10.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


REGOLAMENTO (CE) N. 479/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 maggio 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (3), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità [adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità — «SEC 95»] (5). Sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC 95. Tali definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni. Qualsiasi revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato.

(3)

In base al SEC 95, i flussi di interessi in base a contratti di swap e di forward rate agreement (FRA) devono essere classificati nelle operazioni finanziarie e richiedono un trattamento specifico per i dati trasmessi nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

(4)

La definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC 95.

(5)

Nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito. Pertanto, è necessario che gli strumenti finanziari derivati non siano inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.

(6)

Il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all’articolo 104 del trattato.

(7)

Le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell’evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri. Le spese per interessi sono intrinsecamente connesse col debito pubblico. Il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all’interno delle amministrazioni pubbliche. È opportuno rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi. La metodologia del SEC 95 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali.

(8)

Ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura.

(9)

In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza, come specificato nella decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (6). L’applicazione della raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, da parte delle autorità statistiche nazionali e comunitarie dovrebbe potenziare il principio di indipendenza professionale, adeguatezza delle risorse e qualità dei dati statistici.

(10)

Eurostat è responsabile, per conto della Commissione, di valutare la qualità dei dati e di fornire i dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, secondo la decisione 97/281/CE della Commissione.

(11)

È opportuno istituire un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95.

(12)

Occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat) dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell’ammontare del debito.

(13)

A norma dell’articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l’evoluzione della situazione di bilancio e dell’entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, è necessario che la Commissione tenga conto di tutti i fattori significativi. La Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

1.   Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi da 2 a 6 sono definiti conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità («SEC 95») adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96. I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95.

2.   Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), suddiviso nei sottosettori «amministrazioni centrali» (S.1311), «amministrazioni di Stati federati» (S.1312), «amministrazioni locali» (S.1313) e «enti di previdenza e assistenza sociale» (S.1314), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC 95.

L’esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3.   Per «disavanzo (o avanzo) pubblico» si intende l’indebitamento (o accreditamento) netto (EDP B.9) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (EDP D.41) quali definiti nel SEC 95.

4.   Per «investimenti pubblici» si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13), quali definiti nel SEC 95.

5.   Per «debito pubblico» si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine dell’anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell’anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell’incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell’anno.

Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l’ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.

6.   «Prodotto interno lordo» è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti (PIL pm) (B.1*g), quale definito nel SEC 95.

Articolo 2

1.   Le «cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico» per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione.

2.   Per «cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico» si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.

CAPO II

NORME E CAMPO D’APPLICAZIONE RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE

Articolo 3

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) due volte l’anno, la prima entro il 1o aprile dell’anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1o ottobre dell’anno n, l’ammontare previsto ed effettivo del disavanzo pubblico e del debito pubblico.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quali autorità nazionali sono responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

2.   Anteriormente al 1o aprile dell’anno n gli Stati membri:

a)

comunicano alla Commissione (Eurostat) il disavanzo pubblico previsto per l’anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l’anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 e n-4;

b)

forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati di previsione per l’anno n e i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 del rispettivo disavanzo dei conti pubblici, secondo la definizione più usata a livello nazionale, e le cifre che illustrano il raccordo fra detto disavanzo e il disavanzo pubblico per il sottosettore S.1311;

c)

forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat) i dati effettivi per gli anni n-1, n-2, n-3 ed n-4 del rispettivo saldo operativo e le cifre che illustrano il raccordo tra i saldi operativi di ciascun sottosettore delle amministrazioni pubbliche e il disavanzo pubblico dei sottosettori S.1312, S.1313 e S.1314;

d)

comunicano alla Commissione (Eurostat) l’ammontare previsto del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4;

e)

forniscono simultaneamente alla Commissione (Eurostat), per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e di altri fattori pertinenti alla variazione dell’ammontare del debito pubblico per sottosettore.

3.   Anteriormente al 1o ottobre dell’anno n gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) il loro:

a)

disavanzo pubblico previsto aggiornato per l’anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c);

b)

ammontare previsto aggiornato del debito pubblico alla fine dell’anno n e l’ammontare effettivo del debito pubblico alla fine degli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 e soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera e).

4.   Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari.

Le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione (Eurostat) ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l’anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari.

Qualora l’anno finanziario sia diverso dall’anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.

Articolo 4

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) secondo le modalità indicate dall’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi (consolidati).

