29.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/12


REGOLAMENTO (CE) N. 544/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all’interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

sentito il Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 717/2007 (3) fissa, in via eccezionale e temporanea, dei limiti per le tariffe applicabili da parte degli operatori mobili, sia all’ingrosso sia al dettaglio, per la fornitura di servizi di roaming internazionale per chiamate vocali che si effettuano da e verso destinazioni all’interno della Comunità. Detto regolamento stabilisce altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l’erogazione delle informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.

(2)

Come previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 717/2007, la Commissione ha svolto un’analisi per valutare se gli obiettivi di tale regolamento fossero stati raggiunti ed esaminare l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui SMS ed MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. Nella relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, contenuta nella comunicazione del 23 settembre 2008 sull’esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE, la Commissione ha ritenuto conveniente estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 oltre il 30 giugno 2010.

(3)

La Commissione ha inoltre rilevato l’opportunità di ampliare l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 per includervi la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming all’interno della Comunità. Le caratteristiche specifiche dei mercati del roaming internazionale, che hanno reso necessaria l’adozione del regolamento (CE) n. 717/2007 e l’imposizione di obblighi agli operatori mobili relativamente alla fornitura di roaming vocale in tutta la Comunità, valgono anche per la fornitura di servizi di SMS e dati in roaming sul territorio comunitario. Come per i servizi di roaming vocale, i servizi di SMS e dati in roaming non sono acquistati separatamente a livello nazionale, ma fanno parte di pacchetti più ampi acquistati dal consumatore presso i fornitori del paese d’origine, il che limita il gioco della concorrenza. Similmente, data la natura transfrontaliera dei servizi interessati, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti di servizi mobili residenti nel territorio di loro competenza non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante, situati in altri Stati membri.

(4)

I problemi strutturali relativi ai servizi di roaming sarebbero più facilmente risolvibili in un vero mercato unico dei servizi di comunicazione mobile, mercato che oggi non è pienamente operante ma che dovrebbe rappresentare lo scopo ultimo di ogni quadro normativo.

(5)

Per questo motivo le autorità nazionali di regolamentazione, agendo nell’ambito del gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GRE), istituito con la decisione 2002/627/CE della Commissione (4), nella risposta alla consultazione pubblica sul riesame del regolamento (CE) n. 717/2007 hanno nuovamente chiesto alla Commissione di intervenire a livello comunitario in merito alla proroga della validità del regolamento e alla regolamentazione dei servizi di SMS e dati in roaming.

(6)

I dati relativi all’andamento delle tariffe per i servizi di roaming vocale nel territorio della Comunità dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007, compresi in particolare i dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione e comunicati ogni trimestre tramite il GRE, non fanno prevedere che a partire dal giugno 2010, in assenza di misure di regolamentazione, la concorrenza nel mercato al dettaglio e all’ingrosso possa essere sostenibile. I dati indicano che le tariffe al dettaglio e all’ingrosso quasi non si discostano dai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007, al di sotto dei quali la concorrenza è minima.

(7)

Vi sono rischi notevoli che nel giugno 2010, con il venire meno delle garanzie regolamentari applicate ai servizi di roaming vocale intracomunitari all’ingrosso e al dettaglio ai sensi del regolamento (CE) n. 717/2007, in mancanza di pressione concorrenziale nel mercato del roaming vocale e dato l’interesse degli operatori mobili a massimizzare gli introiti derivanti da questi servizi, le tariffe del roaming intracomunitario all’ingrosso e al dettaglio tornino a livelli che non riflettono realisticamente i costi effettivi connessi alla fornitura del servizio, compromettendo gli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007. Pertanto, è opportuno estendere la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 di due anni oltre il 30 giugno 2010, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno continuando a far sì che ai consumatori non siano imposte tariffe eccessive rispetto a quelle competitive nazionali per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate e lasciando nel contempo tempo sufficiente per lo sviluppo della concorrenza.

(8)

Gli obblighi stabiliti nel presente regolamento non dovrebbero comportare distorsioni delle condizioni di concorrenza tra operatori mobili all’interno della Comunità, né introdurre alcun tipo di vantaggio concorrenziale, in particolare in funzione delle dimensioni, del tipo di traffico in roaming o del mercato interno del fornitore di servizi di roaming.

(9)

Occorre che i livelli delle tariffe medie massime all’ingrosso per le chiamate in roaming regolamentate fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 continuino a diminuire durante il periodo di proroga del regolamento, riflettendo la diminuzione dei costi, comprese le riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili regolamentate negli Stati membri, per garantire il buon funzionamento del mercato interno e continuare nel contempo a perseguire il duplice obiettivo di eliminare i prezzi eccessivi e di consentire agli operatori di competere e portare avanti l’innovazione.

(10)

Per incentivare e rafforzare durevolmente la concorrenza tra i diversi servizi di roaming, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione verifichino la presenza di discriminazioni tra operatori di grandi e piccole dimensioni, in particolare ai fini del calcolo delle tariffe all’ingrosso.

(11)

È opportuno anticipare la data nel 2009 in cui è applicato l’abbassamento dei limiti massimi di prezzo per le chiamate in roaming regolamentate all’ingrosso e al dettaglio dal 30 agosto al 1o luglio 2009, per garantire coerenza con l’introduzione degli obblighi relativi alle tariffe degli SMS regolamentati previsti dal presente regolamento. In questo modo gli utenti dei servizi di roaming vocale ed SMS potrebbero beneficiare delle nuove tariffe nel periodo di maggiore richiesta di questi servizi.

