17.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/1


REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per semplificare il quadro normativo della politica agricola comune (PAC), il regolamento (CE) n. 1234/2007 («regolamento unico OCM») (2) ha abrogato e sostituito con un unico atto giuridico tutti i regolamenti che il Consiglio aveva adottato sin dagli inizi della PAC in relazione all’istituzione delle organizzazioni comuni dei mercati di prodotti agricoli o di gruppi di prodotti agricoli.

(2)

Come evidenziato nel regolamento unico OCM, tale semplificazione non era intesa a rimettere in discussione le decisioni politiche prese nel corso degli anni nell’ambito della PAC. Pertanto, essa non prevedeva di introdurre nuovi strumenti o misure. Il regolamento unico OCM rispecchia quindi le decisioni politiche prese fino alla data della presentazione del suo testo da parte della Commissione.

(3)

Parallelamente ai negoziati e all’adozione del regolamento unico OCM, il Consiglio ha avviato anche le trattative per una riforma politica del settore del vino, che è sfociata nell’adozione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3). Come specificato nel regolamento unico OCM, inizialmente sono state incorporate in tale regolamento solo le disposizioni del settore vitivinicolo che non erano interessate da una riforma della politica comunitaria. Tali disposizioni sostanziali passibili di riforme politiche dovevano essere incorporate nel regolamento unico dopo essere state adottate. Poiché tali disposizioni sostanziali sono state nel frattempo adottate, è opportuno accogliere pienamente il settore vitivinicolo nel regolamento unico OCM, inserendo in tale regolamento le decisioni politiche adottate con il regolamento (CE) n. 479/2008.

(4)

Per l’inserimento di queste disposizioni nel regolamento unico OCM è opportuno seguire la stessa linea seguita per l’adozione del regolamento unico OCM, ovvero non si dovranno rimettere in discussione né le decisioni politiche prese al momento dell’adozione delle rispettive disposizioni da parte del Consiglio né la motivazione di tali decisioni politiche espressa nei pertinenti considerando dei relativi regolamenti.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento unico OCM.

(6)

Il regolamento unico OCM accoglie le disposizioni relative all’applicazione delle regole di concorrenza previste dal trattato per i settori contemplati da detto regolamento. Tali disposizioni finora erano contenute nel regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (4). Il regolamento unico OCM ha pertanto adattato il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006. Atteso che il settore vitivinicolo viene ora pienamente inserito nel regolamento unico OCM e poiché tale regolamento ha esteso a tale settore le regole di concorrenza ivi previste, è opportuno escludere il settore vitivinicolo dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1184/2006.

(7)

È opportuno precisare che ogni elemento di aiuto di Stato suscettibile di essere compreso nei programmi nazionali di sostegno di cui al presente regolamento dovrà essere esaminato alla luce delle norme comunitarie sostanziali in materia di aiuti di Stato. Dal momento che la procedura stabilita dal presente regolamento con riferimento all’approvazione di tali programmi di sostegno autorizza la Commissione ad assicurare che le norme comunitarie sostanziali in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (5) siano rispettate, non dovrebbe essere richiesta alcuna ulteriore notifica ai sensi dell’articolo 88 del trattato o del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6).

(8)

Per motivi di certezza del diritto è opportuno ricordare che l’abrogazione del regolamento (CE) n. 479/2008 non pregiudica la validità degli atti giuridici adottati sulla base dell’atto abrogato.

(9)

Per garantire che il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CE) n. 479/2008 a quello previsto dal presente regolamento non crei interferenze con la campagna viticola 2008/2009 in corso, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

all’articolo 3, primo comma, è inserita la lettera seguente:

«c bis)

dal 1o agosto al 31 luglio dell’anno successivo nel settore vitivinicolo;»;

3)

l’articolo 55 è modificato come segue:

a)

la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Articolo 55

Regimi di quote e potenziale produttivo»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Nel settore vitivinicolo si applicano le disposizioni relative al potenziale produttivo previste nella sezione IV bis per quanto riguarda gli impianti illegali, il regime transitorio dei diritti di impianto e il regime di estirpazione.»;

4)

nella parte II, titolo I, capo III, il titolo della sezione IV è sostituito dal seguente:

5)

all’articolo 85, l’alinea è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta le modalità di applicazione delle sezioni da I a III bis, che possono riguardare in particolare:»;

6)

nella parte II, titolo I, capo III, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV bis

Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Impianti illegali

Articolo 85 bis

Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1.   Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate a vite posteriormente al 31 agosto 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

2.   In attesa dell’estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

3.   Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni già imposte, gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

4.   La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 85 ter

Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998

1.   Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici impiantate a vite anteriormente al 1o settembre 1998 senza i corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell’ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

2.   La tassa di cui al paragrafo 1 è fissata dagli Stati membri. Essa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi.

3.   In attesa della regolarizzazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

4.   I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente di cui al paragrafo 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 in conformità al medesimo paragrafo.

Gli Stati membri impongono sanzioni, proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell’inadempienza, ai produttori che non ottemperano a tale obbligo di estirpazione.

In attesa dell’estirpazione di cui al primo comma si applica, mutatis mutandis, il paragrafo 3.

5.   La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Articolo 85 quater

Verifica di non circolazione o distillazione

1.   In relazione all’articolo 85 bis, paragrafo 2, e all’articolo 85 ter, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora tali prodotti siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.

2.   Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all’obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.

Articolo 85 quinquies

Misure di accompagnamento

Le superfici di cui all’articolo 85 ter, paragrafo 1, primo comma, purché non regolarizzate, e le superfici di cui all’articolo 85 bis, paragrafo 1, non beneficiano di misure di sostegno nazionali o comunitarie.

Articolo 85 sexies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare:

a)

le modalità relative agli obblighi di comunicazione degli Stati membri, comprese eventuali riduzioni delle dotazioni di bilancio di cui all’allegato X ter in caso di inadempienza;

b)

le modalità circa le sanzioni che gli Stati membri sono tenuti a imporre in caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dagli articoli 85 bis, 85 ter e 85 quater.

Sottosezione II

Regime transitorio dei diritti di impianto

Articolo 85 septies

Durata

La presente sottosezione si applica fino al 31 dicembre 2015.

Articolo 85 octies

Divieto transitorio di impianto di viti

1.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 120 bis, paragrafi da 1 a 6, e in particolare del paragrafo 4, è vietato l’impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

2.   È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, l’impianto e il sovrainnesto ivi contemplati sono ammessi se accompagnati:

a)

da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell’articolo 85 nonies;

b)

da diritti di reimpianto, ai sensi dell’articolo 85 decies;

c)

da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 85 undecies e 85 duodecies.

4.   I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.

5.   Gli Stati membri possono decidere di mantenere il divieto di cui al paragrafo 1 nel loro territorio o in parti di esso fino e non oltre il 31 dicembre 2018. In tal caso, le norme che disciplinano il regime transitorio dei diritti di impianto di cui alla presente sottosezione, compreso il presente articolo, si applicano di conseguenza allo Stato membro interessato.

Articolo 85 nonies

Diritti di nuovo impianto

1.   Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

a)

destinate a nuovi impianti realizzati nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale; o

b)

destinate a scopi di sperimentazione; o

c)

destinate alla coltura di piante madri per marze; o

d)

il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2.   I diritti di nuovo impianto sono:

a)

attivati dal produttore a cui sono concessi;

b)

utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;

c)

utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.

Articolo 85 decies

Diritti di reimpianto

1.   Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della sottosezione III non generano diritti di reimpianto.

2.   Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato di diritti di reimpianto.

3.   I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4.   I diritti di reimpianto sono esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l’estirpazione.

5.   In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un’altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a)

una parte dell’azienda interessata è trasferita a quest’altra azienda;

b)

le superfici di quest’altra azienda sono destinate:

i)

alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; o

ii)

alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l’applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell’ambito di disposizioni legislative comunitarie o nazionali preesistenti.

7.   I diritti di reimpianto concessi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Articolo 85 undecies

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1.   Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2.   Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.

3.   Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

a)

i diritti di nuovo impianto;

b)

i diritti di reimpianto;

c)

i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.

4.   I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se necessario dietro corrispettivo versato a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve purché siano in grado di dimostrare di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.

Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 85 duodecies

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1.   Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:

a)

a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant’anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell’azienda;

b)

dietro corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l’importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall’articolo 85 octies, paragrafi 1 e 2.

2.   Nell’utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:

a)

l’ubicazione e le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b)

le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3.   I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4.   I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5.   Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Articolo 85 terdecies

De minimis

La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007.

Articolo 85 quaterdecies

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono emanare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l’andamento del potenziale produttivo.

Articolo 85 quindecies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a)

disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell’applicazione delle disposizioni della presente sottosezione;

b)

la coesistenza di vigneti a norma dell’articolo 85 decies, paragrafo 2;

c)

l’applicazione del coefficiente di riduzione di cui all’articolo 85 duodecies, paragrafo 5.

Sottosezione III

Regime di estirpazione

Articolo 85 sexdecies

Durata

Le disposizioni di cui alla presente sottosezione si applicano fino al termine della campagna viticola 2010/2011.

Articolo 85 septdecies

Ambito di applicazione e definizione

La presente sottosezione stabilisce le condizioni alle quali i viticoltori beneficiano di un premio per l’estirpazione dei vigneti («il premio di estirpazione»).

Articolo 85 octodecies

Condizioni di ammissibilità

Il premio di estirpazione può essere concesso solo se la superficie corrispondente soddisfa le seguenti condizioni:

a)

non ha beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per misure di ristrutturazione e riconversione nel corso delle 10 campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

b)

non ha beneficiato di un sostegno comunitario nell’ambito di altre organizzazioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione;

c)

è coltivata;

d)

non è inferiore a 0,1 ha. Tuttavia, se uno Stato membro decide in tal senso, tale dimensione minima può essere di 0,3 ha in talune regioni amministrative di detto Stato membro in cui la media della superficie vitata di un’azienda vinicola sia superiore a un ettaro;

e)

non è stata impiantata in violazione della legislazione comunitaria o nazionale applicabile;

f)

è impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

Nonostante il disposto della lettera e), del primo comma, le superfici regolarizzate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 85 ter, paragrafo 1, del presente regolamento sono ammissibili al premio di estirpazione.

Articolo 85 novodecies

Importo del premio di estirpazione

1.   Le tabelle relative ai premi di estirpazione da concedere sono fissate dalla Commissione.

2.   L’importo specifico del premio di estirpazione è stabilito dagli Stati membri entro i limiti delle tabelle di cui al paragrafo 1 e in base alle rese storiche della relativa azienda.

