12.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/6


REGOLAMENTO (CE) N. 494/2009 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 10 gennaio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 27 Bilancio consolidato e separato (di seguito «IAS 27»). Le modifiche allo IAS 27 specificano in quali circostanze un'entità deve redigere bilanci consolidati, in che modo le capogruppo devono contabilizzare le variazioni delle interessenze partecipative detenute in controllate e in che modo le perdite di una controllata devono essere ripartite tra partecipazioni di maggioranza e di minoranza.

(3)

La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche dello IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

L'adozione delle modifiche dello IAS 27 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, all'IFRS 4, all'IFRS 5, allo IAS 1, allo IAS 7, allo IAS 14, allo IAS 21, allo IAS 28, allo IAS 31, allo IAS 32, allo IAS 33, allo IAS 39 e all'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(5)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

il principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio consolidato e separato è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(2)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 4, l'IFRS 5, lo IAS 1, lo IAS 7, lo IAS 14, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 39 e l'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7 sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 27 di cui all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche dello IAS 27, di cui all'allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

IAS 27

Bilancio consolidato e separato

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27

Bilancio consolidato e separato

AMBITO DI APPLICAZIONE

1

Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo.

2

Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali).

3

Il presente Principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

DEFINIZIONI

4

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate.

La partecipazione di minoranza è il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, ad una controllante.

La controllante è un'entità che ha una o più società controllate.

Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e all'attivo netto delle società partecipate.

Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante).

5

Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture.

6

Per un'entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. Non occorre che il bilancio separato sia allegato a, o accompagni, quei bilanci.

7

Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in un'entità a controllo congiunto non rappresenta un bilancio separato.

8

Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

9

Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio.

10

Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:

a)

la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;

b)

i propri titoli di debito o strumenti rappresentativi di capitale non sono negoziati in un mercato pubblico (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato «over-the-counter», compresi i mercati locali e regionali);

c)

la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi categoria di strumenti finanziari in un mercato pubblico; e

d)

la capogruppo o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

11

Una controllante che opti per l'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 38-43.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

12

Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante  (1).

13

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se essa ha (2):

a)

il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

b)

il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

c)

il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; o

d)

il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

14

L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

15

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (inclusi le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti.

16

Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga.

17

Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni integrative richieste dall'IFRS 8 Settori operativi aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

18

Nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'unica entità economica, sono necessarie le seguenti rettifiche:

a)

il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo sono eliminati (vedere IFRS 3, che descrive il trattamento contabile di qualsiasi avviamento risultante);

b)

le partecipazioni di minoranza nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio delle controllate consolidate devono essere identificate; e

c)

le partecipazioni di minoranza nell'attivo netto delle controllate consolidate sono identificate separatamente dalle interessenze partecipative detenute in tali controllate dalla controllante. Le partecipazioni di minoranza nell'attivo netto consistono in:

i)

il valore di quelle partecipazioni di minoranza alla data dell'acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dall'IFRS 3; e

ii)

la quota parte delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell'aggregazione di pertinenza delle partecipazioni di minoranza.

19

In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdita e le variazioni del patrimonio netto attribuito alla controllante ed alle partecipazioni di minoranza sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

20

Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati.

21

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rilevare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica alle differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite originati da operazioni infragruppo.

22

I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando la data di chiusura dell'esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest'ultima prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.

23

Quando, in conformità al paragrafo 22, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella del bilancio della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per tener conto dell'effetto di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

24

I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

25

Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato.

26

I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la definizione dell'IFRS 3. I ricavi e i costi della controllata devono essere basati sul valore delle attività e delle passività rilevate nel bilancio consolidato della controllante alla data di acquisizione. Per esempio, i costi di ammortamento rilevati nel prospetto consolidato di conto economico complessivo dopo la data di acquisizione, devono essere basati sul fair value (valore equo) delle relative attività ammortizzabili rilevate nel bilancio consolidato alla data di acquisizione. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata.

27

Le partecipazioni di minoranza devono essere presentate nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell'ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante.

28

L'utile (perdita) d'esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza. Il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

29

Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono classificate come patrimonio netto e sono possedute da azionisti di minoranza, la controllante calcola la propria quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

30

Le variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo sono contabilizzate come operazioni sul capitale (ossia operazioni con soci nella loro qualità di soci).

