14.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/36


REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno del gas naturale, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e d'intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed alla sostenibilità.

(2)

La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4), e il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (5), hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno del gas naturale.

(3)

L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio della prima serie di orientamenti per le buone pratiche adottate dal Forum dei regolatori europei per il gas (il Forum di Madrid) nel 2002 dimostra che, per assicurare la piena applicazione delle norme di cui agli orientamenti in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari condizioni di accesso al mercato, è necessario provvedere a renderle giuridicamente obbligatorie.

(4)

Un secondo gruppo di norme comuni denominate «la seconda serie di orientamenti per le buone pratiche» è stata adottata alla riunione del Forum di Madrid il 24 e 25 settembre 2003 e lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire, in base a detti orientamenti, i principi e le norme fondamentali riguardanti l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

(5)

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (6), prevede la possibilità di usufruire di un gestore di un sistema combinato di trasporto e distribuzione. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento non richiedono modifiche dell'organizzazione dei sistemi nazionali di trasporto e distribuzione che siano coerenti con le pertinenti disposizioni di tale direttiva.

(6)

I gasdotti ad alta pressione che collegano i distributori locali alle reti del gas non usati principalmente nel contesto della distribuzione locale rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(7)

È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l'accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.

(8)

Nel calcolare le tariffe per l'accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture, compreso un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti, come previsto dalla direttiva 2009/73/CE. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un'effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione.

(9)

L'uso di procedure basate sul mercato, quali le aste, per determinare le tariffe, deve essere compatibile con le disposizioni previste dalla direttiva 2009/73/CE.

(10)

È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta la Comunità, per garantire un'adeguata compatibilità dei servizi di accesso per i terzi e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas naturale funzionante correttamente.

(11)

Attualmente sussistono ostacoli alla vendita di gas nella Comunità a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori, e persistono mercati isolati.

(12)

È opportuno raggiungere un livello sufficiente di capacità di interconnessione transfrontaliera nel settore del gas e promuovere l'integrazione del mercato al fine di completare il mercato interno del gas naturale.

(13)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell'energia per l'Europa» ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno del gas naturale e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le imprese del settore del gas naturale nella Comunità. Dalle comunicazioni della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolate, rispettivamente, «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)» si evince che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno ben funzionante, efficiente e aperto, né prevedono la creazione di capacità di interconnessione a tal fine.

(14)

Oltre ad attuare in modo completo il quadro normativo vigente, è opportuno che il quadro normativo del mercato interno del gas naturale di cui al regolamento (CE) n. 1775/2005 sia reso conforme al contenuto delle citate comunicazioni.

(15)

In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasporto per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo e trasparente alle reti di trasporto e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasporto nella Comunità, compresa la creazione di capacità di interconnessione, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente. I codici di rete dovrebbero essere conformi a orientamenti quadro per loro natura non vincolanti (orientamenti quadro) ed elaborati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia (7) (l'Agenzia). L'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo nel riesame, sulla base di dati di fatto, dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. L'Agenzia dovrebbe valutare le modifiche proposte ai codici di rete e dovrebbe esserle consentito di raccomandare l'adozione di tali codici da parte della Commissione. I gestori dei sistemi di trasporto dovrebbero gestire le proprie reti conformemente a tali codici di rete.

(16)

Ai fini di una gestione ottimale della rete di trasporto del gas nella Comunità, è opportuno creare una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione del gas (la REGST del gas). I compiti della REGST del gas dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che dovrebbero rimanere applicabili alle decisioni della REGST del gas. I compiti della REGST del gas dovrebbero essere chiaramente definiti e i suoi metodi di lavoro dovrebbero garantire efficienza, trasparenza e rappresentatività della REGST del gas. I codici di rete elaborati dalla REGST del gas non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani decennali non vincolanti di sviluppo delle reti a livello comunitario. La cooperazione nell'ambito di dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura. In mancanza di tale separazione, la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e controllare l'efficacia delle operazioni di rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno del gas competitivo ed efficiente.

(17)

Tutti gli operatori del mercato hanno un interesse nel lavoro che dovrà essere svolto dalla REGST del gas. Una consultazione effettiva risulta pertanto di fondamentale importanza e un ruolo importante dovrebbe essere svolto dalle strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Associazione europea per la razionalizzazione degli scambi di energia, i regolatori nazionali o l'Agenzia.

(18)

Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto riguarda lo sviluppo della rete di trasporto del gas nella Comunità, la REGST del gas dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario). È opportuno che detto piano di sviluppo della rete includa reti di trasporto del gas sostenibili e le necessarie interconnessioni regionali, rilevanti sotto il profilo commerciale o della sicurezza dell'approvvigionamento.

(19)

Per aumentare la concorrenza mediante la creazione di mercati all'ingrosso del gas liquidi, è indispensabile che gli scambi possano essere negoziati indipendentemente dalla localizzazione del gas nella rete. Ciò può essere conseguito soltanto garantendo agli utenti della rete la libertà di prenotare la capacità d'entrata e d'uscita in modo indipendente, affinché si possa organizzare il trasporto del gas per zone piuttosto che sotto forma di flussi contrattuali. In occasione del 6° Forum di Madrid del 30 e 31 ottobre 2002, la maggioranza delle parti interessate aveva già espresso preferenza per un sistema di entrate-uscite al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza. Le tariffe non dovrebbero dipendere dall'itinerario di trasporto. La tariffa fissata per uno o più punti d'entrata non dovrebbe pertanto essere correlata alla tariffa fissata per uno o più punti d'uscita, e viceversa.