Articolo 85 vicies

Procedura e dotazione di bilancio

1.   I produttori interessati presentano domanda di premio di estirpazione alle autorità dei rispettivi Stati membri entro il 15 settembre di ogni anno. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore al 15 settembre a condizione che sia posteriore al 30 giugno e che tengano debitamente conto, se del caso, delle esenzioni da loro applicate ai sensi dell’articolo 85 duovicies.

2.   Gli Stati membri svolgono i controlli amministrativi relativi alle domande ricevute, esaminano le domande ammissibili e comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre di ogni anno, la superficie totale e gli importi coperti dalle domande, per regione e per fasce di resa.

3.   La dotazione annua massima destinata al regime di estirpazione è fissata nell’allegato X quinquies.

4.   Entro il 15 novembre di ogni anno, se l’importo globale comunicato dagli Stati membri supera la dotazione di bilancio disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati, tenendo conto, se del caso, dell’applicazione dell’articolo 85 duovicies, paragrafi 2 e 3.

5.   Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri accolgono le domande:

a)

per le superfici intere richieste, se la Commissione non ha fissato una percentuale a norma del paragrafo 4; oppure

b)

per le superfici ottenute previa applicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 in base a criteri oggettivi e non discriminatori e conformemente alle seguenti priorità:

i)

gli Stati membri accordano priorità ai richiedenti la cui domanda di premio di estirpazione copre l’intero vigneto;

ii)

gli Stati membri accordano, in secondo luogo, priorità ai richiedenti di almeno cinquantacinque anni, o di età superiore qualora gli Stati membri dispongano in tal senso.

Articolo 85 unvicies

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del pagamento del premio di estirpazione, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

Articolo 85 duovicies

Esenzioni

1.   Una volta che la superficie estirpata sul suo territorio raggiunga cumulativamente l’8 % della superficie vitata del paese, quale indicata nell’allegato X sexies, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1.

Una volta che la superficie estirpata in una regione raggiunga cumulativamente il 10 % della superficie vitata di tale regione, lo Stato membro può decidere di respingere ogni ulteriore domanda di premio presentata ai sensi dell’articolo 85 vicies, paragrafo 1, in detta regione.

2.   La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe cumulativamente una superficie estirpata superiore al 15 % della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies.

3.   La Commissione può decidere di interrompere l’applicazione del regime di estirpazione in uno Stato membro per un dato anno se, tenuto conto delle domande in sospeso, la prosecuzione dell’estirpazione comporterebbe una superficie estirpata superiore al 6 % della sua superficie vitata totale, quale fissata nell’allegato X sexies in tale anno particolare di funzionamento del regime.

4.   Gli Stati membri possono dichiarare i vigneti situati in zone di montagna e in forte pendenza inammissibili al regime di estirpazione, in base a condizioni determinate dalla Commissione.

5.   Gli Stati membri possono dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici in cui l’applicazione di tale regime sarebbe incompatibile con la protezione dell’ambiente. Le superfici in tal modo dichiarate inammissibili non superano il 3 % della superficie vitata totale di cui all’allegato X sexies.

6.   La Grecia può dichiarare inammissibili al regime di estirpazione le superfici vitate delle isole del Mar Egeo e delle isole Ionie, ad eccezione di Creta e dell’Eubea.

7.   Il regime di estirpazione di cui alla presente sottosezione non si applica alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie.

8.   Gli Stati membri ammettono in via prioritaria i produttori delle zone inammissibili, o dichiarate inammissibili in virtù dei paragrafi da 4 a 7, al beneficio delle altre misure di sostegno previste dal presente regolamento nel settore vitivinicolo, in particolare, ove applicabili, delle misure di ristrutturazione e riconversione nell’ambito dei programmi di sostegno e delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 85 tervicies

De minimis

Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola. La produzione è calcolata in base alla produzione media delle cinque campagne viticole precedenti.

Articolo 85 quatervicies

Aiuti nazionali complementari

Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere, oltre al premio di estirpazione, aiuti nazionali non superiori al 75 % del premio di estirpazione stesso.

Articolo 85 quinvicies

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione della presente sottosezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a)

le modalità relative alle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 85 octodecies, in particolare per quanto riguarda la prova che le superfici siano state correttamente coltivate nel 2006 e nel 2007;

b)

le tabelle relative al premio e gli importi di cui all’articolo 85 novodecies;

c)

i criteri per le esenzioni previste dall’articolo 85 duovicies;

d)

gli obblighi di comunicazione degli Stati membri sull’attuazione del regime di estirpazione, comprese le sanzioni previste in caso di ritardi di comunicazione, e sulle informazioni che gli Stati membri danno ai produttori sull’accessibilità del regime medesimo;

e)

gli obblighi di comunicazione in merito ad aiuti nazionali complementari;

f)

i termini di pagamento.»;

7)

nella parte II, titolo I, capo IV, è inserita la seguente sezione:

«Sezione IV ter

Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Disposizioni introduttive

Articolo 103 decies

Ambito di applicazione

La presente sezione stabilisce le norme che disciplinano l’assegnazione di risorse finanziarie comunitarie agli Stati membri e l’uso di tali risorse da parte degli Stati membri attraverso programmi nazionali di sostegno («programmi di sostegno») per finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo.

Articolo 103 undecies

Compatibilità e coerenza

1.   I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le attività, le politiche e le priorità della Comunità.

2.   Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.

Gli Stati membri sono responsabili della predisposizione e dell’esecuzione dei necessari controlli e delle necessarie sanzioni in caso di inosservanza dei programmi di sostegno.

3.   Non è concesso alcun sostegno:

a)

ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca;

b)

alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Sottosezione II

Presentazione e contenuto dei programmi di sostegno

Articolo 103 duodecies

Presentazione dei programmi di sostegno

1.   Ogni Stato membro produttore elencato nell’allegato X ter presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente misure conformi alla presente sezione.

I programmi di sostegno entrati in applicazione in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 continuano ad applicarsi in virtù del presente regolamento.

Le misure di sostegno contenute nei programmi di sostegno sono definite con riferimento al livello territoriale che gli Stati membri ritengono più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello territoriale adeguato.

Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno rispondente alle sue peculiarità regionali.

2.   I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Se, tuttavia, il programma di sostegno presentato non risponde alle condizioni previste nella presente sezione, la Commissione ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto, che entra in applicazione due mesi dopo la sua comunicazione, a meno che persista un’incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3.   Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

4.   L’articolo 103 terdecies non si applica allorché l’unica misura prevista nel programma di sostegno di uno Stato membro consiste nel trasferimento verso il regime di pagamento unico di cui all’articolo 103 sexdecies. In tal caso, l’articolo 188 bis, paragrafo 5, si applica solo per l’anno in cui ha luogo il trasferimento e l’articolo 188 bis, paragrafo 6, non si applica.

Articolo 103 terdecies

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

a)

una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b)

i risultati delle consultazioni tenute;

c)

una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi;

d)

uno scadenzario di attuazione delle misure;

e)

una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, in conformità dei massimali indicati nell’allegato X ter;

f)

i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno; e

g)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione del programma di sostegno.

Articolo 103 quaterdecies

Misure ammissibili

1.   I programmi di sostegno contemplano una o più delle seguenti misure:

a)

sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 103 sexdecies;

b)

promozione a norma dell’articolo 103 septdecies;

c)

ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell’articolo 103 octodecies;

d)

vendemmia verde a norma dell’articolo 103 novodecies;

e)

fondi di mutualizzazione a norma dell’articolo 103 vicies;

f)

assicurazione del raccolto a norma dell’articolo 103 unvicies;

g)

investimenti a norma dell’articolo 103 duovicies;

h)

distillazione dei sottoprodotti a norma dell’articolo 103 tervicies;

i)

distillazione di alcole per usi commestibili a norma dell’articolo 103 quatervicies;

j)

distillazione di crisi a norma dell’articolo 103 quinvicies;

k)

uso di mosto di uve concentrato a norma dell’articolo 103 sexvicies.

2.   I programmi di sostegno non contemplano misure diverse da quelle di cui agli articoli da 103 sexdecies a 103 sexvicies.

Articolo 103 quindecies

Regole generali relative ai programmi di sostegno

1.   La ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio sono fissati nell’allegato X ter.

2.   Il sostegno comunitario si riferisce esclusivamente alla spesa ammissibile sostenuta dopo la presentazione del relativo programma di sostegno ai sensi dell’articolo 103 duodecies, paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri non contribuiscono alle spese di misure finanziate dalla Comunità nell’ambito dei programmi di sostegno.

4.   In deroga al paragrafo 3, per le misure contemplate dagli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies gli Stati membri possono erogare aiuti nazionali nel rispetto delle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

L’intensità massima di aiuto stabilita nelle pertinenti regole comunitarie in materia di aiuti di Stato si applica al finanziamento pubblico complessivo, comprese le risorse comunitarie e le risorse nazionali.

Sottosezione III

Misure di sostegno specifiche

Articolo 103 sexdecies

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno ai viticoltori assegnando loro diritti all’aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in conformità dell’allegato VII, punto O, dello stesso regolamento.

2.   Gli Stati membri che intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 1 prevedono detto aiuto nei loro programmi di sostegno, apportando tra l’altro le necessarie di cui all’articolo 103 duodecies ai programmi in questione, paragrafo 3, per quanto concerne i successivi trasferimenti delle risorse al regime di pagamento unico.

3.   Una volta effettivo, il sostegno di cui al paragrafo 1:

a)

rimane nell’ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile, o è reso disponibile in virtù dell’articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies negli anni di funzionamento successivi dei programmi di sostegno;

b)

riduce in proporzione l’importo delle risorse disponibili per le misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies nei programmi di sostegno.

Articolo 103 septdecies

Promozione sui mercati dei paesi terzi

1.   Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini comunitari attuate nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività in tali paesi.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 riguardano i vini a denominazione di origine protetta, i vini a indicazione geografica protetta e i vini con indicazione della varietà di uva da vino.

3.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:

a)

azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti comunitari, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di rispetto dell’ambiente;

b)

la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c)

campagne di informazione, in particolare sui sistemi comunitari delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica;

d)

studi di mercati nuovi, necessari all’ampliamento degli sbocchi di mercato;

e)

studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.

4.   Il contributo della Comunità alle attività di promozione non supera il 50 % della spesa ammissibile.

Articolo 103 octodecies

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1.   Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

2.   La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 185 bis, paragrafo 3.

3.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:

a)

la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b)

la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c)

il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4.   Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

a)

compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b)

contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5.   La compensazione delle perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100 % della perdita e assumere una delle seguenti forme:

a)

nonostante la parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;

b)

una compensazione finanziaria.

6.   Il contributo comunitario ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50 %. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (7), il contributo comunitario alle spese di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75 %.

Articolo 103 novodecies

Vendemmia verde

1.   Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

2.   Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del vino nella Comunità per evitare crisi di mercato.

