catena di fornitura

Su richiesta di un'autorità competente:

le persone responsabili identificano i distributori ai quali forniscono il prodotto cosmetico;

il distributore identifica il distributore o la persona responsabile che ha fornito il prodotto cosmetico e i distributori ai quali detto prodotto è stato fornito.

Il presente obbligo si applica per un periodo di tre anni dopo la data in cui il lotto del prodotto cosmetico è stato messo a disposizione del distributore.

Articolo 8

Buone pratiche di fabbricazione

1.   Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

2.   Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione.

Articolo 9

Libera circolazione

Gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano, per motivi inerenti alle esigenze contenute nel presente regolamento, rifiutare, la messa a disposizione sul mercato di prodotti cosmetici conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

CAPO III

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA SUL PRODOTTO, NOTIFICA

Articolo 10

Valutazione della sicurezza

1.   Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.

La persona responsabile garantisce che:

a)

l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;

b)

nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le fonti esistenti;

c)

la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili successivamente all'immissione sul mercato del prodotto.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

La Commissione, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, adotta linee guida adeguate che consentano alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, di ottemperare ai requisiti figuranti all’allegato I. Tali linee guida sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2.   La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro.

3.   Gli studi non clinici sulla sicurezza eseguiti nell'ambito della valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 1, realizzati dopo il 30 giugno 1988 per valutare la sicurezza di un prodotto cosmetico, rispettano la legislazione comunitaria sui principi di buona prassi di laboratorio, nella versione applicabile al periodo di realizzazione dello studio, o altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall'ECHA.

Articolo 11

Documentazione informativa sul prodotto

1.   Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso. La documentazione informativa sul prodotto è conservata per un periodo di dieci anni dopo la data in cui l'ultimo lotto del prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato.

2.   La documentazione informativa contiene le seguenti informazioni ed i seguenti dati da aggiornare ove necessario:

a)

una descrizione del prodotto cosmetico che consenta di collegare chiaramente la documentazione informativa sul prodotto al prodotto cosmetico stesso;

b)

la relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

c)

una descrizione del metodo di fabbricazione ed una dichiarazione relativa all'osservanza delle buone pratiche di fabbricazione di cui all'articolo 8;

d)

qualora la natura degli effetti o del prodotto lo giustifichi, le prove degli effetti attribuiti al prodotto cosmetico;

e)

i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di paesi terzi.

3.   La persona responsabile tiene la documentazione informativa sul prodotto ad immediata disposizione delle autorità competenti dello Stato membro in cui tale documentazione viene tenuta, in formato elettronico o di altro tipo presso il proprio indirizzo indicato sull'etichetta.

Le informazioni contenute nella documentazione informativa sul prodotto sono disponibili in una lingua facilmente comprensibile per le autorità competenti dello Stato membro.

4.   I requisiti previsti ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano altresì ai prodotti cosmetici che sono stati notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

Articolo 12

Campionamento e analisi

1.   Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.

2.   In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.

Articolo 13

Notifica

1.   Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:

a)

la categoria del prodotto cosmetico e il nome o i nomi che consentono la sua identificazione specifica;

b)

il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale viene tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto;

c)

il paese di origine in caso di importazione;

d)

lo Stato membro in cui deve essere immesso sul mercato il prodotto cosmetico;

e)

le informazioni che consentano di contattare una persona fisica in caso di necessità;

f)

la presenza di sostanze sotto forma di nanomateriali e:

i)

la loro identificazione compresa la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI del presente regolamento;

ii)

le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili;

g)

il nome e il numero Chemical Abstracts Service (CAS) o il numero CE di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008;

h)

la formulazione quadro che consenta di effettuare un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

Il primo comma si applica altresì ai prodotti cosmetici notificati a norma della direttiva 76/768/CEE.

2.   Quando il prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile notifica alla Commissione l'etichetta originale e, qualora ragionevolmente comprensibile, una fotografia del relativo contenitore.

3.   A decorrere dal 11 gennaio 2013, un distributore che rende disponibile in uno Stato membro un prodotto cosmetico già immesso sul mercato di un altro Stato membro e traduce, di propria iniziativa, un qualsiasi elemento dell'etichetta del prodotto in questione al fine di rispettare il diritto nazionale, trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico:

a)

la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro di spedizione e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;

b)

lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;

c)

il suo nome e il indirizzo;

d)

il nome e l'indirizzo della persona responsabile presso la quale è tenuta ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto.

4.   Se un prodotto cosmetico è stato immesso sul mercato prima del 11 gennaio 2013 ma non è più immesso sul mercato a decorrere da tale data, e un distributore introduce detto prodotto in uno Stato membro dopo la data in questione, tale distributore comunica le seguenti informazioni alla persona responsabile:

a)

la categoria del prodotto cosmetico, il suo nome nello Stato membro in cui è stato spedito e il suo nome nello Stato membro in cui il prodotto è stato messo a disposizione, al fine di consentire la sua identificazione specifica;

b)

lo Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione;

c)

il suo nome e il indirizzo.

Sulla base di tale comunicazione la persona responsabile trasmette alla Commissione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora le notifiche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE non siano state eseguite nello Stato membro in cui il prodotto cosmetico è messo a disposizione.

5.   La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e ai paragrafi 2 e 3 a tutte le autorità competenti.

Tali informazioni possono essere utilizzate esclusivamente dalle autorità competenti a fini di sorveglianza del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nell'ambito degli articoli 25, 26 e 27.

6.   La Commissione mette immediatamente a disposizione in formato elettronico le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai centri antiveleno o organismi analoghi, qualora tali centri o organismi siano stati istituiti dagli Stati membri.

Le suddette informazioni possono essere utilizzate esclusivamente da tali organismi a fini di trattamento medico.

7.   Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 subiscano modifiche, la persona responsabile o il distributore forniscono quanto prima il relativo aggiornamento.

8.   La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e delle specifiche esigenze di sorveglianza del mercato, può modificare i paragrafi da 1 a 7 aggiungendovi altri requisiti.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

CAPO IV

RESTRIZIONI APPLICABILI A DETERMINATE SOSTANZE

Articolo 14

Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati

1.   Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:

a)

sostanze vietate:

sostanze vietate di cui all'allegato II;

b)

sostanze soggette a restrizioni:

sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III;

c)

coloranti:

i)

coloranti diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato, ad eccezione dei prodotti per la colorazione dei capelli di cui al paragrafo 2;

ii)

fatte salve la lettera b), la lettera d), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato IV ma non destinate ad essere impiegate come coloranti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

d)

conservanti:

i)

conservanti diversi da quelli elencati nell'allegato V e conservanti ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii)

fatte salve la lettera b, la lettera c), punto i) e la lettera e), punto i), sostanze elencate nell'allegato V ma non destinate ad essere impiegate come conservanti, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

e)

filtri UV:

i)

Filtri UV diversi da quelli elencati nell'Allegato VI e filtri UV ivi elencati ma non impiegati conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato;

ii)

fatte salve la lettera b), la lettera c), punto i), e la lettera d), punto i), sostanze elencate nell'allegato VI ma non destinate ad essere impiegate come filtri UV, e non impiegate conformemente alle condizioni indicate nel suddetto allegato.

2.   In seguito ad una decisione della Commissione relativa all'estensione dell'ambito d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV e coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

La decisione della Commissione di cui al primo comma, volta a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 15

Sostanze classificate come sostanze CMR

1.   L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato. Tuttavia, una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici. A tal fine, la Commissione adotta le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento.

2.   L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Tuttavia le suddette sostanze possono essere eccezionalmente impiegate nei prodotti cosmetici se, successivamente alla loro classificazione come sostanze CMR 1A o 1B ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono conformi alle prescrizioni relative alla sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (14);

b)

non sono disponibili sostanze alternative adeguate, come documentato nell'analisi delle alternative;

c)

l'applicazione è fatta per un uso particolare della categoria di prodotti con un'esposizione conosciuta; nonché

d)

sono state valutate e ritenute sicure dal CSSC per l'impiego nei prodotti cosmetici, in particolare in vista dell'esposizione a detti prodotti e tenendo in considerazione l'esposizione complessiva derivante da altre fonti, tenendo particolarmente conto dei gruppi di popolazione vulnerabili.

Per evitare l'uso improprio del prodotto cosmetico va prevista un'etichettatura specifica a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali rischi connessi alla presenza di sostanze pericolose e delle vie di esposizione.

Per attuare il presente paragrafo la Commissione modifica gli allegati del presente regolamento nel rispetto della procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento entro quindici mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4 del presente regolamento.

La Commissione incarica il CSSC di eseguire una nuova valutazione delle sostanze in questione non appena emergono preoccupazioni riguardo alla sicurezza e comunque al più tardi cinque anni dopo l'inclusione delle sostanze negli allegati da III a VI del presente regolamento e successivamente almeno ogni cinque anni.

3.   Entro il 11 gennaio 2012, la Commissione garantisce che siano elaborate linee guida adeguate al fine di consentire un approccio armonizzato allo sviluppo e all'utilizzo delle stime di esposizione complessiva in sede di valutazione della sicurezza dell'impiego delle sostanze CMR. Tali linee guida sono elaborate in consultazione con il CSSC, l’ECHA, l’EFSA e altre parti interessate facendo ricorso, se del caso, alle migliori prassi pertinenti.

4.   Una volta disponibili criteri concordati a livello comunitario o internazionale per l'identificazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino, o al più tardi il 11 gennaio 2015, la Commissione riesamina quest'ultimo per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino.

Articolo 16

Nanomateriali

1.   Per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana.

2.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nanomateriali utilizzati come coloranti, filtri UV o conservanti disciplinati all'articolo 14, a meno che non sia espressamente specificato.

3.   Oltre alla notifica di cui all'articolo 13, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico sei mesi prima dell'immissione sul mercato, tranne quando detti prodotti sono già stati immessi sul mercato dalla medesima persona responsabile prima del 11 gennaio 2013.

In quest'ultimo caso, i prodotti cosmetici contenenti nanomateriali immessi sul mercato sono notificati dalla persona responsabile alla Commissione in formato elettronico tra il 11 gennaio 2013 e il 11 luglio 2013, in aggiunta alla notifica di cui all'articolo 13.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai prodotti cosmetici contenenti nanomateriali in conformità ai requisiti di cui all'allegato III.

Le informazioni notificate alla Commissione includono quanto meno i punti seguenti:

a)

l'identificazione del nanomateriale compresi la denominazione chimica (IUPAC) e altri descrittori come specificato al punto 2 del preambolo agli allegati da II a VI;

b)

la descrizione del nanomateriale comprese la dimensione delle particelle e le proprietà fisiche e chimiche;

c)

una stima della quantità di nanomateriale contenuto nei prodotti cosmetici che si prevede di immettere sul mercato per anno;

d)

il profilo tossicologico del nanomateriale;

e)

i dati sulla sicurezza del nanomateriale relativi alla categoria del prodotto cosmetico in cui detto nanomateriale è usato;

f)

le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili.

La persona responsabile può designare tramite mandato scritto un'altra persona fisica o giuridica per la notifica dei nanomateriali e ne informa la Commissione.

La Commissione fornisce un numero di riferimento per la presentazione del profilo tossicologico, che può sostituire l'informazione da notificare ai sensi della lettera d).

4.   Nel caso in cui nutra preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un nanomateriale, la Commissione chiede immediatamente al CSSC di esprimere un parere concernente la sicurezza di tali nanomateriali per l'uso nelle pertinenti categorie di prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione rende pubbliche tali informazioni. Il CSSC formula il suo parere entro sei mesi dalla richiesta della Commissione. Qualora il CSSC riscontri che mancano dati necessari, la Commissione chiede alla persona responsabile di fornire tali dati entro un termine ragionevole esplicitamente indicato, non prorogabile. Il CSSC formula il suo parere finale entro sei mesi dalla presentazione dei dati aggiuntivi. Il parere del CSSC è messo a disposizione del pubblico.

5.   Qualora nutra qualsiasi preoccupazione riguardo alla sicurezza, la Commissione può invocare in qualsiasi momento la procedura di cui al paragrafo 4, ad esempio in seguito a nuove informazioni fornite da terzi.

6.   Tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati sono insufficienti, la Commissione può modificare gli allegati II e III.

7.   La Commissione, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico, può modificare il paragrafo 3 aggiungendovi altri requisiti.

8.   Le misure di cui ai paragrafi 6 e 7, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3.

9.   Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

10.   Le seguenti informazioni sono rese disponibili dalla Commissione:

a)

Entro il 11 gennaio 2014, la Commissione mette a disposizione un catalogo di tutti i nanomateriali utilizzati nei prodotti cosmetici immessi sul mercato, compresi quelli utilizzati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata, indicando le categorie dei prodotti cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. In seguito detto catalogo è regolarmente aggiornato e messo a disposizione del pubblico.

b)

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di verifica annuale, recante informazioni sull'evoluzione dell'utilizzazione di nanomateriali nei prodotti cosmetici nella Comunità, compresi quelli usati come coloranti, filtri UV e conservanti in una sezione separata. La prima relazione è presentata entro il 11 luglio 2014. L’aggiornamento della relazione riepiloga, in particolare, i nuovi nanomateriali nelle nuove categorie di prodotti cosmetici, il numero di notifiche, i progressi compiuti nella messa a punto di metodi di valutazione specifici per i nanomateriali e di guide alla valutazione della sicurezza, nonché informazioni sui programmi di cooperazione internazionale.