31

In tali circostanze, i valori contabili delle partecipazioni di maggioranza e di minoranza devono essere rettificati per riflettere le variazioni nelle loro relative interessenze nella controllata. Qualsiasi differenza tra il valore di cui vengono rettificate le partecipazioni di minoranza e il fair value (valore equo) del corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto ed attribuita ai soci della controllante.

PERDITA DEL CONTROLLO

32

Una controllante può perdere il controllo di una controllata con o senza cambiamenti nella quota societaria assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

33

Una controllante potrebbe perdere il controllo di una controllata in due o più accordi (operazioni). Tuttavia, talvolta le circostanze indicano che gli accordi multipli dovrebbero esser contabilizzati come un'unica operazione. Nel determinare se contabilizzare gli accordi come un'unica operazione, la controllante deve considerare tutti i termini e le condizioni degli accordi e i loro effetti economici. Una o più delle seguenti circostanze possono indicare che la controllante dovrebbe contabilizzare gli accordi multipli come un'unica operazione:

a)

sono sottoscritti contemporaneamente o sono interdipendenti;

b)

formano un'unica operazione concepita per conseguire un risultato commerciale complessivo;

c)

il verificarsi di un accordo dipende dal verificarsi di almeno un altro accordo;

d)

un accordo è di per sé considerato non economicamente giustificato, ma è economicamente giustificato se considerato insieme ad altri accordi. Un esempio di ciò si verifica quando una cessione di azioni viene effettuata a un prezzo inferiore a quello di mercato ed è compensata da una cessione successiva effettuata a un prezzo superiore a quello di mercato.

34

Se la controllante perde il controllo di una controllata, essa:

a)

elimina le attività (incluso qualsiasi avviamento) e le passività della controllata in base ai loro valori contabili alla data della perdita del controllo;

b)

elimina i valori contabili di qualsiasi precedente partecipazione di minoranza nella ex controllata alla data della perdita del controllo (inclusa qualsiasi altra componente di conto economico complessivo a essa attribuibile);

c)

rileva:

i)

il fair value (valore equo) del corrispettivo eventualmente ricevuto a seguito dell'operazione, dell'evento o delle circostanze che hanno determinato la perdita del controllo; e

ii)

se l'operazione che ha determinato la perdita del controllo implica una distribuzione delle azioni della controllata ai soci nella loro qualità di soci, detta distribuzione;

d)

rileva qualsiasi partecipazione precedentemente detenuta nella ex controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo;

e)

riclassifica nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio, o trasferisce direttamente negli utili portati a nuovo se previsto da altri IFRS, gli ammontari identificati nel paragrafo 35; e

f)

rileva qualsiasi differenza risultante come utile o perdita nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio attribuibile alla controllante.

35

Se una controllante perde il controllo di una controllata, la controllante deve contabilizzare tutti gli importi rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella controllata, analogamente a quanto richiesto nel caso in cui la controllante avesse dismesso direttamente le attività o passività relative. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio all'atto della dismissione delle relative attività o passività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione). Per esempio, se una controllata possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e la controllante perde il controllo di quella controllata, la controllante deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Analogamente, se una riserva di rivalutazione precedentemente rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse trasferita direttamente negli utili portati a nuovo all'atto della dismissione dell'attività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, trasferisce la riserva di rivalutazione direttamente negli utili portati a nuovo.

36

In caso di perdita del controllo di una controllata, qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata e qualsiasi ammontare dovuto dalla o alla ex controllata, devono essere contabilizzati, secondo quanto previsto da altri IFRS, a partire dalla data della perdita del controllo.

37

Il fair value (valore equo) di una qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata alla data della perdita del controllo di maggioranza deve essere considerato pari al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria in base allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione oppure, laddove appropriato, pari al costo al momento della rilevazione iniziale di una partecipazione in una società collegata o in un'entità a controllo congiunto.

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

38

Quando un’entità redige il bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate:

a)

al costo, o

b)

in conformità allo IAS 39.

L’entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo devono essere contabilizzate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5. La valutazione delle partecipazioni contabilizzate conformemente allo IAS 39 non viene modificata in tali circostanze.

38A

Un'entità deve rilevare un dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio del suo bilancio separato una volta accertato il diritto a percepire il dividendo.