(12)

Ove i limiti tariffari non siano espressi in euro, i limiti tariffari iniziali applicabili e i loro valori rivisti dovrebbero essere determinati nella pertinente valuta, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alle date precisate nel presente regolamento. Ove non vi sia alcuna pubblicazione alla data precisata, i tassi di cambio di riferimento applicabili dovrebbero essere quelli pubblicati nella prima Gazzetta ufficiale dell’Unione europea successiva a tale data contenente i suddetti tassi di cambio di riferimento.

(13)

Poiché il rispetto del limite tariffario all’ingrosso stabilito dal regolamento (CE) n. 717/2007 è misurato rispetto al prezzo medio all’ingrosso prevalente tra due operatori in un arco di dodici mesi, è opportuno chiarire che il periodo può essere più breve, ad esempio quando la data della prevista diminuzione del livello della tariffa media massima all’ingrosso è anteriore allo scadere del periodo di dodici mesi.

(14)

Il fatto che alcuni operatori di reti mobili fatturino le chiamate in roaming all’ingrosso sulla base di intervalli minimi di durata che vanno fino a sessanta secondi, e non al secondo, come normalmente avviene per altre interconnessioni all’ingrosso, crea una distorsione della concorrenza tra questi operatori e gli operatori che applicano metodi di fatturazione diversi e pregiudica l’applicazione coerente dei limiti ai prezzi all’ingrosso introdotti dal regolamento (CE) n. 717/2007. Ciò comporta inoltre spese aggiuntive che, incidendo sui costi all’ingrosso, influiscono negativamente sulle tariffe per i servizi di roaming vocale al dettaglio. È quindi opportuno esigere che gli operatori mobili applichino le tariffe per i servizi di roaming vocale regolamentato all’ingrosso secondo una fatturazione al secondo.

(15)

Occorre che durante il periodo di estensione del regolamento (CE) n. 717/2007 i livelli massimi dell’eurotariffa per le chiamate effettuate e ricevute continuino a diminuire, in maniera coerente con le diminuzioni previste per il periodo iniziale di applicazione del regolamento stesso, per riflettere la costante diminuzione delle tariffe mobili nazionali in generale e il persistente calo dei costi connessi alla fornitura di chiamate in roaming regolamentate. In tal modo si garantisce la continuità degli effetti di tale regolamento.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe aumentare lo scarto tra le tariffe massime all’ingrosso e al dettaglio per lasciare agli operatori un più ampio margine di competitività nei prezzi al dettaglio, creando così le condizioni più favorevoli per il formarsi di un mercato realmente competitivo.

(17)

Alcuni operatori sostengono costi all’ingrosso superiori ad altri per ragioni geografiche o di altro tipo, quali una topografia difficile, regioni a bassa densità demografica e forti afflussi turistici per periodi di tempo limitati.

(18)

Il GRE ha riscontrato che l’adozione di intervalli di fatturazione superiori al secondo per i servizi di roaming al dettaglio ha causato l’aumento di una fattura tipo in eurotariffa del 24 % circa per le chiamate effettuate e del 19 % circa per le chiamate ricevute. Il GRE ha affermato inoltre che questi aumenti costituiscono un costo occulto perché non sono trasparenti per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, il GRE ha raccomandato di agire tempestivamente affrontando il problema delle diverse prassi di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio.

(19)

Sebbene il regolamento (CE) n. 717/2007, introducendo nella Comunità l’eurotariffa, abbia istituito un approccio comune per assicurare che ai clienti in roaming non siano imposte tariffe eccessive per le chiamate in roaming regolamentate, le diverse unità di fatturazione utilizzate dagli operatori mobili pregiudicano gravemente la sua applicazione uniforme. Ne consegue che, nonostante la natura comunitaria e transfrontaliera dei servizi di roaming intracomunitario, la fatturazione delle chiamate in roaming regolamentate avviene secondo modalità divergenti che distorcono le condizioni della concorrenza nel mercato unico.

(20)

È quindi opportuno introdurre una serie di norme comuni relative alle unità di fatturazione dell’eurotariffa al dettaglio, al fine di rafforzare ulteriormente il mercato unico ed offrire attraverso la Comunità una protezione comune a tutti i consumatori dei servizi di roaming intracomunitario.

(21)

I fornitori di chiamate in roaming regolamentate al dettaglio dovrebbero pertanto essere tenuti a fatturare le chiamate in eurotariffa al secondo, con l’unica possibilità di fatturare un periodo iniziale minimo pari a non oltre trenta secondi per chiamata effettuata. In questo modo gli operatori copriranno eventuali costi ragionevolmente sostenuti per la connessione e potranno essere flessibili e più concorrenziali offrendo ai clienti costi minimi inferiori. Non è tuttavia giustificata la fatturazione di un periodo iniziale minimo per le chiamate in eurotariffa ricevute, poiché il costo effettivo all’ingrosso è fatturato al secondo ed eventuali costi di connessione sono già inclusi nelle tariffe di terminazione delle chiamate mobili.

(22)

Ai clienti non dovrebbero essere addebitati costi per la ricezione di messaggi vocali in una rete ospitante, dato che essi non hanno la possibilità di controllare la durata di tali messaggi. Ciò non dovrebbe però impedire l’applicabilità di altri addebiti per la messaggeria vocale, ad esempio l’addebito dei costi per l’ascolto di tali messaggi.