3.   Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L’importo del pagamento non supera il 50 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4.   Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che le misure relative alla vendemmia verde non comportino una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 103 vicies

Fondi di mutualizzazione

1.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione offre assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato.

2.   Il sostegno a favore della costituzione di fondi di mutualizzazione può essere concesso sotto forma di un aiuto temporaneo e decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi.

Articolo 103 unvicies

Assicurazione del raccolto

1.   Il sostegno per l’assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2.   Il sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario comunitario non superiore:

a)

all’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b)

al 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i)

delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a), e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii)

delle perdite dovute a animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.   Il sostegno per l’assicurazione del raccolto può essere concesso solo se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4.   Il sostegno per l’assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Articolo 103 duovicies

Investimenti

1.   Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

a)

la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter;

b)

lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, all’aliquota massima, è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (8). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 e dei dipartimenti francesi d’oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni per l’aliquota massima. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3.   Sono esclusi dalle spese ammissibili gli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 3, lettere a), b), e c), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4.   Le seguenti intensità massime di aiuto in relazione ai costi d’investimento ammissibili si applicano al contributo comunitario:

a)

50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006;

b)

40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza;

c)

75 % nelle regioni ultraperiferiche ai sensi del regolamento (CE) n. 247/2006;

d)

65 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006.

5.   L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1, del presente articolo.

Articolo 103 tervicies

Distillazione dei sottoprodotti

1.   Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato XV ter, sezione D.

L’importo dell’aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.   I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione.

3.   L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

Articolo 103 quatervicies

Distillazione di alcole per usi commestibili

1.   Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno sotto forma di aiuto per ettaro ai produttori per la distillazione del vino in alcole per usi commestibili.

2.   Prima della concessione del sostegno, sono presentati i corrispondenti contratti per la distillazione del vino, nonché le opportune prove della consegna per la distillazione.

Articolo 103 quinvicies

Distillazione di crisi

1.   Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria di eccedenze di vino decisa dagli Stati membri in casi giustificati di crisi al fine di ridurre o eliminare l’eccedenza e nel contempo garantire la continuità di rifornimento da un raccolto all’altro.

2.   I livelli massimi di aiuto applicabili sono stabiliti dalla Commissione.

3.   L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

4.   La quota della dotazione disponibile utilizzata per la misura di distillazione di crisi non supera le seguenti quote percentuali calcolate sul totale delle risorse disponibili stabilite nell’allegato X ter per Stato membro per il corrispondente esercizio finanziario:

20 % nel 2009,

15 % nel 2010,

10 % nel 2011,

5 % nel 2012.

5.   Gli Stati membri possono aumentare le risorse disponibili per la misura di distillazione di crisi oltre i massimali annui previsti al paragrafo 4 con l’apporto di risorse nazionali entro i seguenti limiti (espressi in percentuale del corrispondente massimale annuo di cui al paragrafo 4):

5 % nella campagna viticola 2010,

10 % nella campagna viticola 2011,

15 % nella campagna viticola 2012.

Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’apporto di risorse nazionali ai sensi del primo comma e la Commissione approva l’operazione prima che tali risorse siano rese disponibili.

Articolo 103 sexvicies

Uso di mosto di uve concentrato

1.   Fino al 31 luglio 2012 può essere concesso un sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dei prodotti alle condizioni stabilite all’allegato XV bis.

2.   L’importo dell’aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l’arricchimento.

3.   I livelli massimi di aiuto applicabili per questa misura nelle diverse zone viticole sono stabiliti dalla Commissione.

Articolo 103 septvicies

Condizionalità

Qualora si constati che gli agricoltori, in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione di pagamenti nell’ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nel primo anno dalla riscossione del pagamento nell’ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se l’inadempienza deriva da un’azione o da un’omissione imputabile direttamente all’agricoltore l’importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell’inadempienza e all’agricoltore è richiesto, se del caso, il rimborso dell’importo percepito, alle condizioni stabilite in tali articoli.

Sottosezione IV

Disposizioni procedurali

Articolo 103 octovicies

Modalità di applicazione

Le misure necessarie per l’applicazione della presente sezione sono adottate dalla Commissione.

Esse possono riguardare in particolare:

a)

il formato della presentazione dei programmi di sostegno;

b)

le norme relative alle modifiche dei programmi di sostegno adottate dopo la loro entrata in applicazione;

c)

le modalità di applicazione delle misure di cui agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;

d)

le condizioni alle quali occorre comunicare e pubblicizzare l’assistenza fornita attraverso risorse finanziarie della Comunità.

8)

nella parte II, titolo II, il titolo del capo I è sostituito dal seguente:

9)

nella parte II, titolo II, capo I, il titolo della sezione I è sostituito dal seguente:

10)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 113 quater

Norme di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1.   Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l’offerta, in particolare in attuazione di decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 123, paragrafo 3, e all’articolo 125 sexdecies.

Tali norme sono proporzionate all’obiettivo perseguito e:

a)

non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;

b)

non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;

c)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un’annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d)

non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e comunitari necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 devono essere portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3.   L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 125 sexdecies, paragrafo 3, si applica anche per le decisioni o le azioni adottate dagli Stati membri in conformità al presente articolo.

Articolo 113 quinquies

Disposizioni specifiche per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli

1.   Nella Comunità possono essere utilizzate le designazioni delle categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nell’allegato XI ter solo per la commercializzazione di un prodotto conforme alle corrispondenti condizioni ivi stabilite.

Tuttavia, nonostante l’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono ammettere l’utilizzazione della parola “vino” se:

a)

è accompagnata dal nome di un frutto sotto forma di denominazione composta per commercializzare prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall’uva; oppure

b)

è parte di una denominazione composta.

Deve essere evitata qualsiasi confusione con prodotti corrispondenti alle categorie di vino di cui all’allegato XI ter.

2.   Le categorie di prodotti vitivinicoli elencate nell’allegato XI ter possono essere modificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

3.   Ad eccezione dei vini in bottiglia per i quali può essere provato che l’imbottigliamento è anteriore al 1o settembre 1971, il vino ottenuto da varietà di uve elencate nella classificazione compilata a norma dell’articolo 102 bis, paragrafo 2, primo comma, ma non rispondente ad una delle categorie stabilite nell’allegato XI ter, può essere utilizzato soltanto per il consumo familiare del viticoltore, per la produzione di aceto di vino o per la distillazione.»;

11)

nella parte II, titolo II, capo I, sono inserite le seguenti sezioni:

«Sezione I bis

Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Articolo 118 bis

Ambito di applicazione

1.   Le regole relative alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all’allegato XI ter, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a)

sulla protezione dei legittimi interessi:

i)

dei consumatori; e

ii)

dei produttori;

b)

sull’assicurazione del buon funzionamento del mercato comune dei prodotti interessati; e

c)

sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

Sottosezione I

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

Articolo 118 ter

Definizioni

1.   Ai fini della presente sottosezione si intende per:

a)

“denominazione di origine”, il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i)

la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

ii)

le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii)

la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

iv)

è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b)

“indicazione geografica”, l’indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i)

possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

ii)

le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii)

la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

iv)

è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

2.   Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a)

designano un vino;

b)

si riferiscono a un nome geografico;

c)

soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i), a iv); e

d)

sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all’indicazione geografica.

3.   Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi, possono beneficiare della protezione comunitaria in conformità delle norme stabilite nella presente sottosezione.

Articolo 118 quater

Contenuto delle domande di protezione

1.   Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

c)

un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2; e

d)

un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2.   Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.

Il disciplinare comporta almeno:

a)

il nome di cui è chiesta la protezione;

b)

una descrizione del vino (dei vini):

i)

per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii)

per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c)

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d)

la delimitazione della relativa zona geografica;

e)

le rese massime per ettaro;

f)

un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g)

gli elementi che evidenziano il legame di cui all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all’articolo 118 ter, paragrafo 1, lettera b), punto i);

h)

le condizioni applicabili previste dalla legislazione comunitaria o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;

i)

il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Articolo 118 quinquies

Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

1.   La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 118 quater, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

2.   La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.

3.   La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Articolo 118 sexies

Richiedenti

1.   La domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

2.   I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i vini che producono.

3.   Nel caso di un nome che designa una zona geografica transfrontaliera o di un nome tradizionale relativo ad una zona geografica transfrontaliera, può essere presentata una domanda comune.

Articolo 118 septies

Procedura nazionale preliminare

1.   Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, a norma all’articolo 118 ter, di vini originari della Comunità sono esaminate nell’ambito di una procedura nazionale preliminare in conformità del presente articolo.

2.   La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l’indicazione geografica.

3.   Lo Stato membro esamina se la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro mette in atto una procedura nazionale che garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

4.   Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l’indicazione geografica non soddisfi le relative condizioni, o sia incompatibile con il diritto comunitario in generale.

5.   Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

a)

pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet; e

b)

trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

ii)

il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d);

iii)

una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; e

iv)

il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Tali informazioni sono presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

6.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1o agosto 2009.

7.   Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini della presente sottosezione e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma della presente sottosezione.

Articolo 118 octies

Esame da parte della Commissione

1.   La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.   La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

3.   Se ritiene soddisfatte le condizioni della presente sottosezione, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di cui all’articolo 118 septies, paragrafo 5.

In caso contrario, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide di respingere la domanda.

Articolo 118 nonies

Procedura di opposizione

Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 118 octies, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, od ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte nella presente sottosezione.

Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

Articolo 118 decies

Decisione sulla protezione

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

Articolo 118 undecies

Omonimi

1.   La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento con riguardo al settore vitivinicolo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di non indurre in errore il consumatore.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis se il nome per il quale è presentata la domanda è interamente o parzialmente omonimo di un’indicazione geografica protetta in quanto tale secondo la legislazione degli Stati membri.

Gli Stati membri non registrano, ai fini della protezione a norma della rispettiva legislazione in materia, un’indicazione geografica non identica qualora una denominazione di origine o indicazione geografica sia protetta nella Comunità in virtù della normativa comunitaria relativa alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche.

3.   Salvo se altrimenti disposto nelle modalità di applicazione adottate dalla Commissione, il nome di una varietà di uve da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

4.   La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti di cui all’articolo 118 ter lascia impregiudicate le indicazioni geografiche protette applicabili alle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (9) e viceversa.

Articolo 118 duodecies

Motivi di rigetto della protezione

1.   I nomi diventati generici non sono protetti in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

Ai fini della presente sottosezione, si intende per «nome diventato generico» il nome di un vino che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un vino nella Comunità.

Per stabilire se un nome sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

a)

della situazione esistente nella Comunità, in particolare nelle zone di consumo;

b)

della pertinente legislazione comunitaria o nazionale.

2.   Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

Articolo 118 terdecies

Relazione con i marchi commerciali

1.   Se una denominazione di origine o un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell’allegato XI ter, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2.   Fatto salvo l’articolo 118 duodecies, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (10) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (11).