38B

Quando una capogruppo riorganizza la struttura del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:

a)

la nuova controllante ottiene il controllo della capogruppo originaria emettendo strumenti rappresentativi di capitale in cambio degli strumenti rappresentativi di capitale esistenti della capogruppo originaria;

b)

le attività e le passività del nuovo gruppo e del gruppo originario sono le medesime subito prima della riorganizzazione e dopo di essa; e

c)

i proprietari della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le stesse interessenze assolute e relative nell'attivo netto del gruppo originario e nel nuovo gruppo subito prima della riorganizzazione e dopo di essa;

e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 38(a), nel suo bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota di elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione.

38C

Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 38B. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 38B. In tali casi, i riferimenti alla «capogruppo originaria» e al «gruppo originario» vanno intesi come riferimenti all'«entità originaria».

39

Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico. I paragrafi 38 e 40-43 si applicano quando un'entità predispone un bilancio separato che sia conforme agli International Financial Reporting Standard. L'entità redige anche un bilancio consolidato per uso pubblico, secondo quanto disposto dal paragrafo 9, a meno che non si applichi l'esenzione di cui al paragrafo 10.

40

Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

41

Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:

a)

il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei diritti di voto esercitabili in assemblea;

b)

le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;

c)

la data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio di una controllata, quando tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data oppure a un esercizio diverso da quello considerato nel bilancio della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data o a un esercizio diverso;

d)

la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;

e)

un prospetto che illustri gli effetti di una qualsiasi modifica dell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata tale da non comportare una perdita del controllo sul patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante; e

f)

in caso di perdita del controllo di una controllata, la controllante deve indicare l'eventuale utile o perdita rilevato secondo quanto previsto nel paragrafo 34, e:

i)

la parte di quell'utile o perdita attribuibile alla rilevazione di qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata al rispettivo fair value (valore equo) alla data della perdita del controllo; e

ii)

la(e) voce(i) del prospetto di conto economico complessivo in cui viene rilevato l'utile o la perdita (se non esposto separatamente nel prospetto di conto economico complessivo).

42

Se si redige un bilancio separato per una controllante la quale, in conformità al paragrafo 10, decide di non predisporre il bilancio consolidato, nel bilancio separato si devono fornire le seguenti informazioni integrative:

a)

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità agli International Financial Reporting Standard; l'indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;

b)

un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e

c)

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

43

Quando una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 42), una partecipante in una entità a controllo congiunto o in una società collegata redige il proprio bilancio separato, tale bilancio deve fornire le seguenti informazioni integrative:

a)

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione se non richiesta dalla legge;

b)

un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e

c)

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b);

e deve identificare il bilancio redatto secondo il paragrafo 9 del presente Principio, oppure secondo lo IAS 28 e lo IAS 31, a cui si fa riferimento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44

L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

45

L'entità deve applicare le modifiche apportate nel 2008 allo IAS 27 dall’International Accounting Standards Board relativamente ai paragrafi 4, 18, 19, 26–37 e 41(e) e (f) a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, l'entità non deve applicare dette modifiche per gli esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 2009, a meno che non applichi anche l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008). Se l'entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare le modifiche retroattivamente, con le seguenti eccezioni:

a)

la modifica al paragrafo 28 per l'attribuzione del totale conto economico complessivo ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo. Pertanto, l'entità non deve rideterminare l'attribuzione degli utili o delle perdite per esercizi antecedenti l'applicazione della modifica;

b)

le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 per la contabilizzazione di variazioni dell'interessenza partecipativa in una controllata dopo l'ottenimento del controllo. Pertanto, le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 non si applicano alle variazioni verificatesi prima che l'entità applicasse le modifiche;

c)

le disposizioni di cui ai paragrafi 34-37 circa la perdita del controllo di una controllata. L'entità non deve rideterminare il valore contabile di una partecipazione in una ex controllata se il controllo è stato perso prima dell'applicazione di tali modifiche. Inoltre, l'entità non deve ricalcolare utili o perdite sulla perdita del controllo di una controllata verificatasi prima dell'applicazione delle modifiche.

45A

Il paragrafo 38 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009, prospetticamente dalla data alla quale ha applicato per la prima volta l’IFRS 5. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

45B

Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha eliminato la definizione di «metodo del costo» dal paragrafo 4 e ha aggiunto il paragrafo 38A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicarlo e applicare contemporaneamente le relative modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36.