11.   La Commissione riesamina periodicamente alla luce dei progressi scientifici le disposizioni del presente regolamento relative ai nanomateriali e, se del caso, propone modifiche appropriate di tali disposizioni.

La prima revisione è effettuata entro il 11 luglio 2018.

Articolo 17

Tracce di sostanze vietate

La presenza involontaria di una quantità ridotta di una sostanza vietata, derivante da impurezze degli ingredienti naturali o sintetici, dal procedimento di fabbricazione, dall'immagazzinamento, dalla migrazione dall'imballaggio e che è tecnicamente inevitabile nonostante l'osservanza di buone pratiche di fabbricazione, è consentita a condizione che tale pesenza sia in conformità dell'articolo 3.

CAPO V

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Articolo 18

Sperimentazione animale

1.   Fatti salvi gli obblighi generali derivanti dall'articolo 3, è vietato quanto segue:

a)

l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b)

l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c)

la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;

d)

la realizzazione, all'interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, dopo la data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (15), o nell'allegato VIII del presente regolamento.

2.   La Commissione, previa consultazione del CSSC e del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi (ECVAM) e tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE, ha stabilito calendari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e d), comprese le scadenze per la graduale soppressione dei vari esperimenti. I calendari sono stati messi a disposizione del pubblico il 1o ottobre 2004 e sono stati trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio. Il periodo di attuazione è stato limitato all'11 marzo 2009 in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Per quanto riguarda gli esperimenti concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi, il periodo di attuazione è limitato all'11 marzo 2013 in relazione al paragrafo 1, lettere a) e b).

La Commissione studia le possibili difficoltà tecniche per quanto riguarda il rispetto del divieto in relazione agli esperimenti concernenti, in particolare, la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica, per i quali non sono ancora allo studio metodi alternativi. Le informazioni sui risultati provvisori e finali di tali studi figurano nelle relazioni annuali di cui all'articolo 35.

Sulla base di tali relazioni annuali, i calendari stabiliti a norma del primo comma hanno potuto essere adeguati fino all'11 marzo 2009 in relazione al primo comma e possono essere adeguati fino all'11 marzo 2013 in relazione al secondo comma e previa consultazione degli organismi di cui al primo comma.

La Commissione studia i progressi e il rispetto delle scadenze nonché eventuali difficoltà tecniche che ostacolano il rispetto del divieto. Le informazioni sui risultati provvisori e definitivi dagli studi della Commissione figurano nella relazione annuale di cui all'articolo 35. Qualora tali studi concludano, al più tardi entro due anni prima della scadenza del limite massimo indicato al secondo comma, che, per motivi tecnici, uno o più esperimenti di cui al suddetto comma non saranno messi a punto e convalidati prima della scadenza del periodo di cui al secondo comma, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio e presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 251 del trattato.

In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati.

Una deroga può essere accordata soltanto se:

a)

l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b)

il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

La decisione di autorizzazione, le relative condizioni e il risultato finale raggiunto formano parte integrante della relazione annuale presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 35.

Le misure di cui al sesto comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3.   Ai fini del presente articolo e dell'articolo 20:

a)

«prodotto cosmetico finito» indica il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato e messo a disposizione dell'utilizzatore finale, ovvero il suo prototipo;

b)

«prototipo» indica il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

CAPO VI

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Articolo 19

Etichettatura

1.   Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

a)

il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo. Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza. Per i prodotti cosmetici importati è specificato il paese di origine;

b)

il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi; per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l'indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull'imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità;

c)

la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale e, in particolare, resterà conforme all'articolo 3 («data di durata minima»).

La data stessa oppure le indicazioni relative alla sua localizzazione sull'imballaggio sono precedute dal simbolo indicato al punto 3 dell'allegato VII oppure dalla dicitura: «Usare preferibilmente entro».

La data di durata minima è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata.

L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata, tranne nei casi in cui il concetto di conservazione dopo l'apertura non è rilevante, tramite il simbolo indicato al punto 2 dell'allegato VII, seguito dal periodo (espresso in mesi e/o anni);

d)

le precauzioni particolari per l'impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale;

e)

il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio;

f)

la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

g)

l'elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. L'elenco viene preceduto dal termine «ingredients».

Ai fini del presente articolo «an ingredient» indica una qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante il procedimento di fabbricazione. Tuttavia, non sono considerate ingredienti:

i)

le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate,

ii)

le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicati con il termine «parfum» o «aroma». Inoltre, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna «Altre» dell'allegato III figura nell'elenco degli ingredienti oltre ai termini parfum e aroma.

Nell'elenco gli ingredienti sono indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione nel prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori all'1 % possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli presenti in concentrazioni superiori all'1 %.

Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.

I coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti cosmetici. Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi da quelli destinati a colorare le zone pilifere utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Se del caso, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index).

2.   Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull'etichetta le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e g), vale quanto segue:

le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico;

a meno che sia inattuabile, un riferimento alle suddette informazioni figura, in forma abbreviata oppure con il simbolo di cui all'allegato VII, punto 1, da indicare sul recipiente o sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d) e sull'imballaggio per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g).

3.   Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, nonché di altri prodotti piccoli, sia praticamente impossibile far figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g) su un'etichetta, una fascetta o un cartellino, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette informazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita.

4.   Per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo cui vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1.

5.   La lingua nella quale vanno indicate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), e ai paragrafi 2, 3 e 4, è determinata dalla normativa dello Stato membro in cui il prodotto viene messo a disposizione dell'utilizzatore finale.

6.   Nelle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), va indicata la denominazione comune degli ingredienti contenuta nel glossario di cui all'articolo 33. Qualora non sia disponibile una denominazione comune per un determinato ingrediente, va impiegato un termine contenuto in una nomenclatura generalmente riconosciuta.

Articolo 20

Dichiarazioni relative al prodotto

1.   In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

2.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d’azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l'utilizzo di una dichiarazione.

Dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 32, paragrafo 3 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2005/29/CE.

Entro il 11 luglio 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l’uso delle dichiarazioni sulla base dei criteri comuni adottati ai sensi del secondo comma. Se la relazione conclude che le dichiarazioni utilizzate relativamente ai prodotti cosmetici non sono conformi ai criteri comuni, la Commissione adotta misure adeguate per assicurare la conformità in cooperazione con gli Stati membri.

3.   La persona responsabile può indicare sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto cosmetico che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle informazioni

Fatta salva la tutela, in particolare, della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, la persona responsabile garantisce che le informazioni relative alla composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico e, per i composti odoranti e aromatici, il nome e il numero di codice del composto e l'identità del fornitore, nonché le informazioni esistenti in merito agli effetti indesiderabili e agli effetti indesiderabili gravi derivanti dall'uso del prodotto cosmetico siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo.

Le informazioni quantitative relative alla composizione del prodotto cosmetico che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

CAPO VII

SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Articolo 22

Controllo all'interno del mercato

Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all'interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati.

Gli Stati membri vigilano altresì sul rispetto dei principi delle buone pratiche di fabbricazione.

Gli Stati membri conferiscono alle autorità di vigilanza del mercato le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per consentire a tali autorità di espletare i loro compiti in modo adeguato.

Gli Stati membri riesaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali riesami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i loro risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione e sono messi a disposizione del pubblico mediante comunicazione elettronica e, ove opportuno, con altri mezzi.

Articolo 23

Informazioni sugli effetti indesiderabili gravi

1.   In caso di effetti indesiderabili gravi, la persona responsabile e i distributori notificano quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi:

a)

tutti gli effetti indesiderabili gravi a lei noti o che si possono ragionevolmente presumere a lei noti;

b)

il nome del prodotto cosmetico in questione, che ne permetta l'identificazione specifica;

c)

le eventuali misure correttive da lei adottate.

2.   Qualora la persona responsabile notifichi effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   Qualora i distributori notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

4.   Qualora utilizzatori finali o professionisti del settore sanitario notifichino effetti indesiderabili gravi alle autorità competenti dello Stato membro in cui gli effetti sono stati riscontrati, tali autorità competenti trasmettono immediatamente le informazioni sul prodotto cosmetico in questione alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla persona responsabile.

5.   Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

Articolo 24

Informazioni sulle sostanze

Qualora sorgano seri dubbi in merito alla sicurezza di qualsiasi sostanza contenuta nei prodotti cosmetici, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell'elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici.

Le autorità competenti possono fare uso delle informazioni di cui al presente articolo nell'ambito della sorveglianza all'interno del mercato, dell'analisi del mercato, della valutazione e delle informazioni per i consumatori nel quadro degli articoli 25, 26 e 27.

CAPO VIII

NON CONFORMITÀ, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 25

Non conformità da parte della persona responsabile

1.   Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità competenti chiedono alla persona responsabile di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a renderlo oggetto di richiamo entro un limite di tempo espressamente indicato, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme ad anche uno solo dei seguenti elementi:

a)

buona pratica di fabbricazione di cui all'articolo 8;

b)

valutazione della sicurezza di cui all’articolo 10;

c)

prescrizioni relative alla documentazione informativa sul prodotto di cui all'articolo 11;

d)

disposizioni su campionamento e analisi di cui all'articolo 12,

e)

prescrizioni relative alla notifica di cui agli articoli 13 e 16;

f)

restrizioni applicabili a determinate sostanze, di cui agli articoli 14, 15 e 17;

g)

prescrizioni relative alla sperimentazione animale di cui all'articolo 18;

h)

prescrizioni relative all'etichettatura di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 5 e 6;

i)

prescrizioni relative alle dichiarazioni sul prodotto di cui all'articolo 20;

j)

accesso del pubblico alle informazioni di cui all'articolo 21;

k)

informazioni sugli effetti indesiderabili gravi di cui all'articolo 23;

l)

obblighi di informazione sulle sostanze di cui all’articolo 24.

2.   Se del caso, un'autorità competente notifica all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita i provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

3.   La persona responsabile deve garantire che i provvedimenti di cui al paragrafo 1 siano adottati per tutti i prodotti in questione che sono stati messi a disposizione sul mercato in tutta la Comunità.

4.   In caso di rischi gravi per la salute umana, qualora le autorità competenti ritengano che la non conformità non si limiti al territorio dello Stato membro nel quale il prodotto cosmetico è stato messo a disposizione sul mercato, esse informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare alla persona responsabile.

5.   Le autorità competenti adottano tutti i provvedimenti adeguati volti a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato del prodotto cosmetico o a ritirare il prodotto dal mercato o a richiamarlo nei casi seguenti:

a)

quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana; oppure

b)

qualora la persona responsabile non adotti tutte le misure necessarie entro i limiti di tempo di cui al paragrafo 1.

Nei casi di rischi gravi per la salute umana, le autorità competenti informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri senza indugio delle misure adottate.

6.   In assenza di rischi gravi per la salute umana, qualora la persona responsabile non adotti tutti i provvedimenti adeguati, le autorità competenti informano tempestivamente le autorità competenti dello Stato membro nel quale la persona responsabile è stabilita circa i provvedimenti adottati.

7.   Ai fini dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, sulla sicurezza generale dei prodotti (16).

Si applicano inoltre l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE e l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (17).

Articolo 26

Non conformità da parte dei distributori

Le autorità competenti chiedono ai distributori di adottare tutti i provvedimenti adeguati, incluse le misure correttive volte a rendere conforme il prodotto cosmetico, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo entro un limite di tempo ragionevole, in proporzione alla natura del rischio, qualora il prodotto non risulti conforme agli obblighi di cui all'articolo 6.

Articolo 27

Clausola di salvaguardia

1.   Nel caso di prodotti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ove un'autorità competente constati, o abbia validi motivi per temere, che uno o più prodotti cosmetici resi disponibili sul mercato presentano o potrebbero presentare rischi gravi per la salute umana, essa adotta tutte le misure temporanee adeguate al fine di garantire che il prodotto o i prodotti in questione siano ritirati, richiamati o ne venga comunque limitata la disponibilità.

2.   L'autorità competente comunica immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.

Ai fini del primo comma viene utilizzato il sistema di scambio delle informazioni previsto dall'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2001/95/CE.

Si applica l'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2001/95/CE.

3.   La Commissione deve stabilire quanto prima se le misure temporanee di cui al paragrafo 1 siano giustificate o meno. A tal fine la Commissione deve consultare le parti interessate, gli Stati membri e il CSSC, qualora possibile.

4.   Se le misure temporanee sono giustificate, si applica l'articolo 31, paragrafo 1.

5.   Se le misure temporanee non sono giustificate, la Commissione ne informa gli Stati membri e le autorità competenti interessate abrogano le misure temporanee in questione.

Articolo 28

Buone prassi amministrative

1.   Le decisioni adottate a norma degli articoli 25 e 27 devono indicare i motivi esatti sui quali sono basate. Tali decisioni sono notificate senza indugio dalle autorità competenti alla persona responsabile informandola nel contempo dei mezzi di ricorso a sua disposizione in virtù della normativa nazionale in vigore nello Stato membro interessato e dei limiti di tempo cui sono soggetti tali mezzi di ricorso.