In tali casi l’uso della denominazione di origine o dell’indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Articolo 118 quaterdecies

Protezione

1.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

2.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

a)

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

i)

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure

ii)

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b)

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili;

c)

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d)

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3.   Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nella Comunità ai sensi dell’articolo 118 duodecies, paragrafo 1.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 118 quindecies

Registro

La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico.

Articolo 118 sexdecies

Designazione dell’autorità di controllo competente

1.   Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (12)

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

Articolo 118 septdecies

Verifica del rispetto del disciplinare

1.   Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino:

a)

dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 118 sexdecies, paragrafo 1; oppure

b)

da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

I costi di tale verifica sono a carico degli operatori ad essa assoggettati.

2.   Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:

a)

una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure

b)

uno o più organismi di certificazione.

3.   Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

4.   L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 118 octodecies

Modifiche del disciplinare

1.   Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 118 sexies può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

2.   Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 118 septies a 118 decies. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione decide se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 118 octies, paragrafo 2, e dall’articolo 118 nonies e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 118 octies, paragrafo 3.

3.   Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a)

se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

b)

se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.

Articolo 118 novodecies

Cancellazione

Secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

Gli articoli da 118 septies a 118 decies si applicano mutatis mutandis.

Articolo 118 vicies

Denominazioni di vini protette preesistenti

1.   Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (13) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 118 quindecies del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a)

i fascicoli tecnici di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1;

b)

le decisioni nazionali di approvazione.

3.   Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies.

4.   L’articolo 118 novodecies non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter.

Articolo 118 unvicies

Tasse

Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma della presente sottosezione.

Sottosezione II

Menzioni tradizionali

Articolo 118 duovicies

Definizioni

1.   Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 118 bis, paragrafo 1, per indicare:

a)

che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale;

b)

il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

2.   Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

Articolo 118 tervicies

Protezione

1.   Le menzioni tradizionali protette possono essere utilizzate solo per un prodotto elaborato in conformità della definizione enunciata all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1.

Le menzioni tradizionali sono protette contro l’uso illegale.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale di menzioni tradizionali protette.

2.   Le menzioni tradizionali non diventano generiche nella Comunità.

Sezione I ter

Etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo

Articolo 118 quatervicies

Definizione

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

“etichettatura”, i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono;

b)

“presentazione”, qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie.

Articolo 118 quinvicies

Applicabilità delle regole orizzontali

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, la direttiva 89/104/CEE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (14), la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (15) e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati (16) si applicano all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti ivi contemplati.

Articolo 118 sexvicies

Indicazioni obbligatorie

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell’allegato XI ter, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nella Comunità o destinati all’esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a)

la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell’allegato XI ter;

b)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i)

l’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”; e

ii)

il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta;

c)

il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d)

l’indicazione della provenienza;

e)

l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f)

l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati; e

g)

nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l’indicazione del tenore di zucchero.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all’espressione “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” può essere omesso nei seguenti casi:

a)

se sull’etichetta figura la menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a);

b)

se, in circostanze eccezionali che la Commissione stabilisce, sull’etichetta figura il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta.

Articolo 118 septvicies

Indicazioni facoltative

1.   L’etichettatura e la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative:

a)

l’annata;

b)

il nome di una o più varietà di uve da vino;

c)

per i vini diversi da quelli di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;

d)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera b);

e)

il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta;

f)

termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;

g)

per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.

2.   Fatto salvo l’articolo 118 undecies, paragrafo 3, relativamente all’impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), e b), per vini che non hanno una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta:

a)

gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione;

b)

gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve nel loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se:

i)

esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta già esistente;

ii)

appositi controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uve da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro;

c)

le miscele di vino di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della o delle varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.

Articolo 118 octovicies

Lingue

1.   Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 118 sexvicies e 118 septvicies, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

2.   Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 118 novovicies

Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

12)

nella parte II, titolo II, capo I, è inserita la seguente sezione:

«Sezione II bis

Regole di produzione nel settore vitivinicolo

Sottosezione I

Varietà di uve da vino

Articolo 120 bis

Classificazione delle varietà di uve da vino

1.   I prodotti di cui all’allegato XI ter elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

la varietà in questione appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

b)

la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L’estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

3.   Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50 000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b).

4.   In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

a)

le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2;

b)

le varietà non rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5.   Le superfici impiantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate.

Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

Sottosezione II

Pratiche enologiche e restrizioni

Articolo 120 ter

Ambito di applicazione

La presente sottosezione concerne le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché la procedura per decidere in merito a tali pratiche e restrizioni.

Articolo 120 quater

Pratiche enologiche e restrizioni

1.   Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti del settore vitivinicolo sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario, figuranti nell’allegato XV bis o stabilite in conformità degli articoli 120 quinquies e 120 sexies.

Il disposto del primo comma non si applica:

a)

ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

b)

al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinati alla preparazione di succo di uve.

2.   Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

3.   I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato XV ter.

4.   È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato XV ter.

Articolo 120 quinquies

Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 120 sexies

Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1.   Fatte salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato XV bis per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell’allegato XV ter, l’autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

2.   Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

Articolo 120 septies

Criteri per l’autorizzazione

Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione:

a)

si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

b)

tiene conto della protezione della salute umana;

c)

valuta il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;

d)

permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione;

e)

garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

f)

rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati XV bis e XV ter.

Articolo 120 octies

Metodi di analisi

I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

In attesa dell’adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.»;

13)

l’articolo 121 è modificato come segue:

a)

al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

«k)

con riguardo alle regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche di cui alla sezione I bis, sottosezione I, in particolare le deroghe per quanto riguarda l’applicabilità delle regole e dei requisiti ivi stabiliti:

i)

le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche;

ii)

la produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in una zona geografica situata in prossimità della zona geografica di origine dell’uva;

iii)

le pratiche tradizionali di produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta;

l)

con riguardo alle regole relative alle menzioni tradizionali cui alla sezione I bis, sottosezione II, relative in particolare:

i)

alla procedura di conferimento della protezione;

ii)

al livello specifico di protezione;

m)

con riguardo alle regole relative all’etichettatura e alla presentazione di cui alla sottosezione I ter, in particolare:

i)

le modalità per l’indicazione della provenienza del prodotto in questione;

ii)

le condizioni d’uso delle indicazioni facoltative elencate nell’articolo 118 septvicies;

iii)

i requisiti specifici legati alle indicazioni relative all’annata e alla varietà di uve da vino figuranti in etichetta di cui all’articolo 118 septvicies, paragrafo 2;

iv)

ulteriori deroghe, aggiuntive a quelle previste all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 2, che prevedono la possibilità di omettere il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;

v)

le norme relative alla protezione da conferire in relazione alla presentazione di un dato prodotto.»;

b)

sono aggiunti i commi seguenti:

«Le misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni stabilite nella sezione II bis, sottosezione II, e negli allegati XV bis e XV ter, salvo disposizione contraria prevista nei medesimi allegati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

Le misure di cui al terzo comma possono includere, in particolare:

a)

le disposizioni secondo cui le pratiche enologiche comunitarie elencate all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono considerate pratiche enologiche autorizzate;

b)

le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, arricchimento, acidificazione e disacidificazione compresi, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti aromatici di qualità;

c)

le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;

d)

fatto salvo il disposto dell’allegato XV ter, sezione C, le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;

e)

in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

f)

le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;

g)

le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell’articolo 120 quater ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi specifici;

h)

le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l’uso dei prodotti non conformi alle disposizioni della sezione II bis, sottosezione II, diverse da quelle stabilite dall’articolo 120 quater, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione della presente sottosezione.»;

14)

all’articolo 122 sono aggiunti i seguenti commi:

«Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:

a)

applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

b)

fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato;

c)

versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione.

I seguenti obiettivi specifici ai sensi del paragrafo 1, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:

a)

promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;

b)

promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

c)

svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato;

d)

contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter.»;

15)

l’articolo 123, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

l’alinea e le lettere a), e b), sono sostituiti dal testo seguente:

«Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le quali:

a)

sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei settori menzionati nell’alinea;

b)

sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);»;

b)

la lettera c), è modificata come segue:

i)

l’alinea è sostituito dal seguente:

«svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni della Comunità, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori:»;

ii)

il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;»;

iii)

il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;»;

iv)

i punti vii), e viii), sono sostituiti dai seguenti:

«vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione;

viii)

valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;»;

v)

il punto x), è sostituito dal seguente:

«x)

definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;»;

vi)

è aggiunto il punto seguente:

«xi)

per il settore vitivinicolo:

fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,

incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,

realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.»;

16)

nella parte II, titolo II, capo II è inserita la sezione seguente:

«Sezione I ter

Norme relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo

Articolo 125 sexdecies

Riconoscimento

1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali che hanno presentato loro una domanda di riconoscimento che contiene la prova che il soggetto:

a)

per quanto riguarda le organizzazioni di produttori:

i)

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 122;

ii)

è composto di un numero minimo di membri, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

iii)

riunisce un volume minimo di produzione commercializzabile, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro, nella zona in cui opera;

iv)

è in grado di svolgere correttamente la propria attività, sia in termini di durata che di efficacia e di concentrazione dell’offerta;

v)

permette effettivamente ai membri di usufruire dell’assistenza tecnica necessaria per poter utilizzare pratiche colturali rispettose dell’ambiente;

b)

per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali:

i)

soddisfa le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 3;

ii)

svolge le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

iii)

rappresenta una quota significativa della produzione o del commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento;

iv)

non è attiva nella produzione, nella trasformazione né nella commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo.

2.   Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente articolo.

Le organizzazioni che soddisfano i criteri enunciati all’articolo 123, paragrafo 3, e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e che sono state riconosciute dagli Stati membri sono considerate organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi delle suddette disposizioni.

3.   Le disposizioni dell’articolo 125 ter, paragrafo 2, e dell’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, si applicano mutatis mutandis rispettivamente alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo. Tuttavia:

a)

i termini di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera c), rispettivamente sono di quattro mesi;

b)

le domande di riconoscimento di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera c), sono presentate presso lo Stato membro nel quale l’organizzazione ha la sua sede;

c)

le comunicazioni annuali di cui all’articolo 125 ter, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 125 duodecies, paragrafo 3, lettera d), sono trasmesse entro il 1o marzo di ogni anno.»;

17)

all’articolo 129, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento, incluse, se del caso, le definizioni riportate negli allegati III e XI ter, è inserita nella tariffa doganale comune.»;

18)

all’articolo 130, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«g bis)

vino;»;

19)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 133 bis

Cauzione speciale nel settore vitivinicolo

1.   Per i succhi e i mosti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 03 per i quali l’applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di importazione del prodotto, l’esattezza di questo prezzo è verificata mediante il controllo di ciascuna partita o mediante un valore forfettario di importazione, calcolato dalla Commissione in base alle quotazioni degli stessi prodotti nei paesi di origine.