45C

Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 38B e 38C. L'entità deve applicare tali paragrafi prospetticamente alle riorganizzazioni effettuate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Inoltre, un'entità può decidere di applicare i paragrafi 38B e 38C retroattivamente a riorganizzazioni già eseguite entro l'ambito di detti paragrafi. Tuttavia, se un'entità ridetermina una riorganizzazione in applicazione del paragrafo 38B o 38C, essa deve rideterminare tutte le successive riorganizzazioni nell'ambito di detti paragrafi. Se l'entità applica il paragrafo 38B o 38C a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 27 (2003)

46

Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (rivisto nella sostanza nel 2003).


(1)  Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, deve essere contabilizzata in conformità a tale IFRS.

(2)  Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 Consolidamento—Società a destinazione specifica.

Appendice

Modifiche ad altri IFRS

Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi le modifiche allo IAS 27 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

A1

Nei seguenti International Financial Reporting Standard, applicabili dal 1o luglio 2009, i riferimenti a «partecipazioni di minoranza» nei paragrafi individuati:

IFRS

paragrafo(i)

IFRS 1

B2(c)(i), B2(g)(i), B2(k)

IFRS 4

34(c)

IAS 1

54(q), 83(a)(i), 83(b)(i)

IAS 7

20(b)

IAS 14

16

IAS 21

41

IAS 32

AG29

IAS 33

A1

IFRS 1    Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

A2

L'IFRS 1 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 26 è modificato come segue:

«26

Il paragrafo 26 è modificato come segue:

c)

stime (paragrafi 31-34);

d)

attività classificate come possedute per la vendita e attività operative cessate (paragrafi 34A e 34B); e

e)

alcuni aspetti relativi alla contabilizzazione delle partecipazioni di minoranza (paragrafo 34C).»

Dopo il paragrafo 34B, si aggiungono una nuova intestazione e il paragrafo 34C:

34C

Il neo-utilizzatore deve applicare le seguenti disposizioni dello IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) prospetticamente, a partire dalla data di passaggio agli IFRS:

a)

la disposizione di cui al paragrafo 28, secondo cui il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo.

b)

le disposizioni di cui ai paragrafi 30 e 31 per la contabilizzazione delle variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo; e

c)

le disposizioni di cui ai paragrafi 34-37 per la contabilizzazione della perdita del controllo su una controllata e le relative disposizioni del paragrafo 8A dell’IFRS 5. [Modifica introdotta dai Miglioramenti annuali]»

Tuttavia, se il neo-utilizzatore sceglie di applicare l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008) retroattivamente, alle pregresse aggregazioni aziendali, deve anche applicare lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008), secondo quanto previsto dal paragrafo B1 del presente IFRS.

Viene aggiunto il paragrafo 47J riportato di seguito:

«47J

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 26 e 34C. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IFRS 5    Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate

A3

L'IFRS 5 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 33 è modificato come segue:

«33

L'entità deve indicare:

a)

d)

l'ammontare degli utili derivanti dalle attività operative in esercizio e dalle attività operative cessate attribuibili ai soci della controllante. L'informativa può essere inclusa nelle note o nel prospetto del conto economico complessivo.»

Viene aggiunto il paragrafo 44B riportato di seguito:

«44B

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha aggiunto il paragrafo 33(d). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.»

IAS 1    Presentazione del bilancio

A4

Il paragrafo 106 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) è modificato come segue:

«106

Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:

a)

il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;

b)

per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8; e

c)

[eliminato]

d)

per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da:

i)

utile o perdita;

ii)

ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo; e

iii)

operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.»

Viene aggiunto il paragrafo 139A riportato di seguito:

«139A

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 106. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. La modifica deve essere applicata retroattivamente.»

IAS 7    Rendiconto finanziario

A5

Lo IAS 7 è modificato come descritto di seguito.

L'intestazione che precede il paragrafo 39 e i paragrafi 39-42 sono modificati come segue:

39

I flussi finanziari complessivi derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.

40

Un'entità deve indicare complessivamente, con riferimento all'ottenimento e alla perdita del controllo di controllate o di altre aziende verificatisi nel corso dell'esercizio, ciascuna delle seguenti informazioni:

a)

i corrispettivi totali pagati o ricevuti;

b)

la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

c)

l'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti delle controllate o altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo; e

d)

l'ammontare delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti delle controllate o di altre aziende di cui viene ottenuto o perduto il controllo, riferito a ciascuna categoria principale.