(23)

Per quanto riguarda i servizi di SMS in roaming, i dati di mercato raccolti dal GRE e dalla Commissione dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 mostrano che in tutta la Comunità le tariffe all’ingrosso per questi servizi sono rimaste ampiamente stabili e non sono in correlazione con i costi effettivi. Come per i servizi di roaming vocale, la pressione concorrenziale non sembra sufficiente a spingere gli operatori a ridurre le tariffe all’ingrosso. Anche le tariffe per i servizi di SMS in roaming al dettaglio sono rimaste ampiamente stabili, mostrando notevole variabilità e mantenendosi a livelli notevolmente più elevati rispetto ai servizi di SMS nazionali, senza chiare motivazioni.

(24)

Così come per il roaming vocale, vi è un notevole rischio che regolamentando unicamente le tariffe all’ingrosso non si ottengano automaticamente riduzioni delle tariffe per i clienti al dettaglio. D’altra parte, un’azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio che non fosse accompagnata da una parallela riduzione dei costi all’ingrosso potrebbe compromettere la situazione di taluni operatori, in particolare quelli più piccoli, aumentando il rischio di una compressione dei prezzi.

(25)

Inoltre, per via della particolare struttura del mercato del roaming e della sua natura transfrontaliera, il quadro normativo del 2002 non ha fornito alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti adeguati ad affrontare efficacemente i problemi della concorrenza da cui derivano i prezzi elevati, all’ingrosso come al dettaglio, per i servizi di SMS in roaming. Questa situazione non garantisce il buon funzionamento del mercato interno ed occorre perciò modificarla.

(26)

Nella risposta alla consultazione pubblica della Commissione sul riesame del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007, il GRE ha affermato inoltre la necessità di una regolamentazione degli SMS in roaming, sia all’ingrosso sia al dettaglio, per conformare le tariffe ai costi ed avvicinarle ai prezzi nazionali. Il GRE ha concluso che converrebbe intervenire con misure analoghe a quelle adottate per il roaming vocale. In particolare, ha raccomandato di introdurre un tetto per la tariffa media all’ingrosso imposta da un operatore all’altro per gli SMS in roaming e di modificare gli obblighi relativi all’eurotariffa per includere un’offerta di SMS in roaming ad una tariffa non superiore al tetto massimo stabilito.

(27)

È perciò opportuno imporre obblighi relativi ai servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso affinché le tariffe all’ingrosso riflettano in modo più realistico i costi effettivi di fornitura del servizio e, a livello delle tariffe al dettaglio, per proteggere gli interessi dei clienti in roaming.

(28)

Occorre che gli obblighi di regolamentazione entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per conformarsi adattando i prezzi e le offerte di servizi.

(29)

L’approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per gli SMS in roaming regolamentati all’ingrosso consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all’ingrosso per ogni SMS inviato da una rete ospitante. La tariffa media all’ingrosso dovrebbe applicarsi tra due operatori mobili all’interno della Comunità per un periodo di tempo determinato.

(30)

Il limite tariffario all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati dovrebbe comprendere tutti i costi sostenuti dal fornitore del servizio all’ingrosso, compresi, tra l’altro, i costi per la raccolta, il transito e il costo di terminazione non recuperato per gli SMS in roaming sulla rete ospitante. Occorre pertanto proibire ai fornitori di servizi di SMS in roaming regolamentati all’ingrosso di introdurre tariffe separate per la terminazione degli SMS in roaming sulla loro rete, per assicurare un’applicazione coerente delle misure previste dal presente regolamento.

(31)

L’approccio più efficace e proporzionato per regolamentare il livello delle tariffe per gli SMS in roaming sul territorio comunitario al dettaglio è prevedere l’obbligo, per gli operatori mobili, di offrire ai clienti in roaming un’eurotariffa SMS che non superi un limite massimo prestabilito. L’eurotariffa SMS dovrebbe essere fissata ad un livello tale da garantire all’operatore un margine sufficiente, rispecchiando nel contempo in misura più realistica i costi connessi alla fornitura del servizio al dettaglio.

(32)

Questo approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati rispecchino in maniera più adeguata i costi effettivi di fornitura del servizio rispetto al passato. L’eurotariffa SMS massima che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe quindi consentire un margine ragionevole rispetto ai costi sostenuti per la fornitura di SMS in roaming regolamentati, stimolando al tempo stesso la concorrenza tra gli operatori che potrebbero differenziare le offerte e adattare le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo approccio regolamentare non si dovrebbe applicare ai servizi di SMS a valore aggiunto.

(33)

I clienti in roaming non dovrebbero essere tenuti a pagare costi aggiuntivi per la ricezione di un SMS o di un messaggio vocale in roaming regolamentato mentre si collegano in roaming ad una rete ospitante, perché i costi di terminazione sono già compensati dalla tariffa al dettaglio applicata all’invio di un SMS o di un messaggio vocale in roaming.

(34)

È opportuno che l’eurotariffa SMS si applichi automaticamente ad ogni cliente in roaming, nuovo o esistente, che non abbia scelto o non scelga deliberatamente una tariffa di SMS in roaming speciale o un pacchetto di servizi di roaming comprendente servizi di SMS in roaming regolamentati.

(35)

Per garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità per i clienti in roaming dei servizi di SMS in roaming regolamentati, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero intervenire tempestivamente qualora un operatore di reti mobili terrestri stabilito in uno Stato membro lamentasse presso la propria autorità nazionale di regolamentazione il fatto che i propri abbonati non sono in grado di inviare o ricevere SMS in roaming regolamentati da o verso abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro in seguito al mancato accordo tra i due operatori interessati. Tale intervento dovrebbe avvenire in conformità delle disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (5), e su basi coordinate, nonché in conformità delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 717/2007 e dell’articolo 21 della direttiva 2002/21/CE (6).