Qualora il prezzo di entrata dichiarato della partita sia superiore al valore forfettario di importazione, maggiorato eventualmente di un margine fissato dalla Commissione, che non può superare il valore forfettario di oltre il 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari ai dazi all’importazione determinati sulla base del valore forfettario all’importazione.

Se il prezzo di entrata della partita non è dichiarato, l’applicazione della tariffa doganale comune dipende dal valore forfettario di importazione o dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo condizioni che la Commissione stabilisce.

2.   Se ai prodotti importati si applicano le deroghe del Consiglio di cui all’allegato XV ter, sezione B, punto 5, o sezione C, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell’immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione da parte dell’importatore della prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro dell’immissione in libera pratica, che i mosti sono stati trasformati in succhi di uve, che sono stati utilizzati in prodotti estranei al settore vinicolo, oppure, se vinificati, che sono stati adeguatamente etichettati.»;

20)

all’articolo 141, paragrafo 1, l’alinea è sostituito dal seguente:

«Un dazio addizionale è applicato alle importazioni, soggette all’aliquota del dazio di cui agli articoli da 135 a 140 bis, di uno o più prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame, delle banane, nonché di succhi di uve e mosti di uve, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:»;

21)

nella parte III, capo II, sezione IV, è aggiunta la seguente sottosezione:

«Sottosezione V

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

Articolo 158 bis

Requisiti speciali per le importazioni di vino

1.   Salvo disposizione contraria, prevista in particolare in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, le disposizioni in materia di denominazioni di origine o indicazioni geografiche e in materia di etichettatura di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I bis, sottosezione I, e all’articolo 113 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nella Comunità.

2.   Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell’articolo 300 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’OIV o autorizzate dalla Comunità a norma del presente regolamento e delle relative modalità di applicazione.

3.   L’importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a)

un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, redatto da un’autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione, nel paese d’origine del prodotto;

b)

un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d’origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.»;

22)

all’articolo 160, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dell’olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e dell’alcole etilico di origine agricola. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»;

23)

all’articolo 161, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«d quater)

vino;»;

24)

all’articolo 174, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a causa del regime di perfezionamento passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può sospendere in tutto o in parte, il ricorso a detto regime per i prodotti dei settori dei cereali, del riso, degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati, del settore vitivinicolo, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine e delle carni di pollame. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.»;

25)

l’articolo 175 è sostituito dal seguente:

«Articolo 175

Applicazione degli articoli da 81 a 86 del trattato

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli da 81 a 86 del trattato e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 81, paragrafo 1, e 82 del trattato che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.»;

26)

l’articolo 180 è sostituito dal seguente:

«Articolo 180

Applicazione degli articoli 87, 88, e 89 del trattato

Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’articolo 1.

Tuttavia, gli articoli 87, 88, e 89 del trattato non si applicano a pagamenti effettuati in virtù degli articoli da 44 a 48, 102, 102 bis, 103, 103 bis, 103 ter, 103 sexies, 103 octies bis, 104, 105, 182 e 182 bis, nonché della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, e della parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter del presente regolamento da parte degli Stati membri conformemente al presente regolamento. Tuttavia, con riguardo all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, unicamente l’articolo 88 del trattato non si applica.»;

27)

nella parte IV, titolo II è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 182 bis

Aiuti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi

1.   Dal 1o agosto 2012 gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali ai produttori di vino per la distillazione di vino volontaria o obbligatoria in casi giustificati di crisi.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono proporzionati e permettono di far fronte alla crisi.

3.   L’importo totale del sostegno disponibile in uno Stato membro in un dato anno per tali aiuti non supera il 15 % del totale delle risorse disponibili per Stato membro stabilite nell’allegato X ter per lo stesso anno.

4.   Gli Stati membri che desiderano ricorrere agli aiuti di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione una notifica debitamente motivata. La Commissione decide in merito all’approvazione della misura e alla possibilità di concedere aiuti.

5.   L’alcole derivante dalla distillazione di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

6.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione.»;

28)

all’articolo 184 sono aggiunti i punti seguenti:

«7)

al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2011 sull’attuazione delle misure di promozione del settore vitivinicolo di cui all’articolo 103 septdecies;

8)

entro il 31 dicembre 2012 in merito al settore vitivinicolo, in particolare tenendo conto dell’esperienza maturata con l’attuazione della riforma.»;

29)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 185 bis

Schedario viticolo e inventario

1.   Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

2.   Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo 120 bis, paragrafo 2, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all’obbligo di cui al paragrafo 1.

3.   Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la misura «ristrutturazione e riconversione dei vigneti» a norma dell’articolo 103 octodecies presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo.

4.   La Commissione adotta le modalità di applicazione relative allo schedario viticolo e all’inventario, con riguardo in particolare al loro impiego per la sorveglianza e il controllo del potenziale produttivo e la misurazione delle superfici.

In qualsiasi momento dopo il 1o gennaio 2016 la Commissione può decidere che i paragrafi 1, 2, e 3 cessino di applicarsi.

Articolo 185 ter

Dichiarazioni obbligatorie nel settore vitivinicolo

1.   I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell’ultima vendemmia prodotti.

2.   Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell’ultima vendemmia immessi in commercio.

3.   I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono dichiarati a parte.

4.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione e possono in particolare prevedere norme sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi in materia di comunicazione.

Articolo 185 quater

Documenti di accompagnamento e registro nel settore vitivinicolo

1.   I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nella Comunità soltanto scortati da un documento di accompagnamento ufficiale.

2.   Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell’esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori e i trasformatori nonché i commercianti, da determinarsi dalla Commissione, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti.

3.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.

Articolo 185 quinquies

Designazione delle autorità nazionali responsabili nel settore vitivinicolo

1.   Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l’osservanza delle norme comunitarie nel settore vitivinicolo. Gli Stati membri designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione pubblica tali informazioni senza essere assistita dal comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1.»;

30)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 188 bis

Comunicazioni e valutazione nel settore vitivinicolo

1.   Per quanto riguarda gli impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998, di cui all’articolo 85 bis, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici impiantate a vite senza corrispondenti diritti di impianto posteriormente al 31 agosto 1998 e le superfici estirpate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo.

2.   Per quanto riguarda la regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1o settembre 1998, di cui all’articolo 85 ter, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo degli anni pertinenti:

a)

le superfici impiantate anteriormente al 1o settembre 1998 senza corrispondenti diritti di impianto;

b)

le superfici regolarizzate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, le tasse previste in virtù del medesimo paragrafo e il valore medio dei diritti di impianto nella regione di cui trattasi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta entro il 1o marzo 2010, le superfici estirpate in applicazione dell’articolo 85 ter, paragrafo 4, primo comma.

La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti il 31 dicembre 2015, fissata dall’articolo 85 octies, paragrafo 1, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente paragrafo.

3.   Per quanto riguarda le domande di premio nell’ambito del regime di estirpazione istituito dalla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno le domande accolte per regione e per fasce di resa e l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna viticola precedente:

a)

le superfici estirpate, per regione e per fasce di resa;

b)

l’importo complessivo dei premi di estirpazione versati per regione.

4.   Per quanto riguarda le esenzioni dall’applicazione del regime di estirpazione previste dall’articolo 85 duovicies, gli Stati membri che decidano di avvalersi della facoltà di cui ai paragrafi da 4 a 6 del medesimo articolo comunicano alla Commissione, entro il 1o agosto di ogni anno, con riferimento alle misure di estirpazione da attuare:

a)

le superfici dichiarate inammissibili;

b)

i motivi dell’inammissibilità in conformità all’articolo 85 duovicies, paragrafi 4 e 5.

5.   Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta entro il 1o marzo 2010, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure previste nei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter durante l’esercizio finanziario precedente.

Le relazioni elencano e descrivono le misure per le quali è stato erogato il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di sostegno e forniscono in particolare precisazioni sull’attuazione delle misure di promozione di cui all’articolo 103 septdecies.

6.   Entro il 1o marzo 2011, e, per la seconda volta entro il 1o marzo 2014, gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione dei costi e dei benefici dei programmi di sostegno, con indicazioni su come sia possibile accrescerne l’efficienza.

7.   Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione.»;

31)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 190 bis

Trasferimento di risorse disponibili nel settore vitivinicolo allo sviluppo rurale

1.   Gli importi fissati al paragrafo 2, in base alla spesa storica assegnata, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1493/1999, agli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono disponibili come risorse comunitarie supplementari destinate a misure da attuare nelle regioni produttrici di vino nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale finanziata attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:

2009: EUR 40 660 000,

2010: EUR 82 110 000,

a partire dal 2011: EUR 122 610 000.

3.   Gli importi fissati al paragrafo 2, sono ripartiti tra gli Stati membri secondo quanto stabilito nell’allegato X quater.»;

32)

all’articolo 194 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione può stabilire anche le norme sulla misurazione di superfici nel settore vitivinicolo atte a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie previste dal presente regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare i controlli e le norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli.»;

33)

nella parte VI è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 194 bis

Compatibilità con il sistema integrato di gestione e di controllo

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento nel settore vitivinicolo, gli Stati membri si accertano che le procedure di gestione e di controllo (SIGC) previste all’articolo 194, primo e terzo comma, relative alle superfici, siano compatibili con il sistema integrato di gestione e di controllo sotto i seguenti profili:

a)

la banca dati informatizzata;

b)

i sistemi di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

c)

i controlli amministrativi.

Le procedure consentono l’ordinato e armonioso funzionamento comune o lo scambio di dati con il SIGC.»;

34)

l’articolo 195 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli (il “comitato di gestione”).»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3.   La Commissione è assistita anche da un comitato di regolamentazione.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»;

35)

l’articolo 196 è sostituito dal seguente:

«Articolo 196

Organizzazione del comitato di gestione

L’organizzazione delle riunioni del comitato di gestione di cui all’articolo 195, paragrafo 1, tiene conto in particolare dell’ambito delle sue competenze, delle specificità dell’argomento da trattare e della necessità di disporre di competenze adeguate.»;

36)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 203 ter

Disposizioni transitorie nel settore vitivinicolo

La Commissione può adottare le misure necessarie per agevolare la transizione dai regimi previsti dai regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 479/2008 a quelli istituiti dal presente regolamento.»;

37)

gli allegati sono modificati come segue:

a)

la parte III bis, il cui testo è riportato nell’allegato I del presente regolamento, è inserita nell’allegato III;

b)

sono inseriti gli allegati X ter, X quater, X quinquies e X sexies, il cui testo è riportato nell’allegato II del presente regolamento;

c)

sono inseriti gli allegati XI ter, XI quater e XI quinquies, il cui testo è riportato nell’allegato III del presente regolamento;

d)

sono inseriti gli allegati XV bis e XV ter, il cui testo è riportato nell’allegato IV del presente regolamento;

e)

nell’allegato XXII è aggiunto il punto 47, il cui testo è riportato nell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1184/2006

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1184/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme sull’applicabilità degli articoli da 81 a 86 del trattato e di alcune disposizioni dell’articolo 88 del trattato relative alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (17).