41

La presentazione distinta degli effetti dei flussi finanziari derivanti dall'ottenimento o dalla perdita del controllo di controllate o di altre aziende in un'unica voce, insieme all'informazione distinta dell'ammontare delle attività e delle passività acquistate o dismesse, aiuta a distinguere tali flussi finanziari dai flussi finanziari derivanti dalle altre attività operative, di investimento e di finanziamento. Gli effetti della perdita del controllo sui flussi finanziari non possono essere dedotti da quelli derivanti dall'ottenimento del controllo.

42

Il valore complessivo degli incassi o dei pagamenti effettuati quali corrispettivi per l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate o di altre aziende, è presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi come parte di tali operazioni, eventi o cambiamenti di circostanze.»

Vengono aggiunti i paragrafi 42A e 42B come di seguito indicato:

«42A

I flussi finanziari derivanti da variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo devono essere classificati come flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento.

42B

Le variazioni delle interessenze partecipative in una controllata che non comportano la perdita del controllo, come nel caso di acquisto o vendita successivi da parte della controllante di strumenti rappresentativi di capitale della controllata, sono contabilizzate come operazioni sul capitale [vedere IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008)]. Di conseguenza, i flussi finanziari risultanti sono classificati allo stesso modo delle altre transazioni con soci descritte al paragrafo 17.»

Viene aggiunto il paragrafo 54 riportato di seguito:

«54

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 39-42 e aggiunto i paragrafi 42A e 42B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente. Le modifiche devono essere applicate retroattivamente.»

IAS 21    Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

A6

Lo IAS 21 è modificato come descritto di seguito.

L'intestazione che precede il paragrafo 48 è modificata e sono aggiunti i paragrafi 48A-48D come descritto di seguito:

48

48A

In aggiunta alla dismissione dell'interessenza totale di un'entità in una gestione estera, le seguenti situazioni vengono contabilizzate come dismissioni anche se l'entità mantiene un'interessenza in una ex controllata, società collegata o entità a controllo congiunto:

a)

la perdita del controllo di una controllata comprendente una gestione estera;

b)

la perdita dell'influenza notevole su una società collegata comprendente una gestione estera; e

c)

la perdita del controllo congiunto su un'entità a controllo congiunto comprendente una gestione estera.

48B

In caso di dismissione di una controllata comprendente una gestione estera, l'importo cumulativo delle differenze di cambio relative a quella gestione estera attribuite alle partecipazioni di minoranza deve essere eliminato contabilmente, ma non deve essere riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio.

48C

In caso di dismissione parziale di una controllata comprendente una gestione estera, l'entità deve riattribuire la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo alle partecipazioni di minoranza presenti in quella gestione estera. Per quanto riguarda tutte le altre dismissioni parziali di una gestione estera, l'entità deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio la quota proporzionale dell'importo cumulativo delle differenze di cambio rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.

48D

Per dismissione parziale dell'interessenza di un'entità in una gestione estera si intende qualsiasi riduzione dell'interessenza partecipativa di una entità in una gestione estera, ad eccezione delle riduzioni di cui al paragrafo 48A che vengono contabilizzate come dismissioni.»

Viene aggiunto il paragrafo 60B riportato di seguito:

«60B

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha aggiunto i paragrafi 48A-48D. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IAS 28    Partecipazioni in società collegate

A7

Lo IAS 28 è modificato come descritto di seguito.

I paragrafi 18 e 19 sono modificati come descritto di seguito:

«18

Un investitore deve interrompere l'utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un'influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una joint venture come definito nello IAS 31. In caso di perdita dell'influenza notevole, l'investitore deve valutare al fair value (valore equo) qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex società collegata. L'investitore deve rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi differenza tra:

a)

il fair value (valore equo) di qualsiasi partecipazione mantenuta e provento derivante dalla dismissione della parte di interessenza nella società collegata; e

b)

il valore contabile della partecipazione alla data della perdita dell'influenza notevole.

19

Quando una partecipazione cessa di essere una società collegata e viene contabilizzata in conformità allo IAS 39, il fair value (valore equo) della partecipazione alla data in cui essa cessa di essere una società collegata deve essere considerato come il fair value (valore equo) in essere all'atto della rilevazione iniziale come attività finanziaria conformemente allo IAS 39.»