2.   Ad eccezione di quando sia necessario intervenire immediatamente nei casi di rischi gravi per la salute umana, la persona responsabile ha la possibilità di presentare il proprio parere prima che venga adottata qualsiasi decisione.

3.   Se del caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al distributore per qualsiasi decisione adottata conformemente agli articoli 26 e 27.

CAPO IX

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 29

Cooperazione tra le autorità competenti

1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione per garantire l'adeguata applicazione e la debita esecuzione del presente regolamento e si trasmettono tutte le informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento.

2.   La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti al fine di coordinare l'applicazione uniforme del presente regolamento.

3.   La cooperazione può avvenire nel quadro di iniziative elaborate a livello internazionale.

Articolo 30

Cooperazione per la verifica della documentazione informativa sul prodotto

Le autorità competenti degli Stati membri nei quali i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato possono chiedere alle autorità competenti degli Stati membri nei quali la documentazione informativa sul prodotto è tenuta ad immediata disposizione di verificare se tale documentazione soddisfi i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e se le informazioni ivi contenute forniscano le prove della sicurezza del prodotto cosmetico.

Le autorità competenti richiedenti devono motivare la loro richiesta.

In seguito a tale richiesta le autorità competenti eseguono quanto prima e alla luce del grado di urgenza la verifica ed informano l'autorità competente richiedente in merito ai risultati.

CAPO X

MISURE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Modifica degli allegati

1.   Qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello comunitario, la Commissione, dopo aver consultato il CSSC, modifica gli allegati da II a VI di conseguenza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 32, paragrafo 4.

2.   Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

3.   Dopo aver consultato il CSSC la Commissione può modificare l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Articolo 32

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti cosmetici.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 33

Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti

La Commissione compila e tiene aggiornato un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. A tale scopo, la Commissione tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il glossario non costituisce un elenco delle sostanze il cui impiego è autorizzato nei prodotti cosmetici.

La denominazione comune degli ingredienti va impiegata nell'etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato al più tardi dodici mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 34

Autorità competenti, centri antiveleno e organismi analoghi

1.   Gli Stati membri designano le loro autorità nazionali competenti.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi delle autorità di cui al paragrafo 1 e dei centri veleni o simili organismi di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Le modifiche di tali informazioni vanno altresì comunicate alla Commissione, se del caso.

3.   La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e lo rende accessibile al pubblico.

Articolo 35

Relazione annuale sulla sperimentazione animale

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione:

1)

sui progressi realizzati in materia di messa a punto, convalida e legalizzazione di metodi alternativi. La relazione contiene dati precisi sul numero e il tipo di sperimentazioni relative a prodotti cosmetici effettuate sugli animali. Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere tali dati, in aggiunta alla raccolta di dati statistici imposta loro dalla direttiva 86/609/CEE. La Commissione assicura in particolare la messa a punto, la convalida e la legalizzazione di metodi alternativi di sperimentazione che non utilizzano animali vivi;

2)

sui progressi compiuti dalla Commissione nel tentativo di far accettare dall'OCSE metodi alternativi convalidati a livello comunitario e di favorire il riconoscimento, da parte dei paesi terzi, dei risultati di test di sicurezza effettuati nella Comunità con metodi alternativi, segnatamente nel quadro degli accordi di cooperazione fra la Comunità e tali paesi;

3)

sul modo in cui le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese sono state prese in considerazione.

Articolo 36

Obiezione formale contro le norme armonizzate

1.   Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi interamente i requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CE con le relative motivazioni. Il comitato esprime senza indugio il suo parere.

2.   A seguito del parere espresso dal comitato la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata in questione.

3.   La Commissione ne informa gli Stati membri e l'organismo europeo di normalizzazione in questione. Se necessario, la Commissione chiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

Articolo 37

Sanzioni

Gli Stati membri definiscono le norme concernenti le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'effettiva applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 11 luglio 2013 e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 38

Abrogazione

La direttiva 76/768/CEE è abrogata a partire dal 11 luglio 2013, ad eccezione dell'articolo 4 ter che è abrogato dal 1o dicembre 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato IX, parte B.

Tuttavia, le autorità competenti continuano a tenere a disposizione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7 bis, paragrafo 4, della direttiva 76/768/CEE e le persone responsabili continuano a tenere ad immediata disposizione le informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 bis di tale direttiva fino al 11 luglio 2020.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

In deroga alla direttiva 76/768/CEE, i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi sul mercato prima del 11 luglio 2013.

A decorrere dal 11 gennaio 2012, in deroga alla direttiva 76/768/CEE, le notifiche eseguite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 7 bis, paragrafo 4 di tale direttiva.

Articolo 40

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea].

2.   Esso si applica a decorrere dal 11 luglio 2013, ad eccezione:

dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2010, e degli articoli 14, 31 e 32 se necessari all'applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2; nonché

dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, che si applica a decorrere dal 11 gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1)  GU C 27 del 3.2.2009, pag. 34.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 (non ancora publicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2009.

(3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(4)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 49.

(6)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(7)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(8)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.

(9)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(10)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(11)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(14)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(15)  GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1.

(16)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(17)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.


ALLEGATO I

RELAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO COSMETICO

La relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici contiene, almeno, gli elementi seguenti:

PARTE A –   Informazioni sulla sicurezza del prodotto cosmetico

1.   Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici

La composizione qualitativa e quantitativa del prodotto cosmetico, inclusa l'identità chimica delle sostanze (incl. denominazione chimica, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, ove possibile) e la loro funzione prevista. Per i composti odoranti e aromatici, nome e numero di codice del composto nonché identità del fornitore.

2.   Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico

Le caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze o delle miscele, nonché del prodotto cosmetico.

La stabilità del prodotto cosmetico in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili.

3.   Qualità microbiologica

Le specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico. Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.

Risultati del challenge test per la verifica della capacità di conservazione.

4.   Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio

La purezza delle sostanze e delle miscele.

Qualora siano presenti tracce di sostanze vietate, prova della loro inevitabilità tecnica.

Le caratteristiche pertinenti del materiale da imballaggio, in particolare purezza e stabilità.

5.   Uso normale e ragionevolmente prevedibile

L'uso normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. In tale ambito vanno fornite motivazioni tenendo presenti in particolare le avvertenze ed altre spiegazioni sull'etichettatura del prodotto.

6.   Esposizione al prodotto cosmetico

Dati sull'esposizione al prodotto cosmetico, che tengano conto dei risultati di cui alla sezione 5 riguardanti

(1)

la sede di applicazione;

(2)

l'estensione della superficie di applicazione;

(3)

la quantità di prodotto applicata;

(4)

la durata e la frequenza d'uso;

(5)

le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili;

(6)

la popolazione target (o esposta). Va tenuto conto anche dell'esposizione potenziale di una determinata popolazione.

Nel calcolo dell'esposizione va tenuto conto anche degli effetti tossicologici da considerare (ad es. potrebbe essere necessario calcolare l'esposizione per unità di superficie cutanea o per unità di peso corporeo). Sarebbe opportuno tenere conto anche dell'eventuale esposizione secondaria attraverso vie diverse da quelle conseguenti all'applicazione diretta (ad es. inalazione involontaria di spray, ingestione involontaria di prodotti da applicare sulle labbra, ecc.).

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sull'esposizione dovuti alle dimensioni delle particelle.

7.   Esposizione alle sostanze

Dati sull'esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6.

8.   Profilo tossicologico delle sostanze

Fatto salvo l'articolo 18, il profilo tossicologico della sostanza contenuta nel prodotto cosmetico per tutte le soglie tossicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel caso dell'assorbimento di radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta.

Tutte le vie di assorbimento tossicologiche significative vanno considerate, così come gli effetti sistemici, e va calcolato il margine di sicurezza in base al livello al quale non si osservano effetti nocivi (NOAEL - no-observed-adverse-effect level). L'assenza di tali informazioni va debitamente motivata.

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a

dimensioni delle particelle, compresi i nanomateriali;

impurezze delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e

interazione tra sostanze.

L'eventuale applicazione del metodo «read-across» va debitamente documentata e motivata.

Le fonti d'informazione vanno identificate chiaramente.

9.   Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi

Tutti i dati disponibili sugli effetti indesiderabili e sugli effetti indesiderabili gravi connessi al prodotto cosmetico o, se del caso, ad altri prodotti cosmetici. Essa comprende dai statistici.

10.   Informazioni sul prodotto cosmetico

Altre informazioni pertinenti, ad esempio studi disponibili, effettuati su volontari, o i risultati debitamente confermati e comprovati delle valutazioni dei rischi effettuate in altri ambiti pertinenti.

PARTE B –   Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici

1.   Conclusioni della valutazione

Dichiarazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico in relazione all'articolo 3.

2.   Avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta

Dichiarazione relativa alla necessità di indicare sull'etichetta tutte le avvertenze e le istruzioni per l'uso particolari, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera d).

3.   Motivazione

Spiegazione della motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione di cui alla sezione 1 e della dichiarazione di cui alla sezione 2. La spiegazione deve fondarsi sulle descrizioni di cui alla parte A. Ove opportuno vanno valutati e discussi margini di sicurezza.

Va effettuata, fra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna.

Vanno valutate le eventuali interazioni tra le sostanze contenute nel prodotto cosmetico.

Vanno inoltre fornite le motivazioni della considerazione o non considerazione dei vari profili tossicologici.

Infine è necessario tenere conto degli impatti della stabilità sulla sicurezza del prodotto cosmetico.

4.   Informazioni sul valutatore e approvazione della parte B

Nome e indirizzo del valutatore della sicurezza.

Prova delle qualifiche del valutatore della sicurezza.

Data e firma del valutatore della sicurezza.


Preambolo agli allegati da II a VI

(1)

Ai fini degli allegati da II a VI:

a)

«prodotto da sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a essere rimosso dopo l'applicazione sulla cute, le zone pilifere o le membrane mucose;

b)

«prodotto da non sciacquare» significa un prodotto cosmetico destinato a restare a contatto prolungato con la cute, le zone pilifere o le membrane mucose;

c)

«prodotto per capelli/barba e baffi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia;

d)

«prodotto per la pelle» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione cutanea;

e)

«prodotto per le labbra» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle labbra;

f)

«prodotto per il viso» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulla cute del viso;

g)

«prodotto per le unghie» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle unghie;

h)

«prodotto per il cavo orale» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sui denti o sulle membrane mucose della cavità orale;

i)

«prodotto da applicare sulle membrane mucose» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione sulle membrane mucose

della cavità orale,

intorno agli occhi,

o degli organi genitali esterni;

j)

«prodotto per gli occhi» significa un prodotto cosmetico destinato all'applicazione in zona perioculare;

k)

«uso professionale» significa l'applicazione e l'impiego di prodotti osmetici da parte di persone durante lo svolgimento della loro attività professionale.

(2)

Per agevolare l'identificazione delle sostanze vengono impiegati i seguenti descrittori:

gli «international non-proprietary names» (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS, Ginevra, agosto 1975;

i numeri CAS (Chemical Abstract Service numbers);

il numero CE, che corrisponde ai numeri dell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances – EINECS), o della lista europea delle sostanze chimiche notificate (European List of Notified Chemical Substances – ELINCS), oppure al numero di registrazione assegnato conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

lo XAN, che indica il nome approvato da un paese specifico (X), ad esempio USAN che corrisponde al nome approvato dagli Stati Uniti;

il nome contenuto nel glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

3)

Le sostanze elencate negli allegati da III a VI non comprendono i nanomateriali, salvo dove espressamente indicato.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

a

b

c

d

1

Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo

35783-57-4

 

2

-acetossietil trimetilammonio) idrossido (acetilcolina) e suoi sali

51-84-3

200-128-9

3

Deanoli aceglumas (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolactonum (INN)

52-01-7

200-133-6

5

Acido [4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofenil]acetico (tiratricol (INN)) e suoi Sali

51-24-1

200-086-1

6

Methotrexatum(INN)

59-05-2

200-413-8

7

Acidum aminocaproicum (INN) e suoi Sali

60-32-2

200-469-3

8

Cinchophenum (INN), suoi sali, derivati e sali dei suoi derivati

132-60-5

205-067-1

9

Acidum thyropropicum (INN) e suoi sali

51-26-3

 

10

Acido tricloracetico

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)

84603-50-9

283-252-6

12

Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napellus L.) e suoi sali

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L.e suoi preparati

84649-73-0

283-458-6

14

Epinephrinum(INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro Sali

90106-13-1

290-234-1

16

Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro Sali

 

 

17

Isoprenalinum (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allile, isotiocianato d'

57-06-7

200-309-2

19

Alloclamidum (INN) e suoi sali

5486-77-1

 

20

Nalorphinum (INN), suoi sali e suoi eteri

62-67-9

200-546-1

21

Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul sistema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute nel primo elenco di medicinali, riportato nella risoluzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dietro prescrizione medica

300-62-9

206-096-2

22

Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e solfonati (Anilina)

62-53-3

200-539-3

23

Betoxycainum (INN) e suoi sali

3818-62-0

 

24

Zoxazolaminum(INN)

61-80-3

200-519-4

25

Procainamidum (INN), suoi sali e suoi derivati

51-06-9

200-078-8

26

Amminodifenile, di-(Benzidina)

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptanum (INN), suoi isomeri e suoi sali

123-82-0

204-655-5

28

Octodrinum (INN) e suoi sali

543-82-8

208-851-1

29

Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi sali

530-34-7

 

30

1-3-dimetilpentilammina (Ammino-2 metil-4 esano) e suoi sali

105-41-9

203-296-1

31

Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali

65-49-6

200-613-5

32

Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

26915-12-8

248-105-2

33

Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati alogenati e solfonati

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorine (metil-3′ buteno-2′ xilossi) 9 osso-7 furo (3,2 g) cromo

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. e suoi preparati

90320-46-0

291-072-4

36

Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)

507-45-9

 

37

Androgena (sostanze ad attività)

 

 

38

Antracene (olio di)

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotici ---

 

 

40

Antimonio e suoi composti

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. e suoi preparati

84603-51-0

283-253-1

42

5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g) chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali

58-00-4

200-360-0

43

Arsenico e suoi composti

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. e suoi preparati

8007-93-0

232-365-9

45

Atropina, suoi sali e suoi derivati

51-55-8

200-104-8

46

Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III, le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati nell'elenco dell'allegato IV

 

 

47

Benzene

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazolone

615-16-7

210-412-4

49

Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati

12794-10-4

 

50

2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali (Amilocaina)

644-26-8

211-411-1

51

Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Eucaina) e suoi sali

500-34-5

 

52

Isocarboxazidum (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumethiazidum (INN) e suoi derivati

73-48-3

200-800-1

54

Berillio e suoi composti

7440-41-7

231-150-7

55

Bromo elementare

7726-95-6

231-778-1

56

Bretylii tosilas (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbromalum (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisovalum (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brompheniraminum (INN) e suoi sali

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonii brominum (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammonii bromidum(INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucina

357-57-3

206-614-7

63

Tetracainum (INN) e suoi sali

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazonum (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamidum(INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbutamidum(INN)

339-43-5

206-424-4

67

Phenylbutazom(INN)

50-33-9

200-029-0

68

Cadmio e suoi composti

7440-43-9

231-152-8

69

Cantaris vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantaridina

56-25-7

200-263-3

71

Phenprobamatum(INN)

673-31-4

211-606-1

72

Carbazolo (derivati nitrati del)

 

 

73

Carbonio (solfuro di)

75-15-0

200-843-6

74

Catalasi

9001-05-2

232-577-1

75

Cefelina e suoi Sali

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (essenza)

8006-99-3

 

77

Cloralio idrato

302-17-0

206-117-5

78

Cloro elementare

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropramidum(INN)

94-20-2

202-314-5

80

Spostato o soppresso

 

 

81

Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Crizoidina, cloridrato e citrato)

5909-04-6

 

82

Chlorzoxazonum(INN)

95-25-0

202-403-9

83

Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixenum (INN) e suoi sali

113-59-7

204-032-8

85

Clofenanidum(INN)

671-95-4

211-588-5

86

Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali (Mustina N-ossido)

126-85-2

 

87

Chlormethinum (INN) e suoi sali

51-75-2

200-120-5

88

Cyclophosphamidum (INN) e suoi sali

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustinum (INN) e suoi sali

576-68-1

209-404-3

90

Butanilicainum (INN) e suoi sali

3785-21-5

 

91

Chlormezanonum (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanolum(INN)

78-41-1

201-115-0

93

[(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane] (Clorofacinone)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorphenoxaminum(INN)

77-38-3

 

95

Phenaglycodolum (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Cloruro di etile

75-00-3

200-830-5

97

Sali di cromo, acido cromico e suoi sali

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyclamidum(INN)

664-95-9

211-557-6

101

Cobalto (benzene sulfonato di)

23384-69-2

 

102

Colchicina, suoi sali e suoi derivati

64-86-8

200-598-5

103

Colchicoside e suoi derivati

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. e suoi preparati

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatossina

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta Cocculus L. (frutti)

 

 

107

Croton tiglium L. (olio)

8001-28-3

 

108

N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea

52964-42-8

 

109

Curaro e curarine

8063-06-7; 22260-42-0

232-511-1; 244-880-6

110

Curarizzanti di sintesi

 

 

111

Cianidrico (acido) e suoi sali

74-90-8

200-821-6

112

Feclemina (INN); 2-(alfa-cicloesilbenzil)-N,N,N',N'-tetraetil-1,3-propandiammina

3590-16-7

 

113

Cyclomenolum(INN) e suoi sali

5591-47-9

227-002-6

114

Natrii hexacyclonas(INN)

7009-49-6

 

115

Hexapropymatum(INN)

358-52-1

206-618-9

116

Spostato o soppresso

 

 

117

O,O′-diacetil N-allil normorfina

2748-74-5

 

118

Pipazetatum (INN) e suoi sali

2167-85-3

218-508-8

119

(α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina

511-75-1

208-133-8

120

bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.: Pentamethonii bromidum (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Azamethonii bromidum (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyclarbamatum (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Clofenotanum (INN) DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: Hexamethonii bromidum) (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dicloroetano (Cloruri di etilene) per es.: 1,2-dicloroetano

107-06-2

203-458-1

126

Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) per es.: cloruro di vinilidene (1,1-dicloroetilene)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergidum (INN) (LSD) e suoi sali

50-37-3

200-033-2

128

2-dietilamminoetil 3-drossi-4-fenilbenzoato e suoi sali

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchocainum (INN) e suoi sali

85-79-0

201-632-1

130

Dietilammino-3 propil cinnamato

538-66-9

 

131

O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (Parathion – ISO)

56-38-2

200-271-7

132

N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clorobenzile) (sali di) per es.: Ambenonii chloridum (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Methyprylonum (INN) * e suoi sali

125-64-4

204-745-4

134

Digitalina e tutti gli eterosidi della digitale

752-61-4

212-036-6

135

(Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xantinolo)

2530-97-4

 

136

Dioxethedrinum (INN) e suoi sali

497-75-6

207-849-8

137

Piprocurarii iodidum (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyphenazonum (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazinum (INN) e suoi sali

58-46-8

200-383-6

140

Captodiamum (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefechlorazinum (INN) e suoi sali

1243-33-0

 

142

Dimetilammina

124-40-3

204-697-4

143

(Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2 butanol-2 benzoato e suoi sali

963-07-5

213-512-6

144

Methapyrilenum(INN) e suoi sali

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramonum(INN) e suoi sali

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylinum (INN) e suoi sali

50-48-6

200-041-6

147

Metforminum (INN) e suoi sali

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbidi dinitras (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Dinitrile malonico

109-77-3

203-703-2

150

Dinitrile succinico

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenoli isomeri

51-28-5 / 329-71-5 / 573-56-8 / 25550-58-7

200-087-7 / 206-348-1 / 209-357-9 / 247-096-2

152

Inproquonum (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamidum (INN) e suoi sali

60-46-8

200-479-8

154

Diphenylpyralinum (INN) e suoi sali

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpyrazonum (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopropil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi iodidum (INN))

71-81-8

200-766-8

157

Benactyzinum(INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropinum (INN) e suoi sali

86-13-5

 

159

Cyclizinum (INN) e suoi sali

82-92-8

201-445-5

160

Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4 (Doxenitoinum (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecidum (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiramum (INN); tiram (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetina, suoi sali e suoi derivati

483-18-1

207-592-1

164

Efedrina e suoi sali

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamidum (INN) e suoi derivati

126-93-2

 

166

Eserina o fisostigmina e suoi sali

57-47-6

200-332-8

167

Esteri dell'acido p-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell'allegato VI

 

 

168

Esteri della colina e della metilcolina e loro sali (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Caramiphenum (INN) e suoi sali

77-22-5

201-013-6

170

Estere dietilfosforico del para nitrofenolo (Paraoxon - ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metethoheptazinum (INN) e suoi sali

509-84-2

 

172

Oxypheneridinum (INN) e suoi sali

546-32-7

 

173

Ethoheptazinum(INN) e suoi sali

77-15-6

201-007-3

174

Metheptazinum(INN) e suoi sali

469-78-3

 

175

Methylphenidatum (INN) e suoi sali

113-45-1

204-028-6

176

Doxylaminum (INN) e suoi sali

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxanum (INN)

2430-46-8

 

178

4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Parethoxycainum (INN) e suoi sali

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolonum (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutethimidum (INN) e suoi sali

77-21-4

201-012-0

182

Etilene (ossido di)

75-21-8

200-849-9

183

Bemegridum (INN) e suoi sali

64-65-3

200-588-0

184

Valnoctamidum (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidolum (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Paramethazonum (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisonum (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidolum (INN)

749-13-3

 

189

Fluoresonum (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracilum (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtrethonii iodidum (INN))

541-64-0

208-789-5

193

Galantaminum (INN)

357-70-0

 

194

Gestagena (sostanze ad attività)---

 

 

195

Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (BHC ISO))

58-89-9

200-401-2

196

Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7 ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4; 8,5 naftalene (Endrina)

72-20-8

200-775-7

197

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

198

Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a, endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)

465-73-6

207-366-2

199

Idrastina, idrastinina e loro sali

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Idrazidi e loro sali, per es.: Isoniazidum (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Idrazina, suoi derivati e loro sali

302-01-2

206-114-9

202

Octamoxinum (INN) e suoi sali

4684-87-1

 

203

Warfarinum (INN) e suoi sali

81-81-2

201-377-6

204

Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali dell'acido

548-00-5

208-940-5

205

Methocarbamolum (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitratum (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1 metiltio-3 propano

 

 

208

Fenadiazolum (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroxolinum (INN) e suoi sali

4008-48-4

223-662-4

210

Iosciamina, suoi sali e suoi derivati

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e preparati)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolinum (INN) e suoi sali

2152-34-3

218-438-8

213

Iodio elementare

7553-56-2

231-442-4

214

bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano sali per es.: Decamethonii bromidum (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine (radici e loro preparati)

8012-96-2

232-385-8

216

N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)

528-92-7

208-443-3

217

Santonina

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. e preparati

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelinum (INN) e suoi sali

90-69-7

202-012-3

220

Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali

 

 

221

Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli inclusi nell'allegato V

7439-97-6

231-106-7

222

Mescalina e suoi sali

54-04-6

200-190-7

223

Poliacetaldeide (Metaldeide)

9002-91-9

 

224

(Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e suoi sali

305-13-5

 

225

Coumetarolum (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextromethorphanum (INN) e suoi sali

125-71-3

204-752-2

227

Metilammino-2 eptano e suoi sali

540-43-2

 

228

Isometheptenum (INN) e suoi sali

503-01-5

207-959-6

229

Mecamylaminum (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Guaifenesinum (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dicoumarolum (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Phenmetrazinum(INN) suoi derivati e suoi Sali

134-49-6

205-143-4

233

Thiamazolum(INN)

60-56-0

200-482-4

234

(Metil -2 metossi-2′ fenil-4') diidropirano-3, 4 cumarina (ciclocumarolo)

518-20-7

208-248-3

235

Carisoprodolum (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamatum (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolinum (INN) e suoi sali

1082-56-0

 

238

Arecolina

63-75-2

200-565-5

239

Poldini Metilsulfas (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzinum (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftolo

135-19-3

205-182-7

242

1- e 2-Naftlilamminae suoi sali

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1 Naftil)-4-idrossicumarina

39923-41-6

 

244

Naphazolinum (INN) e suoi sali

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmina e suoi sali per es.: Neostigmini bromidum (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nicotina e suoi Sali

54-11-5

200-193-3

247

Nitriti di amile

110-46-3

203-770-8

248

Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio

14797-65-0

 

249

Nitrobenzene

98-95-3

202-716-0

250

Nitrocresoli e loro sali alcalini

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoinum(INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidonum (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglicerina

55-63-0

200-240-8

254

Acenocoumarolum (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati

 

 

257

Noradrenalina e suoi sali

51-41-2

200-096-6

258

Noscapinum (INN) e suoi sali

128-62-1

204-899-2

259

Guanethidinum (INN) e suoi sali

55-65-2

200-241-3

260

Estrogena

 

 

261

Oleandrina

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidonum (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierina e suoi sali

2858-66-4 / 4396-01-4

220-673-6 / 224-523-0

264

Pentacloroetano

76-01-7

200-925-1

265

Pentaerithrityli tetranitras (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloralum (INN)

78-12-6

 

267

Octamylaminum (INN) e suoi sali

502-59-0

207-947-0

268

Acido picrico

88-89-1

201-865-9

269

Phenacemidum (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difencloxazinum(INN)

5617-26-5

 

271

2-Fenil indan 1,3-dione (fenindione (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Ethylphenacemidum (feneturide (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Phenprocoumonum (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidolum (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamterenum (INN) e suoi sali

396-01-0

206-904-3

276

Pirofostato di tetraetile (TEP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tricresilfosfato

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybinum (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosforo e fosfuri metallici

7723-14-0

231-768-7

280

Thalidomidum(INN) e suoi sali

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma Venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Picrotossina

124-87-8

204-716-6

283

Pilocarpina e suoi Sali

92-13-7

202-128-4

284

α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro (Levofacetoperano (INN)) e suoi sali

24558-01-8

 

285

Pipradrolum (INN) e suoi sali

467-60-7

207-394-5

286

Azacylonolum (INN) e suoi sali

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverinum (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprinum (INN) e suoi sali

55837-15-5

259-848-7

289

Piombo e suoi composti

7439-92-1

231-100-4

290

Conina

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroceraso)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyraponum (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/29/Euratom (1) che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