(36)

Un SMS è un breve messaggio di testo (Short Message Service) e si differenzia chiaramente da messaggi di altro tipo, come MMS o messaggi di posta elettronica. Per garantire che non venga meno l’efficacia del regolamento e che gli obiettivi siano pienamente raggiunti, è necessario vietare modifiche ai parametri tecnici degli SMS in roaming che li differenzino dagli SMS nazionali.

(37)

I dati raccolti dalle autorità nazionali di regolamentazione indicano che le tariffe medie all’ingrosso per i servizi di dati in roaming imposte dagli operatori della rete ospitante ai fornitori delle reti d’origine dei clienti in roaming sembrano diminuire progressivamente, pur mantenendosi a livelli elevati.

(38)

Continuano a destare preoccupazione i livelli elevati dei prezzi al dettaglio per i servizi di dati in roaming, che indicano come la concorrenza in questo settore non sia sufficiente. Tuttavia, a differenza di quanto accade per i servizi di roaming vocale ed SMS, nel mercato al dettaglio di dati in roaming vi è pressione concorrenziale perché i clienti in roaming, all’estero, possono accedere ai servizi di dati in maniera alternativa, ad esempio tramite i punti pubblici di accesso ad Internet senza fili che non richiedono di disporre di un numero di telefono. Sarebbe pertanto prematuro, in questa fase, regolamentare le tariffe al dettaglio. Inoltre, ogni collegamento in roaming a una rete dovrebbe avvenire col consenso dell’utente. Di conseguenza, non dovrebbe aver luogo nessuno download di dati in roaming, ivi incluso l’aggiornamento del software o il recupero di posta elettronica, senza il consenso o la richiesta preventivi dell’utente, a meno che quest’ultimo abbia indicato che non intende beneficiare di tale protezione.

(39)

Il fornitore del paese d’origine non dovrebbe addebitare al cliente in roaming i servizi di dati in roaming regolamentati, a meno che e fino a quando detto cliente accetti l’erogazione del servizio in questione.

(40)

È tuttavia opportuno introdurre misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per i servizi di dati in roaming, in particolare per eliminare il problema delle bollette esorbitanti, che costituisce un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno, e per offrire ai clienti gli strumenti necessari a controllare e contenere la spesa sostenuta per tali servizi. Analogamente, non dovrebbero esservi ostacoli allo sviluppo di applicazioni o tecnologie suscettibili di sostituire o di costituire un’alternativa ai servizi di roaming, quali la tecnologia WiFi (wireless fidelity), i servizi Voice over Internet Protocol (VoIP) e Instant Messaging (messaggistica istantanea). È opportuno che i consumatori ricevano tali informazioni affinché possano compiere una scelta con cognizione di causa.

(41)

In particolare, è opportuno che gli operatori mobili offrano ai clienti in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe applicate a tali clienti per servizi di dati in roaming ogni volta che essi avviano un servizio di questo tipo all’ingresso in un altro Stato membro. L’informazione dovrebbe essere inviata al telefono mobile o altro dispositivo mobile nella maniera ritenuta più facilmente ricevibile e comprensibile.

(42)

Onde aiutare i clienti a comprendere le conseguenze pecuniarie dell’uso di servizi di dati in roaming regolamentati, consentendo loro di controllare e contenere la spesa legata al loro uso, è opportuno che il fornitore del paese di origine presenti esempi di applicazioni di dati in roaming, quali posta elettronica, trasmissione di immagini e navigazione in rete, indicandone il volume di dati approssimativo.

(43)

Inoltre, per evitare bollette esorbitanti, gli operatori mobili dovrebbero definire uno o più tetti di spesa e/o di consumo per le spese da pagare per i servizi di dati in roaming, espressi nella valuta in cui il cliente in roaming paga le tariffe, che dovrebbero proporre gratuitamente a tutti i propri clienti in roaming, tramite apposita notifica, quando stanno per raggiungere tale tetto. Una volta raggiunto il limite prefissato, i clienti non dovrebbero più ricevere tali servizi, né pertanto detti servizi dovrebbero essere loro addebitati, a meno che i clienti in questione ne richiedano esplicitamente la continuazione alle condizioni indicate nella suddetta notifica. Ai clienti in roaming dovrebbe essere offerta la possibilità di optare per uno qualsiasi dei precitati tetti di spesa o di consumo entro un ragionevole periodo di tempo o di scegliere di non averne nessuno. Salvo altrimenti indicato dai clienti, dovrebbe essere applicato loro un regime standard di tetto massimo.

(44)

Queste misure mirate alla trasparenza dovrebbero essere considerate la tutela minima per i clienti in roaming e non dovrebbero precludere agli operatori mobili di offrire una vasta gamma di altri strumenti per aiutare i clienti a prevedere e controllare la spesa per i servizi di dati in roaming. Numerosi operatori, ad esempio, hanno cominciato a proporre nuovi piani tariffari al dettaglio forfettari che consentono di utilizzare servizi di dati in roaming ad un prezzo specifico e per un dato periodo di tempo fino ad un limite equo in termini di volume. Similmente, altri operatori stanno sviluppando sistemi che consentono ai clienti di ricevere in tempo reale aggiornamenti sulla spesa accumulata per i dati in roaming. Per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, le norme armonizzate dovrebbero rispecchiare questi sviluppi sui mercati nazionali.