Viene aggiunto il paragrafo 19A riportato di seguito:

«19A

Se un investitore perde l'influenza notevole su una società collegata, l'investitore deve contabilizzare tutti gli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella società collegata, sulla stessa base che sarebbe necessaria se la società collegata avesse dismesso direttamente le relative attività o passività. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati da una società collegata tra le altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle relative attività o passività, l'investitore riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione) nel momento in cui perde l'influenza notevole sulla società collegata. Per esempio, se una società collegata possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e l'investitore perde l'influenza notevole sulla società collegata, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Se si riduce l'interessenza partecipativa di un investitore in una società collegata, ma la partecipazione continua a essere una società collegata, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo un ammontare proporzionale dell'utile o della perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.»

Viene aggiunto il paragrafo 41B riportato di seguito:

«41B

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato i paragrafi 18 e 19 e aggiunto il paragrafo 19A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IAS 31    Partecipazioni in joint venture

A8

Lo IAS 31 è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 45 è modificato come segue:

«45

Quando un investitore cessa di detenere il controllo congiunto di un'entità, l'investitore deve contabilizzare tutte le partecipazioni residue in conformità allo IAS 39 a partire da tale data, purché la ex entità a controllo congiunto non diventi una controllata o una società collegata. A partire dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una controllata di un investitore, l'investitore deve contabilizzare la propria interessenza conformemente allo IAS 27 e all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008). Dalla data in cui un'entità a controllo congiunto diventa una società collegata dell'investitore, questi deve contabilizzare la partecipazione in conformità allo IAS 28. In caso di perdita dell'influenza notevole, l'investitore deve valutare al fair value (valore equo) qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex società collegata. L'investitore deve rilevare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio qualsiasi differenza tra:

a)

il fair value (valore equo) di qualsiasi partecipazione mantenuta e provento derivante dalla dismissione della parte di interessenza nell'entità a controllo congiunto; e

b)

il valore contabile della partecipazione alla data della perdita del controllo congiunto.»

Vengono aggiunti i paragrafi 45A e 45B come di seguito indicato:

«45A

Quando una partecipazione cessa di essere una entità a controllo congiunto e viene contabilizzata in conformità allo IAS 39, il fair value (valore equo) della partecipazione alla data in cui essa cessa di essere un'entità a controllo congiunto deve essere considerato come il fair value (valore equo) in essere all'atto della rilevazione iniziale come attività finanziaria conformemente allo IAS 39.

45B

Se un investitore perde il controllo congiunto di un'entità, l'investitore deve contabilizzare tutti gli importi rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella entità, analogamente a quanto avrebbe dovuto fare se l'entità a controllo congiunto avesse dismesso direttamente le relative attività o passività. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fossero riclassificati nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle relative attività e passività, l'investitore riclassifica l'utile o la perdita dal prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio al patrimonio netto (come rettifica da riclassificazione) nel momento in cui perde il controllo congiunto dell'entità. Per esempio, se un'entità a controllo congiunto possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e l'investitore perde il controllo congiunto dell'entità, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevati nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Se si riduce l'interessenza partecipativa di un investitore in un'entità a controllo congiunto, ma la partecipazione continua a essere un'entità a controllo congiunto, l'investitore deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo un ammontare proporzionale dell'utile o della perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo.»

Viene aggiunto il paragrafo 58A riportato di seguito:

«58A

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 45 e aggiunto i paragrafi 45A e 45B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.»

IAS 39    Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

A9

Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito.

L'ultima frase del paragrafo 102 è modificata come segue:

«102

… L'utile o la perdita sullo strumento di copertura relativo alla parte efficace della copertura che è stata rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo deve essere riclassificato dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio come rettifica da riclassificazione [vedere IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007)] conformemente ai paragrafi 48–49 dello IAS 21 concernenti la dismissione o la dismissione parziale della gestione estera.»

Viene aggiunto il paragrafo 103E riportato di seguito:

«103E

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 102. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.»

SIC-7    Introduzione dell'Euro

A10

La SIC -7 è modificata come descritto di seguito.

Nella sezione «Riferimenti», viene aggiunto «IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008)».

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«4

Ciò, in particolare, significa che:

a)

b)

le differenze di cambio cumulative relative alla conversione di bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e riclassificate dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio solo in caso di dismissione o dismissione parziale dell'investimento netto nella gestione estera; e che …»

Sotto l'intestazione «Data di entrata in vigore» viene aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo che descrive la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1, come segue:

Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 4(b). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente.