20.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/3


REGOLAMENTO (CE) N. 975/2009 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2009

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) reca un elenco comunitario di monomeri e altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri monomeri e sostanze di partenza, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco esistente.

(2)

La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco comunitario degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. L’Autorità ha recentemente effettuato una valutazione scientifica a esito positivo per altri additivi, che sarebbe quindi opportuno aggiungere all’elenco esistente.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/72/CE.

(4)

In applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/72/CE l’elenco comunitario degli additivi di cui all’allegato III di detta direttiva diventerà un elenco positivo a partire dal 1o gennaio 2010. Di conseguenza i titoli che figurano nell’allegato III alla suddetta direttiva non devono più fare riferimento a un elenco «incompleto» di additivi.

(5)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV bis, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in conformità degli allegati da I a V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.


ALLEGATO I

Nella sezione A dell’allegato II della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. rif.

CAS

Nome

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«14627

0000117-21-5

anidride 3-cloroftalica

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 3-cloroftalico)

14628

0000118-45-6

anidride 4-cloroftalica

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 4-cloroftalico)

14876

0001076-97-7

acido 1,4-cicloesanodicarbossilico

LMS = 5 mg/kg

Da utilizzare solo per la fabbricazione di poliesteri

18117

0000079-14-1

acido glicolico

Solo per il contatto indiretto con i prodotti alimentari, dietro a uno strato di polietilene tereftalato (PET)

19965

0006915-15-7

acido malico

Da utilizzare solo come comonomero nei poliesteri alifatici a un livello massimo dell’1 % su base molare

21498

0002530-85-0

[3-(metacrilossi) propil]trimetossisilano

LMS = 0,05 mg/kg

Solo per uso come agente di trattamento delle superfici dei filler inorganici»


ALLEGATO II

L’allegato III della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

il termine «incompleto» va eliminato dal titolo generale dell’allegato III e dai titoli delle sezioni A e B;

2)

nella sezione A vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

N. rif.

CAS

Nome

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«30607

acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (espresso come litio) (8)

33105

0146340-15-0

alcoli, C12-C14 secondari, β-(2-idrossietossi), etossilati

LMS = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

alfa-alcheni(C20-C24), copolimero con anidride maleica, prodotto di reazione con 4-ammino,2,2,6,6-tetrametilpiperidina

Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

Da non utilizzare a contatto con prodotti alimentari contenenti alcol

38550

0882073-43-0

bis(4-propilbenzilidene)propilsorbitolo

LMS = 5 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)

40155

0124172-53-8

N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N’-diformilesametilendiammina

LMS = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione

LMS = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)

60027

Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)

Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

Secondo le specifiche dell’allegato V

62215

0007439-89-6

Ferro

LMS = 48 mg/kg

68119

neopentil glicole, diesteri e monoesteri con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

LMS = 5 mg/kg

Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]

LMS = 0,05 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)

76807

00073018-26-5

poliestere dell’acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo

LMS = 30 mg/kg

77708

polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22)

LMS = 1,8 mg/kg

Secondo le specifiche dell’allegato V

80077

0068441-17-8

cere di polietilene, ossidate

LMS = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero

Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET), nel polistirene (PS), nel polistirene ad alto impatto (HIPS) e nella poliammide (PA) fino a 0,1 % p/p.

Secondo le specifiche dell’allegato V

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)immino)]

LMS = 5 mg/kg (47)

Secondo le specifiche dell’allegato V

80510

1010121-89-7

Miscela ottenuta dal processo di Poli(3-nonil-1,1-diosso-1-tiopropan-1,3-diil)-block-poli(x-oleil-7-idrossi-1,5-diiminoottan-1,8-diil), con x = 1 e/o 5, neutralizzato con acido dodecilbenzensolfonico

Da utilizzare solo come coadiuvante della polimerizzazione nella produzione di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS)

91530

Acido solfosuccinico, diesteri alchilici (C4-C20) o cicloesilici, sali di sodio

LMS = 5 mg/kg

91815

Acido solfosuccinico, monoesteri di alchil (C10-C16) polietilenglicole, sali di sodio

LMS = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

Acido Tereftalico, bis(2-etilesil)estere

LMS = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N’,N’-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan-1,10-diamina

LMS = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

estere ciclico di 3,3’,5,5’-tetrakis(terz-butil)-2,2’-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso

LMS = 5 mg/kg (espressi quale somma della forma fosfato e fosfito della sostanza e dei prodotti di idrolisi)

93450

Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell’acido [amminotris(metilenfosfonico)]

Secondo le specifiche dell’allegato V

94000

0000102-71-6

trietanolammina

LMS = 0,05 mg/kg (compreso l’addotto cloridrato)

94425

0000867-13-0

Trietil fosfonoacetato

Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)

94985

trimetilolpropano, triesteri e diesteri miscelati con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

LMS = 5 mg/kg

Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D».


ALLEGATO III

Nell’allegato IV bis della direttiva 2002/72/CE vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

N. Rif.

CAS

Nome

«49080

852282-89-4

N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de] isochinolin-1,3(2H)-dione

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]

76807

0007308-26-5

poliestere dell’acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1-esanolo

92475

0203255-81-6

estere ciclico di 3,3′,5,5′-tetrakis(terz-butil)-2,2′-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso»


ALLEGATO IV

Nella parte B d’allegato V della direttiva 2002/72/CE sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. Rif.

Altre specifiche

«60027

Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)

Peso molecolare medio non inferiore a 440 Da

Viscosità a 100 °C non inferiore a 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)

77708

polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8 - C22)

Quantità massima di residuo di ossido di etilene nel materiale o oggetto = 1 mg/kg

80350

poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero

Risultante dalla reazione del poli(acido 12-idrossistearico) con la polietileneimmina

80480

poli(6-morfolin-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)immino)]

Peso molecolare medio non inferiore a 2 400 Da

Contenuto residuo di morfolina ≤ 30 mg/kg, di N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)esane-1,6-diammina < 15 000 mg/kg, e di 2,4-dicloro-6-morfolin-1,3,5-triazina ≤ 20 mg/kg

93450

Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell’acido [amminotris(metilenfosfonico)]

Il contenuto del copolimero per il trattamento di superficie del biossido di titanio rivestito è inferiore a 1 % p/p»


ALLEGATO V

L’allegato VI alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1.

La nota 8 è sostituita dalla seguente:

«(8)

LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.»

2.

Sono aggiunti i seguenti punti:

«(44)

L’LMS potrebbe essere superato nelle poliolefine.

(45)

L’LMS potrebbe essere superato nelle materie plastiche contenenti più dello 0,5 % p/p della sostanza.

(46)

L’LMS potrebbe essere superato a contatto con prodotti alimentari ad alto tenore alcolico.

(47)

L’LMS potrebbe essere superato nel polietilene a bassa densità (LDPE) contenente più dello 0,3 % p/p della sostanza a contatto con prodotti alimentari grassi.»