12.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 494/2009 DELLA COMMISSIONE
del 3 giugno 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 10 gennaio 2008 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche al principio contabile internazionale IAS 27 Bilancio consolidato e separato (di seguito «IAS 27»). Le modifiche allo IAS 27 specificano in quali circostanze un'entità deve redigere bilanci consolidati, in che modo le capogruppo devono contabilizzare le variazioni delle interessenze partecipative detenute in controllate e in che modo le perdite di una controllata devono essere ripartite tra partecipazioni di maggioranza e di minoranza. |
(3) |
La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche dello IAS 27 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
L'adozione delle modifiche dello IAS 27 comporta di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, all'IFRS 4, all'IFRS 5, allo IAS 1, allo IAS 7, allo IAS 14, allo IAS 21, allo IAS 28, allo IAS 31, allo IAS 32, allo IAS 33, allo IAS 39 e all'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1) |
il principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio consolidato e separato è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento; |
(2) |
l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 4, l'IFRS 5, lo IAS 1, lo IAS 7, lo IAS 14, lo IAS 21, lo IAS 28, lo IAS 31, lo IAS 32, lo IAS 33, lo IAS 39 e l'interpretazione dello Standing Interpretation Committee (SIC) 7 sono modificati conformemente alle modifiche dello IAS 27 di cui all'allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche dello IAS 27, di cui all'allegato al presente regolamento, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2009.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 27 |
Bilancio consolidato e separato |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
Bilancio consolidato e separato
AMBITO DI APPLICAZIONE
1 |
Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo. |
2 |
Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l'avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IFRS 3 Aggregazioni aziendali). |
3 |
Il presente Principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure se la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale. |
DEFINIZIONI
4 |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un'unica entità economica. Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate. La partecipazione di minoranza è il patrimonio netto di una controllata non attribuibile, direttamente o indirettamente, ad una controllante. La controllante è un'entità che ha una o più società controllate. Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e all'attivo netto delle società partecipate. Una controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un'altra entità (indicata come controllante). |
5 |
Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o in quanto partecipanti in un'entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture. |
6 |
Per un'entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. Non occorre che il bilancio separato sia allegato a, o accompagni, quei bilanci. |
7 |
Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in un'entità a controllo congiunto non rappresenta un bilancio separato. |
8 |
Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale. |
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
9 |
Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio. |
10 |
Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:
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11 |
Una controllante che opti per l'esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 38-43. |
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
12 |
Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante (1). |
13 |
Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se essa ha (2):
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14 |
L'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'effetto di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se un'entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una data futura o sino al verificarsi di un evento futuro. |
15 |
Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (inclusi le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell'intenzione della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o convertire tali diritti. |
16 |
Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d'investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un'entità analoga. |
17 |
Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni integrative richieste dall'IFRS 8 Settori operativi aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all'interno del gruppo. |
PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO
18 |
Nella redazione del bilancio consolidato, l'entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell'attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un'unica entità economica, sono necessarie le seguenti rettifiche:
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19 |
In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdita e le variazioni del patrimonio netto attribuito alla controllante ed alle partecipazioni di minoranza sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali. |
20 |
Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati. |
21 |
I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rilevare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica alle differenze temporanee derivanti dall'eliminazione di utili e perdite originati da operazioni infragruppo. |
22 |
I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando la data di chiusura dell'esercizio della controllante è diversa da quella della controllata, quest'ultima prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile. |
23 |
Quando, in conformità al paragrafo 22, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella del bilancio della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per tener conto dell'effetto di operazioni o fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura dell'esercizio della controllata e quella della capogruppo non deve essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio. |
24 |
I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari. |
25 |
Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato. |
26 |
I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a partire dalla data di acquisizione secondo la definizione dell'IFRS 3. I ricavi e i costi della controllata devono essere basati sul valore delle attività e delle passività rilevate nel bilancio consolidato della controllante alla data di acquisizione. Per esempio, i costi di ammortamento rilevati nel prospetto consolidato di conto economico complessivo dopo la data di acquisizione, devono essere basati sul fair value (valore equo) delle relative attività ammortizzabili rilevate nel bilancio consolidato alla data di acquisizione. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata. |