(20)

I riferimenti ai contratti di trasporto armonizzati nel contesto dell'accesso non discriminatorio alla rete di gestori dei sistemi di trasmissione non significano che i termini e le condizioni dei contratti di trasporto di un particolare gestore di sistema in uno Stato membro devono essere gli stessi di quelli di un altro gestore del sistema di trasporto in detto Stato membro o in un altro Stato membro, salvo che siano fissati requisiti minimi che tutti i contratti di trasporto devono soddisfare.

(21)

Nelle reti del gas esiste una pesante congestione contrattuale. Di conseguenza, i principi di gestione della congestione e di assegnazione delle capacità nel caso di nuovi contratti o di contratti recentemente negoziati si basano sulla liberazione delle capacità non usate, permettendo agli utenti della rete di subaffittare o rivendere le loro capacità contrattuali, e sull'obbligo imposto ai gestori del sistema di trasporto di offrire la capacità non usata sul mercato, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile. Tenuto conto dell'ampia proporzione di contratti in vigore e della necessità di creare condizioni di concorrenza veramente uniformi tra gli utenti di capacità nuove ed esistenti, è opportuno applicare questi principi all'intera capacità contrattuale, compresi i contratti esistenti.

(22)

Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

(23)

Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti per garantire un mercato interno autentico, ben funzionante, aperto ed efficiente nel settore del gas.

(24)

Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sull'offerta e la domanda, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la disponibilità e l'utilizzo dello stoccaggio. Vista l'importanza che presentano queste informazioni per il funzionamento del mercato, è necessario ridurre le attuali restrizioni di pubblicazione imposte per ragioni di riservatezza.

(25)

I requisiti di riservatezza per le informazioni commercialmente sensibili sono tuttavia particolarmente importanti se si tratta di dati di natura strategica per l'impresa dal punto di vista commerciale, se per un impianto di stoccaggio vi è solo un utente unico o se si tratta di dati riguardanti punti d'uscita all'interno di un sistema o sotto-sistema non connessi ad un altro sistema di trasporto o di distribuzione ma ad un unico cliente finale industriale, qualora la divulgazione di tali dati riveli informazioni riservate riguardo al processo produttivo di tale cliente.

(26)

Per rafforzare la fiducia nel mercato, gli operatori devono essere certi che i responsabili di comportamenti abusivi possano essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Alle autorità competenti dovrebbe essere conferita la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. A tal fine, è opportuno concedere alle autorità competenti l'accesso ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato del gas tutte queste decisioni sono comunicate ai gestori dei sistemi sotto forma di prenotazioni di capacità, di programmi di trasporto e di flussi realizzati. I gestori dei sistemi dovrebbero tenere le relative informazioni a disposizione e facilmente accessibili per le autorità competenti per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei gestori dei sistemi di trasporto.

(27)

L'accesso agli impianti di stoccaggio del gas e agli impianti di gas naturale liquefatto (GNL) è insufficiente in alcuni Stati membri ed è necessario pertanto migliorare l'attuazione delle norme vigenti. Il monitoraggio effettuato dal Gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità ha evidenziato che gli orientamenti su base volontaria in materia di buone pratiche relative all'accesso dei terzi alla rete per i gestori dei sistemi di stoccaggio, adottati da tutte le parti interessate nell'ambito del Forum di Madrid, non sono sufficientemente applicati e devono, di conseguenza, essere resi vincolanti.

(28)

I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori dei sistemi di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi operatori che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già operanti in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori dei sistemi di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed efficaci.

(29)

Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole fondamentali relative a tale scambio.

(30)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base dello stesso.

(31)

Negli orientamenti allegati al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche di applicazione, sulla base della seconda serie di orientamenti per le buone pratiche. Ove opportuno, queste norme saranno sviluppate nel corso del tempo, tenendo conto delle differenze dei sistemi nazionali nel settore del gas.

(32)

Nel proporre di modificare gli orientamenti allegati al presente regolamento, la Commissione dovrebbe provvedere ad una consultazione preliminare di tutte le parti interessate dagli orientamenti stessi, rappresentate dalle organizzazioni professionali, e degli Stati membri, nell'ambito del Forum di Madrid.

(33)

Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale.

(34)

Il presente regolamento e gli orientamenti adottati conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

(35)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(36)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(37)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire istituire regole eque per le condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(38)

Tenuto conto della portata delle modifiche qui di seguito apportate al regolamento (CE) n. 1775/2005, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione riunendole in un unico testo nell'ambito di un nuovo regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento mira a:

a)

stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;

b)

stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali; e

c)

facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente, caratterizzato da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di gas e fornire meccanismi per armonizzare le norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas.

Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l'accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio, l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall'articolo 33, paragrafo 3 o paragrafo 4 della direttiva 2009/73/CE.

Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2009/73/CE, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto e soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell'articolo 3 del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

«trasporto»: il trasporto di gas naturale, attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») e dalla parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, ma con esclusione della fornitura stessa;

2)

«contratto di trasporto»: un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;

3)

«capacità»: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto;

4)

«capacità non usata»: la capacità continua che un utente della rete ha acquisito in base a un contratto di trasporto, ma che tale utente non ha nominato entro la scadenza indicata nel contratto;

5)

«gestione della congestione»: la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

6)

«mercato secondario»: il mercato della capacità scambiata diversamente che nel mercato primario;

7)

«programma di trasporto» (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete al gestore del sistema di trasporto del flusso effettivo che desidera immettere nel sistema o prelevare da esso;

8)

«nuovo programma di trasporto» (re-nomination): la successiva comunicazione di una dichiarazione corretta;

9)

«integrità del sistema»: la situazione che caratterizza una rete di trasporto comprese le necessarie infrastrutture di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

10)

«periodo di bilanciamento»: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

11)

«utente della rete»: un cliente o un potenziale cliente di un gestore del sistema di trasporto e gli stessi gestori del sistema di trasporto, nella misura in cui per essi sia necessario svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto;

12)

«servizi interrompibili»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, in relazione alla capacità interrompibile;

13)

«capacità interrompibile»: la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

14)

«servizi a lungo termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

15)

«servizi a breve termine»: i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;

16)

«capacità continua»: la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita come non interrompibile dal gestore del sistema di trasporto;

17)

«servizi continui»: servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto in relazione alla capacità continua;

18)

«capacità tecnica»: la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

19)

«capacità contrattuale»: la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

20)

«capacità disponibile»: la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

21)

«congestione contrattuale»: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica;

22)

«mercato primario»: il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;

23)

«congestione fisica»: una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;

24)

«capacità di un impianto GNL»: la capacità ad un terminale di GNL utilizzata per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l'importazione, lo scarico, i servizi ausiliari, lo stoccaggio provvisorio e il processo di rigassificazione del GNL;

25)

«spazio»: il volume di gas che l'utente di un impianto di stoccaggio ha il diritto di utilizzare per lo stoccaggio del gas;

26)

«erogabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di approvvigionarsi in gas dall'impianto stesso;

27)

«iniettabilità»: la capacità alla quale l'utente di un impianto di stoccaggio ha diritto di iniettare gas nell'impianto stesso;

28)

«capacità di stoccaggio»: qualsiasi combinazione di spazio, iniettabilità ed erogabilità.

2.   Ferme restando le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/73/CE che sono pertinenti per l'applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per la definizione di trasporto di cui al punto 3 di detto articolo.

Le definizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, punti da 3 a 23 che riguardano il trasporto si applicano per analogia agli impianti di stoccaggio e di GNL.

Articolo 3

Certificazione dei gestori del sistema di trasporto

1.   La Commissione esamina la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto di cui all'articolo 10, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE non appena la riceve. Entro due mesi dal giorno della ricezione di detta notifica, la Commissione fornisce il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2 o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE.

Nel preparare il parere di cui al primo comma la Commissione può chiedere all'Agenzia di esprimere un parere in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui al primo comma è prorogato di ulteriori due mesi.

In assenza di un parere della Commissione entro i termini di cui al primo e secondo comma, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione.

2.   Entro due mesi dalla ricezione di un parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto pare. La decisione dell'autorità di regolamentazione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.

3.   In ogni momento durante la procedura le autorità di regolamentazione e/o la Commissione possono chiedere ad un gestore del sistema di trasporto e/o ad un'impresa che esercita attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.

4.   Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.

5.   La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

6.   Qualora la Commissione abbia ricevuto la notifica della certificazione di un gestore del sistema di trasporto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 10 della direttiva 2009/73/CE, la Commissione adotta una decisione riguardante la certificazione. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.

Articolo 4

Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas

Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello comunitario mediante la REGST del gas allo scopo di promuovere il completamento e il funzionamento del mercato interno del gas naturale e gli scambi transfrontalieri e di garantire una gestione ottimale, un esercizio coordinato e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete di trasporto del gas naturale.

Articolo 5

Costituzione della REGST del gas

1.   Entro il 3 marzo 2011 i gestori del sistema di trasporto del gas presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto, un elenco dei membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali applicabili alla consultazione di altre parti interessate, della REGST del gas.

2.   Entro due mesi dal giorno di ricezione, l'Agenzia, dopo aver formalmente consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, in particolare gli utenti del sistema, compresi i clienti, fornisce alla Commissione un parere sul progetto di statuto, sull'elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno.

3.   La Commissione esprime il suo parere sul progetto di statuto, sulla proposta di elenco dei membri e sul progetto di regolamento interno, tenendo conto del parere espresso dall'Agenzia di cui al paragrafo 2 ed entro tre mesi dal giorno della ricezione del parere dell'Agenzia.

4.   Nei tre mesi dal giorno di ricezione del parere della Commissione, i gestori del sistema di trasporto costituiscono la REGST del gas e adottano e pubblicano il suo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 6

Redazione dei codici di rete

1.   Previa consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e delle altre parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.

2.   La Commissione chiede all'Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante (orientamento quadro) che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, per l'elaborazione di codici di rete riguardanti i settori individuati nell'elenco di priorità. Ciascun orientamento quadro non vincolante contribuisce alla non discriminazione, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare tale termine.

