13.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/72 |
REGOLAMENTO (CE) N. 388/2009 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2009
recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare gli articoli 143, 170 e 187, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d’importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
È opportuno, nel rispetto degli obblighi internazionali che vincolano la Comunità, stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all’importazione e alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari. |
(3) |
La restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità e i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all’interno e all’esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
a) |
«prodotti trasformati», i prodotti o gruppi di prodotti di cui:
|
b) |
«prodotti di base», i cereali di cui all’allegato I, parte I, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e le rotture di riso di cui all’allegato I, parte II, lettera b), di detto regolamento. |
Articolo 2
1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:
a) |
dell’andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale; |
b) |
dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi; |
c) |
dell’eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione; |
d) |
delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale. |
2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.
Articolo 3
1. La restituzione viene adeguata ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4). L’adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell’importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1342/2003, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell’allegato I del presente regolamento per il prodotto trasformato in causa.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 164, paragrafo 4, e dell’articolo 166, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo nullo non viene considerato una restituzione, e l’adeguamento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003 non è pertanto applicabile.
Articolo 4
1. Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione.
2. Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso menzionati all’articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (5), i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.
Articolo 5
1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all’articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare le seguenti misure:
a) |
applicazione di una tassa all’esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione; |
b) |
sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione; |
c) |
reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione. |
2. La tassa all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell’espletamento delle formalità doganali.
Tuttavia, su richiesta dell’interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all’esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.
3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.
Articolo 6
I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d’analisi necessario per l’applicazione del presente regolamento riguardo al regime d’importazione o di esportazione sono determinati, ove del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 1518/95 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato III.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2009.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.
(3) Cfr. allegato II.
(4) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
ALLEGATO I
Codice NC/Codice del prodotto |
Designazione delle merci |
Prodotto di base |
Coefficiente |
1 |
2 |
3 |
4 |
1102 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: |
|
|
1102 20 10 9200 |
Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all’1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso |
Granturco |
1,40 |
1102 20 10 9400 |
Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,3 % ma inferiore o uguale all’1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso |
Granturco |
1,20 |
1102 20 90 9200 |
Farine di granturco il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,5 % ma inferiore o uguale all’1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso |
Granturco |
1,20 |
1102 90 10 9100 |
Altre di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso |
Orzo |
1,50 |
1102 90 10 9900 |
Altre di orzo, altro |
Orzo |
1,02 |
1102 90 30 9100 |
Altre di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva |
Avena |
1,80 |
1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: |
|
|
1103 13 10 9100 |
Semole e semolini il cui tenore di materie grasse è inferiore allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso |
Granturco |
1,80 |
1103 13 10 9300 |
Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore allo 0,9 % in peso ma non superiore all’1,3 % in peso o il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso |
Granturco |
1,40 |
1103 13 10 9500 |
Semole e semolini di granturco il cui tenore di materie grasse è superiore all’1,3 % in peso ma non superiore all’1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso |
Granturco |
1,20 |
1103 13 90 9100 |
Semole e semolini di granturco, altri, il cui tenore in materie grasse è superiore all’1,5 % in peso ma non superiore all’1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso |
Granturco |
1,20 |
1103 19 10 9000 |
Semole e semolini di segala |
Segala |
1,00 |
1103 19 30 9100 |
Semole e semolini di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso, e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso |
Orzo |
1,55 |
1103 19 40 9100 |
Semole e semolini di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è praticamente inattiva |
Avena |
1,80 |
1103 20 20 9000 |
Agglomerati in forma di pellets di orzo |
Orzo |
1,02 |
1103 20 60 9000 |
Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano) |
Frumento |
1,02 |
1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: |
|
|
1104 12 90 9100 |
Cereali in fiocchi d’avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % e in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva |
Avena |
2,00 |
1104 12 90 9300 |
Cereali in fiocchi di avena il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è superiore allo 0,1 % ma inferiore o uguale all’1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale al 12 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva |
Avena |
1,60 |
1104 19 10 9000 |
Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano) |
Frumento |
1,02 |
1104 19 50 9110 |
Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,7 % in peso |
Granturco |
1,60 |
1104 19 50 9130 |
Cereali in fiocchi di granturco il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all’1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 % in peso |
Granturco |
1,30 |
1104 19 69 9100 |
Cereali in fiocchi di orzo il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso |
Orzo |
1,50 |
1104 22 20 9100 |
Cereali di avena mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva |
Avena |
1,60 |
1104 22 30 9100 |
Cereali di avena, mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2,3 % in peso e il cui tenore in involucri è inferiore o uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale all’11 % e in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva |
Avena |
1,70 |
1104 23 10 9100 |
Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,6 % in peso (detti «Grütze» o «grutten») |
Granturco |
1,50 |
1104 23 10 9300 |
Cereali di granturco mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % ma inferiore o uguale all’1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,8 in peso (detti «Grütze» o «grutten») |
Granturco |
1,15 |
1104 29 01 9100 |
Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso |
Orzo |
1,50 |
1104 29 03 9100 |
Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten») il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale allo 0,9 % in peso |
Orzo |
1,50 |
1104 29 05 9100 |
Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso (senza talco) — prima categoria |
Orzo |
2,00 |
1104 29 05 9300 |
Cereali di orzo perlati il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale all’1 % in peso (senza talco) — seconda categoria |
Orzo |
1,60 |
1104 29 11 9000 |
Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), non tagliati o spezzati |
Frumento |
1,02 |
1104 29 51 9000 |
Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati |
Frumento |
1,00 |
1104 29 55 9000 |
Cereali di segala mondati (decorticati o pilati), soltanto spezzati |
Segala |
1,00 |
1104 30 10 9000 |
Germi di frumento (grano), interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
Frumento |
0,25 |
1104 30 90 9000 |
Germi di cereali, altri, interi schiacciati, in fiocchi o macinati |
Granturco |
0,25 |
1107 |
Malto, anche torrefatto: |
|
|
1107 10 11 000 |
non torrefatto di frumento (grano) presentato in forma di farina |
Frumento |
1,78 |
1107 10 91 000 |
non torrefatto altro presentato in forma di farina |
Orzo |
1,78 |
1108 |
Amidi e fecole; inulina: |
|
|
1108 11 00 9200 |
Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Frumento |
2,00 |
1108 11 00 9300 |
Amido di frumento (grano) avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Frumento |
2,00 |
1108 12 00 9200 |
Amido di granturco avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Granturco |
1,60 |
1108 12 00 9300 |
Amido di granturco avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Granturco |
1,60 |
1108 13 00 9200 |
Fecola di patate avente tenore di materia secca pari o superiore all’80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Granturco |
1,60 |
1108 13 00 9300 |
Fecola di patate avente un tenore di materia secca non inferiore al 77 % ma inferiore all’80 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Granturco |
1,60 |
1108 19 10 9200 |
Amido di riso avente un tenore di materia secca pari o superiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Riso |
1,52 |
1108 19 10 9300 |
Amido di riso avente un tenore di materia secca non inferiore all’84 % ma inferiore all’87 % e una purezza della materia secca pari o superiore al 97 % |
Riso |
1,52 |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
|
|
1702 30 50 9000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio, altri che l’isoglucosio in polvere cristallina bianca anche agglomerata |
Granturco |
2,09 |
1702 30 90 9000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno dal 20 % di fruttosio, altri che l’isoglucosio, altri |
Granturco |
1,60 |
1702 40 90 9000 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio, ad eccezione dello zucchero invertito (o intervertito), altri |
Granturco |
1,60 |
1702 90 50 9100 |
Maltodestrina, sotto forma solida bianca anche agglomerata |
Granturco |
2,09 |
1702 90 50 9900 |
Maltodestrina sciroppo di maltodestrina, altri |
Granturco |
1,60 |
1702 90 75 9000 |
Zuccheri e melassi, caramellati in polvere, anche agglomerati |
Granturco |
2,19 |
1702 90 79 9000 |
Zuccheri e melassi, caramellati, altri |
Granturco |
1,52 |
2106 90 55 9000 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati di glucosio o di maltodestrina |
Granturco |
1,60 |
ALLEGATO II
Regolamento abrogato e relativa modificazione
Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2993/95 della Commissione |
ALLEGATO III
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1518/95 |
Presente regolamento |
— |
Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 1, lettera a), punto i) |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 1, lettera a), punto ii) |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
— |
— |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |