15.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1217/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole della Comunità economica europea (2), ha subito numerose e sostanziali modificazioni (3). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Per lo sviluppo della politica agricola comune è necessario disporre d’informazioni obiettive e funzionali, in particolare sui redditi nelle varie categorie di aziende agricole e sul funzionamento economico delle aziende appartenenti alle categorie che richiedono una particolare attenzione a livello della Comunità.

(3)

Le contabilità delle aziende agricole costituiscono la fonte fondamentale dei dati indispensabili per rilevare i redditi nelle aziende agricole e per analizzare il loro funzionamento economico.

(4)

I dati raccolti dovrebbero provenire da aziende agricole appositamente e opportunamente scelte secondo norme comuni e poggiare su fatti controllabili; tali dati dovrebbero rispecchiare la realtà tecnica, economica e sociale dell’azienda agricola, essere rilevati presso le singole aziende e resi disponibili il più rapidamente possibile, in base a definizioni identiche e a uno stesso modello di presentazione, di cui la Commissione possa servirsi in ogni momento, nelle forme più dettagliate.

(5)

Tali obiettivi possono essere conseguiti solo mediante una rete comunitaria d’informazione contabile agricola, («rete d’informazione»), che si avvalga degli uffici contabili agricoli in ciascuno Stato membro e che, riscuotendo la fiducia degli interessati, poggi sulla loro partecipazione volontaria.

(6)

Per ottenere risultati contabili sufficientemente omogenei a livello comunitario è opportuno, in particolare, ripartire le aziende contabili per circoscrizioni e classi di aziende, sulla base di una stratificazione del campo d’osservazione fondata sulla tipologia comunitaria delle aziende agricole definita dal regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (4).

(7)

Le circoscrizioni della rete d’informazione dovrebbero essere per quanto possibile identiche a quelle considerate ai fini della presentazione di altri dati regionali essenziali per l’orientamento della politica agricola comune.

(8)

Per motivi di gestione è opportuno autorizzare la Commissione a modificare l’elenco delle circoscrizioni degli Stati membri, su richiesta di uno Stato membro.

(9)

Il campo di osservazione della rete di dati dovrebbe comprendere tutte le aziende agricole di una certa dimensione economica, indipendentemente da qualsiasi attività esterna intrapresa dall’operatore; esso dovrebbe essere periodicamente riesaminato alla luce dei nuovi dati forniti dall’indagine sulla struttura delle aziende agricole.

(10)

Le aziende contabili dovrebbero essere scelte conformemente alle norme fissate nell’ambito di un piano di selezione inteso a fornire un campione contabile rappresentativo del campo di osservazione.

(11)

Sulla base dell’esperienza acquisita, è opportuno che le principali decisioni concernenti la selezione delle aziende contabili, in particolare l’elaborazione del piano di selezione, vengano adottate a livello nazionale; conseguentemente, la responsabilità di questa operazione dovrebbe essere affidata a un organo nazionale. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri aventi più circoscrizioni di mantenere i comitati regionali.

(12)

L’organo di collegamento nazionale dovrebbe assumere una funzione essenziale nella gestione della rete d’informazione.

(13)

Nel selezionare le aziende agricole, nonché in sede di esame critico e di valutazione dei dati raccolti, è necessario fare riferimento a dati provenienti da altre fonti d’informazione.

(14)

È opportuno fornire agli agricoltori l’assicurazione che i dati contabili della loro azienda e ogni altra informazione individuale, ottenuti in base al presente regolamento, non saranno utilizzati a scopi fiscali, o per fini diversi da quelli previsti nel presente regolamento, né divulgati dalle persone che partecipano o che hanno partecipato alla rete comunitaria d’informazione contabile agricola.

(15)

Per accertarsi dell’obiettività e del carattere funzionale delle informazioni raccolte, la Commissione dovrebbe essere in grado di ottenere tutte le informazioni necessarie sul modo secondo il quale gli organi incaricati della selezione delle aziende agricole e gli uffici contabili partecipanti alla rete comunitaria d’informazione contabile agricola adempiono ai loro compiti e, ove lo ritenga necessario, di inviare sul posto degli esperti con il concorso degli organi nazionali competenti.

(16)

La rete contabile è un utile strumento che consente alla Comunità di porre in essere la politica agricola comune e di conseguenza giova agli Stati membri oltre che alla Comunità. È dunque opportuno che i costi dei sistemi informatizzati su cui la rete è basata, come pure degli studi e delle attività per lo sviluppo di altri aspetti della rete siano ammessi a beneficiare dei finanziamenti comunitari.