27 |
Le partecipazioni di minoranza devono essere presentate nel prospetto consolidato della situazione patrimoniale-finanziaria nell'ambito del patrimonio netto, separatamente dal patrimonio netto dei soci della controllante. |
28 |
L'utile (perdita) d'esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuiti ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza. Il totale conto economico complessivo è attribuito ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se questo implica che le partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo. |
29 |
Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono classificate come patrimonio netto e sono possedute da azionisti di minoranza, la controllante calcola la propria quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata. |
30 |
Le variazioni nell'interessenza partecipativa della controllante in una controllata che non comportano la perdita del controllo sono contabilizzate come operazioni sul capitale (ossia operazioni con soci nella loro qualità di soci). |
31 |
In tali circostanze, i valori contabili delle partecipazioni di maggioranza e di minoranza devono essere rettificati per riflettere le variazioni nelle loro relative interessenze nella controllata. Qualsiasi differenza tra il valore di cui vengono rettificate le partecipazioni di minoranza e il fair value (valore equo) del corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto ed attribuita ai soci della controllante. |
PERDITA DEL CONTROLLO
32 |
Una controllante può perdere il controllo di una controllata con o senza cambiamenti nella quota societaria assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale. |
33 |
Una controllante potrebbe perdere il controllo di una controllata in due o più accordi (operazioni). Tuttavia, talvolta le circostanze indicano che gli accordi multipli dovrebbero esser contabilizzati come un'unica operazione. Nel determinare se contabilizzare gli accordi come un'unica operazione, la controllante deve considerare tutti i termini e le condizioni degli accordi e i loro effetti economici. Una o più delle seguenti circostanze possono indicare che la controllante dovrebbe contabilizzare gli accordi multipli come un'unica operazione:
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34 |
Se la controllante perde il controllo di una controllata, essa:
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35 |
Se una controllante perde il controllo di una controllata, la controllante deve contabilizzare tutti gli importi rilevati tra le altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quella controllata, analogamente a quanto richiesto nel caso in cui la controllante avesse dismesso direttamente le attività o passività relative. Pertanto, se un utile o una perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse riclassificato nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio all'atto della dismissione delle relative attività o passività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, riclassifica l'utile o la perdita dal patrimonio netto al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio (come rettifica da riclassificazione). Per esempio, se una controllata possiede attività finanziarie disponibili per la vendita e la controllante perde il controllo di quella controllata, la controllante deve riclassificare nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio l'utile o la perdita precedentemente rilevato nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo in relazione a quelle attività. Analogamente, se una riserva di rivalutazione precedentemente rilevata nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo fosse trasferita direttamente negli utili portati a nuovo all'atto della dismissione dell'attività, la controllante, nel momento in cui perde il controllo della controllata, trasferisce la riserva di rivalutazione direttamente negli utili portati a nuovo. |
36 |
In caso di perdita del controllo di una controllata, qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata e qualsiasi ammontare dovuto dalla o alla ex controllata, devono essere contabilizzati, secondo quanto previsto da altri IFRS, a partire dalla data della perdita del controllo. |
37 |
Il fair value (valore equo) di una qualsiasi partecipazione mantenuta nella ex controllata alla data della perdita del controllo di maggioranza deve essere considerato pari al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale di un'attività finanziaria in base allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e misurazione oppure, laddove appropriato, pari al costo al momento della rilevazione iniziale di una partecipazione in una società collegata o in un'entità a controllo congiunto. |
CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO
38 |
Quando un’entità redige il bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in collegate:
L’entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo devono essere contabilizzate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all’IFRS 5. La valutazione delle partecipazioni contabilizzate conformemente allo IAS 39 non viene modificata in tali circostanze. |
38A |
Un'entità deve rilevare un dividendo di una controllata, di un'entità a controllo congiunto o di una società collegata nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio del suo bilancio separato una volta accertato il diritto a percepire il dividendo. |
38B |
Quando una capogruppo riorganizza la struttura del suo gruppo mediante l'istituzione di una nuova entità quale sua controllante rispettando i seguenti criteri:
e la nuova controllante contabilizza la propria partecipazione nella capogruppo originaria in conformità al paragrafo 38(a), nel suo bilancio separato, la nuova controllante deve valutare il costo in base al valore contabile della propria quota di elementi di patrimonio netto riportati nel bilancio separato della capogruppo originaria alla data della riorganizzazione. |
38C |
Parimenti, un'entità che non sia una capogruppo può istituire una nuova entità quale sua controllante rispettando i criteri di cui al paragrafo 38B. A tali riorganizzazioni si applicano le disposizioni del paragrafo 38B. In tali casi, i riferimenti alla «capogruppo originaria» e al «gruppo originario» vanno intesi come riferimenti all'«entità originaria». |
39 |
Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico. I paragrafi 38 e 40-43 si applicano quando un'entità predispone un bilancio separato che sia conforme agli International Financial Reporting Standard. L'entità redige anche un bilancio consolidato per uso pubblico, secondo quanto disposto dal paragrafo 9, a meno che non si applichi l'esenzione di cui al paragrafo 10. |
40 |
Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato della partecipante. |
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
41 |
Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:
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42 |
Se si redige un bilancio separato per una controllante la quale, in conformità al paragrafo 10, decide di non predisporre il bilancio consolidato, nel bilancio separato si devono fornire le seguenti informazioni integrative:
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43 |
Quando una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 42), una partecipante in una entità a controllo congiunto o in una società collegata redige il proprio bilancio separato, tale bilancio deve fornire le seguenti informazioni integrative:
e deve identificare il bilancio redatto secondo il paragrafo 9 del presente Principio, oppure secondo lo IAS 28 e lo IAS 31, a cui si fa riferimento. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
44 |
L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. |
45 |
L'entità deve applicare le modifiche apportate nel 2008 allo IAS 27 dall’International Accounting Standards Board relativamente ai paragrafi 4, 18, 19, 26–37 e 41(e) e (f) a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. È consentita una applicazione anticipata. Tuttavia, l'entità non deve applicare dette modifiche per gli esercizi che hanno inizio prima del 1o luglio 2009, a meno che non applichi anche l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008). Se l'entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2009, tale fatto deve essere indicato. L'entità deve applicare le modifiche retroattivamente, con le seguenti eccezioni:
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45A |
Il paragrafo 38 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009, prospetticamente dalla data alla quale ha applicato per la prima volta l’IFRS 5. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
45B |
Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha eliminato la definizione di «metodo del costo» dal paragrafo 4 e ha aggiunto il paragrafo 38A. L'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le modifiche a un periodo precedente, deve indicarlo e applicare contemporaneamente le relative modifiche allo IAS 18, allo IAS 21 e allo IAS 36. |
45C |
Costo delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate (Modifiche all'IFRS 1 e allo IAS 27), pubblicato nel maggio 2008, ha aggiunto i paragrafi 38B e 38C. L'entità deve applicare tali paragrafi prospetticamente alle riorganizzazioni effettuate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009. È consentita l'applicazione anticipata. Inoltre, un'entità può decidere di applicare i paragrafi 38B e 38C retroattivamente a riorganizzazioni già eseguite entro l'ambito di detti paragrafi. Tuttavia, se un'entità ridetermina una riorganizzazione in applicazione del paragrafo 38B o 38C, essa deve rideterminare tutte le successive riorganizzazioni nell'ambito di detti paragrafi. Se l'entità applica il paragrafo 38B o 38C a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
SOSTITUZIONE DELLO IAS 27 (2003)
46 |
Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato (rivisto nella sostanza nel 2003). |
(1) Se, al momento dell'acquisizione, una controllata possiede i requisiti per essere classificata come posseduta per la vendita, in conformità all'IFRS 5, Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate, deve essere contabilizzata in conformità a tale IFRS.
(2) Si veda anche l'Interpretazione SIC-12 Consolidamento—Società a destinazione specifica.
Appendice
Modifiche ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi le modifiche allo IAS 27 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
A1 |
Nei seguenti International Financial Reporting Standard, applicabili dal 1o luglio 2009, i riferimenti a «partecipazioni di minoranza» nei paragrafi individuati:
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IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
A2 |
L'IFRS 1 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 26 è modificato come segue:
Dopo il paragrafo 34B, si aggiungono una nuova intestazione e il paragrafo 34C:
Viene aggiunto il paragrafo 47J riportato di seguito:
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IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
A3 |
L'IFRS 5 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 33 è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 44B riportato di seguito:
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IAS 1 Presentazione del bilancio
A4 |
Il paragrafo 106 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) è modificato come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 139A riportato di seguito:
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IAS 7 Rendiconto finanziario
A5 |
Lo IAS 7 è modificato come descritto di seguito. L'intestazione che precede il paragrafo 39 e i paragrafi 39-42 sono modificati come segue:
Vengono aggiunti i paragrafi 42A e 42B come di seguito indicato:
Viene aggiunto il paragrafo 54 riportato di seguito:
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IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
A6 |
Lo IAS 21 è modificato come descritto di seguito. L'intestazione che precede il paragrafo 48 è modificata e sono aggiunti i paragrafi 48A-48D come descritto di seguito:
Viene aggiunto il paragrafo 60B riportato di seguito:
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IAS 28 Partecipazioni in società collegate
A7 |
Lo IAS 28 è modificato come descritto di seguito. I paragrafi 18 e 19 sono modificati come descritto di seguito:
Viene aggiunto il paragrafo 19A riportato di seguito:
Viene aggiunto il paragrafo 41B riportato di seguito:
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IAS 31 Partecipazioni in joint venture
A8 |
Lo IAS 31 è modificato come descritto di seguito. Il paragrafo 45 è modificato come segue:
Vengono aggiunti i paragrafi 45A e 45B come di seguito indicato:
Viene aggiunto il paragrafo 58A riportato di seguito:
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IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
A9 |
Lo IAS 39 è modificato come descritto di seguito. L'ultima frase del paragrafo 102 è modificata come segue:
Viene aggiunto il paragrafo 103E riportato di seguito:
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SIC-7 Introduzione dell'Euro
A10 |
La SIC -7 è modificata come descritto di seguito. Nella sezione «Riferimenti», viene aggiunto «IAS 27 Bilancio consolidato e separato (modificato nel 2008)». Il paragrafo 4 è modificato come segue:
Sotto l'intestazione «Data di entrata in vigore» viene aggiunto un nuovo paragrafo dopo il paragrafo che descrive la data di entrata in vigore delle modifiche allo IAS 1, come segue: Lo IAS 27 (modificato dall’International Accounting Standards Board nel 2008) ha modificato il paragrafo 4(b). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Qualora un'entità applichi lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tale modifica deve essere applicata a partire da quell'esercizio precedente. |