Articolo 5

Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l’anno n e l’importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili.

2.   Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate e adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento.

Articolo 7

Gli Stati membri rendono pubblici i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e gli altri dati per gli anni passati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma degli articoli da 3 a 6.

CAPO III

QUALITÀ DEI DATI

Articolo 8

1.   La Commissione (Eurostat) valuta periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95 («conti pubblici»). Per qualità dei dati effettivi si intende che essi ottemperano alle norme contabili e che sono dati statistici completi, affidabili, tempestivi e coerenti. La valutazione si incentra sugli ambiti individuati negli inventari degli Stati membri quali la delimitazione del settore delle amministrazioni pubbliche, la classificazione delle operazioni e delle passività pubbliche e la data di registrazione.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), quanto prima possibile, le pertinenti informazioni statistiche necessarie per la valutazione della qualità dei dati, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7).

Le «informazioni statistiche» di cui al primo comma dovrebbero limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per verificare l’ottemperanza alle norme SEC. In particolare, per informazioni statistiche si intendono:

a)

dati provenienti dalla contabilità nazionale;

b)

inventari;

c)

tabelle relative alla notifica della procedura per i disavanzi eccessivi;

d)

questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.

Il formato dei questionari è definito dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti («CMFB»).

3.   La Commissione (Eurostat) riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. La relazione verte sulla valutazione globale dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri per quanto concerne il rispetto delle norme contabili, la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) un inventario dettagliato dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per compilare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e i conti pubblici sottostanti.

2.   Gli inventari sono predisposti secondo gli orientamenti adottati dalla Commissione (Eurostat) previa consultazione del CMFB.

3.   Gli inventari sono aggiornati in seguito a revisioni dei metodi, delle fonti e delle procedure adottati dagli Stati membri per compilare i dati statistici.

4.   Gli Stati membri rendono pubblici i propri inventari.

5.   Le questioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trattate nel corso delle visite menzionate all’articolo 11.

Articolo 10

1.   In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 95, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina senza indugi la questione e comunica i chiarimenti allo Stato membro interessato e, se del caso, al CMFB.

2.   Se, secondo il parere della Commissione o dello Stato membro interessato, le questioni sono complesse o di interesse generale, la Commissione (Eurostat) adotta una decisione previa consultazione del CMFB. La Commissione (Eurostat) rende pubbliche le decisioni unitamente al parere del CMFB, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 11

1.   La Commissione (Eurostat) provvede a un dialogo permanente con le autorità statistiche degli Stati membri. A tal fine la Commissione (Eurostat) effettua in tutti gli Stati membri visite di dialogo periodiche e eventuali visite metodologiche.

2.   Le visite di dialogo sono intese a verificare i dati trasmessi, esaminare le questioni metodologiche, discutere i procedimenti statistici e le fonti illustrati negli inventari e valutare l’ottemperanza alle norme contabili. Dette visite sono sfruttate per individuare i rischi o potenziali problemi circa la qualità dei dati trasmessi.

3.   Le visite metodologiche non esulano dal campo puramente statistico. Ciò si rispecchia nella composizione delle delegazioni di cui all’articolo 12.

Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti pubblici che comprovano i dati effettivi trasmessi e a trarre conclusioni dettagliate circa la qualità dei dati trasmessi di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

Le visite metodologiche sono effettuate solo qualora siano stati individuati rischi sostanziali o problemi potenziali nella qualità dei dati, soprattutto per quanto riguarda i metodi, i concetti e le classificazioni applicate ai dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere.

4.   Quando effettua le visite di dialogo e le visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) trasmette i risultati provvisori agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.

Articolo 12

1.   Quando effettua una visita metodologica negli Stati membri, la Commissione (Eurostat) può chiedere l’assistenza di esperti contabili nazionali, proposti da altri Stati membri su base volontaria, e di funzionari di altri servizi della Commissione.

L’elenco degli esperti contabili nazionali cui la Commissione può chiedere assistenza (Eurostat) è elaborato in base alle proposte inviate alla Commissione dalle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a facilitare le visite metodologiche. Tali visite dovrebbero limitarsi alle autorità nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi. Gli Stati membri assicurano tuttavia che i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito, e se necessario le autorità nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici, forniscano ai funzionari della Commissione o agli altri esperti di cui al paragrafo 1, l’assistenza necessaria all’esercizio delle loro funzioni, inclusa la messa a disposizione di documenti per comprovare i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i conti pubblici sottostanti. Le rilevazioni riservate del sistema statistico nazionale sono fornite solo alla Commissione (Eurostat).

