7.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/10


REGOLAMENTO (CE) N. 719/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 relativamente all’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di crostacei e animali acquatici ornamentali nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/88/CE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano l’immissione sul mercato, l’importazione e il transito nella Comunità degli animali d’acquacoltura e dei relativi prodotti. Tale direttiva prevede che animali d’acquacoltura e relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco redatto e aggiornato secondo la procedura ivi indicata.

(2)

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (2) stabilisce le norme applicabili all’importazione di animali acquatici ornamentali destinati ad impianti ornamentali chiusi.

(3)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi unicamente dai paesi terzi e dai territori che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Tale disposizione garantisce che i pertinenti dati epidemiologici relativi a detti animali siano comunicati a tutti i membri dell’OIE.

(4)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l’importazione di animali d’acquacoltura destinati all’allevamento, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti, nonché di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie di cui alla direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, e destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(5)

Il segretariato della Comunità del Pacifico (SPC) è un’organizzazione internazionale che fornisce assistenza tecnica, consulenza politica, servizi di formazione e ricerca a ventidue paesi e territori insulari del Pacifico in settori quali la salute, lo sviluppo umano, l’agricoltura, la silvicoltura e la pesca. Alcuni paesi appartenenti all’SPC non sono membri dell’OIE.

(6)

L’OIE e l’SPC hanno concluso un accordo nel settembre 1999. L’accordo prevede che l’SPC incoraggi i paesi associati che non sono membri dell’OIE a partecipare alla rete d’informazione dell’OIE per la salute degli animali, animali acquatici compresi.

(7)

L’allegato a detto accordo, stipulato dall’SPC e dall’OIE il 10 aprile 2003, stabilisce i termini della collaborazione tra le parti per lo sviluppo, la manutenzione e la diffusione di un sistema regionale di informazione sulla salute degli animali destinato ai paesi insulari del Pacifico e ai loro territori.

(8)

Con lettere del 31 marzo 2009 e del 30 aprile 2009, l’SPC ha comunicato alla Commissione che, a partire dal maggio 2009, i paesi associati all’SPC non membri dell’OIE possono reperire informazioni relative alla situazione zoosanitaria nel sistema internazionale di informazione sulla salute degli animali dell’OIE conformemente ai criteri stabiliti da tale organizzazione.

(9)

È pertanto opportuno modificare l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/2008, al fine di autorizzare le importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e di molluschi e crostacei ornamentali, destinati agli impianti ornamentali chiusi, anche da paesi terzi e territori che non sono membri dell’OIE ma hanno concluso un accordo ufficiale con tale organizzazione allo scopo di partecipare alla sua rete di informazione per la salute degli animali, animali acquatici compresi.

(10)

Gli Stati Uniti hanno confermato che Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e le isole Marianne settentrionali sono considerati territori degli Stati Uniti e l’autorità competente degli Stati Uniti è responsabile della notifica di malattie degli animali all’OIE.

(11)

Anche l’allegato III di detto regolamento va modificato di conseguenza, al fine di includere i membri corrispondenti dell’SPC.

(12)

A norma della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (3), gli Stati membri dovevano assicurarsi che le importazioni di animali e prodotti d’acquacoltura provenienti da paesi terzi rispettassero condizioni almeno equivalenti a quelle applicate alla produzione e la commercializzazione di prodotti comunitari.

(13)

Durante la vigenza della direttiva 91/67/CEE, sono state autorizzate importazioni negli Stati membri di crostacei provenienti dagli Stati Uniti, destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti. Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/88/CE, che ha armonizzato le condizioni di polizia sanitaria per tali importazioni.

(14)

L’articolo 20, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1251/2008 stabilisce un periodo transitorio durante il quale le partite di crostacei destinati all’allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti possono continuare ad essere importate conformemente al regime vigente prima dell’entrata in vigore della direttiva 2006/88/CE. Il periodo transitorio scade il 30 giugno 2009.

(15)

Pertanto, gli Stati Uniti vanno inclusi nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, in attesa del completamento delle ispezioni in loco realizzate ai sensi della direttiva 2006/88/CE al fine di verificare la conformità con la regolamentazione comunitaria in materia di salute degli animali acquatici.

(16)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 va quindi modificato di conseguenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I pesci ornamentali di specie non sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi sono importati nella Comunità unicamente da paesi terzi o territori che:

a)

sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); oppure

b)

figurano nell’elenco dell’allegato III e hanno concluso con l’OIE un accordo ufficiale in base al quale essi informano regolarmente i membri di tale organizzazione circa lo status sanitario dei loro animali.»;

2)

l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(3)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DI PAESI TERZI, TERRITORI, ZONE O COMPARTIMENTI  (1)

(articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11)

Paese/territorio

Specie d’acquacoltura

Zona/compartimento

Codice ISO

Nome

Pesci

Molluschi

Crostacei

Codice

Descrizione

AU

Australia

X (2)

 

 

 

 

BR

Brasile

X (3)

 

 

 

 

CA

Canada

X

 

 

CA 0 (5)

L’intero paese

CA 1 (6)

British Columbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

New Brunswick

CA 6 (6)

Nova Scotia

CA 7 (6)

Prince Edward Island

CA 8 (6)

Newfoundland e Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Northwest Territories

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Cile

X (2)

 

 

 

L’intero paese

CN

Cina

X (3)

 

 

 

L’intero paese

CO

Colombia

X (3)

 

 

 

L’intero paese

CG

Congo

X (3)

 

 

 

L’intero paese

CK

Isole Cook

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

HR

Croazia

X (2)

 

 

 

L’intero paese

HK

Hong Kong

X (3)

 

 

 

L’intero paese

IN

India

X (4)

 

 

 

L’intero paese

ID

Indonesia

X (2)

 

 

 

L’intero paese

IL

Israele

X (2)

 

 

 

L’intero paese

JM

Giamaica

X (3)

 

 

 

L’intero paese

JP

Giappone

X (3)

 

 

 

L’intero paese

KI

Kiribati

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

L’intero paese

MH

Isole Marshall

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

MK (7)

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

X (3)

 

 

 

L’intero paese

MY

Malesia

X (3)

 

 

 

Peninsular, Western Malaysia

NR

Nauru

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

NU

Niue

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

NZ

Nuova Zelanda

X (2)

 

 

 

L’intero paese

PF

Polinesia francese

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

PG

Papua Nuova Guinea

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

PN

Isole Pitcairn

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

PW

Palau

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

RU

Russia

X (2)

 

 

 

L’intero paese

SB

Isole Salomone

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

SG

Singapore

X (3)

 

 

 

L’intero paese

ZA

Sudafrica

X (2)

 

 

 

L’intero paese

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

L’intero paese

TH

Thailandia

X (3)

 

 

 

L’intero paese

TR

Turchia

X (2)

 

 

 

L’intero paese

TK

Tokelau

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

TO

Tonga

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

TV

Tuvalu

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

US

Stati Uniti (9)

X

 

X

US 0 (5)

L’intero paese

X

 

 

US 1 (6)

Tutto il paese, tranne gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (California)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)

US 5

Nelha (Hawaii)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 

WF

Wallis e Futuna

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese

WS

Samoa

X (8)

X (8)

X (8)

 

L’intero paese


(1)  Conformemente all’articolo 11 anche i pesci ornamentali che non sono di specie sensibili a una o più delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE e i molluschi e i crostacei ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi possono essere importati nella Comunità da paesi terzi e territori che sono membri dell’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE).

(2)  Applicabile a tutte le specie di pesci.

(3)  Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi, e alle Cyprinidae.

(4)  Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II, destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(5)  Non applicabile alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

(6)  Applicabile unicamente alle specie di pesci sensibili o vettrici della setticemia emorragica virale a norma della direttiva 2006/88/CE, allegato IV, parte II.

(7)  Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

(8)  Applicabile unicamente alle importazioni di pesci ornamentali di specie non sensibili a una qualunque delle malattie figuranti nell’elenco di cui all’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE, e di molluschi e crostacei ornamentali, destinati agli impianti ornamentali chiusi.

(9)  Ai fini del presente regolamento gli Stati Uniti includono Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.»