(45)

Il persistere di tariffe elevate all’ingrosso per i servizi di dati in roaming è imputabile in primo luogo alle tariffe elevate applicate all’ingrosso dagli operatori delle reti non preferite. Esse dipendono a loro volta dalle limitazioni alla direzione del traffico, che non incentivano gli operatori a diminuire unilateralmente i prezzi standard all’ingrosso perché il traffico viene ricevuto indipendentemente dalla tariffa applicata. Ne risulta una grande variabilità dei costi all’ingrosso. In alcuni casi i prezzi del dati in roaming all’ingrosso applicabili alle reti non preferite sono trenta volte superiori rispetto a quelli applicati alla rete preferita. Queste eccessive tariffe all’ingrosso per i servizi di dati in roaming comportano una notevole distorsione della concorrenza tra operatori mobili all’interno della Comunità, che pregiudica il buon funzionamento del mercato interno. Esse inoltre impediscono ai fornitori nazionali di prevedere i propri costi all’ingrosso ed offrire quindi ai clienti pacchetti con prezzi al dettaglio trasparenti e competitivi. Poiché le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di affrontare questi problemi in modo efficace a livello nazionale, è opportuno fissare un limite per i prezzi all’ingrosso dei servizi di dati in roaming. Tale limite dovrebbe essere posto ad un livello di tutela ben al di sopra dei prezzi all’ingrosso più bassi attualmente disponibili sul mercato, per incoraggiare condizioni competitive e consentire lo sviluppo di un andamento concorrenziale del mercato, assicurando nel contempo un migliore funzionamento del mercato interno a vantaggio dei consumatori. Eliminando le tariffe eccessive di dati in roaming all’ingrosso che in taluni casi persistono sul mercato, tale livello di garanzia dovrebbe evitare, per l’intero periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007, l’insorgere di distorsioni e limitazioni della concorrenza tra operatori mobili.

(46)

Per riflettere gli sviluppi del mercato e il quadro normativo applicabile per le comunicazioni elettroniche occorre parlare di «reti pubbliche di comunicazioni» anziché di «reti pubbliche di telefonia». Per garantire uniformità, l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(47)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia modificare il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE al fine di mantenere e di sviluppare ulteriormente un insieme di norme comuni che assicuri che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili in viaggio all’interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario (chiamate vocali, SMS o trasferimento di dati), contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e raggiungendo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento proposto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

Questo approccio comune dovrebbe tuttavia essere mantenuto per un periodo di tempo limitato, pur potendo, alla luce di un riesame effettuato dalla Commissione, essere ulteriormente esteso o modificato o sostituito da opzioni normative alternative, sulla base di opportune proposte della Commissione.

(49)

È opportuno che la Commissione riesamini l’efficacia del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento alla luce dei suoi obiettivi e del contributo che esso fornisce all’applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno. In questo contesto, la Commissione dovrebbe esaminare l’impatto sulla posizione concorrenziale di fornitori di comunicazioni mobili di varie dimensioni e provenienti da diverse parti della Comunità, l’andamento, le tendenze e la trasparenza delle tariffe al dettaglio e all’ingrosso, il loro rapporto ai costi effettivi, la misura in cui sono state confermate le ipotesi formulate nella valutazione d’impatto che accompagna il presente regolamento, nonché i costi di conformità degli operatori e l’impatto sugli investimenti. La Commissione dovrebbe altresì, alla luce degli sviluppi tecnologici, esaminare la disponibilità e la qualità dei servizi alternativi al roaming (quali ad esempio il VoIP).

(50)

Prima di procedere al suddetto riesame e onde garantire un monitoraggio costante dei servizi di roaming nella Comunità, la Commissione dovrebbe redigere una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi generale delle ultime tendenze in materia di servizi di roaming e una valutazione intermedia dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007 modificato dal presente regolamento e delle eventuali opzioni alternative per realizzarli.

(51)

Prima di formulare le raccomandazioni del caso, la Commissione dovrebbe altresì valutare se la regolamentazione dei servizi di roaming possa opportunamente rientrare nell’ambito del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Detta valutazione dettagliata dovrebbe vertere inoltre sulle modalità alternative per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 717/2007, quali:

affrontare i problemi a livello di servizi all’ingrosso, introducendo l’obbligo di garantire un accesso ragionevole ed equo, su base non discriminatoria e/o a condizioni di reciproca equità;

adottare un’impostazione finalizzata ad ottenere prezzi e condizioni per i clienti in roaming analoghi ai prezzi e alle condizioni concorrenziali prevalenti sul mercato della rete ospitante, tra cui la possibilità per detti clienti di ottenere prezzi diversi da operatori diversi sul mercato della rete ospitante;

affrontare i problemi nel quadro del diritto comunitario della concorrenza.

In particolare, la Commissione dovrebbe indagare e valutare, in consultazione con un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, la struttura competitiva del mercato della telefonia mobile cui sono imputabili tariffe di roaming non concorrenziali e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le proprie conclusioni e proposte per ovviare ai problemi strutturali sui mercati della telefonia mobile, con particolare riferimento agli ostacoli all’accesso e all’espansione.

(52)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 717/2007 e la direttiva 2002/21/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 717/2007

Il regolamento (CE) n. 717/2007 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e la trasparenza sul mercato e offrendo incentivi all’innovazione e possibilità di scelta ai consumatori.