Fatto salvo l’obbligo generale degli Stati membri di porre in essere tutte le misure necessarie per facilitare le visite metodologiche, gli interlocutori della Commissione (Eurostat) per le visite metodologiche di cui al primo comma sono, in ciascuno Stato membro, i servizi responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.

3.   La Commissione (Eurostat) assicura che i funzionari e gli esperti che partecipano a tali visite offrano piena garanzia di competenza tecnica, di indipendenza professionale e di rispetto della riservatezza.

Articolo 13

La Commissione (Eurostat) riferisce al comitato economico e finanziario sui risultati delle visite di dialogo e metodologiche, comprese eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato in merito a tali risultati. Dopo essere state trasmesse al comitato economico e finanziario, tali relazioni, unitamente alle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono rese pubbliche, fatte salve le disposizioni relative al segreto statistico di cui al regolamento (CE) n. 322/97.

CAPO IV

FORNITURA DEI DATI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

(EUROSTAT)

Articolo 14

1.   La Commissione (Eurostat) fornisce i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico ai fini dell’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, entro le tre settimane successive alle scadenze fissate per la trasmissione all’articolo 3, paragrafo 1 o alle revisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Tali dati sono forniti mediante pubblicazione.

2.   La Commissione (Eurostat) non differisce la fornitura dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico degli Stati membri se uno Stato membro non ha trasmesso i propri dati.

Articolo 15

1.   La Commissione (Eurostat) può esprimere riserve in merito alla qualità dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri. Al massimo tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) comunica allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario la riserva che intende esprimere e rendere pubblica. Se la questione è risolta dopo la pubblicazione dei dati e della riserva, il ritiro della riserva è reso pubblico immediatamente.

2.   La Commissione (Eurostat) può modificare i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri e fornire dati rettificati e una motivazione delle modifiche allorché è dimostrato che i dati effettivi trasmessi dagli Stati membri non ottemperano alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1. Al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di pubblicazione prevista, la Commissione (Eurostat) trasmette allo Stato membro in questione e al presidente del comitato economico e finanziario i dati rettificati e la motivazione delle modifiche.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

1.   Gli Stati membri assicurano che i dati effettivi trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano forniti conformemente ai principi di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. A tale riguardo, le autorità statistiche nazionali hanno la responsabilità di garantire la conformità dei dati trasmessi all’articolo 1 del presente regolamento e alle relative norme contabili del SEC 95.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure atte ad assicurare che i funzionari preposti alla trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati effettivi e dei conti pubblici sottostanti operino conformemente ai principi fissati all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 17

In caso di revisione del SEC 95 o di modifica della sua metodologia, decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dalla Commissione in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli articoli 1 e 3 del presente regolamento i nuovi riferimenti al SEC 95.

Articolo 18

Il regolamento (CE) n. 3605/93 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  Parere del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 88 del 9.4.2008, pag. 1.

(3)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(4)  V. allegato I.

(5)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(6)  GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56.

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio

(GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio

(GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione

(GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23).

Regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio

(GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 3605/93

Presente regolamento

Sezione 1

Capo I

Articolo 1, paragrafi da 1 a 5

Articolo 1, paragrafi da 1 a 5

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 3

Articolo 2

Sezione 2

Capo II

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2, dal primo al quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad e)

Articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Sezione 2 bis

Capo III

Articolo 8 bis, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8 bis, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma

Articolo 8 bis, paragrafo 2, secondo comma, dal primo al quarto trattino

Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d)

Articolo 8 bis, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 8 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8 ter

Articolo 9

Articolo 8 quater

Articolo 10

Articolo 8 quinquies, primo comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 8 quinquies, primo comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 8 quinquies, secondo comma, prima e seconda frase

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 8 quinquies, secondo comma, terza frase

Articolo 11, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 8 quinquies, secondo comma, quarta e quinta frase

Articolo 11, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8 quinquies, terzo comma

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 8 sexies

Articolo 12

Articolo 8 septies

Articolo 13

Sezione 2 ter

Capo IV

Articolo 8 octies

Articolo 14

Articolo 8 nonies

Articolo 15

Sezione 2 quater

Capo V

Articolo 8 decies

Articolo 16

Articolo 8 undecies

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Allegato I

Allegato II