3.   L'Agenzia procede formalmente alla consultazione della REGST del gas e di altre parti interessate sull'orientamento quadro durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.

4.   Se ritiene che l'orientamento quadro non contribuisca alla non discriminazione, all'effettiva concorrenza e al funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminarlo entro un termine ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.

5.   Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, l'Agenzia non presenta o non ripresenta un orientamento quadro, questo è elaborato dalla stessa Commissione.

6.   Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione chiede alla REGST del gas di presentare all'Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro.

7.   Entro un termine di tre mesi dal giorno di ricezione di un codice di rete, durante il quale l'Agenzia può consultare formalmente le parti interessate, l'Agenzia fornisce alla REGST del gas un parere motivato sul codice di rete.

8.   La REGST del gas può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia e ripresentarlo a quest'ultima.

9.   L'Agenzia, se constata che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione fornisce adeguate motivazioni qualora non adotti tale codice di rete.

10.   Se la REGST del gas non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest'ultima può chiedere all'Agenzia di elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione.

11.   La Commissione può adottare, di sua iniziativa qualora la REGST del gas non abbia elaborato un codice di rete o l'Agenzia non abbia elaborato un progetto di codice di rete di cui al paragrafo 10 del presente articolo, ovvero su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, uno o più codici di rete nei settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

12.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 23.

Articolo 7

Modifica dei codici di rete

1.   Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6 possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero essere interessate al codice di rete in questione, compresi la REGST del gas, i gestori del sistema di trasporto, gli utenti di rete ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.

2.   L'Agenzia consulta tutte le parti interessate conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 713/2009. In base a tali procedimenti, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica motivate, spiegando in che modo tali proposte sono coerenti con i principi dei codici di rete di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.

3.   La Commissione può adottare, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, modifiche di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

4.   L'esame delle modifiche proposte secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche proposte lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.

Articolo 8

Compiti della REGST del gas

1.   La REGST del gas elabora codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 del presente articolo su richiesta della Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6.

2.   La REGST del gas può elaborare codici di rete nei settori di cui al paragrafo 6 ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 qualora tali codici non si riferiscano a settori contemplati nella richiesta trasmessale dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia. Tale parere è tenuto debitamente in considerazione dalla REGST del gas.

3.   La REGST del gas adotta:

a)

gli strumenti comuni di gestione di rete per assicurare il coordinamento del funzionamento della rete in condizioni normali e di emergenza, compresa una classificazione comune degli incidenti, e i piani di ricerca;

b)

ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario), comprese le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento;

c)

raccomandazioni relative al coordinamento della cooperazione tecnica fra i gestori di sistemi di trasporto della Comunità e di paesi terzi;

d)

un programma annuale di lavoro;

e)

una relazione annuale;

f)

prospettive annuali di approvvigionamento per il periodo estivo e invernale.

4.   Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento di cui al paragrafo 3, lettera b) riguardano l'adeguatezza generale del sistema del gas a fronte della domanda di gas esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e dieci anni dalla data di detta prospettiva. Le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento sono basate sulle prospettive nazionali di approvvigionamento preparate dai singoli gestori del sistema di trasporto.

5.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 3, lettera d), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.

6.   I codici di rete di cui ai paragrafi 1 e 2 coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle caratteristiche specifiche regionali:

a)

norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete;

b)

norme di collegamento alla rete;

c)

norme in materia di accesso dei terzi;

d)

norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;

e)

regole di interoperabilità;

f)

procedure operative in caso di emergenza;

g)

norme di assegnazione della capacità e di gestione della congestione;

h)

norme relative agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;

i)

regole di trasparenza;

j)

regole di bilanciamento, comprese norme procedurali legate alla rete in materia di programmi di trasporto, oneri di sbilancio, regole di bilanciamento operativo tra i sistemi dei gestori dei sistemi di trasporto;

k)

norme riguardanti le strutture tariffarie di trasporto armonizzate; e

l)

norme in materia di efficienza energetica delle reti del gas.

7.   I codici di rete sono elaborati per le questioni relative alla rete transfrontaliera e per le questioni relative all'integrazione del mercato e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di elaborare codici di rete nazionali che non influiscano sul commercio transfrontaliero.

8.   La REGST del gas controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST del gas riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 3, lettera e) del presente articolo.

9.   La REGST del gas mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

10.   La REGST del gas adotta e pubblica ogni due anni un piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui al paragrafo 3, lettera b). Il piano di sviluppo della rete a livello comunitario comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, le prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e la valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello comunitario:

a)

si basa sui piani di investimento nazionali, tenendo conto dei piani di investimento regionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e, se del caso, degli aspetti della pianificazione di rete a livello comunitario, compresi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

b)

per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 14 e all'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE; e

c)

individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne la lettera c) del secondo comma, al piano di sviluppo della rete a livello comunitario può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione.

11.   L'Agenzia esamina i piani decennali di sviluppo della rete a livello nazionale per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ed il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Agenzia raccomanda di modificare opportunamente il piano di sviluppo della rete a livello nazionale o il piano di sviluppo della rete a livello comunitario. Se tale piano di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2009/73/CE, l'Agenzia raccomanda all'autorità nazionale di regolamentazione competente di modificare il piano decennale nazionale di sviluppo della rete a norma dell'articolo 22, paragrafo 7 di detta direttiva e di informarne la Commissione.

12.   Su richiesta della Commissione, la REGST del gas fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 23.

Articolo 9

Controllo effettuato dall'Agenzia

1.   L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della REGST del gas previsti all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 e riferisce alla Commissione.

L'Agenzia controlla l'attuazione, da parte della REGST del gas, dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 e dei codici di rete che sono stati elaborati conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 10, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 11. Qualora la REGST del gas non abbia attuato uno di tali codici di rete, l'Agenzia chiede alla REGST del gas di fornire una spiegazione debitamente motivata riguardo ai motivi di tale inosservanza. L'Agenzia informa la Commissione di tale spiegazione e le fornisce il suo parere al riguardo.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 6, paragrafo 11, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

2.   La REGST del gas presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione e gli altri documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Entro due mesi dalla ricezione l'Agenzia trasmette alla REGST del gas e alla Commissione un parere debitamente motivato nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario presentato dalla REGST del gas non sia conforme ai principi di non discriminazione, di una concorrenza effettiva e del funzionamento efficace del mercato o ad un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 10

Consultazioni

1.   In occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas conduce una consultazione ad ampio raggio, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, coinvolgendo tutti i partecipanti al mercato interessati e, in particolare, le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 5, paragrafo 1. La consultazione coinvolge anche le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, gli utenti della rete, compresi i clienti, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate. Essa si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel corso del processo decisionale.

2.   Tutti i documenti e i verbali relativi alle consultazioni di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, la REGST del gas illustra come le osservazioni raccolte nel corso della consultazione sono state tenute in conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.

Articolo 11

Costi

I costi relativi alle attività della REGST del gas di cui agli articoli da 4 a 12 sono a carico dei gestori dei sistemi di trasporto e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano tali costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 12

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della REGST del gas per contribuire ai compiti di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3. In particolare, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.

2.   I gestori dei sistemi di trasporto promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare la gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per le assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento.

3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. La misura di cui alla prima frase, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

A tal fine, la Commissione consulta l'Agenzia e la REGST del gas.

Articolo 13

Tariffe per l'accesso alle reti

1.   Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, nonché le tariffe pubblicate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

Gli Stati membri possono decidere che le tariffe possono anche essere determinate in base a procedure basate sul mercato, quali le aste, purché tali procedure e gli introiti che ne derivano siano approvati dall'autorità di regolamentazione.

Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l'interoperabilità delle reti di trasporto.

Le tariffe applicabili agli utenti della rete sono non discriminatorie e determinate in modo distinto per ogni punto d'entrata e d'uscita del sistema di trasporto. I meccanismi di assegnazione dei costi e la metodologia per la fissazione dei tassi riguardanti i punti d'entrata e d'uscita sono approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Entro il 3 settembre 2011, gli Stati membri assicurano che dopo un periodo transitorio, i corrispettivi relativi alla rete non siano calcolati sulla base dei flussi contrattuali.

2.   Le tariffe di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato né falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi. Qualora le differenze nelle strutture tariffarie o nei meccanismi di bilanciamento ostacolino gli scambi tra i sistemi di trasporto, e fatto salvo l'articolo 41, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE, i gestori dei sistemi di trasporto provvedono attivamente, in cooperazione con le competenti autorità nazionali, alla convergenza delle strutture tariffarie e dei principi di addebito, anche in relazione alle regole di bilanciamento.

Articolo 14

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto:

a)

garantiscono l'offerta di servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete;

b)

forniscono servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili, a condizione che il prezzo della capacità interrompibile rifletta la probabilità di interruzione;

c)

offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, qualora un gestore dei sistemi di trasporto offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti, usando contratti di trasporto armonizzati o un codice di rete comune approvato dall'autorità competente secondo la procedura di cui all'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE.

2.   I contratti di trasporto sottoscritti con data di inizio non standard o di durata inferiore a quella di un contratto annuale di trasporto standard non implicano tariffe arbitrariamente più elevate o più basse che non rispecchino il valore di mercato del servizio, secondo i principi di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Queste garanzie non devono costituire barriere superflue all'ingresso sul mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

Articolo 15

Servizi di accesso per i terzi in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1.   I gestori dei sistemi di GNL e di stoccaggio:

a)

offrono servizi su base non discriminatoria a tutti gli utenti della rete che rispondono alla domanda del mercato; in particolare, qualora un gestore dei sistemi di GNL o di stoccaggio offra lo stesso servizio a clienti diversi, lo offre a condizioni contrattuali equivalenti;

b)

offrono servizi compatibili con l'uso dei sistemi interconnessi di trasporto del gas e agevolano l'accesso mediante la cooperazione con il gestore del sistema di trasporto; e

c)

rendono pubbliche le informazioni pertinenti, in particolare i dati relativi all'utilizzo e alla disponibilità dei servizi, entro un termine compatibile con le ragionevoli necessità commerciali di GNL e degli utenti degli impianti di stoccaggio, con riserva del controllo di tale pubblicazione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione.

2.   Ciascun gestore dei sistemi di stoccaggio:

a)

fornisce servizi di accesso per i terzi sia continui che interrompibili; il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione;

b)

offre agli utenti degli impianti di stoccaggio servizi a lungo e a breve termine; e

c)

offre agli utenti degli impianti di stoccaggio sia servizi aggregati che servizi disaggregati concernenti lo spazio di stoccaggio, l'iniettabilità e l'erogabilità.

3.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio non implicano tariffe arbitrariamente più elevate quando sono sottoscritti:

a)

al di fuori di un «anno gas naturale», con una data di inizio non standard; o

b)

per una durata inferiore a quella di un contratto standard d'utilizzo degli impianti di GNL e di stoccaggio su base annuale.

4.   Se del caso, è possibile accordare servizi per l'accesso di terzi a condizione che gli utenti della rete forniscano adeguate garanzie in ordine alla loro affidabilità finanziaria. Tali garanzie non costituiscono un indebito ostacolo all'ingresso nel mercato e devono essere non discriminatorie, trasparenti e proporzionate.

5.   I limiti contrattuali relativi al volume minimo richiesto delle capacità degli impianti di GNL e delle capacità di stoccaggio sono giustificati sulla base di vincoli di natura tecnica e permettono ai piccoli utenti di stoccaggio di accedere ai servizi di stoccaggio.

Articolo 16

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   La capacità massima in tutti i punti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3 è posta a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità del sistema e della funzionalità della rete.

2.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:

a)

forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficace e massimale della capacità tecnica, agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture e facilitano gli scambi transfrontalieri di gas naturale;

b)

garantiscono la compatibilità con i meccanismi del mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e

c)

sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete degli Stati membri.

3.   Il gestore dei sistemi di trasporto applica e pubblica procedure di gestione della congestione non discriminatorie e trasparenti che agevolano gli scambi transfrontalieri di gas naturale su base non discriminatoria e si basano sui seguenti principi:

a)

in caso di congestione contrattuale, il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario, almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile; e

b)

gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere o subaffittare la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.

Per quanto concerne la lettera b) del primo comma, uno Stato membro può richiedere che gli utenti della rete provvedano alla notifica o all'informazione del gestore dei sistemi di trasporto.

4.   In caso di congestione fisica, il gestore dei sistemi di trasporto o, se del caso, le autorità di regolamentazione applicano meccanismi di assegnazione delle capacità trasparenti e non discriminatori.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto valutano periodicamente la domanda di mercato per nuovi investimenti. Quando progettano nuovi investimenti, i gestori dei sistemi di trasporto valutano la situazione della domanda di mercato e tengono conto della sicurezza dell'approvvigionamento.

Articolo 17

Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione agli impianti di stoccaggio e di GNL

1.   La capacità massima degli impianti di stoccaggio e di GNL è messa a disposizione dei soggetti operanti sul mercato, nel rispetto dell'integrità e della funzionalità del sistema.

2.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità, che:

a)

forniscono segnali economici adeguati per l'utilizzo efficiente e massimale della capacità e agevolano gli investimenti in nuove infrastrutture;

b)

garantiscono la compatibilità con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio («trading hub») e, nel contempo, sono flessibili e capaci di adeguarsi a circostanze di mercato in evoluzione; e

c)

sono compatibili con i sistemi di accesso alla rete collegati.

3.   I contratti d'utilizzo degli impianti di GNL e degli impianti di stoccaggio comprendono misure tendenti ad impedire l'accumulo di capacità tenendo conto dei principi seguenti, applicabili in caso di congestione contrattuale:

a)

il gestore del sistema deve offrire senza indugio sul mercato primario la capacità non usata degli impianti di GNL e di stoccaggio; per gli impianti di stoccaggio ciò si deve applicare almeno su una base «day-ahead» e come capacità interrompibile;

b)

gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL che lo desiderino devono avere la facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

Articolo 18

Obblighi di trasparenza in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto rendono pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie a gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

2.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, oggettive e non discriminatorie e facilitare l'utilizzo efficiente della rete del gas, i gestori dei sistemi di trasporto o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni ragionevolmente e sufficientemente dettagliate sulla derivazione, metodologia e struttura delle tariffe.

3.   Per i servizi forniti, ciascun gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, compresi i punti di entrata e di uscita, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

4.   I punti pertinenti di un sistema di trasporto sul quale devono essere rese pubbliche informazioni sono approvati dalle autorità competenti previa consultazione degli utenti della rete.

5.   Il gestore dei sistemi di trasporto diffonde le informazioni previste dal presente regolamento in modo significativo, chiaro sotto il profilo quantitativo, facilmente accessibile e non discriminatorio.

6.   Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le informazioni sull'offerta e la domanda ex ante e ex post, sulla base dei programmi di trasporto, delle previsioni e dei flussi in entrata e in uscita realizzati sul sistema. L'autorità nazionale di regolamentazione assicura che tutte queste informazioni siano rese pubbliche. Il livello di dettaglio delle informazioni rese pubbliche riflette il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto.

Il gestore dei sistemi di trasporto rende pubbliche le misure adottate, come pure le spese sostenute e le entrate generate con riferimento al bilanciamento del sistema.

I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasporto le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 19

Obblighi di trasparenza in relazione agli impianti di stoccaggio e agli impianti di GNL

1.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano informazioni dettagliate riguardanti i servizi che offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie affinché gli utenti degli impianti di stoccaggio e di GNL ottengano un effettivo accesso a detti impianti.

2.   Per i servizi forniti, i gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL pubblicano, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile utilizzo per l'utente, informazioni sulle capacità stabilite nel contratto e disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL.

3.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL diffondono sempre le informazioni previste dal presente regolamento in modo logico, chiaramente quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio.

4.   I gestori dei sistemi di stoccaggio e di GNL rendono pubblica la quantità di gas presente in ogni impianto di stoccaggio o di GNL o gruppo di impianti di stoccaggio se ciò corrisponde al modo in cui l'accesso è offerto agli utenti del sistema, i flussi in entrata e in uscita, come pure le capacità disponibili degli impianti di stoccaggio e di GNL, anche per gli impianti esentati dall'accesso dei terzi. Tali informazioni sono comunicate altresì al gestore del sistema di trasporto, che le rende pubbliche a livello aggregato per sistema o per sotto-sistema definito in funzione dei punti pertinenti. Queste informazioni sono aggiornate almeno una volta al giorno.

Se un utente del sistema di stoccaggio è l'unico utente di un impianto di stoccaggio può presentare all'autorità nazionale di regolamentazione una richiesta motivata di trattamento riservato dei dati di cui al primo comma. Se l'autorità nazionale di regolamentazione giunge alla conclusione che tale richiesta è giustificata, tenendo in particolare conto della necessità di trovare un equilibrio fra l'interesse della legittima protezione dei segreti d'impresa, la cui diffusione inciderebbe negativamente sulla strategia commerciale globale dell'utente dello stoccaggio, e l'obiettivo di creare un mercato interno del gas competitivo, può consentire al gestore del sistema di stoccaggio di non rendere pubblici i dati di cui al primo comma per un periodo massimo di un anno.

Il secondo comma si applica fatti salvi gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione da parte del gestore del sistema di trasporto di cui al primo comma, a meno che i dati aggregati siano identici ai dati del sistema di stoccaggio di cui l'autorità nazionale di regolamentazione ha approvato la non pubblicazione.

5.   Al fine di garantire tariffe trasparenti, obiettive e non discriminatorie, e facilitare l'utilizzo efficiente delle infrastrutture, i gestori di impianti di GNL e di stoccaggio o le autorità nazionali competenti pubblicano informazioni sufficientemente dettagliate sulla derivazione, la metodologia e la struttura delle tariffe per le infrastrutture soggette all'accesso regolamentato di terzi.

Articolo 20

Registrazione delle informazioni da parte dei gestori dei sistemi

I gestori dei sistemi di trasporto, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL tengono a disposizione delle autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione, tutte le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 e alla parte 3 dell'allegato I, per un periodo di cinque anni.

Articolo 21

Regole sul bilanciamento e oneri di sbilancio

1.   Le regole di bilanciamento sono elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e sono basate su criteri obiettivi. Dette regole riflettono le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore dei sistemi di trasporto dispone. Le regole di bilanciamento sono fondate sul mercato.

2.   Al fine di consentire agli utenti della rete di adottare misure correttive in tempo utile, il gestore dei sistemi di trasporto fornisce, in linea, informazioni sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete.

Le informazioni fornite riflettono il livello delle informazioni di cui dispone il gestore dei sistemi di trasporto e del periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio.

Nessun corrispettivo è dovuto per la comunicazione delle informazioni di cui al presente paragrafo.

3.   Nella misura del possibile, gli oneri di sbilancio rispecchiano i costi, fornendo allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Essi evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

Le metodologie di calcolo per gli oneri di sbilancio e le tariffe definitive sono rese pubbliche dalle autorità competenti o dal gestore dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi.

4.   Gli Stati membri assicurano che i gestori dei sistemi di trasporto si adoperino per armonizzare sistemi di bilanciamento e razionalizzino la struttura e i livelli degli oneri di bilanciamento, così da facilitare gli scambi di gas.

Articolo 22

Scambio di diritti di capacità

Ciascun gestore dei sistemi di trasporto, dei sistemi di stoccaggio e di GNL adotta misure ragionevoli per consentire il libero scambio di diritti di capacità e facilitare tale scambio in modo trasparente e non discriminatorio. Ciascun gestore in questione elabora contratti e procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sul mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti del sistema.

I contratti e le procedure armonizzati in materia di trasporto, di impianti di GNL e di stoccaggio sono notificati alle autorità di regolamentazione.

Articolo 23

Orientamenti

1.   Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento specificano quanto segue:

a)

dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, a norma degli articoli 14 e 15;

b)

dettagli sui principi sottesi ai meccanismi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, a norma degli articoli 16 e 17;

c)

dettagli sulla comunicazione delle informazioni, sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, a norma degli articoli 18 e 19;

d)

dettagli sulla metodologia di tariffazione connessa agli scambi transfrontalieri di gas naturale a norma dell'articolo 13;

e)

dettagli sui settori di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

A tal fine, la Commissione consulta l'agenzia e la REGST del gas

2.   Gli orientamenti relativi ai punti elencati nel paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono stabiliti nell'allegato I con riferimento ai gestori dei sistemi di trasporto.