 

 

294

Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e preparati)

90046-04-1

289-971-1

295

Scopolamina, suoi sali e suoi derivati

51-34-3

200-090-3

296

Sali di oro

 

 

297

Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III, numero 49

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. e suoi preparati

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteina (INN) e suoi sali

90-39-1

201-988-8

300

Glucocorticoidi (corticosteroidi)

 

 

301

Datura stramonium L. e suoi preparati

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi derivati

11005-63-3

234-239-9

303

Strofanto (specie) e loro preparati

 

 

304

Stricnina e suoi sali

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos (specie) e loro preparati

 

 

306

Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961

 

 

307

Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro sali

 

 

308

Sultiamum (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodimio e suoi sali

7440-00-8

231-109-3

310

Thiotepum (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati

84696-42-4

283-649-4

312

Tellurio e suoi composti

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolinum (INN) e suoi sali

526-36-3

208-390-6

314

Tetracloroetilene

127-18-4

204-825-9

315

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

200-262-8

316

Tetrafosfato di esaetile

757-58-4

212-057-0

317

Tallio e suoi composti

7440-28-0

231-138-1

318

Glicosidi estratti dalla Theveta neriifolia Juss

90147-54-9

290-446-4

319

Ethionamidum (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Phenothiazinum (INN) e suoi composti

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III

62-56-6

200-543-5

322

Mephenesinum (INN) e suoi esteri

59-47-2

200-427-4

323

Vaccini, tossine o sieri definiti come medicinali immunologici in conformità dell'articolo 1, par. 4 della direttiva 2001/83/CE

 

 

324

Tranylcyprominum (INN) e suoi sali

155-09-9

205-841-9

325

Tricloronitrometano

76-06-2

200-930-9

326

Tribromoetanolo (alcol tribromoetilico)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlormethinum (INN) e suoi sali

817-09-4

212-442-3

328

Tretaminum (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamini triethiodidum (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. e suoi preparati

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrina e suoi sali

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi preparati

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. e preparati

90131-91-2

290-407-1

334

Cloruro di vinile monomero

75-01-4

200-831-0

335

Ergocalciferolum (INN) + Cholecalciferolo (vitamine D2 e D3)

50-14-6 / 67-97-0

200-014-9 / 200-673-2

336

Sali degli acidi O-alchilditiocarbonici (xantati)

 

 

337

Yohimbina e suoi sali

146-48-5

205-672-0

338

Dimethili sulfoxidum (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Diphenhydraminum (INN) e suoi sali

58-73-1

200-396-7

340

4-terzbutilfenolo

98-54-4

202-679-0

341

4-terzbutilpirocatecolo

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterolum (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Diossano (1,4 dietilene diossido)

123-91-1

204-661-8

344

Morfolina e suoi sali

110-91-8

203-815-1

345

Piretro album L. e suoi preparati

 

 

346

N-[(4-metossifenil)metil]-N',N'-dimetil-N-2-piridinil-1,2-etandiammina maleato (Maleato di pirianisamina)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennaminum (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraclorosalicilanilidi

7426-07-5

 

349

Diclorosalicilanilidi

1147-98-4

 

350

Tetrabromosalicilanilidi ---

 

 

351

Dibromosalicilanilidi ---

 

 

352

Bithionolum (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Monosulfuri tiouramici

97-74-5

202-605-7

354

Spostato o soppresso

 

 

355

Dimetileformamide (N,N-dimetileformamide)

68-12-2

200-679-5

356

Acetone benzilidene

122-57-6

204-555-1

357

Benzoati di coniferile (alcol coniferile), salvo tenori normali nelle essenze naturali utilizzate

 

 

358

Furocumarine (per esempio Trioxysalenum (INN), metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate

Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg

3902-71-4 / 298-81-7 / 484-20-8

223-459-0 / 206-066-9 / 207-604-5

359

Oli di semi di Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a

100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini

94-59-7

202-345-4

361

4,4'-bis(iodossi)-2,2'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-1,1'-bifenile (Iodotimolo)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etil-tetraidro-5',6',7', 8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrametil-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidro-naftalene (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-Fenilendiammina e suoi sali

95-54-5

202-430-6

364

4-Metil-m-fenilendiammina (toluene-2,4-diammina) e suoi sali

95-80-7

202-453-1

365

Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e suoi preparati

475-80-9 / 313-67-7 / 15918-62-4

202-499-6 / 206-238-3 / -

366

Cloroformio

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)

828-00-2

212-579-9

369

N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione sodico) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2 (Captano - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (Esaclorofene (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil (INN)) e suoi sali

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromosalicilanilide (Tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Fitolacca (Phytolacca spp.) e suoi preparati

65497-07-6 / 60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (acido retinoico e suoi sali)

302-79-4

206-129-0

376

1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole - CI 76050)e suoi sali

615-05-4

210-406-1

377

1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole) e suoi sali

5307-02-8

226-161-9

378

Colorante Cl 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Colorante Cl 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Colorante Cl 42555 (Basic Violet 3)

Colorante Cl 42555-1

Colorante Cl 42555-2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri) (Padimate A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-ammino-4-nitrofenolo

99-57-0

202-767-9

384

2-ammino-5-nitrofenolo

121-88-0

204-503-8

385

11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri

80-75-1

201-306-9

386

Colorante Cl 42640 ([4-[[4-(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-solfonatobenzill)ammino]fenil]metilen]cicloesa-2,5-diene-1-ilidene](etil)(3-solfonatobenzil)ammonio, sale di sodio)

1694-09-3

216-901-9

387

Colorante Cl 13065

587-98-4

209-608-2

388

Colorante Cl 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Colorante Cl 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogeni a struttura steroidea

 

 

391

Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'allegato III, e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV

7440-67-7

231-176-9

392

Spostato o soppresso

 

 

393

Acetonitrile

75-05-8

200-835-2

394

Tetraidrozolina Tetrizolina (INN)e suoi sali

84-22-0

201-522-3

395

idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'allegato III

148-24-3 / 134-31-6

205-711-1 / 205-137-1

396

2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione disolfuro + solfato di magnesio)

43143-11-9

256-115-3

397

Colorante CI 12075 (Pigment Orange 5), suoi lacche, pigmenti e sali

3468-63-1

222-429-4

398

Colorante CI 45170 e CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9 / 509-34-2

201-383-9 / 208-096-8

399

Lidocainum (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epossibutano

106-88-7

203-438-2

401

Colorante Cl 15585

5160-02-1 / 2092-56-0

225-935-3 / 218-248-5

402

Lattato di stronzio

29870-99-3

249-915-9

403

Nitrato di stronzio

10042-76-9

233-131-9

404

Policarbonato di sronzio

 

 

405

Pramocainum (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali

5862-77-1

 

407

2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali

14572-93-1

 

408

Pirocatecolo (Catecolo)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogallolo

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosammine, per es.: dimetilnitrosammina; nitrosodipropilammina; 2,2'-nitrosoimmino)bisetanolo

62-75-9 / 621-64-7 / 1116-54-7

200-549-8 / 210-698-0 / 214-237-4

411

Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali

 

 

412

4-ammino-2-nitrofenolo

119-34-6

204-316-1

413

2-metil-m-fenilendiammina (toluene-2,6-diammina)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio ambretta)

83-66-9

201-493-7

415

Spostato o soppresso

 

 

416

Cellule, tessuti o prodotti di origine umana

 

 

417

3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina (INN))

77-09-8

201-004-7

418

Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico (acido urocanico)

104-98-3 / 27538-35-8

203-258-4 / 248-515-1

419

I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2, quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e gli ingredienti da essi derivati.

 

 

420

Catrami di carbone grezzi e raffinati

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)

116-66-5

204-149-4

422

5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)

145-39-1

205-651-6

423

Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium L.), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

97676-35-2

 

424

Cianuro di benzile se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

140-29-4

205-410-5

425

Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

4756-19-8

225-289-2

426

Maleato di dietile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Diidrocumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

17874-34-9

241-827-9

431

Citraconato di dimetile, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

617-54-9

 

432

7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudometilionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

141-10-6

205-457-1

434

Difenilammina, se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

122-39-4

204-539-4

435

Etilacrilato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

140-88-5

205-438-8

436

Assoluta di foglia di fico (Ficus carica L.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

68916-52-9

 

437

trans-2-eptenale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-esenale-dietilacetale se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-esenale-dimetilacetale, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

18318-83-7

242-204-4

440

Alcol idroabietilico, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

34131-99-2

251-841-7

442

7-Metossicumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (alfa-metile anisilidene acetone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

104-27-8

203-190-5

445

Metil-trans-2-butenoato, se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

623-43-8

210-793-7

446

7-Metilcumarina se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

2445-83-2

219-499-3

447

5-Metil-2,3-esandione (acetil isovaleril), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentilidencicloesanone se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (pseudo-isometil-ionone), se impiegato come ingrediente per le sue proprietà odorose

1117-41-5

214-245-8

450

Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth.), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose

8024-12-2

 

451

Spostato o soppresso

 

 

452

6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa-6-silaundecano

37894-46-5

253-704-7

453

Dicloruro di cobalto

7646-79-9

231-589-4

454

Solfato di cobalto

10124-43-3

233-334-2

455

Monossido di nichel

1313-99-1

215-215-7

456

Triossido di dinichel

1314-06-3

215-217-8

457

Diossido di nichel

12035-36-8

234-823-3

458

Disolfuro di trinichel

12035-72-2

234-829-6

459

Tetracarbonilnichel

13463-39-3

236-669-2

460

Solfuro di nichel

16812-54-7

240-841-2

461

Bromato di potassio

7758-01-2

231-829-8

462

Monossido di carbonio

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-diene, cfr. anche voci 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

75-28-5

200-857-2

465

Butano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

106-97-8

203-448-7

466

Gas (petrolio), C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68131-75-9

268-629-5

467

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliticamente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna di frazionamento ad assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68307-98-2

269-617-2

468

Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione catalitica, stabilizzante di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68307-99-3

269-618-8

469

Gas di coda (petrolio), nafta riformata cataliticamente, stabilizzante di frazionamento, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-00-9

269-619-3

470

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper di «hydrotreating», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-01-0

269-620-9

471

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio, torre di assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-03-2

269-623-5

472

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-04-3

269-624-0

473

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-05-4

269-625-6

474

Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-06-5

269-626-1

475

Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-07-6

269-627-7

476

Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo stabilizzatore di frazionamento, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-08-7

269-628-2

477

Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-09-8

269-629-8

478

Gas di coda (petrolio), distillato di prima distillazione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-10-1

269-630-3

479

Gas di coda (petrolio), alchilazione propano-propilene, preparazione carica deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-11-2

269-631-9

480

Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dall'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-12-3

269-632-4

481

Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68409-99-4

270-071-2

482

Alcani, C1-2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-57-0

270-651-5

483

Alcani, C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-58-1

270-652-0

484

Alcani, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-59-2

270-653-6

485

Alcani, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-60-5

270-654-1

486

Gas combustibili), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-26-6

270-667-2

487

Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-29-9

270-670-9

488

Idrocarburi, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-40-4

270-681-9

489

Idrocarburi, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-42-6

270-682-4

490

Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-49-3

270-689-2

491

Gas di petrolio, liquefatti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-85-7

270-704-2

492

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-86-8

270-705-8

493

Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-33-8

270-724-1

494

Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-35-0

270-726-2

495

Gas (petrolio), carica sistema amminico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-65-6

270-746-1

496

Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-66-7

270-747-7

497

Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-67-8

270-748-2

498

Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-68-9

270-749-8

499

Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del butano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-69-0

270-750-3

500

Gas (petrolio), C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-70-3

270-751-9

501

Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico, frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4 privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-71-4

270-752-4

502

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-72-5

270-754-5

503

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente, frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3 privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-73-6

270-755-0

504

Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-74-7

270-756-6

505

Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico, ricchi di C1-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-75-8

270-757-1

506

Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-76-9

270-758-7

507

Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste dello stripper, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-77-0

270-759-2

508

Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ricchi di C1-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-79-2

270-760-8

509

Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-80-5

270-761-3

510

Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-81-6

270-762-9

511

Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico, arricchiti in idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-82-7

270-763-4

512

Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione olefinica-paraffinica, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-83-8

270-765-5

513

Gas (petrolio), corrente di ritorno C2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-84-9

270-766-0

514

Gas (petrolio), ricchi di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-85-0

270-767-6

515

Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-86-1

270-768-1

516

Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del deisobutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-87-2

270-769-7

517

Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di propilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-90-7

270-772-3

518

Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-91-8

270-773-9

519

Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'impianto di concentrazione gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-92-9

270-774-4

520

Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentrazione gas, con contenuto >0,1 % p/p di butadiene

68477-93-0

270-776-5

521

Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore impianto recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-94-1

270-777-0

522

Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-95-2

270-778-6

523

Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-96-3

270-779-1

524

Gas (petrolio), ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-97-4

270-780-7

525

Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato, ricchi di idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-98-5

270-781-2

526

Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isomerizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-99-6

270-782-8

527

Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-00-2

270-783-3

528

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-01-3

270-784-9

529

Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-02-4

270-785-4

530

Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di idrogeno-metano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-03-5

270-787-5

531

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming, ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-04-6

270-788-0

532

Gas (petrolio), distillazione da cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-05-7