Articolo 3

Abrogazioni e proroga temporanea dell’efficacia

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento (CE) n. 479/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso regolamento.

2.   L’articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 continua ad applicarsi per le misure ivi contemplate e alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 20 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(4)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.

(5)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(7)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(8)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;

(9)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(10)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.

(11)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(12)  OJ L 165, 30.4.2004, p. 1.

(13)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

(14)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

(15)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(16)  GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.»;

(17)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1


ALLEGATO I

«Parte III bis: Definizioni per il settore vitivinicolo

Definizioni riguardanti la vite

1.

“Estirpazione”: l’eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata.

2.

“Impianto”: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

3.

“Sovrainnesto”: l’innesto di una vite già precedentemente innestata.

Definizioni riguardanti i prodotti

4.

“Uve fresche”: il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea.

5.

“Mosto di uve fresche mutizzato con alcole”: il prodotto:

a)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol e non superiore a 15 % vol;

b)

ottenuto mediante aggiunta a un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 8,5 % vol e proveniente esclusivamente dalle varietà di uve da vino classificabili a norma dell’articolo120 bis, paragrafo 2:

i)

di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol;

ii)

o di un prodotto non rettificato proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol.

6.

“Succo di uve”: il prodotto liquido non fermentato ma fermentescibile:

a)

ottenuto con trattamenti appropriati per essere consumato tal quale;

b)

ottenuto da uve fresche o da mosto di uve o mediante ricostituzione. Se ottenuto mediante ricostituzione, il succo di uve è ricostituito da mosto di uve concentrato o da succo di uve concentrato.

Per il succo di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

7.

“Succo di uve concentrato”: il succo di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del succo di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che la lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il succo di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

8.

“Fecce di vino”: il residuo:

a)

che si deposita nei recipienti contenenti vino dopo la fermentazione, durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato;

b)

ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera a);

c)

che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato; o

d)

ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione del prodotto di cui alla lettera c).

9.

“Vinaccia”: il residuo della torchiatura delle uve fresche, fermentato o no.

10.

“Vinello”: il prodotto ottenuto:

a)

dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell’acqua; o

b)

mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

11.

“Vino alcolizzato”: il prodotto:

a)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol;

b)

ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo; o

c)

avente un’acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,5 g/l.

12.

“Partita” (cuvée):

a)

il mosto di uve;

b)

il vino; o

c)

il risultato della miscela di mosti di uve e/o di vini con caratteristiche diverse, destinati all’elaborazione di un tipo determinato di vini spumanti.

Definizioni riguardanti il titolo alcolometrico

13.

“Titolo alcolometrico volumico effettivo”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

14.

“Titolo alcolometrico volumico potenziale”: il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

15.

“Titolo alcolometrico volumico totale”: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

16.

“Titolo alcolometrico volumico naturale”: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto prima di qualsiasi arricchimento.

17.

“Titolo alcolometrico massico effettivo”: il numero di kg di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto.

18.

“Titolo alcolometrico massico potenziale”: il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg del prodotto.

19.

“Titolo alcolometrico massico totale”: la somma dei titoli alcolometrici massici effettivo e potenziale.»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO X ter

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO (DI CUI ALL’ARTICOLO 103 quindecies, PARAGRAFO 1)

in 1000 EUR

Esercizio finanziario

2009

2010

2011

2012

2013

A partire dal 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ALLEGATO X quater

DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE (DI CUI ALL’ARTICOLO 190 bis, PARAGRAFO 3)

in 1000 EUR

Esercizio finanziario

2009

2010

A partire dal 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

ALLEGATO X quinquies

DOTAZIONE PER IL REGIME DI ESTIRPAZIONE

La dotazione disponibile per il regime di estirpazione di cui all’articolo 85 vicies, paragrafo 3, è la seguente:

a)

per la campagna viticola 2008/2009 (esercizio finanziario 2009): EUR 464 000 000;

b)

per la campagna viticola 2009/2010 (esercizio finanziario 2010): EUR 334 000 000;

c)

per la campagna viticola 2010/2011 (esercizio finanziario 2011): EUR 276 000 000.

ALLEGATO X sexies

SUPERFICI CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO DICHIARARE INAMMISSIBILI AL REGIME DI ESTIRPAZIONE (DI CUI ALL’ARTICOLO 85 duovicies, PARAGRAFI 1, 2 E 5)

in ha

Stato membro

Superficie vitata totale

Superfici di cui all’articolo 85 duovicies, paragrafo 5

BG

135 760

4 073

CZ

19 081

572

DE

102 432

3 073

EL

69 907

2 097

ES

1 099 765

32 993

FR

879 859

26 396

IT

730 439

21 913

CY

15 023

451

LU

1 299

39

HU

85 260

2 558

MT

910

27

AT

50 681

1 520

PT

238 831

7 165

RO

178 101

5 343

SI

16 704

501

SK

21 531

646

»

(1)  I massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’Italia corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010 sono ridotti di 20 milioni di EUR e tali importi sono stati inclusi in quelli della dotazione di bilancio dell’Italia per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 di cui alla presente tabella.


ALLEGATO III

«ALLEGATO XI ter

CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

1.   Vino

Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve.

Il vino:

a)

dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 8,5 % vol, purché sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle zone viticole A e B di cui all’appendice del presente allegato, e non inferiore a 9 % vol per le altre zone viticole;

b)

se a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, in deroga alle norme relative al titolo alcolometrico effettivo minimo, dopo le eventuali operazioni menzionate all’allegato XV bis, sezione B, ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 4,5 % vol;

c)

ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, a titolo di deroga:

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può raggiungere 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento da determinate superfici viticole della Comunità, decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4,

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;

d)

fatte salve eventuali deroghe che potranno essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l, ossia 46,6 milliequivalenti per litro.

La “retsina” è il vino prodotto unicamente nel territorio geografico della Grecia a partire da mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L’uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino “retsina” in condizioni definite dalla normativa greca vigente.

In deroga alla lettera b), il “Tokaji eszencia” e il “Tokajská esencia” sono considerati vino.

2.   Vino nuovo ancora in fermentazione

Il vino nuovo ancora in fermentazione è il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce.

3.   Vino liquoroso

Il vino liquoroso è il prodotto:

a)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

b)

avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

c)

ottenuto da:

mosto di uve parzialmente fermentato,

vino,

una miscela dei prodotti suddetti, oppure

mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

d)

avente un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, ad eccezione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

e)

e mediante aggiunta:

i)

da soli o miscelati:

di alcole neutro di origine vinica, compreso l’alcole ottenuto dalla distillazione di uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol,

di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

ii)

nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino;

f)

in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta figuranti in un elenco che la Commissione compila secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, ottenuto mediante aggiunta:

i)

di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure

ii)

di uno o più dei prodotti seguenti:

alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol,

acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol,

acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol; e

iii)

eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti:

mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite,

mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato,

una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

4.   Vino spumante

Il vino spumante è il prodotto:

a)

ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve, o

di vino;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e

d)

il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 8,5 % vol.

5.   Vino spumante di qualità

Il vino spumante di qualità è il prodotto:

a)

ottenuto dalla prima o dalla seconda fermentazione alcolica:

di uve fresche,

di mosto di uve, o

di vino;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione; e

d)

il titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione del quale non è inferiore a 9 % vol.

6.   Vino spumante di qualità del tipo aromatico

Il vino spumante di qualità del tipo aromatico è il vino spumante di qualità:

a)

che è ottenuto, durante la costituzione della partita, soltanto utilizzando mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che deriva da varietà di uve da vino specifiche figuranti in un elenco che la Commissione redige secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4. Il vino spumante di qualità del tipo aromatico prodotto tradizionalmente utilizzando vini durante la costituzione della partita è determinato dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4;

b)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione;

c)

il cui titolo alcolometrico effettivo non può essere inferiore a 6 % vol; e

d)

il cui titolo alcolometrico totale non può essere inferiore a 10 % vol.

Le norme specifiche concernenti altre caratteristiche o condizioni di produzione e di circolazione supplementari sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

7.   Vino spumante gassificato

Il vino spumante gassificato è il prodotto:

a)

ottenuto da vino senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

b)

caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente, in tutto o in parte, dall’aggiunta di tale gas; e

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 bar dovuta all’anidride carbonica in soluzione.

8.   Vino frizzante

Il vino frizzante è il prodotto:

a)

ottenuto da vino che presenta un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

b)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e

d)

presentato in recipienti di 60 litri o meno.

9.   Vino frizzante gassificato

Il vino frizzante gassificato è il prodotto:

a)

ottenuto da vino;

b)

avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9 % vol;

c)

che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzialmente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar; e

d)

presentato in recipienti di 60 litri o meno.

10.   Mosto di uve

Il mosto di uve è il prodotto liquido ottenuto naturalmente o con procedimenti fisici da uve fresche. Per il mosto di uve è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

11.   Mosto di uve parzialmente fermentato

Il mosto di uve parzialmente fermentato è il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

12.   Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve appassite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 272 g/l e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. Tuttavia, pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, non sono considerati mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite.

13.   Mosto di uve concentrato

Il mosto di uve concentrato è il mosto di uve non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 50,9 %.

Per il mosto di uve concentrato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

14.   Mosto di uve concentrato rettificato

Il mosto di uve concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato:

a)

ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto di uve effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto, in modo che il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro, utilizzato secondo un metodo da stabilirsi in conformità dell’articolo 120 octies, non sia inferiore a 61,7 %;

b)

che ha subito trattamenti autorizzati di disacidificazione e di eliminazione dei componenti diversi dallo zucchero;

c)

che presenta le seguenti caratteristiche:

pH non superiore a 5 per un valore di 25 Brix,

densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100 su mosto di uve concentrato a 25 Brix,

tenore di saccarosio non rilevabile con metodo analitico da stabilirsi,

indice Folin-Ciocalteu non superiore a 6,00 per un valore di 25 Brix,

acidità titolabile non superiore a 15 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/kg di zuccheri totali,

conduttività non superiore a 120 micro-Siemens/cm a 20 °C e a 25 Brix,

tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/kg di zuccheri totali,

presenza di mesoinositolo.