La Commissione adotta orientamenti sulle questioni elencate al primo paragrafo del presente articolo e modifica gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3.   L'applicazione e la modifica degli orientamenti adottati a norma del presente regolamento rispecchiano le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e non richiedono pertanto, a livello comunitario, condizioni e modalità di accesso per i terzi che siano uniformi e dettagliate. Tuttavia, possono essere fissati requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete necessarie per un mercato interno del gas naturale, che possano quindi applicarsi in considerazione delle differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas.

Articolo 24

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi del presente regolamento, le autorità di regolamentazione garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati a norma dell'articolo 23.

Ove opportuno, esse cooperano tra di loro, con la Commissione e con l'Agenzia a norma del capo VIII della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 25

Comunicazione di informazioni

Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 23.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

Articolo 26

Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento o negli orientamenti di cui all'articolo 23.

Articolo 27

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che tali disposizioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2006 le norme corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 e comunicano senza indugio alla Commissione le successive modifiche ad esse afferenti. Essi comunicano alla Commissione le norme non corrispondenti alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n. 1775/2005 entro il 3 settembre 2009 e comunicano senza indugio alla Commissione ogni successiva modifica ad esse afferenti.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non hanno carattere penale.

Articolo 28

Procedura del comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 51 della direttiva 2009/73/CE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 29

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Nella relazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 6 della direttiva 2009/73/CE la Commissione riferisce inoltre sulle esperienze acquisite relativamente all'applicazione del presente regolamento. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete non discriminatorie e che rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 30

Deroghe ed esenzioni

Il presente regolamento non si applica:

a)

ai sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE;

b)

alla nuova infrastruttura di grandi dimensioni, vale a dire interconnettori, impianti di stoccaggio e di GNL, nonché ad un aumento significativo della capacità di un'infrastruttura esistente e a modifiche di quest'ultima che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/73/CE che sono esentati dalle disposizioni degli articoli 9, 14, 32, 33, 34 o dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 di detta direttiva, per il periodo durante il quale essi sono esentati dalle disposizioni di cui alla presente lettera, ad eccezione dell'articolo 19, paragrafo 4 del presente regolamento; oppure

c)

ai sistemi di trasporto di gas naturale cui sono state accordate deroghe ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2009/73/CE.

Per quanto concerne la lettera a) del primo comma, gli Stati membri ai quali sono state concesse deroghe ai sensi dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE possono chiedere alla Commissione una deroga temporanea all'applicazione del presente regolamento, per un periodo non superiore a due anni dalla data di scadenza della deroga di cui al presente comma;

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1775/2005 è abrogato con effetto dal 3 marzo 2011. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)  GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (GU C 75 E del 31.3.2009, pag. 38), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 giugno 2009.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(5)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

(6)  Cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

ORIENTAMENTI SU

1.   Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

2.   I contratti armonizzati di trasporto e i codici comuni di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1o luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

7.   Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive, quali studi di fattibilità, possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.

8.   I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

9.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

10.   I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2.   Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto e loro applicazione in caso di congestione contrattuale

2.1.   Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1.   I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

2.   Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

3.   Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.

4.   Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.

5.   Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.

6.   Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolamentazione.

2.2.   Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

1.   Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori dei sistemi di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

2.   Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite o approvate dalla competente autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

3.   Le competenti autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto compiono, se del caso, sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non usata al mercato come capacità continua.

3.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema, definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza e informazioni da pubblicare a tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

3.1.   Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardanti i propri sistemi e servizi:

a)

una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della loro tariffazione;

b)

i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto armonizzati e altra documentazione pertinente;

c)

le procedure armonizzate applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

d)

le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;

e)

le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario per quanto concerne il gestore del sistema di trasporto;

f)

ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza inclusi nei servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta con la relativa tariffazione;

g)

una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di gas naturale liquefatto (GNL) e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2009/73/CE;

h)

informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;

i)

le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

j)

informazioni tempestive sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

3.2.   Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

I punti pertinenti includono almeno:

a)

tutti i punti di ingresso ad una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;

b)

i principali punti di uscita e zone di uscita rappresentanti almeno il 50 % della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, compresi tutti i punti di uscita o zone di uscita rappresentanti più del 2 % della capacità totale di uscita della rete;

c)

tutti i punti di connessione con le reti di gestori dei sistemi di trasporto;

d)

tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;

e)

tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Tutti i punti sono considerati essenziali quando, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;

f)

tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, punto 14 della direttiva 2009/73/CE.

3.3.   Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1.   Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

a)

la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;

b)

la capacità totale contrattuale e interrompibile; e

c)

la capacità disponibile.

2.   Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

3.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto, impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti pertinenti.

4.   I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti pertinenti per i tre anni precedenti.

5.   I gestori dei sistemi di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di almeno tre mesi.

6.   I gestori dei sistemi di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

7.   I gestori dei sistemi di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

8.   Se i gestori dei sistemi di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei punti 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2006.


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1775/2005

Il presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 3

Articolo 13

Articolo 4

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 5

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 6

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 7

Articolo 21

Articolo 8

Articolo 22

Articolo 9

Articolo 23

Articolo 10

Articolo 24

Articolo 11

Articolo 25

Articolo 12

Articolo 26

Articolo 13

Articolo 27

Articolo 14

Articolo 28

Articolo 15

Articolo 29

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 17

Articolo 32

Allegato

Allegato I