(17)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ISTITUZIONE DI UNA RETE D’INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA DELLA COMUNITÀ

Articolo 1

1.   Per le necessità della politica agricola comune, viene istituita una rete d’informazione contabile agricola («rete d’informazione»).

2.   La rete d’informazione si prefigge di raccogliere i dati contabili necessari in particolare:

a)

per una rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole che rientrano nel campo d’osservazione definito all’articolo 5;

b)

per un’analisi del funzionamento economico di aziende agricole.

3.   Gli elementi ottenuti a norma del presente regolamento servono come base per la stesura, da parte della Commissione, delle relazioni sulla situazione dell’agricoltura e dei mercati agricoli, nonché sui redditi agricoli nella Comunità. Le relazioni presentate annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare ai fini della fissazione annua dei prezzi dei prodotti agricoli.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

a)   «capo-azienda»: la persona fisica che provvede alla gestione corrente e quotidiana dell’azienda agricola;

b)   «classe di aziende»: un insieme di aziende agricole appartenenti a una stessa classe di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia comunitaria delle aziende agricole stabilita con il regolamento (CE) n. 1242/2008;

c)   «azienda contabile»: qualsiasi azienda agricola scelta, o da scegliere, nel quadro della rete d’informazione;

d)   «circoscrizione»: territorio di uno Stato membro, o parte del territorio di uno Stato membro, delimitata ai fini della scelta delle aziende contabili; l’elenco delle circoscrizioni figura nell’allegato I;

e)   «dati contabili»: qualsiasi dato tecnico, finanziario o economico che caratterizzi una azienda agricola e che risulti da una contabilità che abbia comportato registrazioni sistematiche e regolari durante l’esercizio contabile.

Articolo 3

Su richiesta di uno Stato membro, l’elenco delle circoscrizioni è modificato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sempre che la richiesta riguardi le circoscrizioni dello Stato membro medesimo.

CAPO II

RILEVAZIONE DEI REDDITI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 4

Il presente capo si applica alla raccolta dei dati contabili ai fini della rilevazione annua dei redditi nelle aziende agricole.

Articolo 5

1.   Il campo d’osservazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale a un minimo espresso in euro pari a uno dei limiti inferiori delle classi di dimensione economica, quali definite nella tipologia comunitaria.

2.   Sono considerate aziende contabili le aziende agricole che:

a)

hanno una dimensione economica pari o superiore a un minimo da determinare a norma del paragrafo 1;

b)

sono gestite da agricoltori che dispongono di una contabilità o sono disposti e preparati a tenere una contabilità aziendale, e che accertano che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;

c)

sono nel loro complesso, e a livello delle singole circoscrizioni, rappresentative del campo d’osservazione.

3.   Il numero massimo di aziende contabili è di 105 000 per la Comunità.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la dimensione economica minima e il numero di aziende contabili per ciascuna circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la rete d’informazione («comitato nazionale»).

2.   Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare:

a)

il piano di selezione delle aziende contabili, che precisi segnatamente la loro ripartizione per classe d’aziende e le modalità di selezione di dette aziende;

b)

il rapporto sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili.

3.   Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all’unanimità. Se non è raggiunta l’unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

4.   Gli Stati membri con più circoscrizioni possono creare, a livello di ciascuna di esse, un comitato regionale per la rete d’informazione («comitato regionale»).

Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l’organo di collegamento di cui all’articolo 7 nella selezione delle aziende contabili.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 7

1.   Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

a)

informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa le modalità di applicazione che li riguardano e di vigilare sulla corretta applicazione di tali modalità;

b)

redigere, sottoporre all’approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione:

i)

il piano di selezione delle aziende contabili, redatto sulla base dei dati statistici più recenti, presentati secondo la tipologia comunitaria delle aziende agricole;

ii)

il rapporto sull’esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili;

c)

elaborare:

i)

l’elenco delle aziende contabili;

ii)

l’elenco degli uffici contabili disposti a compilare le schede aziendali, e in grado di farlo, conformemente alle clausole dei contratti previsti agli articoli 10 e 15;

d)

riunire le schede aziendali trasmessegli dagli uffici contabili e verificare, sulla base di un programma comune di controllo, che siano state debitamente compilate;

e)

inviare alla Commissione le schede aziendali debitamente compilate, subito dopo la loro verifica;

f)

trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d’informazione di cui all’articolo 17, e inoltrare alla Commissione le relative risposte.

2.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 8

1.   Ogni azienda contabile è oggetto di una scheda aziendale individuale e anonima.

2.   La scheda aziendale contiene i dati contabili che permettono di:

caratterizzare l’azienda contabile mediante gli elementi essenziali dei suoi fattori di produzione,

valutare il reddito dell’azienda sotto i suoi vari aspetti,

procedere a controlli per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

3.   La natura dei dati contabili che un’azienda deve fornire, la forma della loro presentazione, nonché le relative definizioni e istruzioni, sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 9

L’agricoltore la cui azienda è stata selezionata quale azienda contabile sceglie sull’apposito elenco preparato dall’organo di collegamento l’ufficio contabile disposto a compilare la scheda della propria azienda, conformemente alle clausole del contratto di cui all’articolo 10.

Articolo 10

1.   Un contratto è concluso annualmente, sotto la responsabilità dello Stato membro, tra l’organo competente designato dalle autorità nazionali e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell’articolo 9. In base a tale contratto gli uffici contabili s’impegnano a compilare le schede aziendali conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, contro una retribuzione forfetaria.

2.   Le clausole del contratto di cui al paragrafo 1, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

3.   Ove le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

CAPO III

RACCOLTA DEI DATI CONTABILI AI FINI DELL’ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 11

Il presente capo si applica alla raccolta dei dati contabili ai fini dell’analisi della situazione economica delle aziende agricole.

Articolo 12

Secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, si provvede a determinare:

l’oggetto delle analisi menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b),

le modalità particolareggiate di selezione delle aziende contabili e il loro numero, da stabilire in funzione degli obiettivi di ciascuna analisi.

Articolo 13

1.   Ogni azienda contabile selezionata in base alle disposizioni dell’articolo 12, secondo trattino, è oggetto di una scheda aziendale specifica, individuale e anonima. Tale scheda aziendale contiene i dati contabili indicati all’articolo 8, paragrafo 2, nonché tutti gli elementi e dettagli complementari di natura contabile rispondenti alle esigenze particolari di ciascuna analisi.

2.   La natura dei dati che devono figurare nelle schede aziendali specifiche, la forma della loro presentazione, nonché le relative definizioni e istruzioni, sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

3.   La scheda aziendale specifica è compilata dall’ufficio contabile prescelto conformemente alle disposizioni dell’articolo 14.

Articolo 14

L’agricoltore la cui azienda è stata selezionata in base alle disposizioni adottate a norma dell’articolo 12, secondo trattino, sceglie sull’apposito elenco preparato dall’organo di collegamento l’ufficio contabile disposto a compilare la scheda specifica della propria azienda secondo le clausole del contratto di cui all’articolo 15.

Articolo 15

1.   Un contratto è concluso sotto la responsabilità dello Stato membro tra l’organo competente che esso ha designato e ciascuno degli uffici contabili scelti conformemente alle disposizioni dell’articolo 14. In base a tale contratto gli uffici contabili s’impegnano a compilare le schede aziendali specifiche conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, contro una retribuzione forfetaria.

2.   Le clausole del contratto di cui al paragrafo 1, che devono essere uniformi in tutti gli Stati membri, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

Le disposizioni complementari che uno Stato membro può aggiungere al contratto sono adottate secondo la stessa procedura.

3.   Ove le mansioni di un ufficio contabile siano assunte da un servizio amministrativo, queste gli sono notificate per via amministrativa.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

1.   È vietato utilizzare a scopi fiscali i dati contabili individuali od ogni altra informazione individuale ottenuti in base al presente regolamento, nonché divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi da quelli indicati all’articolo 1.

2.   Le persone che partecipano o hanno partecipato alla rete d’informazione sono tenute a non divulgare i dati contabili individuali o qualsiasi altra informazione individuale di cui siano venute a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o per altra via contestualmente all’esercizio delle loro funzioni.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate al fine di perseguire le infrazioni alle disposizioni del paragrafo 2.

Articolo 17

1.   Il comitato nazionale, i comitati regionali, l’organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l’assolvimento dei loro compiti nel quadro del presente regolamento.

Tali richieste d’informazione rivolte al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili, nonché le relative risposte, vengono inoltrate per iscritto tramite l’organo di collegamento.

2.   Se le informazioni fornite sono insufficienti o se non giungono per tempo, la Commissione, con il concorso dell’organo di collegamento, può inviare degli esperti sul posto.

Articolo 18

1.   La Commissione è assistita dal comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola («comitato comunitario»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.   Il comitato comunitario è consultato allo scopo di:

a)

verificare della conformità dei piani di selezione delle aziende contabili alle disposizioni dell’articolo 5;

b)

analizzare e valutare dei risultati annuali ponderati della rete d’informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti da altre fonti quali le statistiche e i conti economici complessivi.

4.   Il comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, per iniziativa di quest’ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Nell’ottobre di ogni anno esso procede a un esame dell’evoluzione dei redditi agricoli nella Comunità, in particolare sulla base delle rilevazioni aggiornate della rete d’informazione.

Esso viene tenuto regolarmente al corrente circa l’attività della rete d’informazione.

5.   Il presidente convoca le riunioni del comitato comunitario.

Alle mansioni di segreteria del comitato comunitario provvede la Commissione.

Articolo 19

1.   Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio generale dell’Unione europea, sezione Commissione, riguardano:

a)

le spese della rete d’informazione risultanti dalle retribuzioni forfetarie degli uffici contabili per l’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 10 e 15;

b)

tutte le spese concernenti i sistemi informatizzati di cui la Commissione si avvale per la raccolta, la verifica, l’elaborazione e la valutazione dei dati contabili forniti dagli Stati membri.

Le spese di cui alla lettera b) includono, eventualmente, i costi relativi alla divulgazione dei risultati di tali iniziative, nonché agli studi e allo sviluppo di altri aspetti della rete contabile.

2.   Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono a carico del bilancio della Comunità.

Articolo 20

Il regolamento n. 79/65/CEE è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

S. O. LITTORIN


(1)  Parere del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea).

(2)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(3)  V. allegato II.

(4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.

(5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d)

Belgio

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles-Brussel

3.

Wallonie

Bulgaria

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

La Bulgaria può tuttavia costituire una circoscrizione fino al 31 dicembre 2009.

Repubblica ceca

Forma un'unica circoscrizione

Danimarca

Forma un'unica circoscrizione

Germania

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonia

Forma un'unica circoscrizione

Irlanda

Forma un'unica circoscrizione

Grecia

1.

Μακεδονία - Θράκη

2.

Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη

Spagna

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Francia

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas-de-Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Italia

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli-Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia-Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Cipro

Forma un'unica circoscrizione

Lettonia

Forma un'unica circoscrizione

Lituania

Forma un'unica circoscrizione

Lussemburgo

Forma un'unica circoscrizione

Ungheria

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

Forma un'unica circoscrizione

Paesi Bassi

Forma un'unica circoscrizione

Austria

Forma un'unica circoscrizione

Polonia

1.

Pomorze e Mazury

2.

Wielkopolska e Śląsk

3.

Mazowsze e Podlasie

4.

Małopolska e Pogórze

Portogallo

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Romania

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovenia

Forma un'unica circoscrizione

Slovacchia

Forma un'unica circoscrizione

Finlandia

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Svezia

1.

Pianure della Svezia centrale e meridionale

2.

Zone forestali e agricolo-forestali della Svezia centrale e meridionale

3.

Zone della Svezia settentrionale

Regno Unito

1.

England - North Region

2.

England - West - Region

3.

England - East Region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


ALLEGATO II

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio

(GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65)

 

Atto di adesione del 1972, Allegato I, punto II.A.4 e Allegato II, punto II.D.1

(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 59 e pag. 125)

 

Regolamento (CEE) n. 2835/72 del Consiglio

(GU L 298 del 31.12.1972, pag. 47)

 

Regolamento (CEE) n. 2910/73 del Consiglio

(GU L 299 del 27.10.1973, pag. 1)

 

Atto di adesione del 1979, Allegato I, punti II.A e II.G.

(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 64 e pag. 87)

 

Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio

(GU L 210 del 30.7.1981, pag. 1)

 

Regolamento (CEE) n. 3644/85 del Consiglio

(GU L 348 del 24.12.1985, pag. 4)

 

Atto di adesione del 1985, Allegato I, punto XIV.(i)

(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 235)

 

Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio

(GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8)

limitatamente al punto 2 dell’allegato

Regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio

(GU L 353 del 17.12.1990, pag. 23)

limitatamente all’allegato XVI

Atto di adesione del 1994, Allegato I, punto V.A.I

(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 117)

 

Regolamento (CE) n. 2801/95 del Consiglio

(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1256/97 del Consiglio

(GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio

(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente al punto 1 dell’allegato II

Atto di adesione del 2003, Allegato II, punto 6.A.1

(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 346)

 

Regolamento (CE) n. 2059/2003 del Consiglio

(GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione

(GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'allegato, capitolo 5, sezione A, punto 1

Regolamento (CE) n. 1469/2007 della Commissione

(GU L 329 del 14.12.2007, pag. 5)

 


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento n. 79/65/CEE

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e g)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere e), f) e g)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 20, paragrafi 1 e 2

Articolo 18, paragrafi 4 e 5

Articolo 21, primo e secondo comma

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 21, terzo comma

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 21

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III