Per il mosto di uve concentrato rettificato è ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 % vol.

15.   Vino ottenuto da uve appassite

Il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:

a)

ottenuto senza alcun arricchimento da uve lasciate al sole o all’ombra per una disidratazione parziale;

b)

avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 16 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9 % vol; e

c)

avente un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 16 % vol (o 272 g di zucchero/l).

16.   Vino di uve stramature

Il vino di uve stramature è il prodotto:

a)

ottenuto senza alcun arricchimento;

b)

avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol; e

c)

avente un titolo alcolometrico totale non inferiore a 15 % vol e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 12 % vol.

Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.

17.   Aceto di vino

L’aceto di vino è l’aceto:

a)

ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino; e

b)

avente un tenore di acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 60 g/l.

Appendice all’allegato XI ter

Zone viticole

Le zone viticole sono quelle definite di seguito.

1.

La zona viticola A comprende:

a)   in Germania: le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera a);

b)   in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;

c)   in Belgio, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito: le superfici viticole di questi paesi;

d)   nella Repubblica ceca: la regione viticola di Čechy.

2.

La zona viticola B comprende:

a)

in Germania, le superfici vitate nella regione determinata Baden;

b)

in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti:

—   Alsazia: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

—   Lorena: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

—   Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

—   Giura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

—   Savoia: Savoie, Haute-Savoie, Isère (comune di Chapareillan),

—   Valle della Loira: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne nonché le superfici vitate dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire nel dipartimento della Nièvre;

c)

in Austria, la superficie viticola austriaca;

d)

nella Repubblica ceca, la regione viticola della Moravia e le superfici vitate non comprese al punto 1, lettera d);

e)

in Slovacchia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’, Východoslovenská vinohradnícka oblast’ e le superfici viticole non comprese al punto 3, lettera f);

f)

in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

—   nella regione Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

—   nella regione Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska e Bela krajina, e le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 4, lettera d);

g)

in Romania, la zona di Podișul Transilvaniei.

3.

La zona viticola C I comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (ad eccezione del comune di Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (ad eccezione dell’arrondissement di Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

negli arrondissement di Valence e Die del dipartimento della Drôme (esclusi i cantoni di Dieulefit, Loriol, Marsanne e Montélimar),

nell’arrondissement di Tournon, nei cantoni di Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge e la Voulte-sur-Rhône del dipartimento dell’Ardèche;

b)

in Italia, le superfici vitate nella regione Valle d’Aosta e nelle province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno;

c)

in Spagna, le superfici vitate nelle province di A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa e Vizcaya;

d)

in Portogallo, le superfici vitate nella parte della regione Norte che corrisponde alla zona viticola determinata del “Vinho Verde”, nonché “Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras” (ad eccezione di “Freguesias da Carvoeira e Dois Portos”), appartenenti alla “Região viticola da Extremadura”;

e)

in Ungheria, tutte le superfici vitate;

f)

in Slovacchia, le superfici vitate in Tokajská vinohradnícka oblast’;

g)

in Romania, le superfici vitate non comprese al punto 2, lettera g), né al punto 4, lettera f).

4.

La zona viticola C II comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti seguenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (esclusi i cantoni di Olette e Arles-sur-Tech), Vaucluse,

nella parte del dipartimento del Var che confina a sud con il limite settentrionale dei comuni di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nell’arrondissement di Nyons e nel cantone di Loriol sur Drôme del dipartimento della Drôme,

nelle parti del dipartimento dell’Ardèche non comprese al punto 3, lettera a);

b)

in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (esclusa la provincia di Belluno), comprese le isole appartenenti a tali regioni, come l’isola d’Elba e le altre isole dell’arcipelago toscano, le isole dell’arcipelago ponziano, Capri e Ischia;

c)

in Spagna, le superfici vitate nelle province seguenti:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (ad eccezione dei comuni che corrispondono alla «comarca» viticola determinata di Cebreros), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barcelona, Girona, Lleida,

nella parte della provincia di Saragozza situata a nord del fiume Ebro,

nei comuni della provincia di Tarragona compresi nella denominazione di origine Penedés,

nella parte della provincia di Tarragona che corrisponde alla «comarca» viticola determinata di Conca de Barberá;

d)

in Slovenia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Brda o Goriška Brda, Vipavska dolina o Vipava, Kras e Slovenska Istra;

e)

in Bulgaria, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f)

in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la regione viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate.

5.

La zona viticola C III a) comprende:

a)

in Grecia, le superfici vitate nei nomoi seguenti: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, Lefcada, Achaia, Messinia, Arcadia, Corinthia, Heraclion, Chania, Rethymno, Samos, Lassithi nonché nell’isola di Thira (Santorini);

b)

a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine superiore a 600 metri;

c)

in Bulgaria, le superfici vitate non comprese al punto 4, lettera e).

6.

La zona viticola C III b) comprende:

a)

in Francia, le superfici vitate:

nei dipartimenti della Corsica,

nella parte del dipartimento del Var situata tra il mare e il limite dei comuni (anch’essi compresi) di Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour e Sainte-Maxime,

nei cantoni di Olette e Arles-sur-Tech del dipartimento dei Pyrénées-Orientales;

b)

in Italia, le superfici vitate nelle regioni seguenti: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia, comprese le isole appartenenti a dette regioni, come l’isola di Pantelleria, le isole Eolie, Egadi e Pelagie;

c)

in Grecia, le superfici vitate non comprese al punto 5, lettera a);

d)

in Spagna, le superfici vitate non comprese al punto 3, lettera c), né al punto 4, lettera c);

e)

in Portogallo, le superfici vitate nelle regioni non comprese al punto 3, lettera d);

f)

a Cipro, le superfici vitate situate a un’altitudine non superiore a 600 metri;

g)

a Malta, tutte le superfici vitate.

7.

La delimitazione dei territori coperti dalle unità amministrative menzionate nel presente allegato è quella risultante dalle disposizioni nazionali vigenti in data 15 dicembre 1981 nonché, per quanto riguarda la Spagna, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1986 e, per quanto riguarda il Portogallo, dalle disposizioni nazionali vigenti in data 1o marzo 1998

».

ALLEGATO IV

«

ALLEGATO XV bis

ARRICCHIMENTO, ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE IN ALCUNE ZONE VITICOLE

A.   Limiti di arricchimento

1.

Quando le condizioni climatiche di alcune zone viticole della Comunità di cui all’appendice dell’allegato XI ter lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 120 bis, paragrafo 2.

2.

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a)

3 % vol nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b)

2 % vol nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

c)

1,5 % vol nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter.

3.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli gli Stati membri possono chiedere che il limite o i limiti di cui al punto 2 siano innalzati dello 0,5 %. In risposta a tale richiesta, la Commissione presentarà quanto prima il progetto di misura legislativa al comitato di gestione previsto all’articolo 195, paragrafo 1. La Commissione si adopererà per adottare una decisione entro quattro settimane dalla presentazione della richiesta.

B.   Operazioni di arricchimento

1.

L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui alla sezione A può essere ottenuto esclusivamente:

a)

per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b)

per quanto riguarda il mosto di uve, mediante l’aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato, o mediante concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa;

c)

per quanto riguarda il vino, mediante concentrazione parziale a freddo.

2.

Ciascuna delle operazioni di cui al punto 1 esclude il ricorso alle altre se il vino o il mosto di uve sono arricchiti con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato ed è versato un aiuto ai sensi dell’articolo 103 sexvicies.

3.

L’aggiunta di saccarosio di cui al punto 1, lettere a), e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle seguenti zone:

a)

nella zona viticola A di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b)

nella zona viticola B di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

c)

nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, a Cipro e nei dipartimenti francesi sotto la giurisdizione delle corti d’appello di:

Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Tuttavia, l’arricchimento tramite zuccheraggio a secco può essere autorizzato dalle autorità nazionali in via eccezionale nei dipartimenti francesi summenzionati. La Francia notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le autorizzazioni di questo tipo.

4.

L’aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l’effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di oltre l’11 % nella zona viticola A, l’8 % nella zona viticola B e il 6,5 % nella zona viticola C, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter.

5.

La concentrazione del mosto di uve o del vino oggetto delle operazioni di cui al punto 1:

a)

non può avere l’effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale di tali prodotti;

b)

nonostante il disposto della sezione A, punto 2, lettera c), non aumenta di oltre il 2 % vol. il titolo alcolometrico naturale di tali prodotti.

6.

Le operazioni di cui ai punti 1 e 5 non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione o del vino:

a)

a oltre 11,5 % vol. nella zona viticola A indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

b)

a oltre 12 % vol. nella zona viticola B indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

c)

a oltre 12,5 % vol. nella zona viticola C I indicata nell’appendice dell’allegato XI ter;

d)

a oltre 13 % vol. nella zona viticola C II indicata nell’appendice dell’allegato XI ter; e

e)

a oltre 13,5 % vol. nella zona viticola C III indicata nell’appendice dell’allegato XI ter.

7.

In deroga al punto 6, gli Stati membri possono:

a)

con riguardo al vino rosso, portare il limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti di cui al punto 6 a 12 % vol. nella zona viticola A e a 12,5 % vol. nella zona viticola B indicate nell’appendice dell’allegato XI ter;

b)

portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione di vini a denominazione di origine a un livello che essi determinano.

C.   Acidificazione e disacidificazione

1.

Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

a)

di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I indicate nell’appendice dell’allegato XI ter;

b)

di un’acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7, nelle zone viticole C I, C II, e C III a), indicate nell’appendice dell’allegato XI ter; oppure

c)

di un’acidificazione nella zona viticola C III b), di cui all’appendice dell’allegato XI ter.

2.

L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3.

L’acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4.

La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5.

Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6.

Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l’acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, indicate nell’appendice dell’allegato XI ter, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3.

7.

L’acidificazione e l’arricchimento, salvo deroga decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nonché l’acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D.   Trattamenti

1.

Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell’acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, in condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un’altra bevanda destinata al consumo umano diretto, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera l), diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2.

La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3.

L’acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell’azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l’elaborazione del vino.

4.

Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2, e 3, è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l’esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottigliatori, trasformatori e commercianti, determinati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5.

Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall’articolo 185 quater, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6.

Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a)

posteriormente al 1o gennaio nella zona viticola C di cui all’appendice dell’allegato XI ter;

b)

posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B di cui all’appendice dell’allegato XI ter e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7.

Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l’acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l’anno.

ALLEGATO XV ter

RESTRIZIONI

A.   Disposizioni generali

1.

Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di acqua, salvo se necessaria per esigenze tecniche particolari.

2.

Tutte le pratiche enologiche autorizzate escludono l’aggiunta di alcole, eccezion fatta per quelle volte a ottenere mosto di uve fresche mutizzato con alcole, vino liquoroso, vino spumante, vino alcolizzato e vino frizzante.

3.

Il vino alcolizzato può essere utilizzato soltanto per la distillazione.

B.   Uve fresche, mosto di uve e succo di uve

1.

Il mosto di uve fresche mutizzato con alcole può essere impiegato soltanto in fase di elaborazione di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di applicare disposizioni più severe all’elaborazione sul loro territorio di prodotti non compresi nei codici NC 2204 10, 2204 21 e 2204 29.

2.

Il succo di uve e il succo di uve concentrato non possono essere vinificati o essere aggiunti al vino. È vietato mettere in fermentazione alcolica questi prodotti nel territorio della Comunità.

3.

Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai prodotti destinati all’elaborazione nel Regno Unito, in Irlanda e in Polonia di prodotti del codice NC 2206 00 per i quali può essere ammesso dagli Stati membri l’uso di una denominazione composta comprendente la denominazione di vendita “vino”.

4.

Il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite è immesso in commercio soltanto per l’elaborazione di vini liquorosi, unicamente nelle regioni viticole dove tale uso era tradizionale alla data del 1o gennaio 1985, e per l’elaborazione di vini di uve stramature.

5.

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato, il mosto di uve mutizzato con alcole, il succo di uve, il succo di uve concentrato e il vino, o le miscele di detti prodotti, originari di paesi terzi non possono essere trasformati in prodotti di cui all’allegato XI ter o aggiunti a tali prodotti nel territorio della Comunità.

C.   Taglio dei vini

Fatte salve eventuali decisioni diverse adottate dal Consiglio in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, sono vietati nella Comunità il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari di paesi terzi.

D.   Sottoprodotti

1.

È vietata la sovrappressione delle uve. Tenendo conto delle condizioni locali e tecniche, gli Stati membri stabiliscono la quantità minima di alcole che dovranno contenere la vinaccia e le fecce dopo la pressatura delle uve.

Gli Stati membri stabiliscono la quantità di alcole contenuta in tali sottoprodotti a un livello almeno pari al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2.

Le fecce di vino e la vinaccia non sono impiegate per ottenere vino o bevande destinate al consumo umano diretto, salvo per l’alcole, l’acquavite o il vinello. A condizioni che la Commissione determina secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, è permesso il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, se tale pratica è utilizzata tradizionalmente per la produzione di “Tokaji fordítás” e “Tokaji máslás” in Ungheria e di “Tokajský forditáš” e “Tokajský mášláš” in Slovacchia.

3.

Sono vietate la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia per scopi diversi dalla distillazione o dalla produzione di vinello. La filtrazione e la centrifugazione delle fecce di vino non sono considerate pressatura se i prodotti ottenuti sono di qualità sana, leale e mercantile.

4.

Il vinello, sempreché lo Stato membro interessato ne autorizzi la produzione, può essere utilizzato soltanto per la distillazione o per il consumo familiare del viticoltore.

5.

Fatta salva la possibilità per gli Stati membri di decidere di prescrivere l’eliminazione dei sottoprodotti tramite distillazione, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che detengono sottoprodotti sono tenute a eliminarli a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

»

ALLEGATO V

«47.   Regolamento (CE) n. 479/2008

Regolamento (CE) n. 479/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera l)

Articolo 2

Articolo 2 e allegato III, parte III bis

Articolo 3

Articolo 103 decies

Articolo 4

Articolo 103 undecies

Articolo 5

Articolo 103 duodecies

Articolo 6

Articolo 103 terdecies

Articolo 7

Articolo 103 quaterdecies

Articolo 8

Articolo 103 quindecies

Articolo 9

Articolo 103 sexdecies

Articolo 10

Articolo 103 septdecies

Articolo 11

Articolo 103 octodecies

Articolo 12

Articolo 103 novodecies

Articolo 13

Articolo 103 vicies

Articolo 14

Articolo 103 unvicies

Articolo 15

Articolo 103 duovicies

Articolo 16

Articolo 103 tervicies

Articolo 17

Articolo 103 quatervicies

Articolo 18

Articolo 103 quinvicies

Articolo 19

Articolo 103 sexvicies

Articolo 20

Articolo 103 septvicies

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 188 bis, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 188 bis, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 184, punto 5)

Articolo 22, primo comma e secondo comma, lettere da a), a d)

Articolo 103 octovicies

Articolo 22, secondo comma, lettera e)

Articolo 188 bis, paragrafo 7

Articolo 23

Articolo 190 bis

Articolo 24

Articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 120 bis, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafi 2, 3, e 4

Articolo 113 quinquies

Articolo 26

Articolo 120 ter

Articolo 27

Articolo 120 quater

Articolo 28

Articolo 120 quinquies

Articolo 29

Articolo 120 sexies

Articolo 30

Articolo 120 septies

Articolo 31

Articolo 120 octies

Articolo 32

Articolo 121, terzo e quarto comma

Articolo 33

Articolo 118 bis

Articolo 34

Articolo 118 ter

Articolo 35

Articolo 118 quater

Articolo 36

Articolo 118 quinquies

Articolo 37

Articolo 118 sexies

Articolo 38

Articolo 118 septies

Articolo 39

Articolo 118 octies

Articolo 40

Articolo 118 nonies

Articolo 41

Articolo 118 decies

Articolo 42

Articolo 118 undecies

Articolo 43

Articolo 118 duodecies

Articolo 44

Articolo 118 terdecies

Articolo 45

Articolo 118 quaterdecies

Articolo 46

Articolo 118 quindecies

Articolo 47

Articolo 118 sexdecies

Articolo 48

Articolo 118 septdecies

Articolo 49

Articolo 118 octodecies

Articolo 50

Articolo 118 novodecies

Articolo 51

Articolo 118 vicies

Articolo 52

Articolo 121, primo comma, lettera k)

Articolo 53

Articolo 118 unvicies

Articolo 54

Articolo 118 duovicies

Articolo 55

Articolo 118 tervicies

Articolo 56

Articolo 121, primo comma, lettera l)

Articolo 57

Articolo 118 quatervicies

Articolo 58

Articolo 118 quinvicies

Articolo 59

Articolo 118 sexvicies

Articolo 60

Articolo 118 septvicies

Articolo 61

Articolo 118 octovicies

Articolo 62

Articolo 118 novovicies

Articolo 63

Articolo 121, primo comma, lettera m)

Articolo 64, paragrafo 1, lettere a), b), e c), punti da i), a iv)

Articolo 122, secondo comma

Articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da v), a viii)

Articolo 122, terzo comma

Articolo 64, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 122, terzo comma

Articolo 64, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 64, paragrafo 2

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 2

Articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e c)

Articolo 123, paragrafo 3

Articolo 65, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 65, paragrafo 2

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 66, paragrafo 1

Articolo 66, paragrafo 2

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 3

Articolo 67

Articolo 113 quater, paragrafi 1 e 2

Articolo 68

Articolo 125 sexdecies, paragrafo 3

Articolo 69

Articolo 113 quater, paragrafo 3, e articolo 125 sexdecies, paragrafo 3

Articolo 70, paragrafo 1

Articolo 135

Articolo 70, paragrafo 2

Articolo 128

Articolo 71

Articolo 129

Articolo 72

Articoli 130 e 161

Articolo 73

Articolo 131 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 74

Articolo 132 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 75

Articolo 133 e articolo 161, paragrafo 2

Articolo 76

Articolo 133 bis

Articolo 77

Articoli 134 e 170

Articolo 78

Articolo 159

Articolo 79

Articolo 141, paragrafo 1, primo comma

Articolo 80

Articoli 160 e 174

Articolo 81

Articolo 143

Articolo 82

Articolo 158 bis

Articolo 83

Articolo 144

Articolo 84, lettera a)

Articolo 158 bis, paragrafo 4

Articolo 84, lettere b), e c)

Articolo 148, lettere a) e b)

Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3 e 5

Articolo 85 bis

Articolo 85, paragrafo 4

Articolo 188 bis, paragrafo 1

Articolo 86, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6

Articolo 85 ter

Articolo 86, paragrafo 5

Articolo 188 bis, paragrafo 2

Articolo 87

Articolo 85 quater

Articolo 88

Articolo 85 quinquies

Articolo 89

Articolo 85 sexies

Articolo 90

Articolo 85 octies

Articolo 91

Articolo 85 nonies

Articolo 92

Articolo 85 decies

Articolo 93

Articolo 85 undecies

Articolo 94

Articolo 85 duodecies

Articolo 95

Articolo 85 terdecies

Articolo 96

Articolo 85 quaterdecies

Articolo 97

Articolo 85 quindecies

Articolo 98

Articolo 85 septdecies

Articolo 99

Articolo 85 sexdecies

Articolo 100

Articolo 85 octodecies

Articolo 101

Articolo 85 novodecies

Articolo 102, paragrafi 1, 2, 3, 4 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 85 vicies

Articolo 102, paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6

Articolo 188 bis, paragrafo 3

Articolo 103

Articolo 85 unvicies

Articolo 104, paragrafi da 1 a 7 e paragrafo 9

Articolo 85 duovicies

Articolo 104, paragrafo 8

Articolo 188 bis, paragrafo 4

Articolo 105

Articolo 85 tervicies

Articolo 106

Articolo 85 quatervicies

Articolo 107

Articolo 85 quinvicies

Articolo 108

Articolo 185 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 109

Articolo 185 bis, paragrafo 3

Articolo 110

Articolo 185 bis, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 111

Articolo 185 ter

Articolo 112

Articolo 185 quater

Articolo 113, paragrafo 1

Articolo 195, paragrafo 2

Articolo 113, paragrafo 2

Articolo 195, paragrafi 3 e 4

Articolo 114

Articolo 190

Articolo 115

Articolo 192

Articolo 116

Articolo 194, quarto e quinto comma

Articolo 117, lettera a)

Articolo 194, terzo comma

Articolo 117, lettere da b), ad e)

Articolo 194, primo comma

Articolo 118

Articolo 185 quinquies

Articolo 119

Articolo 182 bis, paragrafi da 1 a 5

Articolo 120

Articolo 184, punto 6)

Articolo 121, lettere a), b) e c)

Articolo 185 bis, paragrafo 4, primo comma e articolo 194, paragrafo 3

Articolo 121, lettere d) e e)

Articolo 185 ter, paragrafo 4

Articolo 121, lettera f)

Articolo 185 quater, paragrafo 3

Articolo 121, lettera g)

Articolo 182 bis, paragrafo 6

Articoli da 122 a 125

Articolo 126, lettera a)

Articolo 203 ter

Articolo 126, lettera b)

Articolo 191

Articolo 127, paragrafo 1

Articolo 180, primo comma

Articolo 127, paragrafo 2

Articolo 180, secondo comma

Articolo 129, paragrafo 3

Articolo 85 septies»