270-789-6

533

Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso frazionamento olio purificato di cracking catalitico e residuo sotto vuoto di cracking termico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-21-7

270-802-5

534

Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-22-8

270-803-0

535

Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e reforming catalitico e dal frazionatore combinato con l'idrodesolforatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-24-0

270-804-6

536

Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifrazionamento dell'apparecchiatura di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-25-1

270-805-1

537

Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per frazionamento di nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-26-2

270-806-7

538

Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-27-3

270-807-2

539

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-28-4

270-808-8

540

Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento del distillato crackizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-29-5

270-809-3

541

Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima distillazione idrodesolforata, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-30-8

270-810-9

542

Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di gas saturo, ricco di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-32-0

270-813-5

543

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas saturo, ricco di C1-2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-33-1

270-814-0

544

Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking termico di residui sotto vuoto, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-34-2

270-815-6

545

Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68512-91-4

270-990-9

546

Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distillazione sottoposta a reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-14-4

270-999-8

547

Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di nafta di prima distillazione, gamma completa di frazioni, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-15-5

271-000-8

548

Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking, ricchi di idrocarburi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-16-6

271-001-3

549

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-17-7

271-002-9

550

Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-18-8

271-003-4

551

Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione dell'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-19-9

271-005-5

552

Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-66-6

271-010-2

553

Idrocarburi, C1-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68514-31-8

271-032-2

554

Idrocarburi, C1-4, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68514-36-3

271-038-5

555

Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-15-1

271-258-1

556

Idrocarburi, C1-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-16-2

271-259-7

557

Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-19-5

271-261-8

558

Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore di idrotrattamento dell'unità benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68602-82-4

271-623-5

559

Gas (petrolio), C1-5, umidi, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68602-83-5

271-624-0

560

Gas (petrolio), da assorbitore secondario, frazionamento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68602-84-6

271-625-6

561

Idrocarburi, C2-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-25-7

271-734-9

562

Idrocarburi, C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-26-8

271-735-4

563

Gas (petrolio), carica di alchilazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-27-9

271-737-5

564

Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del depropanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68606-34-8

271-742-2

565

Prodotti del petrolio, gas di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68607-11-4

271-750-6

566

Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa pressione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-06-2

272-182-1

567

Gas (petrolio), miscela di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-07-3

272-183-7

568

Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-64-2

272-203-4

569

Gas (petrolio), C2-4, addolciti, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-65-3

272-205-5

570

Gas (petrolio), di raffineria, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68814-67-5

272-338-9

571

Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platforming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68814-90-4

272-343-6

572

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentanizzatore di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68911-58-0

272-775-5

573

Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour» idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68911-59-1

272-776-0

574

Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68918-99-0

272-871-7

575

Gas (petrolio), dal deesanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-00-6

272-872-2

576

Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo di desolforazione «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-01-7

272-873-8

577

Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking catalitico fluidizzato), con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-02-8

272-874-3

578

Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrubbing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-03-9

272-875-9

579

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di idrotrattamento di distillato pesante, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-04-0

272-876-4

580

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-05-1

272-878-5

581

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifining» di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-06-2

272-879-0

582

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per frazionamento di benzina leggera di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-07-3

272-880-6

583

Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-08-4

272-881-1

584

Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-09-5

272-882-7

585

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-10-8

272-883-2

586

Gas (petrolio), dallo stripper del catrame, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-11-9

272-884-8

587

Gas (petrolio), dallo stripper «unifining», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-12-0

272-885-3

588

Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-20-0

272-893-7

589

Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-76-1

273-169-3

590

Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e distillato crackizzati cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-77-2

273-170-9

591

Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idrodesolforata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-79-4

273-173-5

592

Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-80-7

273-174-0

593

Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, gasolio e distillato crackizzati termicamente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-81-8

273-175-6

594

Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per frazionamento di idrocarburi crackizzati termicamente, coking del petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-82-9

273-176-1

595

Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con vapore, concentrati in butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68955-28-2

273-265-5

596

Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna, frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a letto fluido e desolforazione gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68955-33-9

273-269-7

597

Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione di testa stabilizzatore reforming catalitico, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68955-34-0

273-270-2

598

Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68989-88-8

273-563-5

599

Idrocarburi, C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

87741-01-3

289-339-5

600

Alcani, C1-4, ricchi di C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

90622-55-2

292-456-4

601

Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a dietanolammina, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-15-3

295-397-2

602

Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-16-4

295-398-8

603

Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-17-5

295-399-3

604

Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente dell'idrogenatore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-18-6

295-400-7

605

Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta pressione di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-19-7

295-401-2

606

Gas (petrolio), residuo «visbreaking», con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-20-0

295-402-8

607

Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-22-2

295-404-9

608

Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-23-3

295-405-4

609

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-80-2

295-463-0

610

Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

95465-89-7

306-004-1

611

Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con vapore dell'estrazione con ammonio acetato di rame, C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene)

50-32-8

200-028-5

613

Pece, catrame-petrolio di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

68187-57-5

269-109-0

614

Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei condensati, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

68188-48-7

269-159-3

615

Spostato o soppresso

 

 

616

Spostato o soppresso

 

 

617

Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di acenaftene, con contenuto> 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90640-85-0

292-606-9

618

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-57-1

292-651-4

619

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-58-2

292-653-5

620

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossidata, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-59-3

292-654-0

621

Residui di estrazione (carbone), bruno, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

91697-23-3

294-285-0

622

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

92045-71-1

295-454-1

623

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

92045-72-2

295-455-7

624

Solidi di scarto, coking della pece di catrame di carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

92062-34-5

295-549-8

625

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secondaria, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-13-3

302-650-3

626

Residui (carbone), estrazione con solvente liquido, con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-46-2

302-681-2

627

Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-47-3

302-682-8

628

Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-48-4

302-683-3

629

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-76-6

308-296-6

630

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con argilla, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-77-7

308-297-1

631

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-78-8

308-298-7

632

Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica biciclica ed eterocilica, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101316-45-4

309-851-5

633

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene-polipropilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-74-5

309-956-6

634

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-75-6

309-957-1

635

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-76-7

309-958-7

636

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenzo[a,h]antracene

53-70-3

200-181-8

638

Benzo[a]antracene

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pirene

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluorantene

205-82-3

205-910-3

641

Benzo(e)acefenantrilene

205-99-2

205-911-9

642

Benzo[k]fluorantene

207-08-9

205-916-6

643

Crisene

218-01-9

205-923-4

644

2-bromopropano

75-26-3

200-855-1

645

Tricloroetilene

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibromo-3-cloropropano

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibromopropan-1-olo

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dicloropropan-2-olo

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-triclorotoluene

98-07-7

202-634-5

650

α-clorotoluene (cloruro di benzile)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibromoetano

106-93-4

203-444-5

652

Esaclorobenzene

118-74-1

204-273-9

653

Bromoetilene (bromuro di vinile)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-diclorobut-2-ene

764-41-0

212-121-8

655

Metilossirano (ossido di propilene)

75-56-9

200-879-2

656

(Epossietil)benzene (osido di stirene)

96-09-3

202-476-7

657

1-cloro-2,3-epossipropano (epicloroidrina)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-cloro-2,3-epossipropano

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epossi-3-fenossipropano (fenil glicidil etere)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epossi-1-propanolo

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-biossirano (1,2:3,4-diepossibutano)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole

133855-98-8

406-850-2

664

Ossido di clorometile e metile

107-30-2

203-480-1

665

2-metossietanolo e suo acetato (2-metossietil-acetato)

109-86-4 / 110-49-6

203-713-7 / 203-772-9

666

2-etossietanolo e suo acetato (2-etossietil-acetato)

110-80-5

203-804-1

667

Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile)

542-88-1

208-832-8

668

2-metossipropanolo

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolattone

57-57-8

200-340-1

670

Cloruro di dimetilcarbammile

79-44-7

201-208-6

671

Uretano (carbammato di etile)

51-79-6

200-123-1

672

Spostato o soppresso

 

 

673

Spostato o soppresso

 

 

674

Acido metossiacetico

625-45-6

210-894-6

675

Ftalato di dibutile

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-metossietil) etere (dietilen glicol dimetil etere)

111-96-6

203-924-4

677

Ftalato di bis(2-etilesile) (dietilesil ftalato)

117-81-7

204-211-0

678

Ftalato di bis(2-metossietile)

117-82-8

204-212-6

679

Acetato di 2-metossipropile

70657-70-4

274-724-2

680

[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]acetato di 2–etilesile

80387-97-9

279-452-8

681

Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nel presente regolamento

79-06-1

201-173-7

682

Acrilonitrile

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropano

79-46-9

201-209-1

684

Dinosebe, suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli indicati altrove nell'elenco

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanisolo

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenile

92-93-3

202-204-7

687

2,4 - Dinitrotoluene

Dinitrotoluene, tecnico

121-14-2 / 25321-14-6

204-450-0 / 246-836-1

688

Binapacril

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalene

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluene

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaftene

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotoluene

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotoluene

610-39-9

210-222-1

694

3,5-Dinitrotoluene

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotoluene

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterbe, suoi sali e esteri

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofene

1836-75-5

217-406-0

698

Spostato o soppresso

 

 

699

Diazometano

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1 – Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Spostato o soppresso

 

 

702

1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina

70-25-7

200-730-1

703

Spostato o soppresso

 

 

704

Spostato o soppresso

 

 

705

4,4′-metilendianilina

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metilendi-o-toluidina

838-88-0

212-658-8

708

o-anisidina

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetossibenzidina (o-Dianisidina) e suoi sali

119-90-4

204-355-4

710

Spostato o soppresso

 

 

711

Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina

 

 

712

3,3′-diclorobenzidina

91-94-1

202-109-0

713

Benzidina, dicloridrato

531-85-1

208-519-6

714

Solfato di [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]di ammonio

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-diclorobenzidina, dicloridrato

612-83-9

210-323-0

716

Solfato di benzidina

21136-70-9

244-236-4

717

Acetato di benzidina

36341-27-2

252-984-8

718

Diidrogenobis(solfato) di 3,3′-diclorobenzidina

64969-34-2

265-293-1

719

Solfato di 3,3′-diclorobenzidina

74332-73-3

277-822-3

720

Azocoloranti della benzidina

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidina (o-Tolidina)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidina, dicloridrato

612-82-8

210-322-5

723

Bis(idrogenosolfato) di [3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diammonio

64969-36-4

265-294-7

724

Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina

74753-18-7

277-985-0

725

Sostanze coloranti a base di o-tolidina

 

611-030-00-4

726

Bifenil-4-ilammina (4-aminodifenil) e suoi sali

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzene

103-33-3

203-102-5

728

Acetato di (metil-ONN-azossi)metile

592-62-1

209-765-7

729

Cicloesimide

66-81-9

200-636-0

730

2-metilaziridina

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tione (Etilene tiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furano

110-00-9

203-727-3

733

Aziridina

151-56-4

205-793-9

734

Captatolo

2425-06-1

219-363-3

735

Carbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazine

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorfo

24602-86-6

246-347-3

738

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butile

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazolo

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC, Triglicidilisocianurato)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetammide

62-55-5

200-541-4

743

Spostato o soppresso

 

 

744

Formammide

75-12-7

200-842-0

745

N-metilacetammide

79-16-3

201-182-6

746

N-metilformammide

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetilacetammide

127-19-5

204-826-4

748

Triammide esametilfosforica

680-31-9

211-653-8

749

Solfato di dietile

64-67-5

200-589-6

750

Solfato di dimetile

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propansulfone

1120-71-4

214-317-9

752

Cloruro di dimetilsolfammoile

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallate

95-06-7

202-388-9

754

Miscela di:4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazolo

 

403-250-2

755

(+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)fenilossi]propionato

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile

85136-74-9

400-340-3

757

Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2-solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio

108225-03-2

402-060-7

758

[4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]rame(II) di trisodio

 

413-590-3

759

Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2-metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metilacrilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-metilacrilammide

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Terossirone)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionite

12510-42-8

650-012-00-0

762

Amianto

12001-28-4

650-013-00-6

763

Petrolio

8002-05-9

232-298-5

764

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raffinata con solventecon contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Oli residui (petrolio), raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Oli residui (petrolio), trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idrotrattata, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Oli residui (petrolio), idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Olio di trasudamento (petrolio), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato naftenico pesante, concentrato in aromatici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraffinico pesante raffinato con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, deasfaltati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, alta viscosità, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Oli lubrificanti, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati complessi-, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati complessi, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati con solventi, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrackizzati, deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leggero, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, trattati con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leggero, idrodesolforati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con acido deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92704- 08-0

296-437-1

826

Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pesante, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pesante deparaffinato con solvente, idrodesolforato, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, deparaffinati con solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idrogenazione dell'olio residuo, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con solvente, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrocrackizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato deparaffinati con solvente idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati), con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto vuoto deasfaltati idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati deparaffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmosferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idrotrattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere della distillazione sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido silicico, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Idrocarburi, C20-58, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Idrocarburi, C27-42, naftenici, con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio solvente, trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto solvente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente, deasfaltati, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con solvente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita, a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64741-86-2

265-088-7

867

Gasoli (petrolio), raffinati con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64741-90-8

265-092-9

868

Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64741-91-9

265-093-4

869

Gasoli (petrolio), trattati con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-12-7

265-112-6

870

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-13-8

265-113-1

871

Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-14-9

265-114-7

872

Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-29-6

265-129-9

873

Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata chimicamente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-30-9

265-130-4

874

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-38-7

265-139-3

875

Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-46-7

265-148-2

876

Gasoli (petrolio), idrodesolforati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-79-6

265-182-8

877

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-80-9

265-183-3

878

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, altobollenti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-29-2

270-719-4

879

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, a punto di ebollizione intermedio a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-30-5

270-721-5

880

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazionamento di un impianto di reforming catalitico, bassobollenti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-31-6

270-722-0

881

Alcani, C12-26 ramificati e lineari a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90622-53-0

292-454-3

882

Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90640-93-0

292-615-8

883

Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concentrato di aromatici pesanti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

91995-34-5

295-294-2

884

Gasoli, paraffinici a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolforata pesante a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97488-96-5

307-035-3

886

Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97675- 85-9

307-659-6

887

Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni leggere della distillazione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97675-86-0

307-660-1

888

Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con solvente a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97722-08-2

307-757-9

889

Gasoli, idrotrattati a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97862-78-7

308-128-1

890

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-97-4

309-667-5

891

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-98-5

309-668-0

892

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-99-6

309-669-6

893

Grassi lubrificanti a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

74869-21-9

278-011-7

894

Paraffina molle (petrolio) a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-61-6

265-165-5

895

Paraffina molle (petrolio), trattata con acido a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90669-77-5

292-659-8

896

Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

90669-78-6

292-660-3

897

Paraffina molle (petrolio), idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

92062-09-4

295-523-6

898

Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

92062-10-7

295-524-1

899

Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione, idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

92062-11-8

295-525-7

900

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-04-2

308-155-9

901

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con argilla a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-05-3

308-156-4

902

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione, trattata con acido silicico a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-06-4

308-158-5

903

Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone a meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100684-49-9

309-723-9

904

Petrolato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolato (petrolio), ossidato, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolato (petrolio), trattato con allumina, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77-7), a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

92045-77-7

295-459-9

908

Petrolato (petrolio), trattato con carbone, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolato (petrolio), trattato con argilla, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

100684-33-1

309-706-6

911

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking catalitico

64741-59-9

265-060-4

912

Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking catalitico

64741-60-2

265-062-5

913

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking termico

64741-82-8

265-084-5

914

Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati cataliticamente

68333-25-5

269-781-5

915

Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crackizzata con vapore d'acqua

68475-80-9

270-662-5

916

Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del petrolio crackizzati

68477-38-3

270-727-8

917

Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua

68527-18-4

271-260-2

918

Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termicamente idrodesolforati

85116-53-6

285-505-6

919

Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati

92045-29-9

295-411-7

920

Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata

92062-00-5

295-514-7

921

Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking con vapore

92062-04-9

295-517-3

922

Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico, degradati termicamente

92201-60-0

295-991-1

923

Residui (petrolio), nafta da immersione di calore («heat soaking») e cracking con vapore

93763-85-0

297-905-8

924

Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati crackizzati termicamente

97926-59-5

308-278-8

925

Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da «coker»

101316-59-0

309-865-1

926

Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore

101631-14-5

309-939-3

927

Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica

64741-45-3

265-045-2

928

Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto

64741-57-7

265-058-3

929

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking catalitico

64741-61-3

265-063-0

930

Oli purificati (petrolio), cracking catalitico

64741-62-4

265-064-6

931

Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico

64741-67-9

265-069-3

932

Residui (petrolio), frazioni di idrocracking

64741-75-9

265-076-1

933

Residui (petrolio), da cracking termico

64741-80-6

265-081-9

934

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking termico

64741-81-7

265-082-4

935

Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto

64742-59-2

265-162-9

936

Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distillazione atmosferica

64742-78-5

265-181-2

937

Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto

64742-86-5

265-189-6

938

Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua

64742-90-1

265-193-8

939

Residui (petrolio), atmosferici

68333-22-2

269-777-3

940

Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati cataliticamente

68333-26-6

269-782-0

941

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crackizzati cataliticamente

68333-27-7

269-783-6

942

Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackizzati cataliticamente

68333-28-8

269-784-1

943

Olio combustibile, oli di prima distillazione da residui, ad alto contenuto di zolfo

68476-32-4

270-674-0

944

Olio combustibile, residuo

68476-33-5

270-675-6

945

Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore impianto di reforming catalitico

68478-13-7

270-792-2

946

Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto

68478-17-1

270-796-4

947

Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni leggere sotto vuoto

68512-61-8

270-983-0

948

Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto

68512-62-9

270-984-6

949

Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore

68513-69-9

271-013-9

950

Olio combustibile n. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore di zolfo

68607-30-7

271-763-7

952

Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica

68783-08-4

272-184-2

953

Residui (petrolio), da scrubber impianto coking, contenenti aromatici ad anelli condensati

68783-13-1

272-187-9

954

Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio

68955-27-1

273-263-4

955

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi

68955-36-2

273-272-3

956

Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto

70592-76-6

274-683-0

957

Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto

70592-77-7

274-684-6

958

Distillati (petrolio), sotto vuoto

70592-78-8

274-685-1

959

Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idrodesolforati

85117-03-9

285-555-9

960

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati

90669-75-3

292-657-7

961

Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri

90669-76-4

292-658-2

962

Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo

92045-14-2

295-396-7

963

Residui (petrolio), cracking catalitico

92061-97-7

295-511-0

964

Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico, degradati termicamente

92201-59-7

295-990-6

965

Oli residui (petrolio)

93821-66-0

298-754-0

966

Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente

98219-64-8

308-733-0

967

Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero intermedi

101316-57-8

309-863-0

968

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere

64741-50-0

265-051-5

969

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti

64741-51-1

265-052-0

970

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere

64741-52-2

265-053-6

971

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti

64741-53-3

265-054-1

972

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata con acido

64742-18-3

265-117-3

973

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata con acido

64742-19-4

265-118-9

974

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trattata con acido

64742-20-7

265-119-4

975

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trattata con acido

64742-21-8

265-121-5

976

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti neutralizzate chimicamente

64742-27-4

265-127-8

977

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere neutralizzate chimicamente

64742-28-5

265-128-3

978

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neutralizzata chimicamente

64742-34-3

265-135-1

979

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neutralizzata chimicamente

64742-35-4

265-136-7

980

Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata con solvente

64742-03-6

265-102-1

981

Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante distillata con solvente

64742-04-7

265-103-7

982

Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distillata con solvente

64742-05-8

265-104-2

983

Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da solvente

64742-11-6

265-111-0

984

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto vuoto

91995-78-7

295-341-7

985

Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici

97722-04-8

307-753-7

986

3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-amminonaftalen-1-solfonato) di disodio,

573-58-0

209-358-4

987

4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-disolfonato di disodio,

1937-37-7

217-710-3

988

3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio,

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolilazo-o-toluidina,

97-56-3

202-591-2

990

4-amminoazobenzene,

60-09-3

200-453-6

991

[5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofenil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]cuprato(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Etere diglicidilico di resorcinolo

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenilguanidina

102-06-7

203-002-1

994

Epossido di eptacloro

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrosofenolo

104-91-6

203-251-6

996

Carbendazina

10605-21-7

234-232-0

997

Ossido di allile e glicidile

106-92-3

203-442-4

998

Cloroacetaldeide

107-20-0

203-472-8

999

Esano

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metossietossi)etanolo (dietilene glicol monometil etere; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (Tetraconazolo ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidrossi-5-nitroantrachinone

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diisochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone

115662-06-1

405-100-1

1004

Fosfato di tris(2-cloroetile)

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etossi-2-benzimidazolanilide

120187-29-3

407-600-5

1006

Diidrossido di nichel)

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetilanilina

121-69-7

204-493-5

1008

Simazina

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)-fenil)titanio

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildifenilmetano

130728-76-6

410-060-3

1011

Pentaossido di divanadio

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaclorofenolo e suoi sali alcalini

87-86-5 / 131-52-2 / 7778-73-6

201-778-6 / 205-025-2 / 231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftilanilina

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazina

139-40-2

205-359-9

1019

Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio; monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoxaflutolo

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoxim-metile

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Clordecone

143-50-0

205-601-3

1023

9-vinilcarbazolo

1484-13-5

216-055-0

1024

Acido 2-etilesanoico

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Cloruro di morfolin-4-carbonile

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozide

1596-84-5

216-485-9

1028

Alacloro (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilammina C16-18 distillata idrogenata

166242-53-1

422-720-8

1030

Iossinilo e ottanoato di iossinilo (ISO)

1689-83-4 / 3861-47-0

216-881-1 / 223-375-4

1031

Bromossinil (ISO) (3,5-dibromo-4-idrossibenzonitrile) e bromossinil eptanoato (ISO)

1689-84-5 / 56634-95-8

216-882-7 / 260-300-4

1032

Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile

1689-99-2

216-885-3

1033

Spostato o soppresso

 

 

1034

5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomil

17804-35-2

241-775-7

1036

Clorotalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, monocloridrato

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metilenbis(2-etilanilina)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinammide

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-tolilossi)metil]ossirano

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-tolilossi)metil]ossirano

2186-25-6

218-575-3

1042

Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile

2210-79-9

218-645-3

1043

[(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere

26447-14-3

247-711-4

1044

Diallato

2303-16-4

218-961-1

1045

Benzil-2,4-dibromobutanoato

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluoroiodometano

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanato-metile

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8] decano (Mirex)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propizammida

23950-58-5

245-951-4

1050

Ossido di butile e glicidile

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-triclorobut-1-ene

2431-50-7

219-397-9

1052

Chinometionato

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipropil)fosfonato)monoidrato

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-triazolo

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Carbonato di nichel

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

1063

Spostato o soppresso

 

 

1064

5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2-idrossimetiltetraidrofurano

41107-56-6

415-360-8

1065

Crotonaldeide

4170-30-3

224-030-0

1066

Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossicarbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide

 

418-350-1

1067

4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] e suoi sali

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Cloruro di toluidinio

540-23-8

208-740-8

1070

Solfato di toluidina (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-terz-butilfenil)etanolo

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Clordano, puro

57-74-9

200-349-0

1074

Esan-2-one (metil-butil-chetone)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetammide

60-35-5

200-473-5

1077

N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (Furmeciclox - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-isobutiletilidendifenolo

6807-17-6

401-720-1

1080

Clordimeforme

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrolo

61-82-5

200-521-5

1082

Carbaril

63-25-2

200-555-0

1083

Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking

64741-77-1

265-078-2

1084

Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone

66938-41-8

423-290-4

1086

Combustibili, diesel, a meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

68334-30-5

269-822-7

1087

Olio combustibile n. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Olio combustibile n. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Combustibili, diesel n. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibromo-2-nitroetanolo

69094-18-4

412-380-9

1091

Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monocrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nichel

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromometano (bromuro di metile (ISO))

74-83-9

200-813-2

1095

Clorometano (cloruro di metile)

74-87-3

200-817-4

1096

Iodometano (ioduro di metile)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromoetano (bromuro di etile)

74-96-4

200-825-8

1098

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

1099

Idrossido di fentina

76-87-9

200-990-6

1100

Solfato di nichel

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (Isoforone)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-dicloropropene

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butile

79241-46-6

607-305-00-3

1104

Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

81880-96-8

406-090-1

1107

Colorante CI Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Clozolinate

84332-86-5

282-714-4

1109

Alcani, C10-13, monocloro

85535-84-8

287-476-5

1110

Spostato o soppresso

 

 

1111

2,4,6-triclorofenolo

88-06-2

201-795-9

1112

Cloruro di dietilcarbammoile

88-10-8

201-798-5

1113

1-vinil-2-pirrolidone

88-12-0

201-800-4

1114

Miclobutanil (ISO) 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile

88671-89-0

410-400-0

1115

Acetato di fentina

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenil-2-ilammina

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato

90657-55-9

419-160-1

1118

Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (2,6-toluene diisocianato)

91-08-7

202-039-0

1119

Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (2,4-toluene diisocianato)

584-84-9

209-544-5

1120

Diisocianato di m-tolilidene (toluene diisocianato)

26471-62-5

247-722-4

1121

Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking

94114-58-6

302-694-3

1122

Carburanti, diesel, estrazione del carbone con solvente, idrogenati da idrocracking

94114-59-7

302-695-9

1123

Pece, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

61789-60-4

263-072-4

1124

2-butanossima

96-29-7

202-496-6

1125

Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di paraffine da idrocracking deparaffinati con solvente

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-diclorotoluene

98-87-3

202-709-2

1127

Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate altrove nell’elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati) che presentano un’orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in peso]

 

 

1128

Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide, cicloesilammina, metanolo e acido acetico

 

406-230-1

1129

Spostato o soppresso

 

 

1130

Spostato o soppresso

 

 

1131

Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3-solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio

 

400-810-8

1132

Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo, 4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo

 

417-470-1

1133

Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke), se impiegato come fragranza.

8023-88-9

 

1134

7-Ethoxy-4-methylcoumarin, se impiegato come fragranza.

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahydrocoumarin, se impiegato come fragranza

700-82-3

211-851-4

1136

Balsamo del Perù (nome INCI: Myroxylon pereirae;), se impiegato come fragranza

8007-00-9

232-352-8

1137

Nitrito di isobutile

542-56-2

208-819-7

1138

Isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)

78-79-5

201-143-3

1139

1-bromopropano; n-bromuro di propile

106-94-5

203-445-0

1140

Cloroprene (stabilizzato); (2-clorobuta-1,3-diene)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-tricloropropano

96-18-4

202-486-1

1142

Etilenglicol dimetiletere (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinocap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m-fenilendiamina) (4) e (2-metil-m-fenilendiamina) (5)

Metil-m-fenilendiammina

25376-45-8

246-910-3

1145

p-clorobenzotricloruro

5216-25-1

226-009-1

1146

Difeniletere, ottabromoderivato

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metossietossi)etano; trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)

90-94-8

202-027-5

1150

4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo

70987-78-9

417-210-7

1151

Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1];

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-pentilisopentilftalato [2];-

[2]

 

di-n-pentilftalato [3];

131-18-0 [3]

205-017-9

Diisopentilftalato [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Benzilbutilftalato (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

Acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari

68515-42-4

271-084-6

1154

Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio

 

402-660-9

1155

(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil)))-1,1’-diclorodipiridinio, di cloridrato

 

401-500-5

1156

2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one

 

420-580-2

1157

Azafenidina

68049-83-2

 

1158

2,4,5-trimetilanilina [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4’-tiodianilina e suoi sali

139-65-1

205-370-9

1160

4,4’-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N’,N’-tetrametil-4,4-metilenedianilina

101-61-1

202-959-2

1162

6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina

143860-04-2

421-150-7

1164

Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

 

421-550-1

1165

2-nitrotoluene

88-72-2

201-853-3

1166

Tributilfosfato

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalene

91-20-3

202-049-5

1168

Nonilfenolo [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-nonilfenolo, ramificato [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-tricloroetano

79-00-5

201-166-9

1170

Spostato o soppresso

 

 

1171

Spostato o soppresso

 

 

1172

Cloruro di allile 3-cloropropene

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)

106-46-7

203-400-5

1174

bis(2-cloroetil) etere

111-44-4

203-870-1

1175

Fenolo

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenolo A (4,4′-isopropilidendifenolo)

80-05-7

201-245-8

1177

Triossimetilene (1,3,5-triossano)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargite (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-cloro-4-nitrobenzene

100-00-5

202-809-6

1180

Molinato (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Spostato o soppresso

 

 

1183

Isocianato di metile

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]

 

421-870-1

1186

Miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonaftalen -1-solfonato)

140698-96-0

414-770-4

1187

Miscela di: prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-naftalenesolfonato (1:3)

 

417-980-4

1188

Verde malachite cloridrato [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Verde malachite ossalato [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-fenil-L-prolina

96314-26-0

416-020-1

1192

Spostato o soppresso

 

 

1193

Miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato

 

424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidina

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

Cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo

143322-57-0

422-390-5

1198

Pimetrozina (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadiargil (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide

 

416-860-9

1202

1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetidina (4-etossianilina)

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenilenediammina e suoi sali

108-45-2

203-584-7

1205

Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

92061-93-3

295-506-3

1206

Olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

90640-84-9

292-605-3

1207

Olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

61789-28-4

263-047-8

1208

Creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

8001-58-9

232-287-5

1209

Olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-79-8

274-565-9

1210

Residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

122384-77-4

310-189-4

1211

Olio di creosoto, distillato a basso punto d’ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-80-1

274-566-4

1212

6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

136-17-4

 

1215

2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

117907-42-3

 

1216

2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

135043-65-1 / 29785-47-5

 

1217

4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

20055-01-0 / 21616-59-1

 

1218

Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-00-4

 

1219

2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

95-85-2

202-458-9

1220

4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

2380-94-1

219-177-2

1221

4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

56496-88-9

 

1222

Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

163183-01-5

 

1223

N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

91-68-9 / 68239-84-9

202-090-9 / 269-478-8

1224

N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

 

1225

N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

104903-49-3

 

1226

N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

72584-59-9 / 66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

113715-25-6

 

1228

1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

575-38-2

209-383-0

1229

Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

619-05-6

210-577-2

1230

2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli

79352-72-0

 

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine

144644-13-3

 

1235

6-Nitro-o-Toluidine

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow n. 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange n. 3

81612-54-6

 

1238

HC Green n. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red n. 8 e i suoi sali

13556-29-1 / 97404-14-3

- / 306-778-0

1240

Tetraidro-6-nitrochinoxalina e i suoi sali

158006-54-3 / 41989-35-7 / 73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-ammino-3-fluorofenolo

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (Questamide H)

149591-38-8

422-560-9

1244

1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Diidrossi-4-metilpiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Idrossi-1,4-benzodiossano e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-Metilendiossifenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-Metilendiossianilina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

14268-66-7

238-161-6

1249

Idrossipiridinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

822-89-9

212-506-0

1250

3-Nitro-4-amminofenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

50982-74-6

 

1251

2-metossi-4-nitrofenolo (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

12219-01-1

 

1253

1,3,5-Triidrossibenzene (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

108-73-6

206-611-2

1254

1,2,4- Triacetato di benzene e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

613-03-6

210-327-2

1255

Etanolo, 2,2’-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

68478-64-8 / 158571-58-5

 

1256

N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

158571-57-4

 

1257

Acido 4-amminobenzensolfonico (acido solfanilico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

121-57-3 / 515-74-2

204-482-5 / 208-208-5

1258

Acido 3,3’-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6373-79-1

228-922-0

1259

3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

89959-98-8 / 12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

23355-64-8

245-604-7

1261

Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-Dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6358-85-6

228-787-8

1264

Acido 2,2’-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo]benzensolfonico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4197-25-5

224-087-1

1266

Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3442-21-5 / 34977-63-4

222-351-0 / 252-305-5

1267

Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-[[7,7’-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))(6-)))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

37279-54-2

253-441-8

1269

Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-idrossi-7-[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3441-14-3

222-384-4

1270

Acido 2-naftalensolfonico, 7,7’-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2610-10-8 / 25188-41-4

220-027-3

1271

Etanamminio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-Indolio, 2-[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

54060-92-3

258-946-7

1273

3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrosina solubile in alcool (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli

11099-03-9

 

1275

Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

47367-75-9 / 33203-82-6

251-403-5

1276

Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

7057-57-0 / 966-62-1

230-338-6 / 213-524-1

1277

6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2478-20-8

219-607-9

1278

1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

67905-56-0 / 12217-43-5

267-677-4 / 235-398-7

1279

Acido laccaico (CI Natural Red 25) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

60687-93-6

 

1280

Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6373-74-6 / 15347-52-1

228-921-5 / 239-377-3

1281

4-[(4-nitrofenil)azo)anilina (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

730-40-5 / 70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nitro-m-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

1220-94-6

214-944-8

1284

N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

57524-53-5

 

1288

N,N’-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

93633-79-5

403-440-5

1290

Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

7113—97-9

275-216-3

1292

5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

12221-52-2

 

1293

m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4438-16-8

224-654-3

1295

Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiammina] (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4482-25-1

224-764-1

1297

Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

83803-99-0

280-920-9

1298

Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

83803-98-9

280-919-3

1299

Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2475-46-9 / 86722-66-9

219-604-2 / 289-276-3

1301

1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

56330-88-2

260-116-4

1306

Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

94082-85-6

 

1308

5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

104333-03-1

 

1309

4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

537-65-5

208-673-4

1310

4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

148-71-0 / 24828-38-4 / 2051-79-8

205-722-1 / 246-484-9 / 218-130-3

1311

N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

93-05-0 / 6065-27-6 / 6283-63-2

202-214-1 / 227-995-6 / 228-500-6

1312

N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

99-98-9 / 6219-73-4

202-807-5 / 228-292-7

1313

Toluene-3,4-Diammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

141614-05-3 / 113715-27-8

 

1315

6-Ammino-o-cresolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

17672-22-9

 

1316

Idrossietilamminometil-p-amminofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

110952-46-0 / 135043-63-9

 

1317

2-Ammino-3-nitrofenolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

603-85-0

210-060-1

1318

2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

5307-14-2 / 18266-52-9

226-164-5 / 242-144-9

1320

Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

122252-11-3

 

1321

6-Nitro-2,5-piridindiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

69825-83-8

 

1322

Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli

477-73-6

207-518-8

1323

Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

16279-54-2 / 5610-64-0

240-379-1 / 227-029-3

1324

3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

104333-00-8

 

1325

2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

59320-13-7

 

1326

3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

173994-75-7 / 102767-27-1

 

1327

3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

114087-41-1 / 114087-42-2

 

1328

Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2390-60-5

219-232-0


(1)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(2)  Denominazione INNM modificata.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4)  Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.

(5)  Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI

Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1a

Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1184 nell’allegato II

Boric acid

10043-35-3/11113-50-1

233-139-2/234-343-4

a)

Talco

a)

5 % (espresso in acido borico)

a)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)

a)

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate

 

 

 

 

 

b)

Prodotti per il cavo orale

b)

0,1 % (espresso in acido borico)

b)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

b)

Non ingerire

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

 

 

 

 

 

c)

Altri prodotti (ad eccezione dei prodotti per il bagno e per l'arricciatura dei capelli)

c)

3 % (espresso in acido borico)

c)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate se il tenore di borato solubile libero supera l'1,5 % (espresso in acido borico)

c)

Da non usare per i bambini al di sotto dei 3 anni

Da non usare su pelli escoriate o irritate

1b

Tetraborati (si veda anche 1a)

 

 

 

a)

Prodotti per il bagno

a)

18 % (espresso in acido borico)

a)

Da non usare nei prodotti destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni

a)

Da non usare per bambini al di sotto dei 3 anni

b)

Prodotti per capelli/barba e baffi

b)

8 % (espresso in acido borico)

 

b)

Sciacquare abbondantemente

2a

Acido tioglicolico e i suoi sali

Thioglycolic acid

68-11-1

200-677-4

a)

barba e baffi

8 %

Uso generale

Pronto per l'uso pH 7-9,5

Modalità d'impiego:

a), b), c):

Evitare il contatto con gli occhi

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

a) c)

Indossare guanti appropriati

Avvertenze:

a) b) c)

Contiene esteri dell'acido tioglicolico

Seguire le istruzioni per l'uso

Tenere lontano dalla portata dei bambini

a) Per uso esclusivamente professionale

11 %

Uso professionale

Pronto per l'uso pH 7-9,5

b)

Prodotti per la depilazione

5 %

Pronto per l'uso pH 7-12,7

c)

Prodotti per capelli/barba e baffi, da sciacquare

2 %

Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

Pronto per l'uso pH 7-9,5

2b

Esteri dell'acido tioglicolico

 

 

 

Prodotti per l'arricciatura o la stiratura dei capelli:

a)

8 % pronto per l'uso pH 6-9,5

Uso generale

Pronto per l'uso pH 6-9,5

Modalità d'impiego:

a) b)

Può causare una sensibilizzazione da contatto con la pelle

Evitare il contatto con gli occhi

Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare uno specialista

Portare guanti adeguati

Avvertenze:

Contiene esteri dell'acido tioglicolico

Seguire le istruzioni per l'uso

Tenere lontano dalla portata dei bambini

b)

11 %

Le percentuali sopra indicate sono calcolate in acido tioglicolico

Uso professionale

Pronto per l'uso pH 6-9,5

b)

Solo per uso professionale

3

Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini

Oxalic acid

144-62-7

205-634-3

Prodotti per capelli/barba e baffi

5 %

Uso professionale

Solo per uso professionale

4

Ammoniaca

Ammonia

7664-41-7/1336-21-6

231-635-3/215-647-6

 

6 % (in NH3)

 

Superiore al 2 % contiene ammoniaca

5

Tosylchloramidum natricum (INN)

Chloramine-T

127-65-1

204-854-7

 

0·2 %

 

 

6

Clorati di metalli alcalini

Sodium chlorate

7775-09-9

231-887-4

a)

Dentifrici

b)

Altri prodotti

a)

5 %

b)

3 %

 

 

 

 

Potassium chlorate

3811-04-9

223-289-7

 

 

 

 

7

Cloruro di metilene

Dichloromethane

75-09-2

200-838-9

 

35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)

Contenuto massimo di impurità: 0,2 %

 

8

p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina (1), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d’ordine 1309, 1311 e 1312 nell’allegato II

p-Phenylenediamine

106-50-3

203-404-7

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

6 % in base libera

a)

uso generale

Non usare per le sopracciglia

a)

Può dare una reazione allergica.

Contiene fenilendiammine.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

b)

uso professionale

b)

Solo per uso professionale.

Contiene fenilendiammine.

Può dare una reazione allergica.

Portare guanti adeguati.

9

Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1) esclusa la sostanza di cui ai numeri d'ordine 364, 413, 1144, 1310 e 1313 dell'allegato II

Toluene-2,5-diamine

95-70-5

202-442-1

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

10 % in base libera

a)

Uso generale

Non usare per sopracciglia

a)

Può dare una reazione allergica.

Contiene fenilendiammine.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

b)

Uso professionale

b)

Solo per uso professionale.

Contiene fenilendiammine.

Può dare una reazione allergica

Portare guanti adeguati.

10

Diamminofenoli (1)

 

 

 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

10 % in base libera

a)

Uso generale

Non usare per sopracciglia

a)

Può dare una reazione allergica.

Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia

b)

Uso professionale

b)

Solo per uso professionale.

Può dare una reazione allergica.

Portare guanti adeguati.

11

Diclorofene

Dichlorophene

97-23-4

202-567-1