Il regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali e SMS a partire da e verso destinazioni all’interno della Comunità e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto utilizzati in roaming dai clienti che si collegano alla rete di comunicazioni mobili di un altro Stato membro. Esso si applica sia alle tariffe praticate all’ingrosso tra operatori di rete che, ove del caso, alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3, 4, 4 bis e 4 ter e all’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando, nel caso degli articoli 3 e 4, i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007 e, nel caso degli articoli 4 bis e 4 ter e dell’articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4, applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati il 6 maggio 2009 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 6 bis, paragrafo 4, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori. Gli stessi tassi di cambio di riferimento si applicano per rivedere annualmente il valore delle tariffe di cui agli articoli 4 bis e 4 ter e all’articolo 6 bis, paragrafo 3, laddove dette tariffe siano espresse in valute diverse dall'euro.»;

3)

l’articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

a)

le lettere da b) a g) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

“fornitore del paese d'origine”, un’impresa che fornisce a un cliente in roaming i servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore;

c)

“rete d'origine”, una rete pubblica di comunicazioni mobili pubbliche terrestri situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d’origine per la fornitura di servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri ad un cliente in roaming;

d)

“roaming intracomunitario”, l’utilizzo di un telefono mobile o di un’altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intracomunitarie, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la rete d’origine di tale cliente in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;

e)

“chiamata in roaming regolamentata”, una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno della Comunità, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete pubblica di comunicazioni all’interno della Comunità e destinata a una rete ospitante;

f)

“cliente in roaming”, il cliente di un fornitore di servizi di comunicazioni mobili pubbliche terrestri attraverso una rete pubblica mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con il fornitore del paese d’origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un’altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi tra l’operatore della rete d’origine e l’operatore della rete ospitante;

g)

“rete ospitante”, la rete pubblica di comunicazioni mobili terrestri situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS o utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto in virtù di accordi con l’operatore della rete d'origine;»;

b)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«h)

“eurotariffa SMS”, qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all’articolo 4 ter che un operatore del paese d’origine può applicare per la fornitura di SMS in roaming regolamentati in conformità del predetto articolo;

i)

“SMS”, un breve messaggio di testo composto principalmente da caratteri alfanumerici che può essere inviato e ricevuto tra numeri di telefonia mobile e/o fissa assegnati conformemente ad un piano di numerazione nazionale;

j)

“SMS in roaming regolamentato”, un SMS inviato da un cliente in roaming a partire da una rete ospitante verso una rete di comunicazioni pubbliche all’interno della Comunità o ricevuto da un cliente in roaming a partire da una rete di comunicazioni pubbliche all’interno della comunità e destinato a una rete ospitante;

k)

“servizio di dati in roaming regolamentato”, un servizio di roaming che consente a un cliente in roaming connesso alla rete ospitante tramite un telefono mobile o un’altra apparecchiatura mobile di utilizzare trasmissioni di dati a commutazione di pacchetto. Un servizio di dati in roaming regolamentato non include la trasmissione o la ricezione di chiamate in roaming regolamentate o di SMS regolamentati, ma comprende la trasmissione e la ricezione di messaggi MMS.»;

4)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della fine del periodo di applicazione di una tariffa media all’ingrosso di cui al presente paragrafo o della scadenza del presente regolamento. La tariffa media massima all’ingrosso scende a 0,28 EUR e 0,26 EUR rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1o luglio 2009 e scende ulteriormente a 0,22 EUR e 0,18 EUR rispettivamente il 1o luglio 2010 e il 1o luglio 2011.»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, a decorrere dal 1o luglio 2009 la tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all’ingrosso in roaming effettivamente utilizzati per la fornitura di chiamate intracomunitarie all’ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione, aggregati al secondo e adeguati per tener conto della possibilità per l’operatore della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore ai 30 secondi.»;

5)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) dell’eurotariffa che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate in roaming regolamentate può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera 0,49 EUR al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 EUR e a 0,43 EUR per le chiamate in uscita e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 1o luglio 2009. Il tetto massimo diminuisce ulteriormente a 0,39 EUR e 0,35 EUR per le chiamate in uscita e a 0,15 EUR e 0,11 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 1o luglio 2010 e il 1o luglio 2011.

Con effetto dal 1o luglio 2010 il fornitore del paese di origine non addebita ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l’ascolto di tali messaggi.

A decorrere dal 1o luglio 2009 per la fornitura di tutte le chiamate in roaming regolamentate a cui si applica l’eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d’origine impone ai clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo.

In deroga al terzo comma, il fornitore del paese d’origine può applicare alle chiamate in uscita soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento, ad eccezione che il cliente in roaming che desidera passare ad un’eurotariffa abbia sottoscritto l’abbonamento ad un pacchetto roaming speciale che comprende più di un servizio (ad esempio roaming vocale, SMS e/o dati), nel qual caso il fornitore del paese d’origine può chiedere al cliente di rinunciare ai vantaggi degli altri elementi del pacchetto. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.»;

6)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Tariffe all’ingrosso per gli SMS in roaming regolamentati

1.   A decorrere dal 1o luglio 2009 la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato a partire da quella rete ospitante non può superare l’importo di 0,04 EUR per SMS.

2.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento.

3.   La tariffa media all’ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di rete d’origine per la raccolta e l’invio di SMS in roaming regolamentati intracomunitari nel periodo di riferimento per il numero totale di tali SMS raccolti e trasmessi per conto del relativo operatore di rete d’origine durante il periodo in questione.

4.   L’operatore di una rete ospitante non applica all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming alcun altro costo, oltre alla tariffa di cui al paragrafo 1, per la terminazione di un SMS in roaming regolamentato inviato ad un cliente in roaming sulla propria rete ospitante.

