10.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 484/2009 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (2), occorre aggiornare i riferimenti a questo regolamento contenuti nel regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (3). |
(2) |
Inoltre, il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Occorre quindi adattare il regolamento (CE) n. 1975/2006 per tenere conto dei riferimenti al regolamento (CE) n. 73/2009. |
(3) |
L’esperienza ha dimostrato che il regolamento (CE) n. 1975/2006 presenta lacune e disposizioni obsolete, che devono essere colmate o soppresse ai fini della coerenza e della buona comprensione del testo. |
(4) |
Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004, come quelle dell’articolo 23 bis che autorizzano il preavviso per i controlli in loco, quelle dell’articolo 68 che definiscono le eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni e quelle dell’articolo 71, paragrafo 2, devono essere rese applicabili in generale ai fini del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(5) |
A fini di chiarezza, nell’applicazione delle norme in materia di controllo riguardo al sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4, di cui alla parte II, titolo I, del regolamento (CE) n. 1975/2006, occorre fare riferimento alla definizione di parcella agricola e ai principi applicabili alle parcelle agricole enunciati nel regolamento (CE) n. 796/2004. |
(6) |
Per quanto riguarda i controlli in loco relativi alla misura di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno chiarire che il tasso minimo del 5 % deve essere raggiunto a livello di misura. |
(7) |
L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire talune disposizioni, segnatamente in materia di riduzioni applicabili in caso di sovradichiarazione per determinate misure connesse agli animali e alle superfici, nonché in materia di cumulo delle riduzioni. |
(8) |
A fini di chiarezza, taluni riferimenti all’esercizio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) devono essere sostituiti da riferimenti all’anno civile. |
(9) |
La disposizione del regolamento (CE) n. 1975/2006 relativa alla selezione del campione di controllo per la verifica della condizionalità deve essere riformulata per tenere conto della versione modificata dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 796/2004 e deve essere introdotto un nuovo meccanismo che renda più efficace il sistema di controllo. |
(10) |
Ai fini di un’applicazione coerente delle riduzioni in caso di negligenza o di inadempienza intenzionale, è necessario specificare il campo di condizionalità nel quale vanno classificati i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(11) |
In sede di verifica della condizionalità, l’ordine di applicazione delle riduzioni in caso di cumulo delle stesse deve essere modificato per renderlo più coerente. |
(12) |
Affinché siano prese in considerazione le misure non connesse alla superficie o agli animali, occorre introdurre il requisito della relazione di controllo per i controlli in loco relativi al sostegno nell’ambito dell’asse 1 e dell’asse 3 e di talune misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4. |
(13) |
L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire gli elementi obbligatori della relazione annuale. |
(14) |
I risultati dei controlli di ogni tipo devono essere portati a conoscenza di tutti gli organismi pagatori responsabili della gestione dei vari regimi di sostegno, affinché essi possano applicare simultaneamente, qualora le risultanze lo giustifichino, le riduzioni in materia di ammissibilità e di condizionalità. |
(15) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1975/2006. |
(16) |
Affinché gli Stati membri dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adeguare le proprie procedure di controllo e per evitare i problemi contabili che potrebbero insorgere se il regolamento entrasse in applicazione a metà dell’anno, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto, la deroga alle riduzioni derivanti dall’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (5), applicabile ai beneficiari degli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, deve essere mantenuta per le domande di aiuto relative all’anno civile 2009. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1975/2006 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, l’articolo 23 bis, paragrafo 1, gli articoli 68, 69, l’articolo 71, paragrafo 2, e l’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.»; |
2) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004 Ai fini del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 2, punti 10, 22 e 23, l’articolo 9, l’articolo 14, paragrafo 1 bis, e gli articoli 18 e 21 del regolamento (CE) n. 796/2004. Si applicano altresì, mutatis mutandis, l’articolo 2, punto 1 bis, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l’identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.»; |
3) |
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12, 15 e 20 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all’informazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l’informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.»; |
4) |
l’articolo 12 è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 16 è modificato come segue:
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6) |
l’articolo 17 è modificato come segue:
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7) |
l’articolo 18 è modificato come segue:
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8) |
all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai controlli sulla condizionalità si applicano l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l’articolo 2, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, e gli articoli 41, 42, 43, 46, 47 e 48 del regolamento (CE) n. 796/2004.»; |
9) |
gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 20 Controlli in loco 1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005. 2. Si applica il disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, secondo e terzo comma, e dell’articolo 44, paragrafi 1 bis e 2, del regolamento (CE) n. 796/2004. Articolo 21 Selezione del campione di controllo 1. Alla selezione del campione per l’esecuzione dei controlli in loco di cui all’articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 45, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, del regolamento (CE) n. 796/2004. 2. I campioni di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 20 vengono selezionati a partire dal campione di beneficiari già selezionati ai sensi dell’articolo 12, ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti. 3. Tuttavia, i campioni di beneficiari da controllare conformemente all’articolo 20 del presente regolamento possono essere selezionati a partire dalla popolazione di beneficiari che presentano domande di pagamento ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali incombe l’obbligo di rispettare i requisiti o le norme corrispondenti. 4. Si può decidere di combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.»; |
10) |
all’articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle riduzioni o esclusioni da applicare in seguito all’accertamento di inadempienze si applicano l’articolo 22 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché l’articolo 2, punti 2, 2 bis e da 31 a 36, l’articolo 41 e l’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.»; |
11) |
gli articoli 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 23 Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni 1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo degli aiuti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del medesimo regolamento, che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento. Se l’inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004. Se l’inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata secondo il disposto dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. 2. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al paragrafo 1, i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono considerati parte, rispettivamente, del campo “ambiente” e del campo “sanità pubblica, salute delle piante e degli animali” di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Ciascuno di essi è assimilato ad un “atto” ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del regolamento (CE) n. 796/2004. Articolo 24 Cumulo delle riduzioni In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano in primo luogo le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, in secondo luogo quelle previste dall’articolo 18 del presente regolamento, in terzo luogo quelle per la presentazione tardiva delle domande di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quarto luogo quelle previste dall’articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23 del presente regolamento.»; |
12) |
l’articolo 27 è modificato come segue:
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13) |
all’articolo 28, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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14) |
è inserito il seguente articolo 28 bis: «Articolo 28 bis Relazione di controllo I controlli in loco di cui alla presente sezione formano oggetto di una relazione di controllo. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.»; |
15) |
all’articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I controlli ex post coprono ogni anno civile almeno l’1 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo anno civile.»; |
16) |
l’articolo 31 è modificato come segue:
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17) |
l’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Articolo 34 Comunicazioni Entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente:
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18) |
l’articolo 36 è sostituito dal seguente: «Articolo 36 Informazione degli organismi pagatori in merito ai controlli 1. Se, per un beneficiario, più di un organismo pagatore interviene nella gestione dei diversi pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (7), gli Stati membri assicurano che le inadempienze determinate e, se del caso, le corrispondenti riduzioni ed esclusioni siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti. 2. Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie. Le informazioni di cui al primo comma possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, possono essere compendiate in una relazione di sintesi. 3. È conservata una pista di controllo sufficiente. Nell’allegato figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente. 4. L’organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli effettuati da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, ad eccezione dell’articolo 1, punto 5, lettera c), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.
(3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.
(4) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(5) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.
(6) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»;
(7) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.»