Articolo 4 ter

Tariffe al dettaglio per gli SMS in roaming regolamentati

1.   Il fornitore del paese di origine rende disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un’eurotariffa SMS di cui al paragrafo 2. L’eurotariffa SMS non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio, fatte salve le altre disposizioni del presente articolo.

2.   A decorrere dal 1o luglio 2009 l’importo al dettaglio (al netto dell’IVA) di un’eurotariffa SMS che un fornitore del paese d’origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di un SMS in roaming regolamentato inviato da tali clienti può variare per ogni messaggio in roaming ma non supera 0,11 EUR.

3.   Il fornitore del paese di origine non può imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.

4.   Dal 1o luglio 2009 il fornitore del paese di origine applica automaticamente un’eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per i clienti in roaming che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti.

5.   Dal 1o luglio 2009 il fornitore del paese d’origine applica un’eurotariffa SMS a tutti i nuovi clienti in roaming che non hanno già scelto espressamente una tariffa di SMS in roaming diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.

6.   Ogni cliente in roaming può chiedere in qualsiasi momento di passare a un’eurotariffa SMS o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fino allo scadere di un periodo minimo di effettiva applicazione della tariffa di roaming precedente, periodo che non può comunque superare i tre mesi. Un’eurotariffa SMS può sempre essere combinata con un’eurotariffa.

7.   Non oltre il 30 giugno 2009, il fornitore del paese d’origine informa individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all’eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1o luglio 2009 al più tardi a tutti i clienti in roaming che non hanno scelto espressamente una tariffa o un pacchetto speciali per gli SMS regolamentati, mettendoli al corrente del loro diritto di passare all’eurotariffa SMS, o di rinunciarvi, ai sensi del paragrafo 6.

Articolo 4 quater

Caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati

Nessun fornitore o operatore di una rete ospitante può alterare le caratteristiche tecniche degli SMS in roaming regolamentati in modo da differenziarle rispetto alle caratteristiche tecniche degli SMS forniti all’interno del proprio mercato nazionale.»;

7)

l’articolo 5 è soppresso;

8)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trasparenza delle tariffe al dettaglio per le chiamate e gli SMS in roaming regolamentati

1.   Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all’atto di effettuare o ricevere una chiamata o all’invio di un SMS, ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d’origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l’effettuazione o la ricezione di chiamate e l’invio di SMS nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per:

a)

effettuare chiamate all’interno del paese visitato e da quest’ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d’origine e per riceverne, nonché

b)

inviare SMS in roaming regolamentati mentre si trova nello Stato membro visitato.

Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere informazioni più dettagliate, nonché informazioni sulla possibilità di accedere gratuitamente ai servizi di emergenza componendo il numero europeo di emergenza 112.

Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio.

Il fornitore del paese di origine fornisce automaticamente, mediante una chiamata vocale gratuita, ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe.

2.   In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente, a prescindere da dove si trovino nella Comunità, informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili, sulla rete ospitante, alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, nonché informazioni sulle misure di trasparenza applicabili in conformità del presente regolamento, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l’invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.

3.   Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull’eurotariffa e l’eurotariffa SMS. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

Il fornitore del paese d’origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell’eurotariffa e dell’eurotariffa SMS. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro il 30 luglio 2007, le condizioni relative all’eurotariffa ed entro il 30 giugno 2009 le condizioni relative all’eurotariffa SMS. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un’altra tariffa.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i servizi di dati in roaming regolamentati

1.   Il fornitore del paese d’origine provvede affinché i clienti in roaming, sia prima che dopo la conclusione di un contratto, siano sempre adeguatamente informati in merito alle tariffe applicate all’uso dei servizi di dati in roaming regolamentati, per aiutare i clienti a comprendere le conseguenze economiche di tale uso e consentire loro di controllare e contenere la spesa legata ai servizi di dati in roaming regolamentati ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

Se del caso, il fornitore del paese di origine informa i propri clienti, prima della conclusione di un contratto e successivamente su base regolare, del rischio di connessione e download automatici e incontrollati di dati in roaming. Esso spiega inoltre ai propri clienti, in modo chiaro e facilmente comprensibile, come disattivare siffatte connessioni automatiche di dati in roaming, onde evitare il consumo incontrollato di servizi di dati in roaming.

2.   Al più tardi dal 1o luglio 2009 un messaggio automatico inviato dal fornitore del paese di origine informa il cliente del fatto che sta utilizzando servizi di roaming e contiene informazioni personalizzate essenziali in merito alle tariffe applicabili alla fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nello Stato membro interessato, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare tali informazioni.

Tali informazioni personalizzate essenziali sulle tariffe vengono inviate al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente in roaming, ad esempio mediante SMS, messaggi di posta elettronica o una finestra pop-up sul suo computer, ogni volta che detto cliente entra in uno Stato membro diverso dalla sua rete d’origine e comincia ad utilizzare, per la prima volta, un servizio di dati in roaming regolamentato in dato Stato membro. Le informazioni vengono fornite gratuitamente nel momento in cui il cliente in roaming inizia ad utilizzare un servizio di dati in roaming regolamentato, con mezzi adeguati a facilitarne la ricezione e la comprensione.

Un cliente che abbia comunicato al fornitore del paese d’origine di non voler ricevere informazioni tariffarie automatiche ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d’origine di ripristinare tale servizio.

3.   Entro il 1o marzo 2010 ogni fornitore del paese di origine offre a tutti i suoi clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisce informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di dati in roaming regolamentati e che garantisce che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di dati in roaming regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario.

A tal fine, il fornitore del paese di origine mette a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) si avvicina ma non supera l’importo di 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

In alternativa, il fornitore del paese di origine può fissare limiti espressi in volume, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi importi pecuniari. Uno di tali limiti (limite standard di consumo) corrisponde ad un importo finanziario non superiore a 50 EUR di spese da pagare per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa).

Inoltre, il fornitore del paese di origine può offrire ai suoi clienti in roaming altri limiti con tetti massimi mensili di spesa differenti, ossia superiori o inferiori.

Entro il 1o luglio 2010 il limite standard di cui al secondo e al terzo comma si applica a tutti i clienti che non hanno optato per un limite diverso.

Ciascun fornitore del paese d’origine provvede inoltre affinché sia inviata un’adeguata notifica al telefono mobile o altra apparecchiatura del cliente, ad esempio tramite un SMS, un messaggio di posta elettronica ovvero una finestra pop-up sul suo computer, allorché i servizi di dati in roaming hanno raggiunto l’80 % del limite di spesa o di consumo concordato. I clienti hanno il diritto di esigere che i loro fornitori interrompano l’invio di tali comunicazioni e di chiedere, al fornitore del paese d’origine in qualsiasi momento e gratuitamente, di ripristinare l’erogazione del servizio.

Qualora questo tetto di spesa o di consumo dovesse essere altrimenti superato, è inviata una notifica sul telefono mobile o su un altro dispositivo del cliente in roaming. Detta notifica indica la procedura che il cliente deve seguire se desidera continuare a fruire di tali servizi e il costo associato a ciascuna ulteriore unità da consumare. In caso di mancata risposta del cliente nelle modalità indicate nella notifica ricevuta, il fornitore del paese d’origine cessa immediatamente di erogare i servizi di dati in roaming regolamentati al cliente e di addebitarglieli, a meno che o fino a quando quest’ultimo non richieda di continuare o rinnovare l’erogazione di tali servizi.

A decorrere dal 1o novembre 2010, se un cliente in roaming chiede di optare per il limite di spesa o di consumo o di sopprimerlo, il cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento.

4.   A decorrere dal 1o luglio 2009:

a)

la tariffa media all’ingrosso che l’operatore di una rete ospitante può applicare all’operatore di una rete d’origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati tramite quella rete ospitante non può superare l’importo di 1,00 EUR il 1o luglio 2009, di 0,80 EUR il 1o luglio 2010 e di 0,50 EUR il 1o luglio 2011 per megabyte di dati trasmessi. L’applicazione di questo limite di garanzia non deve comportare distorsioni o restrizioni della concorrenza nel mercato all’ingrosso di dati in roaming, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva quadro;

b)

tale tariffa media all’ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento;

c)

la tariffa media all’ingrosso di cui alla lettera a) si ottiene dividendo i ricavi totali all’ingrosso percepiti dall’operatore della rete ospitante da ogni operatore di una rete d’origine per la fornitura di servizi di dati in roaming regolamentati nel periodo di riferimento per il numero totale di megabyte di dati effettivamente consumati per la fornitura di tali servizi durante il periodo in questione, aggregati in base ai kilobyte.»;

10)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3, 4, 4 bis, 4 ter e 6 bis, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all’articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un’interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l’interoperabilità dei servizi di roaming, ad esempio nel caso in cui gli abbonati non siano in grado di scambiare SMS in roaming regolamentati con abbonati di una rete mobile terrestre di un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo relativo alla consegna di tali messaggi.»;

11)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 marzo 2008 oppure, nel caso delle prescrizioni supplementari introdotte all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, all’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e agli articoli 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis e 7, dal regolamento (CE) n. 544/2009 (7), non oltre il 30 marzo 2010, e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.

12)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Verifica

1.   La Commissione verifica il funzionamento del presente regolamento entro il 30 giugno 2011 e, previa consultazione pubblica, presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nel far ciò, la Commissione esamina, tra l’altro:

l’andamento dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali, di SMS e di trasmissione di dati e il corrispondente andamento dei servizi di comunicazioni mobili a livello nazionale nei vari Stati membri, distinguendo tra i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili, la qualità e la velocità dei servizi in questione;

la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un’alternativa al roaming (voce, SMS e dati), segnatamente alla luce gli sviluppi tecnologici;

la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe di servizi di roaming o di altre riduzioni tariffarie per la fornitura di servizi di roaming, nonché la gamma delle tariffe e dei prodotti a disposizione dei consumatori con diverse abitudini di chiamata;

il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all’ingrosso, in particolare la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività, tra cui gli effetti concorrenziali degli accordi commerciali e il grado di interconnessione tra gli operatori.

La Commissione valuta altresì metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming e, in tale contesto, tiene conto di un’analisi effettuata autonomamente da un organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. La Commissione formula opportune proposte sulla base di una siffatta valutazione.

2.   Inoltre, entro il 30 giugno 2010, la Commissione prepara una relazione interlocutoria destinata al Parlamento europeo e al Consiglio, recante una sintesi delle azioni di monitoraggio della fornitura dei servizi di roaming nella Comunità, nonché una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, anche rispetto alle questioni di cui al paragrafo 1.»;

13)

all’articolo 12, i termini «non oltre il 30 agosto 2007» sono soppressi;

14)

all’articolo 13, la data «2010» è sostituita da «2012».

Articolo 2

Modifica della direttiva 2002/21/CE

L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE è sostituito dal seguente:

«5.   La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno della Comunità.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Š. FÜLE


(1)  Parere del 15 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 giugno 2009.

(3)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32.

(4)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(7)  GU L 167, 29 giugno 2009, pag. 12.»;